Home Page > Articoli Diritto> Abusi sessuali...


ABUSI SESSUALI SUI MINORI: RILEVANZA DELLE DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA.


[di
Leo Stilo]

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 21406 del 20 aprile 2001 - 25 maggio 2001


La credibilità delle dichiarazioni di un bambino vittima dell'abuso sessuale è strettamente legata al dato anagrafico. Le dichiarazioni della vittima di un abuso sessuale, infatti, possono essere valutate credibili quando il dato anagrafico (nel caso in esame due anni e mezzo) possa escludere, in modo pacifico, che nel bagaglio di conoscenze ed esperienze dirette di un minore della stessa età possano trovarsi informazioni a carattere erotico - sessuale dettagliate e minuziose. E' impensabile, per un bambino di pochi anni, poter inventare e conseguentemente descrivere fatti così terribili senza averne avuto un'esperienza diretta.
Per immaginare qualcosa bisogna avere almeno una vaga idea dell'oggetto della fantasia ed una bambina di due / tre anni non avrebbe avuto in alcun modo la capacità psicologica, né fisiologia, di poter anche lontanamente intuire o immaginare quella terribile contenuta nelle dichiarazioni rese. (
Massima a cura dell'Autore della nota)

(Omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di colpevolezza del P. in ordine al reato ascrittogli in rubrica, per aver commesso atti sessuali sulla figlia minore degli anni dieci (omissis) mentre lo ha assolto con formula piena dal reato di maltrattamenti in danno della medesima. La Corte territoriale ha premesso una breve ricostruzione dei fatti, sui quali sentenza di primo grado ha fondato la pronuncia di colpevolezza per il reato di cui all'art. 609 quater c.p., rilevando che il procedimento penale trae origine da una segnalazione effettuata in data 12/11/1996 da una psichiatra infantile della USL, alla quale i genitori della bambina, all'epoca dei fatti di circa due anni e mezzo, si erano rivolti a causa di anomalie comportamentali di quest'ultima, quali insonnia, difficoltà alimentari.
Alla psichiatra la madre della piccola (omissis) aveva riferito di aver appreso dalla bambina che il papà le aveva toccato la ballottino con un bastoncino, facendole male; che la piccola inoltre soleva masturbarsi, aveva atteggiamenti di rifiuto nei confronti del padre e in un'occasione, mentre erano a tavola, aveva chiesto al padre di toccarla. Anche alla psichiatra la bambina aveva successivamente riferito che il papà la toccava con un bastoncino e le faceva fare l'umido, ed aveva, poi, ripetuto detta narrazione i sede di un secondo esame preso la Squadra Mobile della Questura, nonché in sede di incidente probatorio, mentre nel corso di un primo esame, sempre presso la Squadra Mobile, aveva riferito di non poter parlare perché il padre le aveva detto che si trattava di segreti tra loro e che altrimenti l'avrebbe picchiata. All'esito di una perizia medico legale disposta dal PM era, altresì, emerso un quadro clinico della regione anale e vulvare della bambina, indicativo della preesistenza di lesioni perfettamente compatibili con il contenuto delle dichiarazioni della parte offesa. La sentenza impugnata ha quindi esposto i motivi di appello del Paternoster, evidenziando, poi, sinteticamente che l'appellante ha dedotto, quale principale motivo di gravame, l'inattendibilità delle dichiarazioni della piccola (omissis), avendone sottolineato il carattere fantasioso, nonché il possibile condizionamento esterno e la incompatibilità con la successione cronologica degli eventi, attraverso la critica del materiale probatorio di cui, però, sono stati frammentati e valutati isolatamente i contenuti. La Corte territoriale ha osservato, in contrario, che proprio la particolarità della situazione concreta, costituita dal fatto che gli elementi indiziari sono rappresentati dal racconto di una bambina di tenerissima età, deve indurre a valutare complessivamente ed unitariamente tutte le risultanze probatorie, in quanto la concatenazione dei singoli elementi acquisiti può consentire una corretta lettura delle dichiarazioni rese, al di la degli elementi fantasiosi e della rielaborazione esterna che necessariamente sono presenti nei racconti dei bambini. La sentenza ha, quindi, evidenziato che le dichiarazioni su cui è fondata l'accusa sono state rese spontaneamente dalla piccola (omissis), in un momento in cui nessuno dei familiari aveva formulato elementi di sospetto nei confronti del P.; che i racconti fantasiosi o menzogneri dei bambini su fatti sessuali devono necessariamente avere un substrato cognitivo, dal quale vengono attinte le informazioni successivamente elaborate, ma che tale substrato nel caso in esame è da escludere per la assoluta inadeguatezza delle cognizioni che poteva avere in materia la piccola (omissis), in considerazione della tenerissima età; che sono, altresì, da escludere intenti vendicativi della madre della bambina nei confronti del marito e che, anzi, dalla intercettazione dei colloqui telefonici di quest'ultima con i suoi genitori si evince la perplessità che in un primo momento avevano manifestato gli stessi familiari circa l'attendibilità della parte offesa; che i mutamenti psicologici riscontrati nella piccola (omissis), la quale, in seguito all'allontanamento del padre, dall'iniziale atteggiamento di rifiuto verso costui, manifestato all'epoca dei fatti, è passata ad un comportamento nel complesso più sereno e di tranquilla accettazione della sua presenza, costituisce un indice significativo della veridicità dei fatti narrati, essendo evidentemente mutato il descritto atteggiamento con il venir meno della possibilità del ripetersi degli episodi di abuso, come confermato dalle risultanze della perizia psicologica; che un ulteriore riscontro della veridicità dei fatti narrati dalla bambina è costituito dall'esito della perizia medica, le cui risultanze hanno evidenziato, oltre all'esistenza di aree di neovascolarizzazione e di ragadi anali, non riconducibili ad episodi di natura sessuale, perché distanti nel tempo, anche gli esiti di una linea cicatriziale larga un centimetro, che origina dalla commissura posteriore e si estende verso lo sfintere, dimostrativa di una pregressa lesione, non attribuibile a traumi diversi dall'abuso sessuale. Si osserva ancora nella sentenza che le dichiarazioni della bambina rispecchiano lo sviluppo cronologico degli eventi, a conferma della loro veridicità, avendo la medesima nei successivi esami affermato che il papà non le toccava più la balottina, ma ciò accadeva prima, e che alcuni elementi fantasiosi compaiono solo nella narrazione dei fatti resa a distanza di tempo, ed in particolare nell'incidente probatorio, frutto di un'elaborazione determinata anche dalla tendenza infantile ad assecondare le aspettative dell'interlocutore, mentre di maggiore genuinità si palesano le prime dichiarazioni della piccola (omissis), dalle quali si evince in particolare la pluralità degli episodi di abuso sessuale. Osserva, altresì, la Corte territoriale, rigettando i corrispondenti motivi di appello, che gli episodi di abuso sessuale devono ritenersi accaduti anche successivamente all'entrata in vigore della L. n. 66/96, essendo avvenute le rivelazioni della minore nel periodo maggio giugno 1996, sicché la pena da applicarsi è quella prevista dall'art. 609 quater c.p. e non quella minore comminata dallo abrogato art. 521 c.p.; che il fatto non è sussumibile nei casi di minore gravità di cui all'art. 609quater, terzo comma, c.p., in quanto la collocazione di detta diminuente prima della fattispecie aggravata dall'età della persona offesa, di cui al quarto comma, induce ad escludere che il legislatore abbia volto consentire l'applicazione della diminuente anche in tale ultima ipotesi; che, in ogni caso, la ripetitività dei fatti, le modalità esecutive e gli esiti cicatriziali escludono che gli atti sessuali posti in essere dal Paternoster possano ritenersi di lieve entità; che vi è carenza di interesse dell'appellante in ordine alla doglianza relativa alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 nn. 5 e 11 c.p., avendo il giudice di primo grado ritenuto dette aggravanti subvalenti rispetto all'attenuante del risarcimento del danno; che la pena base determinata dal giudice di primo grado per il reato di violenza sessuale, peraltro in misura di poco superiore al minimo edittale stabilito dagli art. 609 quater e ter, ultimo comma, c.p., si palesa equamente commisurata alla gravità del fatto ed alle sue modalità, mentre non sussistono le condizioni per un ulteriore diminuzione di pena motivata dalla concessione anche delle attenuanti generiche, in quanto la incensuratezza dell'imputato non si palesa elemento decisivo ai fini di una valutazione favorevole sulla corrispondente richiesta, cui si oppone la obiettiva gravità del fatto. La Corte ha, infine, escluso la sussistenza del reato di maltrattamenti nei confronti della bambina, in quanto gli elementi probatori acquisiti non consentono di ritenere provate le contestate vessazioni morali finalizzate a vincolarla al silenzio. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per vizio di motivazione e violazione di legge con tre motivi di gravame, nonché con successivi motivi aggiunti.

MOTIVI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce, quale vizio di motivazione della sentenza, la valutazione dello sviluppo cronologico delle dichiarazioni della minore ed i criteri di selezione dell'elaborazione del vissuto da parte della medesima. Il ricorrente, pur dando atto che la Corte d'Appello ha tenuto presenti gli elementi di contraddizione o puramente fantasiosi esistenti tra le dichiarazioni rese in successione di tempo dalla piccola (omissis), censura i criteri di valutazione di detto materiale probatorio sulla base dell'asserito principio dell'inadeguatezza delle cognizioni sessuali della bambina, quale substrato di elaborazione di elementi di fantasia, osservando, in contrario, che l'esperienza giurisprudenziale, cui si richiama la pronuncia, postula che i minori possono elaborare narrazioni apparentemente scaturite da esperienze sessuali, pur in assenza di una diretta cognizione di carattere erotizzante.
Si osserva, inoltre, che le condotte, di cui la Corte territoriale ha ritenuto provata la sussistenza, non hanno affatto univoco carattere sessuale, ne vi è motivazione sul punto; che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la reiterazione delle audizioni della bambina avrebbe dovuto indurre al consolidamento della univocità del racconto e non allo sviluppo di elementi fantasiosi, che, peraltro, si afferma, sono presenti sin dalle prime propalazioni; che la Corte territoriale ha privilegiato, al fine dell'accertamento dei fatti, le fonti orali, formatesi attraverso le sollecitazioni operate sulla bambina dai suoi familiari, mentre ha svilito le risultanze dell'incidente probatorio, che costituisce l'unica prova ritualmente acquisita.
Con il secondo motivo si denuncia la sentenza per vizio di motivazione e violazione dell'art. 609 quater c.p., in relazione alla valenza sessuale attribuita ai fatti dalla Corte territoriale, rilevandosi la natura equivoca di questi ultimi anche in riferimento alle contraddizioni tra le dichiarazioni rese dalla bambina circa le modalità con cui sarebbe stata toccata, in quanto, si afferma, quest'ultima a volte ha asserito l'uso di un bastoncino ed altre volte di un dito, nonché in ordine alla unicità o pluralità degli episodi ed al carattere equivoco elle risultanze della perizia medica.
Con lo stesso motivo di gravame e sulla base degli stessi rilievi si censura, altresì, la motivazione del diniego delle attenuanti generiche in considerazione della gravità del fatto.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente censura, infine, la ritenuta inapplicabilità dell'art. 521 c.p., osservando che la incertezza in ordine all'epoca di accadimento dei fatti avrebbe dovuto indurre, per i principio del favor rei, all'applicazione della disposizione più favorevole.
Con il primo motivo aggiunto il ricorrente deduce la violazione dell'art. 609 quater, terzo comma, c.p. con riferimento all'interpretazione contenuta nell'impugnata sentenza, con la quale si esclude la applicabilità della diminuente del caso di minore gravità per il concorso dell'aggravante di cui all'ultimo comma, in considerazione del parallelismo instaurato dal legislatore fra la fattispecie delittuosa della violenza sessuale, in cui pure è prevista l'applicabilità di detta attenuante, e quella degli atti sessuali commessi con minore, nonché dell'orientamento interpretativo favorevole a detta applicabilità di questa Corte.
Con lo stesso motivo si reitera la censura della motivazione con la quale la sentenza impugnata ha, in ogni caso, escluso l'applicabilità dell'invocata diminuente in base al rilievo della obiettiva incertezza dei fatti di cui alla contestazione.
Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente reitera la censura afferente ala mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto, si afferma, erroneamente fondata sulla valutazione della gravità dei fatti, già tenuta presente, ai sensi dell'art. 133 c.p., in sede di commisurazione della pena, e censura la determinazione di quest'ultima, essendo stata posta a base del calcolo quella prevista per l'ipotesi aggravata del reato di cui all'art. 609 quater, ultimo comma, c.p., mentre dai giudici di merito era stata affermata la subvalenza delle aggravanti rispetto all'attenuante del risarcimento del danno.
Con l'ultimo motivo si ripropongono, infine, le censure afferenti al vizio di motivazione della sentenza in punto di accertamento della sussistenza dei fatti risalenti nel tempo all'epoca dell'accertamento peritale.
Tutti i motivi di ricorso, con i quali si censura per vizio di motivazione la sentenza impugnata, sono infondati. Osserva, infatti la Corte in ordine al primo motivo di impugnazione che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la valutazione del materiale probatorio appare ispirata, nell'impugnata sentenza, a rigorosi criteri logici. La necessità che il materiale probatorio sia valutato complessivamente dal giudice di merito, ai fini dell'accertamento della convergenza degli elementi di accusa che emergono dallo stesso, e non in base a criteri di valutazione atomistica, che valorizzino esclusivamente le eventuali discrasie rilevabili tra le varie fonti di prova, costituisce un principio di diritto sempre riaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte (sez. VI, 9210642, PM in proc. Ranucci; sez. I, 9601428, PM in proc. Raggio; sez. VI, 9903089, Caruana g.).
Orbene, la motivazione della sentenza impugnata risulta essersi attenuta rigorosamente a tale principio di diritto, non solo in sede di enunciazione teorica, ma altresì nella valutazione concreta della concordanza degli elementi probatori menzionati nella narrativa che precede, al di la delle discordanze evidenziate dall'appellante con riferimento alla narrazione della piccola parte offesa, di cui pure la Corte territoriale ha tenuto conto, giustificandone la sussistenza sulla base di una valutazione anche essa ispirata a rigorosi criteri logici. Ed, invero, il rilievo contenuto nelle successive narrazioni dei fatti da parte della piccola (omissis), con il progressivo allontanamento dal periodo in cui questi si sono verificati, risultano giustificate dall'ineliminabile tendenza dei bambini, soprattutto in tenera età, ad elaborare in termini fantastici i dati reali, anche in considerazione delle presunte aspettative dell'interlocutore o di esperienze successive, si palesa pienamente condivisibile. Al contrario, la tesi difensiva del ricorrente, secondo il quale la reiterazione delle audizioni della bambina avrebbe dovuto indurre al consolidamento della univocità del racconto, non prende in considerazione proprio l'elemento della tenerissima età della parte offesa ed appare riferibile ad un soggetto più maturo, che abbia adeguata consapevolezza del significato degli esami reiterati cui viene sottoposto in successione di tempo.
Per la stessa ragione il rilievo del ricorrente a proposito della capacità dei bambini di elaborare narrazioni di carattere sessuale , al di fuori di un'esperienza diretta, deve essere sempre riferibile ad un soggetto che abbia una qualche nozione, sia pure in termini vaghi e confusi, in materia e non può essere riferita, come rilevato esattamente nella impugnata sentenza, ad una bambina di tenerissima età, nella quale manchi del tutto un substrato cognitivo dal quale attingere le informazioni da elaborare. Non può dolersi inoltre il ricorrente del fatto che la sentenza impugnata abbia privilegiato, quale fonte di prova di maggiore attendibilità, le narrazioni effettuate dalla persona offesa nel corso dei primi esami, stante la piena utilizzabilità di tali fonti di prova per la scelta del rito, mentre la valutazione di maggiore attendibilità di tali narrazioni è stata pienamente e logicamente giustificata dalla Corte territoriale sulla base delle argomentazioni già esposte. Gli ulteriori rilievi del ricorrente, con i quali si evidenziano gli elementi di incertezza derivanti dalle predette dichiarazioni della bambina, non sono suscettibili di una valutazione differente rispetto a quella che di essi ha dato la Corte territoriale, sulla base degli evidenziati criteri logici, senza una rilettura del materiale probatorio, che è preclusa in sede di legittimità (cfr. sez. II, 9803438, Di Salvo, ed altre). Detta valutazione da parte della Corte territoriale, peraltro, ha tenuto conto della convergenza di una serie di elementi probatori o indiziari (spontaneità delle dichiarazioni ed assenza di un substrato cognitivo che potesse giustificarle; assenza di condizionamenti familiari; atteggiamento psicologico della bambina e suoi mutamenti in conseguenza della cessazione degli episodi di abuso sessuale), della cui confutazione o giustificazione il ricorrente non si fa carico, limitandosi alla censura del materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni della piccola (omissis), già adeguatamente valutata dai giudici di merito. Egualmente infondata è la censura formulata con il secondo motivo di gravame. Va in primo luogo evidenziato che il rilievo di carenza di motivazione sul punto del carattere univocamente sessuale dei comportamenti accertati dai giudici di merito non ha costituito oggetto di uno specifico motivo di gravame avverso la sentenza di primo rado, sicché la successiva doglianza per difetto di motivazione della pronuncia di appello si palesa inammissibile.
Peraltro, va rilevato che dalla motivazione della sentenza impugnata si evince sena ombra di dubbio la ritenuta, dalla Corte territoriale, natura sessuale degli atti poti in essere dal Paternoster, che è stata evidenziata nell'intero iter argomentativo della sentenza, avuto riguardo delle modalità, reiterazione, lesività della condotta posta in essere dall'imputato, conseguenze psicologiche sulla bambina; elementi tutti che, in quanto oggetto dell'accertamento fattuale, non possono essere nuovamente messi in discussione i sede di legittimità sotto il diverso profilo del difetto di motivazione, già esaminato in precedenza, nuovamente dedotto con tale motivo di gravame. E', altresì, infondata la doglianza relativa ala motivazione sul punto, in quanto non risulta essere stato sottoposto all'esame della Corte territoriale alcun ulteriore elemento di valutazione favorevole all'imputato, rispetto alla sua incensuratezza, di cui i giudici di merito hanno tenuto conto ritenendola insufficiente ai fini dell'accoglimento della richiesta rispetto alla gravità dei fatti.
Né detta valutazione si palesa illogica o in violazione del disposto di cui all'art. 133 c.p., configurando la concessione delle attenuanti generiche, in assenza di puntuali elementi positivi di valutazione favorevole, quale ulteriore strumento per proporzionare la pena alla gravità del reato, sicché, in tal caso, la mancata concessione dell'attenuante costituisce parte integrate del giudizio sulla graduazione della pena riservato al giudice di merito.
Egualmente infondato è il terzo motivo di gravame.
La valutazione della Corte territoriale, circa la collocazione temporale dei fatti successivamente alla entrata in vigore della L. n. 66/96, è adeguatamente ancorata al riscontro probatorio costituito dall'epoca in cui vi sono stati effettuati i primi racconti della piccola parte offesa in costanza della coabitazione con il padre. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del principio del favor rei, in relazione alla mancata applicazione della legge più favorevole per l'imputato, presupponendo l'applicabilità di tale principio l'obiettiva incertezza circa il tempus commissi delicti, che nella specie è stata esclusa dall'accertamento di merito.
Ancora è in infondato il primo motivo di gravame aggiunto.
Osserva il Collegio in ordine alla asserita, nella sentenza impugnata, impossibilità di applicare la attenuante del fatto di minore gravità in presenza dell'aggravante costituita dall'età della persona offesa, in quanto minore di anni dieci, che tale interpretazione contrasta, come rilevato dal ricorrente, con pregresse pronunce di questa Corte (cfr. esplicitamente in proposito sez. III, 9608855, DE Barberi) favorevoli alla compatibilità di entrambe le circostanze in conflitto tra loro da risolversi in sede di giudizio di comparazione. L'interpretazione sul punto, peraltro, più che all'argomento di carattere sistematico, cui si è fatto ricorso nella sentenza impugnata afferente alla collocazione dei commi che prevedono l'aggravante e l'attenuante speciale nell'ambito dello stesso art. 609 quater c.p., deve essere fondata sulla diversa natura degli indici di valutazione presi i considerazione rispettivamente dall'aggravante speciale (maggiore offensività dell'atto sessuale commesso in danno del minore di anni dieci) e dell'attenuante (minore gravità del reato per effetto della valutazione di tutti gli altri elementi che lo compongono, quali a natura obiettiva dell'atto, le circostanze ella sua commissione, etc.) al fine di pervenire ad un giudizio di incompatibilità o, viceversa, di compatibilità affermato dal citato precedente giurisprudenziale di questa Corte proprio sulla base della valutazione degli elementi citati.
Tuttavia, ogni questione sul punto, nel caso in esame, è superata dall'assorbente giudizio di merito espresso nella sentenza impugnata in ordine alla non sussumibilità del reato di cui si tratta nell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 609 quater, terzo comma, c.p., in considerazione della ripetitività degli atti sessuali posti in essere dal Paternoster, delle modalità esecutive e degli esiti afflittivi provocati dagli stessi.
Tali rilievi vengono, poi, censurati dal ricorrente con argomentazioni che, sotto la denuncia del difetto o dell'illogicità della motivazione, ripropongono le già esaminate e disattese doglianze formulate con i precedenti motivi di gravame in ordine all'accertamento fattuale da parte dei giudici di merito. In ordine a queste ultime, si rinvia necessariamente a quanto già osservato in precedenza. E', invece, fondato l'ulteriore motivo di gravame limitatamente alla doglianza afferente ai criteri di determinazione dell'entità della pena. La Corte territoriale, invero, recependo il già affermato, dal giudice di primo grado, giudizio di prevalenza della attenuante del risarcimento del danno sulle aggravanti, dal quale peraltro non poteva discostarsi, stante il divieto di reformatio in peius in assenza di un'impugnazione della pubblica accusa, non ha tenuto conto del fatto che nel giudizio di comparazione doveva ritenersi compresa, ai sensi dell'art. 69, quarto comma, c.p., pur nella incongruenza della motivazione della pronuncia di primo grado sul punto, anche l'aggravante speciale di cui all'art. 609 quater, quarto comma, c.p.
Risulta, però, evidente dalle espressioni adoperate a proposito della determinazione della pena nella sentenza impugnata (di poco superiore al minimo edittale stabilito dagli art. 609 quater e ter, ultimo comma, c.p.) che la Corte territoriale ha posto a base del calcolo in misura di poco superiore al minimo la pena stabilita dalla menzionata aggravante speciale (anni sette e mesi tre di reclusione), applicando su quest'ultima la diminuzione per l'attenuante del risarcimento del danno la diminuente del rito. Stante l'espresso giudizio di prevalenza della menzionata attenuante sulle aggravanti, la pena da irrogarsi doveva, invece, essere determinata, ponendo a base del calcolo quella prevista dall'ipotesi non aggravata del reato di cui agli art. 609 quater, primo comma, e bis, primo comma, c.p.. L'ulteriore doglianza del ricorrente, afferente al difetto di motivazione in ordine ala mancata concessione delle attenuanti generiche, formulate nuovamente con lo stesso motivo di gravame, è stata già esaminata compiutamente e ritenuta infondata nella parte motiva che precede.
E', infine, inammissibile l'ultimo motivo di gravame aggiunto dal ricorrente, con il quale si censura per vizio di motivazione la rilevanza probatoria attribuita dal giudici di merito alle risultanze della perizia medica espletata. La doglianza invero censura il convincimento espresso nella sentenza impugnata, in ordine alla attribuibilità della riscontrata linea cicatriziale a traumi determinati da atti di abuso sessuale, sulla base di rilievi di merito, afferenti alla compatibilità della predetta lesione con accadimenti di natura diversa, il cui esame è precluso in sede di legittimità, mentre la predetta valutazione della Corte territoriale sul punto non si palesa certamente affetta da vizi logici desumibili dal testo del provvedimento. Per effetto di quanto rilevato in ordine all'errore commesso dai giudici di rito nella determinazione della pena irrogata al P., la sentenza deve essere annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

 

NOTA

Con la sentenza in epigrafe la Cassazione affronta in modo diretto il difficile e complesso nucleo di problemi legati alla ricerca ed alla valutazione della prova nei delitti di violenza sessuale a danno dei minori. L'art. 609 quater c.p. è stato inserito nel codice dall'art. 5 della legge n. 66 del 1996 con cui venne riformata la disciplina dei reati sessuali.

"Le ragioni che hanno indotto il legislatore a riformare i reati sessuali sono rintracciabili ed individuabili nei "cavalli di battaglia" che di volta in volta sono stati utilizzati come il simbolo del necessario cambiamento lungo l'arco del tempo antecedente l'entrata in vigore della legge n. 66 del 1996: il trattamento sanzionatorio troppo mite che l'originario codice del 1930 prevede per reati così efferati e disumani; l'anacronismo della collocazione di queste figure di reato nel capo dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e la conseguente esigenza di una nuova classificazione; il dilagare di fenomeni di violenza sessuale esercitata in gruppo e la mancanza di una figura specifica nell'originaria disciplina.

Alla luce di quanto affermato gli stessi "lavori parlamentari" che anticiparono la riforma dei reati sessuali, le cui origini si rinvengono nella fine degli anni '70[1], sembrano scanditi, in particolare nei momenti conclusivi, dal tempo dettato dall'emotività dell'opinione pubblica[2].

Tuttavia, il momento propulsivo finale è rintracciabile in alcuni drammatici ed emotivamente coinvolgenti fatti di cronaca a cui i mass-media dedicarono largo spazio con l'effetto di sensibilizzare, in modo forte, l'opinione pubblica e determinare alla fine, anticipata, della XII legislatura l'approvazione della legge di riforma n.66 del 1996[3]."[4]

Il procedimento penale in esame nasce dalla denuncia effettuata da una psichiatra infantile della USL di Milano che a seguito di una visita ad una bambina affetta, secondo i genitori, da disturbi comportamentali e alimentari, veniva a conoscenza di sospetti e ripetuti comportamenti tenuti dal padre nei confronti della piccola paziente.

Queste dichiarazioni vennero successivamente ripetute dalla minore davanti alla squadra mobile e successivamente durante l'incidente probatorio; seguirono degli accertamenti medico-legali che riscontrarono delle lesioni compatibili con quanto riferito dalla minore nelle predette dichiarazioni.

Sia in primo che in secondo grado il padre fu condannato perché ritenuto colpevole del reato previsto all'art. 609 quater c.p.

La lettura della motivazione offre molti spunti di riflessione sul tema dell'interpretazione e della valutazione del materiale probatorio acquisito durante le indagini, le perizie e le testimonianze della minore vittima dell'abuso.

La Corte afferma che durante l'esame del materiale raccolto, il giudice deve valutare tutto quanto è in suo possesso in modo complessivo e cercando di ricostruire quanto accaduto. Lo stesso, inoltre, deve saper sfruttare ogni piccolo aiuto, anche se impreciso, presente nelle dichiarazioni rese dalla piccola vittima senza soffermarsi, frammentariamente e puntigliosamente, su esplicite parole o frasi nello sterile tentativo di trovare la più piccola contraddizione o incongruenza.

Le dichiarazioni della bambina, più volte ripetute nell'arco del procedimento, sono apparse alla Corte come realmente accadute e la stessa ha affermato, con decisione, il principio secondo cui: le dichiarazioni della vittima di un abuso sessuale possono essere valutate credibili quando il dato anagrafico (nel caso in esame due anni e mezzo) possa escludere, pacificamente, che nel bagaglio di conoscenze ed esperienze dirette di un minore della stessa età possano trovarsi informazioni e descrizioni del tipo riportato nel testo della sentenza in epigrafe.

E' impossibile per una bambina così piccola poter inventare e conseguentemente descrivere fatti così minuziosi e terribili senza averne avuto un'esperienza diretta.

Per immaginare qualcosa bisogna avere almeno una vaga idea dell'oggetto della fantasia ed una bambina di due / tre anni non avrebbe avuto in alcun modo la capacità psicologica, né fisiologia, di poter anche lontanamente intuire o immaginare quella terribile contenuta nelle dichiarazioni rese.

In conclusione, nonostante appaia nel caso in oggetto condivisibile la decisione si deve tenere presente che " ritenere colpevole l'imputato sulla base delle sole dichiarazioni dell'altra parte processuale può essere corretto, ma si rischia, se non sottoposte ad un attento esame critico, di commettere clamorosi errori e di scoprire colpevoli innocenti e presunte vittime mendaci"[5].

 

 

NOTE


[1] I primi importanti segni dell'interesse del Parlamento ad una concreta e profonda riforma della formulazione dei delitti sessuali risale all'VIII legislatura. In essa furono presentate nove proposte di legge, tra cui una di iniziativa popolare(proposta n.1551 del 19 marzo 1980). Le proposte suddette dettero vita ad un testo unificato, redatto ad opera della Commissione Giustizia della Camera divenendo costante punto di riferimento e base di partenza per i successi lavori.

[2] L'esigenza di promulgare una legge che avrebbe contenuto, in modo specifico e simbolico, norme penali, sostanziali e processuali, tese a combattere il fenomeno della violenza sessuale, venne avvertita sempre più come un evento in forte espansione e sollecitato principalmente dalle donne appartenenti a tutti i gruppi parlamentari.

3] L'esame risolutivo da parte del Parlamento ebbe il suo inizio il 20 giugno 1995 sulla base di una proposta di legge sottoscritta da 328 deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari, proposta n.2576 del 23 maggio 1995, presso la Commissione Giustizia della Camera. In sintesi gli ultimi momenti del travagliato iter parlamentare: la Camera, riunita in Assemblea, approvò il testo della Commissione il 28 settembre 1995 e in un secondo tempo venne approvato con alcune modifiche dal Senato; il disegno ritornò alla Camera che approvò il testo così modificato nella seduta del 7 febbraio 1996 ed infine il Senato approvò il testo definitivo della legge il 14 febbraio 1996.

[4] Il brano (con le relative note ) è estratto da: STILO, Corte di cassazione e jeans: una storia senza fine, pubblicato in questa Rivista, n.5, 2002, 430.

[5] DEL PAPA, Violenza sessuale e dichiarazioni dei bambini in tenerissima età, Famiglia e Diritto, n. 3, 2002, 299.

 

Torna su