|
LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE: |
|
La diffusa consapevolezza della limitatezza e
dell'estrema fragilità delle risorse naturali, un tempo ritenute
illimitate, ha messo in chiara evidenza l'esigenza di una maggiore e
più incisiva tutela dell'ambiente. L'interesse verso la c.d."questione
ambientale" ha subito, anche grazie alle iniziative di numerosi
movimenti ambientalisti, un forte impulso che ha creato dei movimenti
d'opinione pubblica non più contenibili e che necessitano di
una risposta il più possibile concreta ed immediata non solo
a livello nazionale, ma anche e principalmente internazionale. Lo strumento amministrativo, infatti, non appare
più idoneo a soddisfare il bisogno di tutela proveniente dalla
predetta consapevolezza, tanto da richiedere l'intervento dello strumento
ultimo dell'ordinamento giuridico, sua extrema ratio: il diritto penale.
Se fino a qualche anno addietro la tutela "penalistica" era
diretta a tutelare l'ambiente solo nei limiti in cui l'alterazione o
la manipolazione di quest'ultimo poteva direttamente essere ricondotta
ad una situazione di danno o di pericolo per l'uomo (si pensi, ad esempio,
al delitto di avvelenamento di acque ), oggi, invece, si avverte l'emersione
di una nuova sensibilità verso un bene che appare sempre meno
strumentale e sempre più concreto nella sua tragica fragilità.
" Si è diffusa la preoccupazione
che mentre nei precedenti periodi storici l'azione distruttiva dell'uomo
era sempre compensata, se non altro a livello globale, da quella creativa
della natura, oggi questo equilibrio si è rotto e risalta l'elemento
negativo: le forze distruttive prevalgono su quelle costruttive. Così
che l'uomo comincia ad attingere non più alla rendita del pianeta
ma al suo capitale" . Naturalmente, uno dei primi problemi da affrontare
sarà quello di verificare se per il legislatore penale il termine
"ambiente" ha o meno un significato univoco oppure se, di
volta in volta, è utilizzato per indicare realtà sempre
diverse che hanno in comune solo la riconduzione astratta ad un concetto
sempre più onnicomprensivo di "ambiente". Perché il diritto penale si deve occupare-preoccupare
dell'ambiente ? Il diritto penale è visto da alcune culture
orientali come uno strumento primitivo di controllo e minaccia che con
il sistema del "bastone e della carota" riesce a sedare le
pulsioni, più primitive dell'animale-uomo. Questa visione si
sofferma, però, ad analizzare solo la superficie del fenomeno
senza scendere in profondità nelle ragioni più intime
e naturali dell'esistenza del diritto. Senza una serie di regole fisse
nel tempo e valide per tutti, non possono nascere rapporti se non quelli
effimeri basati sulla contingente ed egoistica situazione casuale. Il
diritto penale entra in causa tutelando e difendendo i beni che la società
ha elevato a suoi interessi primari, perché fondamentali e fragili
al punto da richiedere un impegno particolare da parte di tutti i consociati.
Le offese da lungo tempo perpetrate all'ambiente - all'ecosistema "Terra"-
hanno raggiunto una dimensione ed una gravità tali da richiedere
l'impegno di tutti e l'utilizzo degli strumenti più incisivi
che l'ordinamento giuridico ha a sua disposizione. Le predette alterazioni, infatti, hanno modificato
sostanzialmente e irreparabilmente la natura tanto da fare ritenere
irrecuperabile, se non nell'ordine di un numero elevato d'anni, un equilibrio
che in modo incisivo e irreparabile è stato alterato. L'offesa a questo bene, ancora da perimetrare nelle sue numerose sfaccettature e nella sua dimensione illecita, rappresenta sempre più uno stimolo diretto a far scattare l'impianto difensivo posto a tutela del contratto sociale. Il reato perpetrato contro l'ambiente viene avvertito come doppiamente offensivo: in modo diretto si concretizza nella lesione o messa in pericolo del bene degno di tutela specifica; in modo mediato, ma non per questo meno intenso e fecondo di conseguenze, colpisce la generalità dei consociati. Tutti ci sentiamo lesi, offesi, da un delitto perpetrato ai danni della natura che ci circonda e in cui viviamo e svolgiamo la nostra esistenza. La ragione principale di questo comune sentire si ritrova, probabilmente, nel sentimento di appartenenza ad un sistema di relazioni biologiche che ci accomuna agli altri esseri viventi: tutti comparse contingenti in uno scenario naturale da preservare per le future generazioni. Questa affermazione è resa palese dall'atteggiamento che ognuno ha, ad esempio, nel momento in cui viene a conoscenza della notizia di un crimine da inquinamento: l'immedesimazione nello scenario naturale deturpato in modo irrazionale e senza una specifica ragione è immediata e spontanea, anche solo per cercare di comprendere il motivo di un così grave danno i cui effetti, con molta probabilità, sono destinati a durare nel tempo. E' questo comune sentire ad indicare la necessità di un immediato intervento teso ad impedire, o almeno arginare, la possibilità che una nuova offesa venga nuovamente ed impunemente perpetrata. Tutti noi abbiamo compreso di essere parte rilevante di una complessa e delicata catena biologica e che un qualsiasi danno prodotto ad un elemento della stessa si ripercuote, prima o dopo, sull'intero ecosistema determinando gravi e terribili conseguenze. Per questo motivo non si può accettare l'idea di un diritto penale semplicemente diretto a sanzionare violazioni di norme appartenenti ad altre branche del diritto . Non è il diritto a creare le situazioni penalmente offensive, il reato, ma è la stessa realtà offensiva, nel suo roccioso rappresentarsi, ad esigere la tutela penale. Anche se ad una prima lettura le fattispecie penali sembrano semplicemente fornire un supporto di tipo sanzionatorio a norme poste in essere da altre branche del diritto, in realtà tutte mantengono una loro autonoma valenza ed una specifica individualità giuridica. Nel momento in cui dalla società proviene
una richiesta concreta di tutela dell'ambiente contro determinate moda1ità
d'offesa, non tutelabili in sede civile od amministrativa, il legislatore
penale deve farsi carico di fotografare la realtà è fissare
in singole e ben determinate fattispecie il comportamento da punire.
Il fatto che il diritto penale non tuteli il bene "ambiente"
nel suo complesso, come ad esempio è rinvenibile in sede civile
con l'introduzione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale,
è in piena sintonia con la ratio stessa di questa particolare
branca del diritto e con i principi che ne informano l'essenza: strenue
ed ultimo difensore dei beni ritenuti dalla società di maggiore
importanza. Questa rigidità e frammentarietà del sistema si rivela una forte e necessaria garanzia posta a tutela della libertà del singolo . Parlando di diritto penale, qualsiasi sia l'oggetto di interesse, deve essere tenuto presente l'immortale insegnamento di FRANZ VON LISZT : " Solo la pena necessaria è giusta. La pena è per noi un mezzo per raggiungere
uno scopo. L'idea dello scopo postula però l'adattamento del
mezzo al fine e la massima parsimonia nella sua applicazione. Questa
esigenza ha particolare valore per quanto concerne la pena, essendo
essa infatti un'arma a doppio taglio: tutela di beni giuridici attuata
attraverso la lesione degli stessi." . Problematica, quindi, è la scelta che il legislatore compie nell'utilizzare lo strumento del diritto penale per sanzionare alcuni fatti e non altri. Questo particolare strumento ha un'altissima precisione nel colpire mali particolarmente gravi, percepiti dalla società come maligni e d'eccezionale virulenza, ma si rivela poco efficace per situazioni non ben definite e generalizzate. Non si può pretendere di prosciugare un
oceano con una cannuccia di pochi millimetri di diametro, ma con lo
stesso strumento, utilizzato da mani esperte, si può asportare
un tumore particolarmente grave. Il fatto di reato è quindi la
descrizione di un singolo e puntuale fatto offensivo che rappresenta
normativamente una modalità d'aggressione ad un bene giuridico
fondamentale per la coesistenza pacifica della società. Nella quotidianità si avverte, ancor più di ieri, l'esigenza di poter affidare agli altri noi stessi e il futuro dei nostri figli, nella sicurezza che questi nello svolgere le proprie attività, private e/o professionali, osservino le regole che la società si è data in modo da non fare aumentare il rischio presente nel quotidiano vivere. Senza affidamento i rapporti interindividuali non hanno alcuna garanzia di un corretto svolgimento perché abbandonati alla disciplina di una legge, quella di natura, in cui il più forte, il più ricco, chi ha la tecnologia e le conoscenze tecniche più avanzate può abusare oltre il proprio fabbisogno delle limitate risorse naturali senza pagarne il conto e il tutto a discapito delle popolazioni più povere e meno avanzate dal punto di vista economico ed industriale. L'affidamento porta con sé la fiducia e la responsabilità, concetti sempre presenti, come collante in tutti i rapporti interpersonali. Si tratta della base del contratto sociale, linfa vitale di ogni ordinamento giuridico. Quando un individuo, o un gruppo di essi, non osserva le regole di convivenza rompe il patto stretto con la società, catapultandosi al di fuori delle barriere erette a tutela dei valori sociali e costituzionali. Tale soggetto è un traditore e come tale è visto dagli altri consociati che si erano fidati al punto da affidare nelle sue mani, come in quelle di ciascuno di loro, i beni più importanti (tra questi rientra in modo indiscutibile l'ambiente in cui l'uomo vive ed opera) dell'esistenza della società. L'elemento che porta ad avvertire come insopportabile ingiustizia un dato comportamento nasce dal fatto di considerare tale atto un "tradimento" della fiducia; quello che risulta insopportabile, specie in ambito di tutela ambientale, è la ferma decisione di un individuo di tradire gli altri e se stesso danneggiando, a volte irrimediabilmente, beni così importanti per la vita non solo dei "soci" di oggi, ma anche per quelli di domani. Questo discorso, che può apparire superfluo
al fine di presentare il tema della ricerca, è in realtà
fondamentale per porre le basi delle future riflessioni. Questa introduzione
rappresenta, nell'intenzione dell'autore, la lente attraverso cui si
esaminerà ed annoterà la realtà del diritto penale
dell'ambiente. L'intera ricerca avrà come scopo quello
di soddisfare due curiosità: l'una di carattere normativo, tentare
di comprendere e mettere in risalto, almeno nelle linee fondamentali,
le relazioni che sono emerse tra il diritto dell'ambiente e il diritto
penale; l'altra tesa alla ricerca, forse utilizzando qualcosa di diverso
dalla fredda ricerca sistematico-positiva, di una base emotiva e razionale
di cui le norme rappresenterebbero solo l'estrinsecazione positiva,
avvertendo quasi per bisogno "naturale", l'esigenza di "appoggiare"
il sistema normativo su qualcosa di più umano. Il legislatore è solo il fabbro delle
fattispecie penali perché è la società che infonde
nell'opera inerte il soffio della vita alla luce dei propri valori. |
| Torna su |