|
|
|
1 - Il ruolo del libro VI del codice di procedura penale nella strategia differenziata del nuovo processo penale. La disciplina del giudizio abbreviato è collocata all'interno del titolo primo del sesto libro del codice di procedura penale[1]. L'intitolazione data al sesto libro, "Procedimenti speciali", è indice di "...un imperdonabile arcaismo, di nuovo frutto di una visibile vis atractiva esercitata dalla nostra tradizione inquisitoria..."[2]. Il legislatore del codice di procedura penale del 1988 aveva concepito i "procedimenti speciali", in particolare il giudizio abbreviato, come tasselli irrinunciabili di una strategia differenziata del nuovo processo penale. E' la stessa natura del modello accusatorio, a cui il legislatore si è ispirato, ad imporre una differenziazione dei meccanismi processuali per garantire una maggiore idoneità dello strumento nella soluzione del caso concreto. L'efficienza dell'intero sistema processuale penale è data solo da un corretto utilizzo di tutte le alternative messe a disposizione dal codice di procedura penale. Per questo l'attributo di specialità dato a questi riti[3] deve essere concretamente inteso e definito nella sua reale accezione. Il prototipo, il c.d. giudizio ordinario, non è quello maggiormente utilizzato, ma quello utilizzato solo per i casi in cui la difficoltà probatoria è più elevata. In estrema sintesi: lasciando da parte la gravità del reato, rilevante ai fini della commisurazione della pena, è la difficoltà probatoria a dovere rappresentare il momento discriminante per la scelta del rito da utilizzare nel caso concreto[4]. 2 - L'impatto della legge n.
479 del 1999 sul giudizio abbreviato. Nel primo caso: " La richiesta è depositata in cancelleria all'atto del consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza", "sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti" e l'ordinanza, con cui il giudice accoglie o rigetta la richiesta, deve essere depositata in cancelleria almeno tre giorni primi della data dell'udienza preliminare(art. 440, secondo comma). Nel secondo caso, art. 439, secondo comma, c.p.p.: "La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.". La legge 479 del 1999 ha modificato la scacchiera e le regole del giudizio abbreviato sin nel suo più intimo aspetto sconvolgendone la sua natura di rito alternativo[5]. La nuova disciplina prevede la possibilità per l'imputato di formulare la richiesta, oralmente o per iscritto, di definire il processo allo stato degli atti in un arco di tempo ben determinato: nell'udienza preliminare fino alla formulazione delle conclusioni a norma dell'art. 421 e 422. Il giudice provvede con ordinanza a disporre il giudizio abbreviato e l'instaurazione del rito non dipende dall'eventualità, a differenza della disciplina originaria, che il processo possa essere definito allo stato degli atti. E' la richiesta dell'imputato a determinare l'obbligo di adottare il giudizio abbreviato, visto che il consenso del pubblico ministero non è più obbligatorio. Un'altra novità della disciplina introdotta dalla legge "Carotti" è collocata nel quinto comma dell'art. 438 c.p.p. e riguarda la fase dell'instaurazione del rito speciale. Viene attribuita all'imputato la possibilità di subordinare "... la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione." e il giudice disporrà il giudizio abbreviato solo se l'integrazione probatoria risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. Il legislatore definisce questo particolare rito come "un giudizio definito nell'udienza preliminare allo stato degli atti", curandosi di escludere nel primo comma dell'art. 441 c.p.p. l'applicazione della disciplina riguardante l'attività d'integrazione probatoria del giudice (art. 422 c.p.p.) e la modificazione dell'imputazione (art. 423 c.p.p.). Leggendo con attenzione i pochi articoli disciplinanti il rito abbreviato si nota come quella appena citata non è altro che la regola generale e come tale suscettibile di eccezioni, previste puntualmente dallo stesso legislatore del 1999. L'art. 442, comma 1 bis, prevede la possibilità che il giudice per la decisione possa utilizzare: gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, la documentazione di cui all'art. 419 c.p.p. e le prove assunte in udienza. Inoltre, per quel che riguarda la regola dell'immutabilità dell'imputazione, l'eccezione è contenuta nel quinto comma dell'art. 441 c.p.p.:" Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'art. 423 c.p.p.". Emerge un conflitto di ratio tra il principio di economia processuale posto alla base dell'articolo 438, quinto comma, e l'art. 441, quinto comma, dove si afferma che l'integrazione probatoria "...dovrà essere ordinata ancorché palesemente contrastante con le finalità di economia sopra indicata".[6] L'udienza preliminare perde concretamente la possibilità di essere l'udienza filtro tesa ad accertare l'utilizzo, necessario o meno, del processo c.d. ordinario con la sua impegnativa fase dibattimentale. L'udienza preliminare diviene, alla luce della nuova disciplina del giudizio abbreviato, l'udienza in cui si accerta la responsabilità dell'imputato. L'art. 442 c.p.p. stabilisce che il giudice, terminata la discussione, provveda a norma dell'art. 529 e seguenti a pronunciare una sentenza di proscioglimento o condanna. Il cuore della disciplina, ciò
che dovrebbe rendere appetibile la richiesta di questo particolare rito
da parte dell'imputato, è contenuto nel secondo comma dell'art.
442: "In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo
conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo.". 3 - Due variabili: giudizio
abbreviato, ergastolo. Una costante: l'urgenza. Nel tempo la compatibilità tra i due istituti ha avuto alterne vicende: in origine ritenuta possibile dal legislatore del nuovo codice, successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, nuovamente introdotta nel codice con la legge "Carotti" ed infine puntualizzata e limitata nella sua estensione con gli interventi legislativi più recenti. Nella prima stesura l'art. 442, secondo comma, prevedeva nell'inciso finale: "Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta.". Con questa disposizione si offriva anche agli imputati di delitti punibili con l'ergastolo la possibilità, se vi fosse stato l'assenso del pubblico ministero, di procedere al rito abbreviato con il relativo incentivo premiale. Nel 1991 la Corte costituzionale intervenne eliminando dalla disciplina del giudizio abbreviato il riferimento all'ergastolo: " La questione di legittimità costituzionale del giudizio abbreviato per i processi aventi ad oggetto un delitto punibile con la pena dell'ergastolo, sollevata ex art. 76 della Costituzione sotto il profilo dell'eccesso di delega, è fondata...per questi motivi la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo ("Alla pena dell'ergastolo e sostituita quella della reclusione di anni trenta"), del codice di procedura penale."[7]. Per la Corte la legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, prevedeva la possibilità del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare una sentenza di merito fissando, in caso di condanna, la diminuzione della pena di un terzo. Da questa rilevazione la Consulta aveva dedotto un'incompatibilità di fondo tra il giudizio abbreviato e la pena della reclusione perpetua, quest'ultima non quantitativamente determinabile e di conseguenza non frazionabile. La legge 479 del 1999, legge "Carotti", sconvolse profondamente l'archetipo originario della disciplina del giudizio abbreviato attraverso: l'eliminazione di alcuni articoli (l'art. 439 e 440 c.p.p.), la riformulazione di altri e la reintroduzione dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 442. Dalla data di entrata in vigore della legge 479 del 1999 il rito abbreviato poteva nuovamente essere richiesto dagli imputati di reati punibili con la pena dell'ergastolo. Se appariva chiara la disciplina dettata per i futuri processi, non era altrettanto nitida la situazione per quelli iniziati nel passato ed ancora in corso. Si presenta così all'attenzione del legislatore l'urgente necessità di risolvere i problemi di coordinamento ed armonizzazione tra la vecchia disciplina e la nuova. L'affinamento della normativa venne attuato, con riguardo al tema del regime transitorio, dal 4 ter, commi primo e secondo, del decreto legge 7 aprile 2000 n. 82 convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144[8]. Queste norme attribuivano la possibilità, agli imputati in processi in corso prima dell'entrata in vigore della legge "Carotti", di potere usufruire del giudizio abbreviato. Il punto che provoca qualche perplessità è la disparità di trattamento che la disciplina transitoria attua a favore degli imputati per reati punibili con la pena dell'ergastolo, attribuendo solo a quest'ultimi la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato fino alla prima udienza utile successiva alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione. Per gli altri imputati punibili con pene diverse dalla reclusione perpetua che non avrebbero potuto durante la vigenza della precedente disciplina, ad esempio per la mancanza del consenso del pubblico ministero, ricorrere al giudizio abbreviato il limite temporale per potere inoltrare la richiesta coincide con l'inizio dell'istruzione dibattimentale[9]. La storia del rapporto giudizio abbreviato / ergastolo non si conclude con la legge di conversione n. 144 del 2000, ma si concretizza in una ulteriore tappa evolutiva nel capo III ("Interpretazione autentica dell'articolo 442 comma 2 del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo") del decreto legge n. 341 del 24 novembre 2000, convertito con modificazioni, nella legge n. 4 del 19 gennaio 2001. In particolare l'art. 7[10] di quest'ultimo intervento legislativo si preoccupa di risolvere il problema, sollevato tanto da magistrati quanto dall'opinione pubblica, dell'utilizzo dello sconto di pena ad anni trenta di reclusioni da parte di soggetti che avrebbero potuto ricevere condanne a più ergastoli o ad ergastolo con l'aggiunta di pene detentive superiori ad anni cinque. Il legislatore non aveva considerato nel precedente intervento l'autonoma sanzione dell'isolamento diurno prevista dall'art.72 c.p.[11]. Con il decreto legge n. 341 del 2000 il legislatore introduce una norma interpretativa, retroattiva,stabilendo che nell'art. 442 c.p.p. il termine ergastolo si riferisce all'ergastolo senza isolamento diurno e che in presenza di più reati punibili con l'ergastolo o di un reato punibile con l'ergastolo in concorso con reati minori, nel caso in cui l'imputato avesse scelto il rito abbreviato, in caso di condanna, la pena rimane l'ergastolo. In quest'ultima ipotesi: l'imputato che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 144 del 2000 richiese il rito abbreviato vede nuovamente davanti a sé la pena dell'ergastolo con l'unico "sconto" dell'esclusione dell'isolamento diurno. Il legislatore nuovamente è alle prese con i problemi di adeguamento tra una vecchia disciplina, applicata nei processi in corso alla data in vigore del decreto n. 341 del 2000, e la nuova da applicare per il futuro[12]. Il giudizio abbreviato per un numero cospicuo di casi rientranti in quelli indicati dall'art.72 c.p. non è più vantaggioso: perché scegliere un rito che accorci i tempi se alla fine la pena rimane l'ergastolo? Agli imputati di gravi reati, si pensi a quelli per mafia o per strage, conviene dilatare quanto possibile il tempo del processo e sperare che qualche testimone si rifiuti di rispondere o cada in contraddizione in dibattimento, oppure confidare nella sorte favorevole e attendere qualche incidente che prolunghi i tempi di accertamento fino alla fine dei termini massimi di custodia cautelare. La storia di questo rapporto è dominata da una costante rinvenibile in tutti gli interventi legislativi che hanno interessato l'evoluzione della disciplina del giudizio abbreviato: l'urgenza derivante della necessità di dare una risposta legislativa e simbolica alle emergenze che di volta in volta si presentavano all'attenzione del governante di turno. La miopia di chi ha provveduto a rattoppare le falle provocate nel sistema processuale dalle modifiche del giudizio abbreviato è rinvenibile negli interventi di fortuna in precedenza illustrati e caratterizzati dall'utilizzo, in un primo momento, del decreto legge e successivamente delle modifiche apportate dalla legge di conversione. Tutti gli interventi erano tesi
a risolvere problemi gravi ed urgenti che si materializzavano davanti
agli addetti ai lavori e alla gente comune ad ogni nuovo intervento normativo. 4 - Dalla rivoluzione accusatoria
promossa dal codice di procedura penale del 1988 all'involuzione inquisitoria
della legge "Carotti". Il modello accusatorio poggia la sua struttura su alcuni pilastri: terzietà e imparzialità del giudice; parità tra accusa e difesa; una chiara e netta separazione tra funzione giudicante e requirente; ed infine un'inequivocabile differenziazione dei ruoli tra chi valuta la prova e chi la introduce. La riforma del giudizio abbreviato ha trasformato l'udienza preliminare in qualcosa di diverso da ciò che era stato previsto in origine dal legislatore del 1988. L'udienza preliminare non svolge più la funzione di filtro del giudizio penale, caratterizzata da un'agile delibazione della fondatezza degli argomenti dell'accusa, ma in essa trovano spazio delle nuove indagini e delle prove che il G.U.P può disporre con un consistente appesantimento delle incombenze da svolgere e con uno stravolgimento della natura stessa di questo istituto. Nel giudizio abbreviato il giudice, assieme all'imputato, diventa una figura centrale e il pubblico ministero, non essendo più necessario il suo consenso per potere accedere al rito, perde d'importanza. In precedenza si è illustrato come il giudice durante questo giudizio, solo per definizione allo stato degli atti, può in realtà assumere nuovi elementi probatori quando ritenga insufficienti quelli in suo possesso ed al termine di queste sue ricerche modificare anche l'imputazione. In questa situazione è palese la confluenza nella persona del giudice della funzione inquirente e di quella giudicante; non solo vi è un ritorno ad un giudice che acquisisce le prove, ma si è compiuto un passo ulteriore giungendo ad un giudice che condanna e che assolve dopo avere scelto e assunto le prove del giudizio. Il processo penale italiano ha cambiato volto e il piano inclinato dal codice del 1988 verso un rito di tipo accusatorio è stato riequilibrato e nuovamente inclinato dal lato opposto verso un rito che presenta tutte le caratteristiche di un processo fortemente inquisitorio. L'imputato ha la possibilità di scegliere tra un giudizio con o senza dibattimento e se la scelta ricade sulla seconda ipotesi rimette nelle mani del giudice la ricerca delle prova. A questo punto appare logico pensare che l'opzione "giudizio abbreviato" sarà scelta da chi possiede le seguenti caratteristiche: 1) non essere imputato di gravi reati, rientranti nella previsione dell'art. 72 c.p., a cui conviene comunque celebrare il dibattimento ed allungare i tempi del processo; 2) non avere concrete possibilità di vincere la causa e di conseguenza puntare alla sconto di pena dato come premio per la scelta di questo rito. In conclusione una critica, tra le tante, si può muovere al legislatore italiano che si è occupato del giudizio abbreviato modificandone la disciplina innumerevoli volte: non è possibile utilizzare, come è stato fatto in questi anni, la legislazione per decreto per disciplinare la scacchiera delle regole del processo penale. I motivi posti alla base di questo aprioristico rifiuto della fonte di produzione normativa prevista dall'art. 77 della Costituzione risiedono nella stessa natura eccezionale di questo strumento[13]. Il decreto legge deve essere utilizzato solo in caso d'urgenza e non costantemente come normale ed abitudinaria fonte di produzione di norme legislative, essendoci altre fonti di produzione a ciò preposte dalla Costituzione. La superficialità e la mancanza di una visione organica che si accompagna alla necessità di risolvere rapidamente problemi pressanti non ha fatto altro che tamponare temporaneamente alcune emorragie del sistema "processo penale" e provocarne esponenzialmente delle altre. Ogni nuova norma sul giudizio abbreviato entra in relazione con le norme del processo penale adattandosi ad esse e modificandole; per questo motivo prima di pensare di risolvere un problema strutturale, come quelli presenti nel processo penale, è necessario sperimentare in Parlamento tutte le opzioni possibili e le relative conseguenze. La prassi è là a
testimoniare come in sede di conversione il Parlamento ha sempre modificato
e in alcuni casi non convertito la disciplina introdotta con decreto legge.
Su questo terreno si gioca la stessa credibilità dello Stato: è
aberrante solo l'ipotesi dell'esistenza di un complesso sistema processuale
penale poggiato su regole strutturali che valgano solo per qualche settimana
e che vivano alla luce di un instabile umore politico. NOTE
[2]TAORMINA, Diritto processuale
penale, vol. II, Torino, 1995 , 12. [3] Alcuni Autori sottolineano
la necessità di sostituire il termine "procedimenti"
con quello più appropriato di "riti" al fine di evitare
una confusione tra la fase del procedimento e quella del processo. Su
questo si sofferma diffusamente, ad esempio, LOZZI, Lezioni di procedura
penale, op.cit., 391. [4] TAORMINA, Diritto processuale
penale, op.cit. ,12 e 13. [5] CARCANO, L'imputato "dominus"
dei procedimenti speciali con il rito abbreviato senza il consenso del
p.m., in Diritto e Giustizia, 2000, n .2, 62; SPANGHER, I procedimenti
speciali tra razionalizzazione e modifiche del sistema, in AA.VV., Il
Nuovo processo penale davanti al giudice unico, Milano, 2000, 167 ss. [6] LOZZI, Lezioni di procedura
penale, op.cit., 394. [7] Corte costituzionale sentenza
del 23 aprile 1991 n. 176. Per approfondimenti sulle conseguenze provocate
da questa sentenza della Corte costituzionale si consiglia: DUBOLINO,
Considerazioni in tema di compatibilità tra rito abbreviato e reati
punibili con la pena dell'ergastolo alla luce della sentenza della Corte
costituzionale n. 176/1991, in Arch. Nuova Proc. Pen., 1991,178; TRANCHINA,
Giudizio abbreviato e reati punibili con l'ergastolo, in Foro It.,1991,
I , 2318; LORUSSO, Limiti oggettivi al giudizio abbreviato, giudice naturale
e pubblicità dei giudizi: considerazioni introduttive in margine
alla sentenza costituzionale n. 176 del 1991, in Cass. Pen., 1992, 530
; DUBOLINO, Giudizio abbreviato e reati punibili con l'ergastolo dopo
la decisione della corte di Cassazione, In Arch. Nuova Proc. Pen., 1992,
221. [8]Articolo 4 ter, primo comma,
del decreto legge n. 82 del 2000, come modificato in sede di conversione:
"Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui
agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate
o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi
nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione
della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruttoria
dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.Nei processi penali per reati puniti con la pena
dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata
in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine
per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato,
nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, può chiedere che il
processo, ai fini di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura
penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti
nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del medesimo codice.". [9] La questione è stata
affrontata dalla Corte costituzionale, ordinanza n. 99 del 21 marzo -
4 aprile 2001, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter, commi 1 e 2, del
decreto legge 7 aprile 2000 n. 82 convertito, con modificazioni, nella
legge 5 giugno 2000, n. 144, sollevata dal Tribunale di Palermo in riferimento
all'art. 3 della Costituzione. [10] Art. 7 del decreto legge n.
341 del 2000:" Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice
di procedura penale, l'espressione: "pena dell'ergastolo" deve
intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno. All'articolo
442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno,
nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita
quella dell'ergastolo."". [11] L'art. 72 c.p. prevede: "Al
colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo..."
e "Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo,
con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per
un tempo complessivo superiore ad anni cinque, si applica la pena dell'ergastolo
con l'isolamento diurno...". [12]La disciplina transitoria è
contenuta principalmente nell'art. 8 del decreto legge n. 341 del 24 novembre
2000 , successivamente modificato in sede di conversione dalla legge n.
4 del 19 gennaio 2001. [13]BARILE, Istituzioni di diritto pubblico, Quinta edizione, Padova, 1987, 366:"La forma del dettato costituzionale è estremamente significativa, nel senso dello sfavore verso l'emanazione di decreti governativi aventi forza di legge... Tale decretazione viene...considerata come un fatto che può prodursi, ma comunque in via eccezionalissima...L'art. 77 C. quindi poggia sulla necessità come fonte prevista e regolata dal diritto...essa costituisce un presupposto essenziale di legittimità dell'emanazione dei decreti legge...Negli ultimi anni i governi italiani, espressione di maggioranze poco concordi e poco dinamiche hanno usato volentieri lo strumento del decreto legge, anche palesemente in difetto dei presupposti costituzionali...Si è detto che in tal caso il decreto diventa "una sorta di disegno di legge rinforzato a urgenza garantita"(PREDIERI)". |
| Torna su |