La credibilità delle dichiarazioni di un bambino vittima dell'abuso
sessuale è strettamente legata al dato anagrafico. Le dichiarazioni
della vittima di un abuso sessuale, infatti, possono essere valutate
credibili quando il dato anagrafico (nel caso in esame due anni e mezzo)
possa escludere, in modo pacifico, che nel bagaglio di conoscenze ed
esperienze dirette di un minore della stessa età possano trovarsi
informazioni a carattere erotico - sessuale dettagliate e minuziose.
E' impensabile, per un bambino di pochi anni, poter inventare e conseguentemente
descrivere fatti così terribili senza averne avuto un'esperienza
diretta.
Per immaginare qualcosa bisogna avere almeno una vaga idea dell'oggetto
della fantasia ed una bambina di due / tre anni non avrebbe avuto in
alcun modo la capacità psicologica, né fisiologia, di
poter anche lontanamente intuire o immaginare quella terribile contenuta
nelle dichiarazioni rese. ( Massima a cura dell'Autore della nota)
(Omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con la sentenza
impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di
colpevolezza del P. in ordine al reato ascrittogli in rubrica, per aver
commesso atti sessuali sulla figlia minore degli anni dieci (omissis)
mentre lo ha assolto con formula piena dal reato di maltrattamenti in
danno della medesima. La Corte territoriale ha premesso una breve ricostruzione
dei fatti, sui quali sentenza di primo grado ha fondato la pronuncia
di colpevolezza per il reato di cui all'art. 609 quater c.p., rilevando
che il procedimento penale trae origine da una segnalazione effettuata
in data 12/11/1996 da una psichiatra infantile della USL, alla quale
i genitori della bambina, all'epoca dei fatti di circa due anni e mezzo,
si erano rivolti a causa di anomalie comportamentali di quest'ultima,
quali insonnia, difficoltà alimentari.
Alla psichiatra la madre della piccola (omissis) aveva riferito di aver
appreso dalla bambina che il papà le aveva toccato la ballottino
con un bastoncino, facendole male; che la piccola inoltre soleva masturbarsi,
aveva atteggiamenti di rifiuto nei confronti del padre e in un'occasione,
mentre erano a tavola, aveva chiesto al padre di toccarla. Anche alla
psichiatra la bambina aveva successivamente riferito che il papà
la toccava con un bastoncino e le faceva fare l'umido, ed aveva, poi,
ripetuto detta narrazione i sede di un secondo esame preso la Squadra
Mobile della Questura, nonché in sede di incidente probatorio,
mentre nel corso di un primo esame, sempre presso la Squadra Mobile,
aveva riferito di non poter parlare perché il padre le aveva
detto che si trattava di segreti tra loro e che altrimenti l'avrebbe
picchiata. All'esito di una perizia medico legale disposta dal PM era,
altresì, emerso un quadro clinico della regione anale e vulvare
della bambina, indicativo della preesistenza di lesioni perfettamente
compatibili con il contenuto delle dichiarazioni della parte offesa.
La sentenza impugnata ha quindi esposto i motivi di appello del Paternoster,
evidenziando, poi, sinteticamente che l'appellante ha dedotto, quale
principale motivo di gravame, l'inattendibilità delle dichiarazioni
della piccola (omissis), avendone sottolineato il carattere fantasioso,
nonché il possibile condizionamento esterno e la incompatibilità
con la successione cronologica degli eventi, attraverso la critica del
materiale probatorio di cui, però, sono stati frammentati e valutati
isolatamente i contenuti. La Corte territoriale ha osservato, in contrario,
che proprio la particolarità della situazione concreta, costituita
dal fatto che gli elementi indiziari sono rappresentati dal racconto
di una bambina di tenerissima età, deve indurre a valutare complessivamente
ed unitariamente tutte le risultanze probatorie, in quanto la concatenazione
dei singoli elementi acquisiti può consentire una corretta lettura
delle dichiarazioni rese, al di la degli elementi fantasiosi e della
rielaborazione esterna che necessariamente sono presenti nei racconti
dei bambini. La sentenza ha, quindi, evidenziato che le dichiarazioni
su cui è fondata l'accusa sono state rese spontaneamente dalla
piccola (omissis), in un momento in cui nessuno dei familiari aveva
formulato elementi di sospetto nei confronti del P.; che i racconti
fantasiosi o menzogneri dei bambini su fatti sessuali devono necessariamente
avere un substrato cognitivo, dal quale vengono attinte le informazioni
successivamente elaborate, ma che tale substrato nel caso in esame è
da escludere per la assoluta inadeguatezza delle cognizioni che poteva
avere in materia la piccola (omissis), in considerazione della tenerissima
età; che sono, altresì, da escludere intenti vendicativi
della madre della bambina nei confronti del marito e che, anzi, dalla
intercettazione dei colloqui telefonici di quest'ultima con i suoi genitori
si evince la perplessità che in un primo momento avevano manifestato
gli stessi familiari circa l'attendibilità della parte offesa;
che i mutamenti psicologici riscontrati nella piccola (omissis), la
quale, in seguito all'allontanamento del padre, dall'iniziale atteggiamento
di rifiuto verso costui, manifestato all'epoca dei fatti, è passata
ad un comportamento nel complesso più sereno e di tranquilla
accettazione della sua presenza, costituisce un indice significativo
della veridicità dei fatti narrati, essendo evidentemente mutato
il descritto atteggiamento con il venir meno della possibilità
del ripetersi degli episodi di abuso, come confermato dalle risultanze
della perizia psicologica; che un ulteriore riscontro della veridicità
dei fatti narrati dalla bambina è costituito dall'esito della
perizia medica, le cui risultanze hanno evidenziato, oltre all'esistenza
di aree di neovascolarizzazione e di ragadi anali, non riconducibili
ad episodi di natura sessuale, perché distanti nel tempo, anche
gli esiti di una linea cicatriziale larga un centimetro, che origina
dalla commissura posteriore e si estende verso lo sfintere, dimostrativa
di una pregressa lesione, non attribuibile a traumi diversi dall'abuso
sessuale. Si osserva ancora nella sentenza che le dichiarazioni della
bambina rispecchiano lo sviluppo cronologico degli eventi, a conferma
della loro veridicità, avendo la medesima nei successivi esami
affermato che il papà non le toccava più la balottina,
ma ciò accadeva prima, e che alcuni elementi fantasiosi compaiono
solo nella narrazione dei fatti resa a distanza di tempo, ed in particolare
nell'incidente probatorio, frutto di un'elaborazione determinata anche
dalla tendenza infantile ad assecondare le aspettative dell'interlocutore,
mentre di maggiore genuinità si palesano le prime dichiarazioni
della piccola (omissis), dalle quali si evince in particolare la pluralità
degli episodi di abuso sessuale. Osserva, altresì, la Corte territoriale,
rigettando i corrispondenti motivi di appello, che gli episodi di abuso
sessuale devono ritenersi accaduti anche successivamente all'entrata
in vigore della L. n. 66/96, essendo avvenute le rivelazioni della minore
nel periodo maggio giugno 1996, sicché la pena da applicarsi
è quella prevista dall'art. 609 quater c.p. e non quella minore
comminata dallo abrogato art. 521 c.p.; che il fatto non è sussumibile
nei casi di minore gravità di cui all'art. 609quater, terzo comma,
c.p., in quanto la collocazione di detta diminuente prima della fattispecie
aggravata dall'età della persona offesa, di cui al quarto comma,
induce ad escludere che il legislatore abbia volto consentire l'applicazione
della diminuente anche in tale ultima ipotesi; che, in ogni caso, la
ripetitività dei fatti, le modalità esecutive e gli esiti
cicatriziali escludono che gli atti sessuali posti in essere dal Paternoster
possano ritenersi di lieve entità; che vi è carenza di
interesse dell'appellante in ordine alla doglianza relativa alla configurabilità
dell'aggravante di cui all'art. 61 nn. 5 e 11 c.p., avendo il giudice
di primo grado ritenuto dette aggravanti subvalenti rispetto all'attenuante
del risarcimento del danno; che la pena base determinata dal giudice
di primo grado per il reato di violenza sessuale, peraltro in misura
di poco superiore al minimo edittale stabilito dagli art. 609 quater
e ter, ultimo comma, c.p., si palesa equamente commisurata alla gravità
del fatto ed alle sue modalità, mentre non sussistono le condizioni
per un ulteriore diminuzione di pena motivata dalla concessione anche
delle attenuanti generiche, in quanto la incensuratezza dell'imputato
non si palesa elemento decisivo ai fini di una valutazione favorevole
sulla corrispondente richiesta, cui si oppone la obiettiva gravità
del fatto. La Corte ha, infine, escluso la sussistenza del reato di
maltrattamenti nei confronti della bambina, in quanto gli elementi probatori
acquisiti non consentono di ritenere provate le contestate vessazioni
morali finalizzate a vincolarla al silenzio. Avverso la sentenza ha
proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per vizio
di motivazione e violazione di legge con tre motivi di gravame, nonché
con successivi motivi aggiunti.
MOTIVI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo
di impugnazione il ricorrente deduce, quale vizio di motivazione della
sentenza, la valutazione dello sviluppo cronologico delle dichiarazioni
della minore ed i criteri di selezione dell'elaborazione del vissuto
da parte della medesima. Il ricorrente, pur dando atto che la Corte
d'Appello ha tenuto presenti gli elementi di contraddizione o puramente
fantasiosi esistenti tra le dichiarazioni rese in successione di tempo
dalla piccola (omissis), censura i criteri di valutazione di detto materiale
probatorio sulla base dell'asserito principio dell'inadeguatezza delle
cognizioni sessuali della bambina, quale substrato di elaborazione di
elementi di fantasia, osservando, in contrario, che l'esperienza giurisprudenziale,
cui si richiama la pronuncia, postula che i minori possono elaborare
narrazioni apparentemente scaturite da esperienze sessuali, pur in assenza
di una diretta cognizione di carattere erotizzante.
Si osserva, inoltre, che le condotte, di cui la Corte territoriale ha
ritenuto provata la sussistenza, non hanno affatto univoco carattere
sessuale, ne vi è motivazione sul punto; che, contrariamente
a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la reiterazione delle audizioni
della bambina avrebbe dovuto indurre al consolidamento della univocità
del racconto e non allo sviluppo di elementi fantasiosi, che, peraltro,
si afferma, sono presenti sin dalle prime propalazioni; che la Corte
territoriale ha privilegiato, al fine dell'accertamento dei fatti, le
fonti orali, formatesi attraverso le sollecitazioni operate sulla bambina
dai suoi familiari, mentre ha svilito le risultanze dell'incidente probatorio,
che costituisce l'unica prova ritualmente acquisita.
Con il secondo motivo si denuncia la sentenza per vizio di motivazione
e violazione dell'art. 609 quater c.p., in relazione alla valenza sessuale
attribuita ai fatti dalla Corte territoriale, rilevandosi la natura
equivoca di questi ultimi anche in riferimento alle contraddizioni tra
le dichiarazioni rese dalla bambina circa le modalità con cui
sarebbe stata toccata, in quanto, si afferma, quest'ultima a volte ha
asserito l'uso di un bastoncino ed altre volte di un dito, nonché
in ordine alla unicità o pluralità degli episodi ed al
carattere equivoco elle risultanze della perizia medica.
Con lo stesso motivo di gravame e sulla base degli stessi rilievi si
censura, altresì, la motivazione del diniego delle attenuanti
generiche in considerazione della gravità del fatto.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente censura, infine, la
ritenuta inapplicabilità dell'art. 521 c.p., osservando che la
incertezza in ordine all'epoca di accadimento dei fatti avrebbe dovuto
indurre, per i principio del favor rei, all'applicazione della disposizione
più favorevole.
Con il primo motivo aggiunto il ricorrente deduce la violazione dell'art.
609 quater, terzo comma, c.p. con riferimento all'interpretazione contenuta
nell'impugnata sentenza, con la quale si esclude la applicabilità
della diminuente del caso di minore gravità per il concorso dell'aggravante
di cui all'ultimo comma, in considerazione del parallelismo instaurato
dal legislatore fra la fattispecie delittuosa della violenza sessuale,
in cui pure è prevista l'applicabilità di detta attenuante,
e quella degli atti sessuali commessi con minore, nonché dell'orientamento
interpretativo favorevole a detta applicabilità di questa Corte.
Con lo stesso motivo si reitera la censura della motivazione con la
quale la sentenza impugnata ha, in ogni caso, escluso l'applicabilità
dell'invocata diminuente in base al rilievo della obiettiva incertezza
dei fatti di cui alla contestazione.
Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente reitera la censura afferente
ala mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto, si afferma,
erroneamente fondata sulla valutazione della gravità dei fatti,
già tenuta presente, ai sensi dell'art. 133 c.p., in sede di
commisurazione della pena, e censura la determinazione di quest'ultima,
essendo stata posta a base del calcolo quella prevista per l'ipotesi
aggravata del reato di cui all'art. 609 quater, ultimo comma, c.p.,
mentre dai giudici di merito era stata affermata la subvalenza delle
aggravanti rispetto all'attenuante del risarcimento del danno.
Con l'ultimo motivo si ripropongono, infine, le censure afferenti al
vizio di motivazione della sentenza in punto di accertamento della sussistenza
dei fatti risalenti nel tempo all'epoca dell'accertamento peritale.
Tutti i motivi di ricorso, con i quali si censura per vizio di motivazione
la sentenza impugnata, sono infondati. Osserva, infatti la Corte in
ordine al primo motivo di impugnazione che, contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente, la valutazione del materiale probatorio appare
ispirata, nell'impugnata sentenza, a rigorosi criteri logici. La necessità
che il materiale probatorio sia valutato complessivamente dal giudice
di merito, ai fini dell'accertamento della convergenza degli elementi
di accusa che emergono dallo stesso, e non in base a criteri di valutazione
atomistica, che valorizzino esclusivamente le eventuali discrasie rilevabili
tra le varie fonti di prova, costituisce un principio di diritto sempre
riaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte (sez. VI, 9210642,
PM in proc. Ranucci; sez. I, 9601428, PM in proc. Raggio; sez. VI, 9903089,
Caruana g.).
Orbene, la motivazione della sentenza impugnata risulta essersi attenuta
rigorosamente a tale principio di diritto, non solo in sede di enunciazione
teorica, ma altresì nella valutazione concreta della concordanza
degli elementi probatori menzionati nella narrativa che precede, al
di la delle discordanze evidenziate dall'appellante con riferimento
alla narrazione della piccola parte offesa, di cui pure la Corte territoriale
ha tenuto conto, giustificandone la sussistenza sulla base di una valutazione
anche essa ispirata a rigorosi criteri logici. Ed, invero, il rilievo
contenuto nelle successive narrazioni dei fatti da parte della piccola
(omissis), con il progressivo allontanamento dal periodo in cui questi
si sono verificati, risultano giustificate dall'ineliminabile tendenza
dei bambini, soprattutto in tenera età, ad elaborare in termini
fantastici i dati reali, anche in considerazione delle presunte aspettative
dell'interlocutore o di esperienze successive, si palesa pienamente
condivisibile. Al contrario, la tesi difensiva del ricorrente, secondo
il quale la reiterazione delle audizioni della bambina avrebbe dovuto
indurre al consolidamento della univocità del racconto, non prende
in considerazione proprio l'elemento della tenerissima età della
parte offesa ed appare riferibile ad un soggetto più maturo,
che abbia adeguata consapevolezza del significato degli esami reiterati
cui viene sottoposto in successione di tempo.
Per la stessa ragione il rilievo del ricorrente a proposito della capacità
dei bambini di elaborare narrazioni di carattere sessuale , al di fuori
di un'esperienza diretta, deve essere sempre riferibile ad un soggetto
che abbia una qualche nozione, sia pure in termini vaghi e confusi,
in materia e non può essere riferita, come rilevato esattamente
nella impugnata sentenza, ad una bambina di tenerissima età,
nella quale manchi del tutto un substrato cognitivo dal quale attingere
le informazioni da elaborare. Non può dolersi inoltre il ricorrente
del fatto che la sentenza impugnata abbia privilegiato, quale fonte
di prova di maggiore attendibilità, le narrazioni effettuate
dalla persona offesa nel corso dei primi esami, stante la piena utilizzabilità
di tali fonti di prova per la scelta del rito, mentre la valutazione
di maggiore attendibilità di tali narrazioni è stata pienamente
e logicamente giustificata dalla Corte territoriale sulla base delle
argomentazioni già esposte. Gli ulteriori rilievi del ricorrente,
con i quali si evidenziano gli elementi di incertezza derivanti dalle
predette dichiarazioni della bambina, non sono suscettibili di una valutazione
differente rispetto a quella che di essi ha dato la Corte territoriale,
sulla base degli evidenziati criteri logici, senza una rilettura del
materiale probatorio, che è preclusa in sede di legittimità
(cfr. sez. II, 9803438, Di Salvo, ed altre). Detta valutazione da parte
della Corte territoriale, peraltro, ha tenuto conto della convergenza
di una serie di elementi probatori o indiziari (spontaneità delle
dichiarazioni ed assenza di un substrato cognitivo che potesse giustificarle;
assenza di condizionamenti familiari; atteggiamento psicologico della
bambina e suoi mutamenti in conseguenza della cessazione degli episodi
di abuso sessuale), della cui confutazione o giustificazione il ricorrente
non si fa carico, limitandosi alla censura del materiale probatorio
costituito dalle dichiarazioni della piccola (omissis), già adeguatamente
valutata dai giudici di merito. Egualmente infondata è la censura
formulata con il secondo motivo di gravame. Va in primo luogo evidenziato
che il rilievo di carenza di motivazione sul punto del carattere univocamente
sessuale dei comportamenti accertati dai giudici di merito non ha costituito
oggetto di uno specifico motivo di gravame avverso la sentenza di primo
rado, sicché la successiva doglianza per difetto di motivazione
della pronuncia di appello si palesa inammissibile.
Peraltro, va rilevato che dalla motivazione della sentenza impugnata
si evince sena ombra di dubbio la ritenuta, dalla Corte territoriale,
natura sessuale degli atti poti in essere dal Paternoster, che è
stata evidenziata nell'intero iter argomentativo della sentenza, avuto
riguardo delle modalità, reiterazione, lesività della
condotta posta in essere dall'imputato, conseguenze psicologiche sulla
bambina; elementi tutti che, in quanto oggetto dell'accertamento fattuale,
non possono essere nuovamente messi in discussione i sede di legittimità
sotto il diverso profilo del difetto di motivazione, già esaminato
in precedenza, nuovamente dedotto con tale motivo di gravame. E', altresì,
infondata la doglianza relativa ala motivazione sul punto, in quanto
non risulta essere stato sottoposto all'esame della Corte territoriale
alcun ulteriore elemento di valutazione favorevole all'imputato, rispetto
alla sua incensuratezza, di cui i giudici di merito hanno tenuto conto
ritenendola insufficiente ai fini dell'accoglimento della richiesta
rispetto alla gravità dei fatti.
Né detta valutazione si palesa illogica o in violazione del disposto
di cui all'art. 133 c.p., configurando la concessione delle attenuanti
generiche, in assenza di puntuali elementi positivi di valutazione favorevole,
quale ulteriore strumento per proporzionare la pena alla gravità
del reato, sicché, in tal caso, la mancata concessione dell'attenuante
costituisce parte integrate del giudizio sulla graduazione della pena
riservato al giudice di merito.
Egualmente infondato è il terzo motivo di gravame.
La valutazione della Corte territoriale, circa la collocazione temporale
dei fatti successivamente alla entrata in vigore della L. n. 66/96,
è adeguatamente ancorata al riscontro probatorio costituito dall'epoca
in cui vi sono stati effettuati i primi racconti della piccola parte
offesa in costanza della coabitazione con il padre. Non sussiste, pertanto,
alcuna violazione del principio del favor rei, in relazione alla mancata
applicazione della legge più favorevole per l'imputato, presupponendo
l'applicabilità di tale principio l'obiettiva incertezza circa
il tempus commissi delicti, che nella specie è stata esclusa
dall'accertamento di merito.
Ancora è in infondato il primo motivo di gravame aggiunto.
Osserva il Collegio in ordine alla asserita, nella sentenza impugnata,
impossibilità di applicare la attenuante del fatto di minore
gravità in presenza dell'aggravante costituita dall'età
della persona offesa, in quanto minore di anni dieci, che tale interpretazione
contrasta, come rilevato dal ricorrente, con pregresse pronunce di questa
Corte (cfr. esplicitamente in proposito sez. III, 9608855, DE Barberi)
favorevoli alla compatibilità di entrambe le circostanze in conflitto
tra loro da risolversi in sede di giudizio di comparazione. L'interpretazione
sul punto, peraltro, più che all'argomento di carattere sistematico,
cui si è fatto ricorso nella sentenza impugnata afferente alla
collocazione dei commi che prevedono l'aggravante e l'attenuante speciale
nell'ambito dello stesso art. 609 quater c.p., deve essere fondata sulla
diversa natura degli indici di valutazione presi i considerazione rispettivamente
dall'aggravante speciale (maggiore offensività dell'atto sessuale
commesso in danno del minore di anni dieci) e dell'attenuante (minore
gravità del reato per effetto della valutazione di tutti gli
altri elementi che lo compongono, quali a natura obiettiva dell'atto,
le circostanze ella sua commissione, etc.) al fine di pervenire ad un
giudizio di incompatibilità o, viceversa, di compatibilità
affermato dal citato precedente giurisprudenziale di questa Corte proprio
sulla base della valutazione degli elementi citati.
Tuttavia, ogni questione sul punto, nel caso in esame, è superata
dall'assorbente giudizio di merito espresso nella sentenza impugnata
in ordine alla non sussumibilità del reato di cui si tratta nell'ipotesi
di minore gravità di cui all'art. 609 quater, terzo comma, c.p.,
in considerazione della ripetitività degli atti sessuali posti
in essere dal Paternoster, delle modalità esecutive e degli esiti
afflittivi provocati dagli stessi.
Tali rilievi vengono, poi, censurati dal ricorrente con argomentazioni
che, sotto la denuncia del difetto o dell'illogicità della motivazione,
ripropongono le già esaminate e disattese doglianze formulate
con i precedenti motivi di gravame in ordine all'accertamento fattuale
da parte dei giudici di merito. In ordine a queste ultime, si rinvia
necessariamente a quanto già osservato in precedenza. E', invece,
fondato l'ulteriore motivo di gravame limitatamente alla doglianza afferente
ai criteri di determinazione dell'entità della pena. La Corte
territoriale, invero, recependo il già affermato, dal giudice
di primo grado, giudizio di prevalenza della attenuante del risarcimento
del danno sulle aggravanti, dal quale peraltro non poteva discostarsi,
stante il divieto di reformatio in peius in assenza di un'impugnazione
della pubblica accusa, non ha tenuto conto del fatto che nel giudizio
di comparazione doveva ritenersi compresa, ai sensi dell'art. 69, quarto
comma, c.p., pur nella incongruenza della motivazione della pronuncia
di primo grado sul punto, anche l'aggravante speciale di cui all'art.
609 quater, quarto comma, c.p.
Risulta, però, evidente dalle espressioni adoperate a proposito
della determinazione della pena nella sentenza impugnata (di poco superiore
al minimo edittale stabilito dagli art. 609 quater e ter, ultimo comma,
c.p.) che la Corte territoriale ha posto a base del calcolo in misura
di poco superiore al minimo la pena stabilita dalla menzionata aggravante
speciale (anni sette e mesi tre di reclusione), applicando su quest'ultima
la diminuzione per l'attenuante del risarcimento del danno la diminuente
del rito. Stante l'espresso giudizio di prevalenza della menzionata
attenuante sulle aggravanti, la pena da irrogarsi doveva, invece, essere
determinata, ponendo a base del calcolo quella prevista dall'ipotesi
non aggravata del reato di cui agli art. 609 quater, primo comma, e
bis, primo comma, c.p.. L'ulteriore doglianza del ricorrente, afferente
al difetto di motivazione in ordine ala mancata concessione delle attenuanti
generiche, formulate nuovamente con lo stesso motivo di gravame, è
stata già esaminata compiutamente e ritenuta infondata nella
parte motiva che precede.
E', infine, inammissibile l'ultimo motivo di gravame aggiunto dal ricorrente,
con il quale si censura per vizio di motivazione la rilevanza probatoria
attribuita dal giudici di merito alle risultanze della perizia medica
espletata. La doglianza invero censura il convincimento espresso nella
sentenza impugnata, in ordine alla attribuibilità della riscontrata
linea cicatriziale a traumi determinati da atti di abuso sessuale, sulla
base di rilievi di merito, afferenti alla compatibilità della
predetta lesione con accadimenti di natura diversa, il cui esame è
precluso in sede di legittimità, mentre la predetta valutazione
della Corte territoriale sul punto non si palesa certamente affetta
da vizi logici desumibili dal testo del provvedimento. Per effetto di
quanto rilevato in ordine all'errore commesso dai giudici di rito nella
determinazione della pena irrogata al P., la sentenza deve essere annullata
sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione
della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
NOTA
Con la sentenza in epigrafe la Cassazione affronta
in modo diretto il difficile e complesso nucleo di problemi legati alla
ricerca ed alla valutazione della prova nei delitti di violenza sessuale
a danno dei minori. L'art. 609 quater c.p. è stato inserito nel
codice dall'art. 5 della legge n. 66 del 1996 con cui venne riformata
la disciplina dei reati sessuali.
"Le ragioni che hanno indotto il legislatore
a riformare i reati sessuali sono rintracciabili ed individuabili nei
"cavalli di battaglia" che di volta in volta sono stati utilizzati
come il simbolo del necessario cambiamento lungo l'arco del tempo antecedente
l'entrata in vigore della legge n. 66 del 1996: il trattamento sanzionatorio
troppo mite che l'originario codice del 1930 prevede per reati così
efferati e disumani; l'anacronismo della collocazione di queste figure
di reato nel capo dei delitti contro la moralità pubblica e il
buon costume e la conseguente esigenza di una nuova classificazione;
il dilagare di fenomeni di violenza sessuale esercitata in gruppo e
la mancanza di una figura specifica nell'originaria disciplina.
Alla luce di quanto affermato gli stessi "lavori
parlamentari" che anticiparono la riforma dei reati sessuali, le
cui origini si rinvengono nella fine degli anni '70[1], sembrano scanditi,
in particolare nei momenti conclusivi, dal tempo dettato dall'emotività
dell'opinione pubblica[2].
Tuttavia, il momento propulsivo finale è
rintracciabile in alcuni drammatici ed emotivamente coinvolgenti fatti
di cronaca a cui i mass-media dedicarono largo spazio con l'effetto
di sensibilizzare, in modo forte, l'opinione pubblica e determinare
alla fine, anticipata, della XII legislatura l'approvazione della legge
di riforma n.66 del 1996[3]."[4]
Il procedimento penale in esame nasce dalla denuncia
effettuata da una psichiatra infantile della USL di Milano che a seguito
di una visita ad una bambina affetta, secondo i genitori, da disturbi
comportamentali e alimentari, veniva a conoscenza di sospetti e ripetuti
comportamenti tenuti dal padre nei confronti della piccola paziente.
Queste dichiarazioni vennero successivamente
ripetute dalla minore davanti alla squadra mobile e successivamente
durante l'incidente probatorio; seguirono degli accertamenti medico-legali
che riscontrarono delle lesioni compatibili con quanto riferito dalla
minore nelle predette dichiarazioni.
Sia in primo che in secondo grado il padre fu
condannato perché ritenuto colpevole del reato previsto all'art.
609 quater c.p.
La lettura della motivazione offre molti spunti
di riflessione sul tema dell'interpretazione e della valutazione del
materiale probatorio acquisito durante le indagini, le perizie e le
testimonianze della minore vittima dell'abuso.
La Corte afferma che durante l'esame del materiale
raccolto, il giudice deve valutare tutto quanto è in suo possesso
in modo complessivo e cercando di ricostruire quanto accaduto. Lo stesso,
inoltre, deve saper sfruttare ogni piccolo aiuto, anche se impreciso,
presente nelle dichiarazioni rese dalla piccola vittima senza soffermarsi,
frammentariamente e puntigliosamente, su esplicite parole o frasi nello
sterile tentativo di trovare la più piccola contraddizione o
incongruenza.
Le dichiarazioni della bambina, più volte
ripetute nell'arco del procedimento, sono apparse alla Corte come realmente
accadute e la stessa ha affermato, con decisione, il principio secondo
cui: le dichiarazioni della vittima di un abuso sessuale possono essere
valutate credibili quando il dato anagrafico (nel caso in esame due
anni e mezzo) possa escludere, pacificamente, che nel bagaglio di conoscenze
ed esperienze dirette di un minore della stessa età possano trovarsi
informazioni e descrizioni del tipo riportato nel testo della sentenza
in epigrafe.
E' impossibile per una bambina così piccola
poter inventare e conseguentemente descrivere fatti così minuziosi
e terribili senza averne avuto un'esperienza diretta.
Per immaginare qualcosa bisogna avere almeno
una vaga idea dell'oggetto della fantasia ed una bambina di due / tre
anni non avrebbe avuto in alcun modo la capacità psicologica,
né fisiologia, di poter anche lontanamente intuire o immaginare
quella terribile contenuta nelle dichiarazioni rese.
In conclusione, nonostante appaia nel caso in
oggetto condivisibile la decisione si deve tenere presente che "
ritenere colpevole l'imputato sulla base delle sole dichiarazioni dell'altra
parte processuale può essere corretto, ma si rischia, se non
sottoposte ad un attento esame critico, di commettere clamorosi errori
e di scoprire colpevoli innocenti e presunte vittime mendaci"[5].
NOTE
[1] I primi importanti segni dell'interesse del Parlamento ad una concreta
e profonda riforma della formulazione dei delitti sessuali risale all'VIII
legislatura. In essa furono presentate nove proposte di legge, tra cui
una di iniziativa popolare(proposta n.1551 del 19 marzo 1980). Le proposte
suddette dettero vita ad un testo unificato, redatto ad opera della
Commissione Giustizia della Camera divenendo costante punto di riferimento
e base di partenza per i successi lavori.
[2] L'esigenza di promulgare una legge che avrebbe
contenuto, in modo specifico e simbolico, norme penali, sostanziali
e processuali, tese a combattere il fenomeno della violenza sessuale,
venne avvertita sempre più come un evento in forte espansione
e sollecitato principalmente dalle donne appartenenti a tutti i gruppi
parlamentari.
3] L'esame risolutivo da parte del Parlamento
ebbe il suo inizio il 20 giugno 1995 sulla base di una proposta di legge
sottoscritta da 328 deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari,
proposta n.2576 del 23 maggio 1995, presso la Commissione Giustizia
della Camera. In sintesi gli ultimi momenti del travagliato iter parlamentare:
la Camera, riunita in Assemblea, approvò il testo della Commissione
il 28 settembre 1995 e in un secondo tempo venne approvato con alcune
modifiche dal Senato; il disegno ritornò alla Camera che approvò
il testo così modificato nella seduta del 7 febbraio 1996 ed
infine il Senato approvò il testo definitivo della legge il 14
febbraio 1996.
[4] Il brano (con le relative note ) è
estratto da: STILO, Corte di cassazione e jeans: una storia senza fine,
pubblicato in questa Rivista, n.5, 2002, 430.
[5] DEL PAPA, Violenza sessuale e dichiarazioni
dei bambini in tenerissima età, Famiglia e Diritto, n. 3, 2002,
299.