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Senato e Legittimo Sospetto.
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Atto Primo: " Un lungo giorno ha inizio..." Atto II : "Un tramonto di parole scandisce la fine di un lungo giorno..."
Premesse dell'Autore Le fonti documentali utilizzate per redigere quest'articolo/relazione sono quelle facilmente reperibili all'interno del sito del Senato della Repubblica e del Parlamento italiano ( atti parlamentari, schede informative dei singoli senatori e dei lavori delle commissioni parlamentari...). Verranno esaminati, tramite numerosi richiami testuali e in modo un po' ironico, gli interventi ritenuti più interessanti compiuti dall'opposizione e dalla maggioranza il primo agosto in Senato. Lo scopo sarà quello, semplicemente annusando l'aria della scena, di far cogliere, portando virtualmente il lettore tra i banchi del Senato durante la seduta pubblica in cui è stato approvato il disegno di legge sul legittimo sospetto, le tensioni politiche vissute dai protagonisti di questa singolare vicenda istituzionale. L'invito, naturalmente, è quello di leggere il testo integrale dei lavori parlamentari del Senato del 1 agosto, ma a chi non avesse tempo e voglia per farlo IusSeek offre una sintesi di quel lungo pomeriggio il più possibile fedele, ricordando comunque la natura non ufficiale di quanto riportato e dei limiti fisiologici di un "riassunto".
Il 9 luglio 2002 viene comunicato alla presidenza del Senato della Repubblica il disegno di legge n. 1578, d'iniziativa del senatore CIRAMI [1] dal titolo "MODIFICA AGLI ARTICOLI 45[2] E 47[3] DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE". Gli articoli del codice coinvolti devono essere attentamente esaminati e tenuti ben presenti, in quanto rappresenteranno, assieme ai "gettonatissimi" artt. 3 e 25 della Costituzione, lo scenario normativo su cui i senatori protagonisti si muoveranno nella prima parte della storia, per poi cedere il campo, con un repentino ed inaspettato cambio scenografico degno di Stanley Kubrick, ai meandri macchinosi e in parte sconosciuti dei regolamenti parlamentari. Il disegno viene anticipato da una breve presentazione in cui si mette in evidenza la necessità di una modifica urgente dei predetti articoli del codice di procedura penale alla luce della recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 18 del 29 maggio 2002. La Suprema Corte ha evidenziato, infatti, come i casi di rimessione previsti all'art.45 c.p.p. non corrispondano a quanto disposto nella legge delega n. 81 del 1987[4]( madre dell'attuale codice di rito) e neppure siano in piena sintonia con l'art.111 della Costituzione. Sulla base di queste argomentazioni, supportate dal testo del legislatore del 1987 e dal testo della Costituzione, la Corte di Cassazione ( Sezioni Unite) ha sollevato incidentalmente questione di costituzionalità dell'articolo 45 c.p.p. davanti alla Corte costituzionale. Vengono poi citate, a supporto delle ragioni della improrogabilità di tale riforma, due pronunce della Corte costituzionale ( la sentenza n.353 del 1996 e l'ordinanza n. 5 del 1997 riportate integralmente all'interno di iusseek.com/penale). Per comodità espositiva viene ripresentato il testo dell'originario progetto di legge "Cirami": Art. 1. 1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, comma 1, dopo le parole "non altrimenti eliminabili" sono inserite le seguenti: "ovvero per legittimo sospetto". Art. 2. 1. All'articolo 47 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il giudice, sentite le parti, può sospendere il processo. Il processo deve essere sospeso prima che si svolgano le conclusioni e la discussione e non può essere pronunciato il decreto che dispone il giudizio o la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta le richiesta. Se la richiesta di rimessione costituisce riproposizione di una precedente già respinta ed è fondata su i medesimi motivi, il processo non si sospende". Art. 3. 1. La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Giovedi' I Agosto 2002 - Pomeriggio - Senato della Repubblica 230a Seduta - La seduta pomeridiana si apre in modo solenne inaugurando, con diffusa consapevolezza, una partita a scacchi giocata da esperti strateghi dell'arte dell'ostruzionismo e dei regolamenti parlamentari. Il clima è quello delle grandi sfide: da giorni gli sfidanti hanno scelto i colori dei loro pezzi e la strategia con cui attaccare e difendersi durante questo scontro finale. I duellanti si osservano, si studiano, provocano reazioni attendendo il momento giusto per colpire anche solo con una battuta o una notizia dell'ultima ora. Il gioco è accettato da entrambi e lo scontro ha così inizio... ( vincerà il migliore ?) (Sintesi dell'intervento del Senatore PASSIGLI) Il primo ad intervenire sulla proposta CIRAMI è il Sen. PASSIGLI (DS-U), il quale solleva la prima questione: all'oratore risulta che il tempo a sua disposizione è 7 minuti, anziché i 5 risultanti al Presidente Pera. Il Presidente manifesta sin da queste prime battute l'intenzione di risolvere ogni tipo di questione proponendo, con successo, all'interlocutore 6 minuti. Questo è solo per raffreddare l'ambiente prima di infiammare gli animi con un poderoso intervento sintesi, probabilmente delle ragioni e motivazioni dell'opposizione. Il discorso, dopo queste prime battute, cade immediatamente su questioni di grande spessore giuridico: "La ringrazio. Signor Presidente, onorevoli senatori, specie della maggioranza, la nostra Costituzione all'articolo 25 afferma un principio fondamentale di ogni liberal-democrazia: nessuno può essere distolto dal proprio giudice naturale, salvo nei limitatissimi casi previsti dal codice di procedura penale.". La Ricusazione, l'incompatibilità e il trasferimento del giudice e tutte le deroghe a questo principio fondamentale della nostra cultura giuridica, aggiunge il senatore, non tollerano una valutazione eccessivamente discrezionale. Per questo motivo in sede di riforma del codice penale di rito, il Governo e il Parlamento, decisero di non inserire il riferimento al legittimo sospetto. Il motivo di questa riforma , per PASSIGLI, è chiaro: "Non vi fu e non vi è alcun vuoto normativo. Affermarlo è un'enorme e consapevole menzogna ossessivamente ripetuta per coprire la verità, verità che è un uso strumentale della potestà legislativa del Parlamento per coprire l'interesse privato del Presidente del Consiglio e dell'avvocato PREVITI a sottrarsi ai processi di Milano". La Cassazione, ricorda PASSIGLI, ha sempre visto negativamente l'abbandono del legittimo sospetto dato che tale istituto attribuiva storicamente alla stessa " il grande potere di pilotare la localizzazione dei processi controversi" e comunque ha rimesso alla Corte costituzionale la soluzione della controversia. "Perché allora non si vuole attendere la pronuncia di questa Corte? Perché non si vuole attendere la sentenza del tribunale di Milano?". L'art.2 del progetto CIRAMI, inoltre, appare in contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.353 del 1996 che, secondo il senatore, ha dichiarato illegittimo per contrasto con l'art. 3 della Costituzione l'art. 47 c.p.p. nella parte in cui vieta al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta rimessione. L'intervento viene chiuso da una forte accusa rivolta al Presidente del Consiglio e all'intera maggioranza: "..la maggioranza e il Parlamento sono ostaggio della vicenda giudiziaria tutta privata del Presidente del Consiglio; una vicenda che sta distruggendo lo Stato di diritto, violando gli articoli 3 e 25 della Costituzione. Questo, da parte di chi ad ogni pie' sospinto si proclama liberale e poi viola un principio fondamentale dello Stato liberale, signor Presidente: i principi fondamentali sono l'uguaglianza di fronte alla legge, la separazione dei poteri e il principio del giudice naturale.". La scena si accende e dopo un breve intervento del Senatore RIPAMONTI, teso a sottolineare un grave ritardo nella stampa del fascicolo contenente gli emendamenti al provvedimento in esame, ed una risposta rassicurante del Presidente, l'attenzione viene catalizzata dall'intervento del Senatore ZICCONE (FI). (Sintesi dell'intervento del Senatore ZICCONE (FI)) Quest'ultimo, dopo aver sottolineato l'importanza dell'istituto della rimessione in un moderno diritto processuale, pone una premessa metodologica da seguire nella trattazione della questione all'ordine del giorno. "Ora, io vorrei distinguere in modo netto questi due punti: quello che riguarda la legittimità costituzionale dell'attuale articolo 45 per contrasto con la legge - delega, e quello dell'opportunità, in un quadro più ampio, di inserire la formulazione dell'articolo 45 nel contesto di una lettura attuale del principio di terzietà e di imparzialità del giudice." Per quanto riguarda il primo punto, afferma ZICCONE, non si tratta solo di verificare la legittimità costituzionale dell'art.45 c.p.p. in rapporto alla legge delega, in questo caso il Parlamento avrebbe potuto "forse" aspettare la pronuncia della Corte Costituzionale, purtroppo "le cose non stanno così e, per avvedersene, è sufficiente leggere la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione ". La Cassazione, infatti, non si limita solo a richiamare la legge delega ma si spinge oltre mettendo in evidenza l'esistenza di una lacuna legislativa causata dall'eliminazione nella disciplina del nuovo codice di rito del legittimo sospetto. Nello stesso testo la Cassazione, citando alcune sue pronunce in materia antecedenti all'entrata in vigore del nuovo codice, ribadisce l'importanza di garantire la serenità di giudizio del giudicante. "Ora, proprio qui sta il problema: se il senatore CIRAMI ha colto l'occasione di questa sentenza delle Sezioni unite della Cassazione per ribadire soltanto che, anche a suo avviso, con il disegno di legge questa lacuna andava colmata (e andava colmata soprattutto con riferimento ai princìpi già accolti dal Parlamento a proposito del giusto processo, che ha sottolineato l'indipendenza, l'autonomia, la serenità, l'oggettività e la necessaria imparzialità di chi deve giudicare), io non solo trovo che questo non sia scandaloso, ma credo che questo sia il dovere di chi, ponendosi il problema obiettivo di una disciplina del codice di procedura penale che assicuri in primo luogo imparzialità e serenità del giudice, cerca la formula migliore perché, sulla scorta (uso le parole delle Sezioni unite della Cassazione) di una dottrina autorevole, in passato ha individuato queste cause.". Il senatore utilizza queste argomentazioni come migliore prova che il progetto di legge in esame non nasca per garantire due soli individui, ma per tutelare un diritto fondamentale di tutti i cittadini. "Ma dopo aver approvato le norme sul giusto processo, in un quadro legislativo in cui la Corte costituzionale è più volte intervenuta per porre, anche a correzione del codice attuale di procedura penale, una serie di situazioni in cui il giudice è stato definito incompatibile, suscitando a volte gravissimi problemi per l'attuazione della giustizia e dell'ordinamento, perché complicava enormemente i processi in corso, in presenza delle modificazioni che riguardano il giusto processo è possibile che si possa seriamente pensare a reintrodurre nell'ordinamento il legittimo sospetto, ipotizzando che il giudice (che è già definito, o possibilmente definito) da parte della Corte di cassazione come giudice non sereno, come giudice non imparziale, come giudice che non dà la certezza della giustizia della decisione, debba assumere una decisione destinata a che cosa?" Dopo aver aperto con uno spostamento laterale dell'alfiere, liberando la strada ad un attacco frontale della Regina e una manovra tesa ad arroccare il Re in una posizione difensiva... la scena è ripresa dall'arbitro ( Pres. PERA) che solennemente: "Dichiaro chiusa la discussione generale", cedendo la parola al sottosegretario di Stato per la giustizia ( SANTELLI) - Sintesi dell'intervento del sottosegretario di Stato per la giustizia ( SANTELLI) - Prende la parola il sottosegretario di Stato per la giustizia ( SANTELLI) cercando di riportare il discorso su toni più pacati illustrando brevemente le origini culturali e giuridiche della questione al centro del progetto di legge più volte riprese anche dall'opposizione. Si ricorda come il bistrattato articolo 55 del c.p.p., oggetto spesso di critiche di incostituzionalità ( in rapporto agli artt. 25 e 3 della Cost.) "ha resistito... cinquant'anni di giurisprudenza della stessa Corte costituzionale e, da ultimo, ha visto una sentenza più complessa in questa materia che, come ho già ricordato, è la sentenza n. 50 del 1963. ". Il sottosegretario, a conclusione del suo articolato discorso, svolge un'interessante arringa difensiva dell'istituto del legittimo sospetto sottolineando, in particolare, la sua rilevanza e legittimità alla luce delle modifiche intervenute in materia di giusto processo. Improvvisamente quelle che dovevano essere delle semplici parole "DI RITO" divennero macigni scagliati contro l'opposizione provocando delle puntuali e dure reazioni. Sembra di vedere la scena...il Presidente, alla fine del discorso del sottosegretario dichiara:"Passiamo all'esame degli ordini del giorno". Ma ecco che il senatore PASSIGLI, dopo aver chiesto secondo la procedura di prendere la parola, dichiara di far mettere agli atti che il fascicolo degli emendamenti e degli ordini del giorno viene distribuito solo nel momento in cui il Presidente dichiara di esaminare tali documenti. Aggiunge PASSIGLI: " Il che ovviamente non ha consentito e non consente ad alcun senatore la presentazione di subemendamenti, a conferma che i tempi imposti a questo dibattito sono tempi che consideriamo sostanzialmente in violazione delle prerogative di ogni singolo componente di questa Camera.". La replica del Presidente non tarda ed è puntuale: "Senatore PASSIGLI, devo lievemente correggerla. Gli ordini del giorno, che cominciamo adesso ad esaminare, sono stati distribuiti questa mattina alle ore 10,30, mentre il fascicolo degli emendamenti è in distribuzione esattamente in questo momento, come lei ha detto.". Ma ancora la discussione sul punto non si placa: ecco il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) che chiede, ottenendola , la parola e rivolgendosi al Presidente ricorda che l'esame degli ordini del giorno presuppone che si discuta il merito degli argomenti dell'articolato in esame. Il Presidente a sua volta ricorda "a chi ricorda" che "esame degli ordini del giorno" voglia dire "esame degli ordini del giorno". La replica secca e decisa di RIPAMONTI: "NO". Dopo questa interessante discussione che mette ben in risalto il clima in cui viene affrontata la discussione, la parola ritorna al sottosegretario di Stato per la giustizia che si rimette all'Assemblea per tutti gli ordini del giorno. Inizia un lungo esame costituito essenzialmente: Presidente: metto ai voti l'ordine G1...,G2...,G3...G40, ...G60,...G70...G100...G140 fino a G154. La votazione dei vari ordini del giorno è intervallata da numerosi : 1) Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico ( proposta da vari Senatori); 2) Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore ..., ....risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.(La richiesta risulta appoggiata). Il tutto si conclude con la ricorrente espressione: Il Senato non approva. Le uniche novità che riescono a rompere la monotonia di questo snervante procedimento sono rappresentate da due interventi. Il primo è quello dell'infaticabile Senatore PASSIGLI:" Signor Presidente, se ho ben compreso lei non pone in votazione numerosi ordini del giorno sostenendo che sono preclusi perché è stata respinta la parte ad essi comune. Trattandosi però di ordini del giorno la parte comune è la premessa. Non mi risulta che vi sia stata una votazione per parti separate degli ordini del giorno; in ogni caso ciò che è approvato o respinto è il dispositivo e non la premessa. Non comprendo sulla base di quale possibile interpretazione possano essere fatti decadere ordini del giorno che non sono stati votati separatamente, considerando che la premessa non è parte dell'impegno rivolto al Governo". Il secondo intervento è quello di DEL TURCO( Misto-SDI) che annuncia al Senato l'elezione dell'onorevole ROGNONI alla carica di Vice Presidente del CSM. Il primo atto si chiude con l'eco della dichiarazione del Presidente del Senato indicante la conclusione della votazione degli ordini del giorno e l'invito rivolto al presidente della V Commissione, senatore AZZOLINI (FI) a dare lettura del parere sugli emendamenti e subemendamenti. Le luci per il momento si spengono, lasciando nell'ombra la scena, nella consapevolezza che tutto quello che è accaduto sino a questo momento rappresenta la sintesi silenziosa delle prime mosse necessarie per dislocare strategicamente i pezzi sulla scacchiera in modo da giungere, con poche altre, a poter urlare "scacco matto !". Per concludere una riflessione lunga un "canto"... Leggendo le numerose pagine degli atti del Senato la memoria vola lontana ai ricordi degli studi di un, purtroppo, lontano Liceo e si sofferma, non riuscendo a decifrarne il motivo, su un Canto della Divina Commedia, il VI del Purgatorio. La curiosità nata ai piedi di questo ricordo mi induce, con la sua pressante presenza, a soddisfarla rileggendo oggi quella svogliata e frettolosa lettura giovanile ( probabilmente compiuta nell'imminenza di una scomoda interrogazione di fine d'anno), riscoprendo la freschezza delle intuizioni senza tempo di un Autore la cui immortalità risiede, paradossalmente, nell'umanità che è riuscito ad infondere alle Sue opere. Per non commettere il crimine di estrapolare solo i versi che hanno lasciato un segno nella mia mente ripropongo per esteso l'intero Canto, nella certezza che una rilettura, anche se veloce e rapida, possa risultare un fruttuoso e fecondo esercizio di critica politica.
[Canto VI, dove si tratta di quella medesima qualitade, dove si purga la predetta mala volontà di vendicare la 'ngiuria, e per questo si ritarda sua confessione, e dove truova e nomina Sordella da Mantua.] Quando si parte il gioco de la zara, colui che perde si riman dolente, repetendo le volte, e tristo impara; con l'altro se ne va tutta la gente; qual va dinanzi, e qual di dietro il prende, e qual dallato li si reca a mente; el non s'arresta, e questo e quello intende; a cui porge la man, più non fa pressa; e così da la calca si difende. Tal era io in quella turba spessa, volgendo a loro, e qua e là, la faccia, e promettendo mi sciogliea da essa. Quiv' era l'Aretin che da le braccia fiere di Ghin di Tacco ebbe la morte, e l'altro ch'annegò correndo in caccia. Quivi pregava con le mani sporte Federigo Novello, e quel da Pisa che fé parer lo buon Marzucco forte. Vidi conte Orso e l'anima divisa dal corpo suo per astio e per inveggia, com' e' dicea, non per colpa commisa; Pier da la Broccia dico; e qui proveggia, mentr' è di qua, la donna di Brabante, sì che però non sia di peggior greggia. Come libero fui da tutte quante quell' ombre che pregar pur ch'altri prieghi, sì che s'avacci lor divenir sante, io cominciai: "El par che tu mi nieghi, o luce mia, espresso in alcun testo che decreto del cielo orazion pieghi; e questa gente prega pur di questo: sarebbe dunque loro speme vana, o non m'è 'l detto tuo ben manifesto?". Ed elli a me: "La mia scrittura è piana; e la speranza di costor non falla, se ben si guarda con la mente sana; ché cima di giudicio non s'avvalla perché foco d'amor compia in un punto ciò che de' sodisfar chi qui s'astalla; e là dov' io fermai cotesto punto, non s'ammendava, per pregar, difetto, perché 'l priego da Dio era disgiunto. Veramente a così alto sospetto non ti fermar, se quella nol ti dice che lume fia tra 'l vero e lo 'ntelletto. Non so se 'ntendi: io dico di Beatrice; tu la vedrai di sopra, in su la vetta di questo monte, ridere e felice". E io: "Segnore, andiamo a maggior fretta, ché già non m'affatico come dianzi, e vedi omai che 'l poggio l'ombra getta". "Noi anderem con questo giorno innanzi", rispuose, "quanto più potremo omai; ma 'l fatto è d'altra forma che non stanzi. Prima che sie là sù, tornar vedrai colui che già si cuopre de la costa, sì che ' suoi raggi tu romper non fai. Ma vedi là un'anima che, posta sola soletta, inverso noi riguarda: quella ne 'nsegnerà la via più tosta". Venimmo a lei: o anima lombarda, come ti stavi altera e disdegnosa e nel mover de li occhi onesta e tarda! Ella non ci dicëa alcuna cosa, ma lasciavane gir, solo sguardando a guisa di leon quando si posa. Pur Virgilio si trasse a lei, pregando che ne mostrasse la miglior salita; e quella non rispuose al suo dimando, ma di nostro paese e de la vita ci 'nchiese; e 'l dolce duca incominciava "Mantüa ", e l'ombra, tutta in sé romita, surse ver' lui del loco ove pria stava, dicendo: "O Mantoano, io son Sordello de la tua terra!"; e l'un l'altro abbracciava. Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello! Quell' anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon de la sua terra, di fare al cittadin suo quivi festa; e ora in te non stanno sanza guerra li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode di quei ch'un muro e una fossa serra. Cerca, misera, intorno da le prode le tue marine, e poi ti guarda in seno, s'alcuna parte in te di pace gode. Che val perché ti racconciasse il freno Iustinïano, se la sella è vòta? Sanz' esso fora la vergogna meno. Ahi gente che dovresti esser devota, e lasciar seder Cesare in la sella, se bene intendi ciò che Dio ti nota, guarda come esta fiera è fatta fella per non esser corretta da li sproni, poi che ponesti mano a la predella. O Alberto tedesco ch'abbandoni costei ch'è fatta indomita e selvaggia, e dovresti inforcar li suoi arcioni, giusto giudicio da le stelle caggia sovra 'l tuo sangue, e sia novo e aperto, tal che 'l tuo successor temenza n'aggia! Ch'avete tu e 'l tuo padre sofferto, per cupidigia di costà distretti, che 'l giardin de lo 'mperio sia diserto. Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura: color già tristi, e questi con sospetti! Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura d'i tuoi gentili, e cura lor magagne; e vedrai Santafior com' è oscura! Vieni a veder la tua Roma che piagne vedova e sola, e dì e notte chiama: "Cesare mio, perché non m'accompagne?". Vieni a veder la gente quanto s'ama! e se nulla di noi pietà ti move, a vergognar ti vien de la tua fama. E se licito m'è, o sommo Giove che fosti in terra per noi crucifisso, son li giusti occhi tuoi rivolti altrove? O è preparazion che ne l'abisso del tuo consiglio fai per alcun bene in tutto de l'accorger nostro scisso? Ché le città d'Italia tutte piene son di tiranni, e un Marcel diventa ogne villan che parteggiando viene. Fiorenza mia, ben puoi esser contenta di questa digression che non ti tocca, mercé del popol tuo che si argomenta. Molti han giustizia in cuore, e tardi scocca per non venir sanza consiglio a l'arco; ma il popol tuo l'ha in sommo de la bocca. Molti rifiutan lo comune incarco; ma il popol tuo solicito risponde sanza chiamare, e grida: "I' mi sobbarco!". Or ti fa lieta, ché tu hai ben onde: tu ricca, tu con pace e tu con senno! S'io dico 'l ver, l'effetto nol nasconde. Atene e Lacedemona, che fenno l'antiche leggi e furon sì civili, fecero al viver bene un picciol cenno verso di te, che fai tanto sottili provedimenti, ch'a mezzo novembre non giugne quel che tu d'ottobre fili. Quante volte, del tempo che rimembre, legge, moneta, officio e costume hai tu mutato, e rinovate membre! E se ben ti ricordi e vedi lume, vedrai te somigliante a quella inferma che non può trovar posa in su le piume, ma con dar volta suo dolore scherma. La storia continua nei prossimi giorni...
NOTE [1] Senatore Cirami nato ad Agrigento ed eletto in Sicilia in data 13 maggio 2001 nel Collegio 7(Sciacca)- Magistrato- Membro del gruppo CCD-CDU: Biancofiore dal 30 maggio 2001, dal 15 febbraio 2002 il gruppo assume la denominazione Unione Democristiana e di Centro - Membro della 2^ Commissione permanente (Giustizia) dal 22 giugno 2001; Membro della Commissione di vigilanza sull' anagrafe tributaria dal 15 novembre 2001; Membro della Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa dall'8 febbraio 2002 al 12 febbraio 2002; Presidente della Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa dal 13 febbraio 2002; Membro Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia dal 26 novembre 2001- Ha presentato come primo firmatario i DDL S. 558 Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte di assise d' appello di Palermo; S. 561 Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.; S. 562 Modifica dell' articolo 104 della Costituzione, in materia di composizione del Consiglio superiore della magistratura; S. 1192 Istituzione della giornata celebrativa della ricorrenza storica del settecentesimo anniversario del trattato che sanci' la " Pace di Caltabellotta "; S. 1468 Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d' appello di Palermo; S. 1578 Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale. [2] Art 45. (Casi di rimessione). 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato (60, 61), rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'art. 11. [3] 47. (Effetti della richiesta). 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta ( si ricorda che con la sentenza n. 353 del 22 ottobre 1996 la Corte costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità di questo comma, nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione.). 2. La Corte di cassazione può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti (18, lett. b). [4] L'articolo 2, comma 1, numero 17, della citata legge delega testualmente recita "previsione della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento". ******************
Atto II : "Un tramonto di parole scandisce la fine di un lungo giorno .."
Avevano lasciato l'Aula del Senato, nel pomeriggio del 1 Agosto, poco prima che il presidente della 5a Commissione, senatore Azzollini, si accingesse a dare lettura del parere sugli emendamenti da sottoporre a votazione... AZZOLINI(FI) si limitò a richiamare il giudizio espresso in altre occasioni, rendendolo direttamente all'assemblea:" questo parere è relativo ad alcuni nullaosta e ad alcune condizioni esattamente identiche ad altre Rinnovo, quindi, un giudizio che la Commissione aveva dato sulla medesima in occasione della copertura finanziaria di altri provvedimenti omissis La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati, per quanto di propria competenza, gli emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 1.602 e 1.603, parere di nulla osta sugli emendamenti 1.602/87, 1.602/91, 1.603/64 e 1.603/65." Il Senatore RIPAMONTI(Verdi- u), dopo aver chiesto la parola, chiede che non si passi all'esame degli articoli, auspicando una scelta ragionevole dell'assemblea. La richiesta, dopo una verifica ulteriore del numero legale, non è approvata dall'assemblea. RIPAMONTI, non demorde, ed intrattiene un breve dialogo con il Presidente PERA intorno alla verifica d'inammissibilità di alcuni emendamenti e in particolare sul n.1602" che non risulta avere alcun contenuto modificativo della norma". Lo scambio di battute anche se di breve durata è intenso e fecondo di polemiche. Il successivo intervento è del Senatore TOIA (Mar-DL-U) che richiede, vista l'importanza della quantità del tempo d'intervento a ciascun gruppo, "che la Presidenza riassegnasse, ovviamente d'intesa con i Gruppi ancora detentori del tempo, quelli residui. Le chiedo pertanto, signor Presidente, di valutare con i Capigruppo dei Gruppi che hanno ancora tempo tale possibilità per questi poveri illusi dell'opposizione che credono attraverso la parola di poter fare politica in quest'Aula e parlare al Paese. ". Il Presidente PERA con una breve risposta dichiara di prendere atto della richiesta, " ma i Capigruppo sono completamente liberi e conoscono bene i tempi residui a loro disposizione. Non posso fare altro". I Senatori ZACAN( Verdi-U) e PASSIGLI (DS-U) avendo a disposizione un'esigua manciata di secondi rinunciano ad illustrare i numerosi emendamenti dandoli per illustrati. Ma ecco che sulla scena di questa lunga discussione appare il Senatore CARRARA (Misto-MTL) con un breve intervento: " Signor Presidente, con la mia proposta si chiede di modificare il punto 2 del comma 3 dell'articolo 47 con l'espressione: "si applica l'articolo 159 del codice penale".". Il Presidente dopo aver ascoltato SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia, inizia a mettere ai voti i numerosi emendamenti. Il monotono gocciolamento di votazioni che segue è analogo a quello in precedenza compiuto per gli ordini del giorno. Presidente: Metto ai voti l'emendamento Non è approvato. Intervallato da: A) - " Chiediamo la verifica del numero legale Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico Il Senato è in numero legale"; B) "Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico Il ritmo incalza e si procede in apnea sino all votazione dell'emendamento 1.603/75. Il Senatore CAVALLARO ( Mar-DL-U) domanda di parlare per la dichiarazione di voto. E' in questo intervento che in modo lucido l'opposizione si rende conto che ormai il "RE", tra qualche obbligate ed esigue mosse, verrà messo in "SCACCO". Il Senatore, con estrema chiarezza:" faccio notare come innanzitutto agli strappi regolamentari, di rango costituzionale, già intervenuti durante l'intero procedimento di formazione di questa legge, ora se ne aggiungerebbe un altro ancora più grave: se fossimo chiamati a votare e approvassimo, come potrebbe essere non maliziosamente interesse della maggioranza dell'Assemblea, gli emendamenti di cui stiamo parlando, finiremmo per sostituire il testo della legge consegnataci, diverso da quello che avremmo dovuto approvare dopo l'esame in Commissione.". Esistono almeno due emendamenti che sarebbero interamente sostitutivi del testo di legge CIRAMI; questo modo di procedere, aggiunge CAVALLARO, vorrebbe significare " non più soltanto la Commissione (in questo caso la Commissione giustizia) ma l'Assemblea, gli stessi colleghi senatori della maggioranza, chiamati qui per l'ennesima volta, non solo con noi ma persino contro di noi, ad approvare a scatola chiusa, se vengono posti seriamente in votazione questi due emendamenti, cioè un testo di legge che, tra l'altro, è innovativo ed ulteriormente peggiorativo di tutto quanto abbiamo detto sul contenuto della legge Cirami.". L'intervento viene concluso con un appassionato invito al Presidente PERA di fare qualcosa per ricucire questi strappi di legalità. La parola passa al Senatore RIPAMONTI(Verdi-U) che ricorda di aver già sollevato più volte la questione relativa all'impossibilità, per mancanza di tempo, di conoscere il contenuto del testo oggetto di votazione. Il Presidente PERA, lapidariamente, chiude la discussione riproponendo quanto già affermato in precedenza:" . Il fascicolo degli ordini del giorno e quelli degli emendamenti sono stati consegnati in tempo utile, per cui non ho responsabilità per quanto riguarda il tempo che occorre a ciascun senatore per studiarli singolarmente. Certamente gli emendamenti sono stati resi noti prima dell'inizio della loro votazione." Finalmente si arriva alla mossa decisiva, i vincitori si muovono nella consapevolezza dell'obbligata vittoria le mosse da effettuare sono quelle dettate dal Regolamento Presidente: Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603. La vicenda è quasi conclusa, quando interviene, prima, il Senatore TOIA che richiede:" Signor Presidente, data la rilevanza dell'emendamento 1.603, presentato dal nostro collega neo-giurista Carrara - lo dico con amicizia e lui lo sa - vorrei sapere anticipatamente chi deve intervenire" e, in un secondo momento, il Senatore BRUTTI (DS-U) con una filippica, degna di Cicerone, sulle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della giustizia in merito all'elezione del Vice presidente del Consiglio superiore della magistratura ( la cui analisi ci porterebbe lontano da questa breve sintesi). Ma ecco dopo questa lunga interruzione si ritorna alla scacchiera e alla mossa conclusiva finale; protagonista della scena finalmente la votazione. NO! FASSONE ( DS-U), domanda di parlare per dichiarazione di voto. L'intervento, articolato e molto interessante, riesce a sintetizzare i punti tematici nevralgici con cui l'opposizione cercherà in queste ultime battute di opporsi alle modalità operative dei lavori parlamentari. Le due principali tematiche su cui impostare l'attacco, per FASSONE, sono le seguenti: 1) l'inammissibilità - a causa dell'illegittimità, per diretta violazione dell'art.102, comma 1, del Regolamento e indiretta dell'art. 72 Cost.- della procedura adottata(" secondo il quale le Camere votano i testi normativi articolo per articolo "); 2) la pericolosità intrinseca all'emendamento n.1.603: " altamente pericoloso nei processi di criminalità organizzata". E' sul secondo punto che FASSONE si sofferma maggiormente esplicitando il suo pensiero: "nel nuovo testo dell'articolo 47, che l'emendamento si propone di far approvare e che riproduce il disegno di legge base, si afferma: "Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione omissis E' ben vero che nel comma 5 si prevede che, nei casi in cui sia ripetutamente riproposta l'istanza di rimessione, non operano i meccanismi di sospensione, ma ciò non basta, colleghi. Non basta, per intanto, perché tali istanze non fanno scattare i meccanismi di cui ho detto se sono fondate su motivi diversi, ed è troppo poco: occorre, quanto meno, che siano fondati su elementi diversi da quelli già vagliati e respinti omissis ciò non pone freno nei processi cumulativi - che sono quelli tipici della criminalità organizzata - in cui, essendo imputati talora varie decine di soggetti, questi possono ripetutamente, a staffetta, riproporre l'istanza e paralizzare il processo. Ciò non è consentito, non perché lo dice il senatore Fassone, ma perché lo ha affermato la Corte costituzionale con la più volte ricordata sentenza n. 353 del 1996, la quale ha stabilito non solo l'illegittimità costituzionale tout court dell'articolo 47 che qui verrebbe reintrodotto sotto diverse spoglie, ma ha dato il seguente preciso monito al legislatore: "Pienamente libero nella costruzione delle scansioni processuali, il legislatore non può tuttavia scegliere fra i possibili percorsi quello che comporti, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attività processuale perché, impedendo sistematicamente tale attività mediante la riproposizione dell'istanza di rimessione, si finirebbe col negare la stessa nozione del processo e si contribuirebbe a recare danni evidenti all'Amministrazione della giustizia".". Il Senatore D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE), chiede al Presidente PERA di apporre la sua firma, accanto a quella di CARRARA per rispondere alle precedenti provocazioni del Senatore TOIA che dipingeva il collega come un "giurista improvvisato". Dopo una battuta provocatoria del Senatore PAGANO(DS-U), chiede di poter intervenire il Senatore MORANDO (DS-U) per rivolgere una richiesta al Presidente ancora una volta tesa ad ottenere il riconoscimento di un periodo tempo idoneo a prendere visone degli emendamenti e conseguentemente poter proporre dei subemendamenti. A questa richiesta si uniscono altri senatori dell'opposizione; la risposta del Presidente è ancora una volta negativa, motivata dalle medesime ragioni più volte espresse sull'argomento. Il clima diventa concitato, la fine è vicina e i ranghi si serrano facendo quadrato sulle proprie posizioni la partita è persa ! Interviene CALVI( DS_U), riallacciandosi a quanto puntualizzato dal senatore FASSONE sull'emendamento 1.603 (testo 2), aggiungendo " che l'emendamento 1.603 (testo 2), che riassume in un unico articolo vari punti del disegno di legge originario, al comma 3 prevede la sostituzione dell'articolo 47 del codice di procedura penale. In particolare, si dice che: "Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non può essere pronunciato il decreto che dispone il giudizio o la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la sentenza.". In sostanza, ci troviamo di fronte ad un'asserzione secondo la quale il giudizio deve essere sospeso fino all'emissione della sentenza. Ebbene, la sentenza della Corte costituzionale poco fa citata (22 ottobre 1996, n. 353) aveva dichiarato incostituzionale proprio questa affermazione contenuta nella vecchia norma, tant'è vero che la sentenza si conclude dicendo: "Per questi motivi la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che ne dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di remissione". Quindi, noi abbiamo una sentenza della Corte costituzionale che nel 1996 ha dichiarato incostituzionale quella parte dell'articolo 47 nella quale si fa divieto di non sospendere il processo fino alla sentenza. Ora, con una nuova legge si vuole riproporre la medesima sostanza di tale istituto che è stato già dichiarato incostituzionale.". Il senatore conclude con una richiesta al Presidente di consentire alla Commissione affari costituzionali di riesaminare l'emendamento 1603(testo 2) per valutarne l'ammissibilità alla luce della decisione più volte citata n. 353 del 1996. Dopo le agguerrite valutazioni apportate nel precedente intervento il senatore CIRAMI, forse sentitosi chiamato in causa dalle dure critiche mosse dall'opposizione, chiede la parola nella palese intenzione di chiarire la disputa sulla paternità dell'emendamento CARRARA, chiedendo di aggiungere la sua firma alla proposta, e aggiungendo una riflessione sulla precedente citazione del dispositivo della sentenza 353 del 1996: " Al senatore Calvi vorrei dire che sarebbe più corretto leggere anche le argomentazioni della sentenza costituzionale che ha citato e non il solo dispositivo perché essa si riferiva soprattutto ai fatti di rimessione quando questa aveva contenuto dilatorio". A chiarire ulteriormente quanto detto da CIRAMI, interviene il senatore BUSCETTO: " voglio ricordare ai colleghi che la Commissione affari costituzionali ha preso in esame proprio questa problematica e, dopo la sentenza del 1996, alla quale si è riferito il senatore Calvi, ha preso in esame una ordinanza successiva, che mi pare risalga al 1997, dove si chiariva la portata della dichiarazione di incostituzionalità della sentenza precedente. In questa ordinanza si diceva che, siccome la sentenza precedente aveva avuto riguardo a delle reiterazioni della stessa richiesta basata sui medesimi fatti, bisognava ritenere che quella dichiarazione di incostituzionalità si riferisse a situazioni di quel tipo. Quindi, l'interpretazione di quella sentenza precedente era nella logica che al giudice rimanesse la discrezionalità del valutare se erano sottoposti gli stessi fatti o fatti diversi. Ed è esattamente quello che è stato scritto sia nella legge Cirami che nell'emendamento in questione, dove si parla di elementi nuovi.". Quanto scritto dalla Corte costituzionale nella sentenza del 1996 deve essere letto alla luce di un altro provvedimento emesso dalla stessa nel 1997.( l'ordinanza del 1997 e la sentenza del 1996, si ricorda, sono integralmente consultabili all'interno di iusseek.com/penale). Aggiunge il senatore, per concludere:" Ecco perché il semplice richiamo, senatore Calvi, alla sentenza del 1996 non può valere se non si va a leggere questa successiva ordinanza della Corte del 1997 che rende, lo ripeto, discrezionale per il giudice la possibilità di valutare, cosa che - probabilmente - leggendo il dispositivo della sentenza del 1996 non si è compresa". La risposta dell'opposizione giunge immediatamente dal senatore PETRINI che richiama l'art.102, comma 2, del regolamento:" ove stabilisce che, qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti in votazione prima i soppressivi e poi via via gli altri, a seconda della loro vicinanza al testo originario, secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quindi sono previsti emendamenti che sopprimono, che inseriscono, che si oppongono o che si aggiungono al testo originario, non sono previsti emendamenti che si sostituiscono ad esso". Il senatore mette nuovamente in risalto quello che altri suoi colleghi hanno più volte sottolineato: l'assemblea ha preso in considerazione ed ha discusso solo l'art. 1 del progetto di legge; se venisse approvato l'emendamento 1603 l'assemblea non avrebbe più alcuna possibilità di valutare singolarmente gli articoli 2 e 3 e questo, per il senatore, in netto contrasto con l'art. 72 della Costituzione. Il senatore Petrini al termine del suo intervento riconosce che tale procedura ha avuto dei precedenti, ma che questi ultimi si riferivano a situazioni in cui il Governo aveva richiesto la fiducia, con il chiaro intento di non moltiplicare per un numero elevato di volte i voti di fiducia. Il PRESIDENTE PERA ricorda al senatore PETRINI che l'emendamento 1603 (testo 2) si presenta come sostitutivo di tutto l'articolato del disegno di legge e per questo motivo deve essere votato per primo. Gli animi dei Senatori presenti in aula è già acceso e il vento delle parole del Presidente contribuisce a far divampare un incendio La Senatrice TOIA con dei cenni diretti alla Presidenza interrompe PERA che, un po' infastidito dal fatto di non poter concludere la risposta alle questioni poste dal Senatore PETRINI, scambia qualche battuta con i senatori dell'opposizione fino a quando il senatore ZANCAN (Verdi-U), interviene chiedendo di poter parlare. Leggendo il testo dell'intervento del senatore ZANCAN si riesce a percepire cosa, in quei minuti di tensione, si respirava in Senato:" Signor Presidente, signori colleghi, questa mattina, in un orario variabile tra le 10 e le 10,30, così come fa certamente fede il Resoconto della seduta, ho avuto l'onore di sostenere tre pregiudiziali di costituzionalità, non solo a nome del mio Gruppo, ma a nome di tutte le forze dell'opposizione. Queste questioni pregiudiziali e sospensive io le ho trattate, come era mio dovere regolamentare, prima della discussione generale. Certamente in quel momento non conoscevo l'emendamento che ora stiamo trattando, il 1.603 (testo 2), per la decisiva ragione che io non ho assolutamente elementi per dubitare di quanto lei ha asserito, signor Presidente, ovvero sia che gli emendamenti sono stati rassegnati ai Gruppi alle 9,30 di questa mattina, ma essendo io in Aula e in attesa di discutere questa questione, non ne avevo certamente la conoscenza non avendo né il dono dell'ubiquità, né la capacità di leggere in uno o due minuti un testo che ha la bellezza di 225 pagine; cosicché ho trattato tre questioni di costituzionalità rispetto al disegno di legge cosiddetto Cirami. Ora, ci troviamo di fronte a un emendamento che in realtà dell'emendamento ha soltanto il nome, perché sostituisce l'intero disegno di legge che, come è noto, è composto di tre articoli; si spaccia cioè per emendamento quella che è in realtà una sostituzione del disegno di legge. E allora, il gioco delle tre carte non è degno di un'Aula del Parlamento. Questo è il gioco delle tre carte! Io non ho discusso le questioni di costituzionalità rispetto ad un emendamento che, nella sostanza, si vorrebbe far diventare il testo di legge; so bene che le questioni di costituzionalità non possono investire il singolo articolo o il singolo emendamento, ma il testo della legge nel suo complesso. Ma questo, che viene spacciato per emendamento, diventerebbe il testo della legge e allora, dato che non lo conoscevo, non per colpa mia, ma per colpa della fretta dissennata con cui si sta discutendo questa questione, signor Presidente, a lei e a nessun altro chiedo formalmente di concedermi 10 minuti di tempo per discutere le questioni pregiudiziale di costituzionalità e sospensiva relativamente a questo emendamento.". Il Presidente PERA, sentendosi coinvolto in prima persona come protagonista del quadro critico disegnato dal senatore ZANCAN, così risponde: " mi rivolgo in particolare a lei e alla sua calorosa richiesta. A parte il fatto che non è ammissibile la discussione di una questione pregiudiziale di costituzionalità a questo stadio della discussione, vorrei farle presente che lei ha dichiarato che non ha il dono dell'ubiquità, ed in questo, essendo un laico, io la credo, ma ha anche aggiunto che non conosceva il testo di questo emendamento. Però ci deve essere qualcosa che lei conosceva, perché lei a questo emendamento ha presentato dei subemendamenti, che sono stati respinti, sono stati votati e non accolti. Quindi qualche cosa lei doveva conoscere. Allora, senatore Zancan, non può rimproverarmi due cose contraddittorie". L'aula esplode in una miriade di brusii ed interventi che non si placano neppure durante l'intervento del Senatore AYALA(DS-U); il quale riconoscendo le difficoltà che il Presidente PERA ha dovuto e deve affrontare nel regolare una discussione così delicata e particolare invita lo stesso a riflettere sulla complessità dell'emendamento 1603 e sulle conseguenze che la sua approvazione potrebbe avere sui processi in corso, in particolare quelli sulla criminalità organizzata. Per questo motivo, con tono pacato, il senatore chiede del tempo per visionare il contenuto dell'emendamento in oggetto. Alla discussione prende parte anche il Senatore BASSANINI che si appella agli articoli 72 della Costituzione e all'art.82 del Regolamento:" In base a tale articolo, comunque, prima di porre in votazione questo emendamento l'Assemblea dovrebbe pronunziarsi sulla dichiarazione di urgenza di questo disegno di legge, altrimenti non potrà essere messo in votazione l'emendamento perché prevede l'immediata entrata in vigore della legge. E come lei sa, l'articolo 82 del Regolamento riflette puntualmente l'articolo 73 della Costituzione il quale stabilisce che la dichiarazione di urgenza sia approvata a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna Camera. In assenza di tale approvazione, dunque, questo emendamento non potrebbe essere votato. Pertanto, in ogni caso è necessaria una previa votazione al fine di verificare che vi sia la maggioranza assoluta per la dichiarazione d'urgenza". Il Presidente Pera, nuovamente chiamato in causa, risponde punto su punto alle presunte violazioni delle norme Costituzionali e del Regolamento. La discussione continua ed ha sempre come protagonista il Presidente PERA costretto a rispondere ai senatori che gli muovono dei dubbi riguardo il corretto svolgimento delle procedure adottate e alla serietà di come è stata affrontata la discussione. Ogni freno viene meno e quello che prima era un semplice brusio diventa un insostenibile caos farcito di atti dimostrativi, tanto da indurre il Presidente a sospendere la seduta (dopo che qualche senatore si è tolto la giacca in segno di protesta): " Allora, per evitare che vi togliate anche altre cose, sospendo la seduta per 10 minuti (La seduta sospesa alle ore 18,29, è ripresa alle ore 18,42)". I lavori riprendono nella consapevolezza che nulla ormai potrà impedire la votazione e la conseguente approvazione dell'emendamento 1603(testo2). Interviene CENTARO(FI) e decide, nonostante tutto fosse già scritto a caratteri cubitali, di puntualizzare il contenuto dell'emendamento che a breve sarà oggetto di votazione allontanando, parole sue, ogni dubbio sollevato dal collega FASSONE. Al comma 2 del contestato emendamento viene riscritto l'art. 46 del c.p.p. e si introduce un particolare tipo di procedimento che impone nei processi con diversi imputati "quando il primo imputato presenta una richiesta di rimessione, viene assegnato un termine di quindici giorni (termine tra l'altro a pena di decadenza) per aderire alla richiesta. Il che significa presentare altra istanza o dedurre ulteriori motivi o altri elementi di fatto, ovvero anche opporsi. All'esito di questo termine la richiesta di rimessione viene spedita. Ciò evita a tutta evidenza la possibilità che vi possano essere una o "n" richieste di rimessione nei casi di processi con più imputati". Inoltre, nel terzo comma vi è un chiaro riferimento all'art.159 c.p.p.(sospensione dei termini per la prescrizione) e 303 e 304 c.p.p.(sospensione dei termini per la custodia cautelare). Quindi, questo lasso di tempo nel quale il processo viene inviato dal giudice a quo alla Cassazione, per poi essere inviato all'eventuale nuovo giudice o rimesso al giudice precedente, non sposta nel computo dei termini di prescrizione e di sospensione della custodia cautelare e quindi non causa alcuno degli effetti nefasti che questo lasso di tempo potrebbe originare, perché comunque è un certo periodo che passa e non passa attraverso l'esame di merito del processo.". In questi ultimi minuti, il Senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), con un articolato intervento evoca angosciose immagini e tristi considerazioni su un ipotetico scenario che potrebbe concretizzarsi ( per il senatore il futuro non è ipotetico ma certo) all'indomani dell'approvazione dell'emendamento oggetto di questa dura discussione. E' un intervento che riesce, secondo lo scrivente, a sintetizzare le paure che l'opposizione ha e che probabilmente evocherà nel prossimi interventi alla Camera dei Deputati. Per questo motivo viene riportato per esteso: "Signor Presidente, credo che qualcosa sia morto qui oggi: sicuramente una parte dello spirito del Parlamento. Le Commissioni non hanno valore; il nostro lavoro di istruttoria, di discussione, non ha valore; il Regolamento non ha valore, nonostante i riferimenti ai precedenti, che immagino le abbiano fatto ma che sono già stati spuntati da interventi autorevoli dell'opposizione; gli articoli della Costituzione non hanno valore. Non possiamo che appellarci a lei, signor Presidente, giudicando il merito di questo emendamento. Qualcosa è morto dello spirito del Parlamento, perché bisogna ottenere un risultato. Però noi non possiamo assistere inerti, come ha fatto lei; con la stessa noncuranza con cui lei ha ascoltato i riferimenti alla nostra Carta costituzionale, che dovrebbe essere gelosamente difesa da tutti, a partire da lei. Vede, questo emendamento sostituisce i tre articoli di cui abbiamo discusso in Commissione e che eravamo chiamati a discutere in Aula. Questo, cari colleghi, è un metodo che fa trionfare l'astuzia levantina sulla limpidezza della nostra Costituzione. Sono due cose diverse: qualcuno può intendere il diritto in un modo e qualcuno lo può intendere in un altro, qualcuno trova i precedenti per l'uno e qualcuno trova i precedenti per l'altro. Ma io credo che noi qui dobbiamo difendere la Costituzione nella sua limpidezza, per quello che c'è scritto sulle nostre teste: la giustizia, il diritto, la fortezza (non la forza), che vuol dire anche limpidezza delle proprie posizioni. In questo articolato ritroviamo lo stesso merito con cui ci stiamo confrontando sulla vita del Parlamento, che esce fortemente menomato da questa vicenda. Ne è uscito menomato già quando abbiamo affrontato il disegno di legge Cirami, costretti a lavorare anche venti ore al giorno, non nell'interesse dei cittadini italiani, ma, com'è stato ricordato inequivocabilmente dal proponente, dal presidente della Commissione e in altri due interventi in Aula oggi, per le vicende personali e private di due imputati. Noi siamo stati trasformati (e lo dico perché ho sofferto quest'umiliazione) in dipendenti di un grande studio Previti, pagato dai cittadini italiani. Ma lo spirito del Senato lo dobbiamo far vivere lo stesso, ribellandoci a questa visione del Senato come insieme di dipendenti, di persone che non ne fanno parte. Circa la forzatura dei tempi, io, vedete, sono preoccupato di quello che ha detto il collega Fassone, di quello che inutilmente hanno cercato di dirvi altri colleghi. Il problema non è soltanto l'esito processuale e non tanto - come si dice - il trasferimento a Brescia, ma il blocco del processo; esso viene reiterato con un nuovo riferimento al legittimo sospetto e questa è la ragione per cui l'articolo 1 che reca questo emendamento non è soltanto la somma dei tre articoli precedenti, ma comprende qualcosa in più: esso ingloba anche l'articolo 49 del codice di procedura penale, perché non ci siano dubbi che anche la seconda rimessione potrà avvalersi del legittimo sospetto. Ecco, io sono preoccupato di quello che accadrà sul versante della grande criminalità organizzata, perché, cari colleghi (ripeto quello che ho detto in Commissione), ho ascoltato con interesse e anche con ammirazione l'intervento dell'onorevole Fini nella ricorrenza del decennale della strage di via D'Amelio a Palermo, ma non si può invocare l'onore del magistrato ucciso in quel caso e poi reintrodurre il legittimo sospetto, in base al quale - negli anni Sessanta e Settanta su richiesta del procuratore generale e ora si dice, figuratevi un po', su richiesta dell'imputato - il processo può essere trasferito! Su richiesta dell'imputato! Ma voi vi immaginate cosa succederà nel nostro sistema giudiziario, nel nostro sistema democratico? Ma chi risponderà di questo? Si dice spesso che i magistrati non rispondono delle loro azioni: ma di questa vergogna chi risponderà? Chi risponderà del nuovo bagno di sangue che ci sarà, come quello che c'è stato negli anni Settanta e Ottanta? Chi ne risponderà? Allora io credo che qui ci sia un'esigenza oggettiva di vedere dai nostri atti parlamentari come si risponde al proclama di Bagarella. Al proclama di Bagarella il Parlamento manda questa risposta: chi è in carcere si tenga il carcere duro, a quelli fuori i processi non li faranno più! Questo è il messaggio che arriva da questo Parlamento! Io ho la massima considerazione, non mi sono stancato di ripeterlo omissis Però io mi riferisco a loro perché poi sono gli atti parlamentari che parlano, non le singole biografie: e qui gli atti parlamentari danno la sensazione (ve ne chiedo scusa) di un reparto di lanzichenecchi che va all'assalto della Repubblica guidato da un gruppo di imputati. Noi di fronte a questo scenario ci troviamo e noi a questo scenario ci opporremo. Non staremo inerti di fronte alle violazioni della Costituzione!". La vicenda si conclude, dopo alcuni " accapigliamenti verbali " che vedono come protagonista ancora una volta il Presidente PERA che dichiara :"Colleghi, informo di aver ricevuto, a nome del prescritto numero di senatori, una richiesta scritta volta a far sì che l'emendamento 1.603 (testo 2) sia votato a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento. Ritengo tale richiesta ammissibile, in quanto nel testo dell'emendamento si fa un riferimento, sia pure indiretto, all'articolo 25 della Costituzione espressamente richiamato nell'articolo 113 del nostro Regolamento". Si procede scanditi dal ritmo del Regolamento e della prassi procedimentale Vi è il consueto invito al senatore segretario a verificare se tale richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. La verifica viene portata a termine con esito positivo. La richiesta risulta appoggiata. Presidente: "Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603 (testo 2), presentato dal senatore Carrara e da altri senatori, nel testo emendato, interamente sostitutivo degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge. I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione" IL SENATO APPROVA. Il resto, direbbe Totò , sono quisquilie . PRESIDENTE:" Sono pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti ad eccezione dell'emendamento 2.0.800, con i relativi subemendamenti, e dell'emendamento 2.0.1. Metto ai voti l'emendamento 2.0.800/1, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori. Non è approvato.
************ Epilogo : " Diverse lingue politiche per una Babele Istituzionale". E' ancora troppo presto per compiere una riflessione conclusiva in merito alle conseguenze che l'approvazione di questa disciplina potrebbe determinare nelle vicende processuali penali; abbiamo assistito solo al primo passo ( anche se fondamentale) verso l'approvazione del ex progetto di Legge Cirami, oggi CARRARA, D'ONOFRIO E CIRAMI. Dal mio punto di vista, cronista virtuale di questo appassionato pomeriggio al Senato, leggendo gli interventi dei diversi senatori mi sono alternativamente appassionato alle idee, con le dovute eccezioni estreme e propagandistiche, della maggioranza e dell'opposizione, pensando...: ha ragione l'opposizione; ma subito dopo, la maggioranza non ha poi tutti i torti, anzi ha proprio ragione e così via in un ciclico movimento ripetitivo e incessantemente perpetuo che si è concluso con quel "il senato approva". Nel momento in cui ho deciso di riportare, alcune volte in modo sintetico, i vari interventi contenuti in questi atti del primo Agosto 2002 mi sono imposto, facendo violenza sulle mie idee politiche necessariamente preconfezionate e frutto di varie e personali esperienze, di cercare di capire le ragioni delle parti in gioco; per farlo ho cercato di conoscere sfruttando la stupenda banca dati messa gratuitamente a disposizione dal Parlamento on-line da "dove venivano"( non solo in termini topografici) e chi fossero i senatori intervenuti nella seduta. Da entrambe le pari (opposizione e maggioranza) ci sono delle "teste pensanti" che lavorano con serietà e dedizione, ma quello che manca ,in modo palese, è un ascolto reciproco. Ognuno parla per sé su di sé e non per l'altro: un dialogo, in realtà, non si è mai instaurato. All'interno dei numerosi monologhi, scandenti i vari interventi, in alcuni casi è presente qualche aperture che viene, purtroppo, immediatamente chiusa dallo stesso oratore nel momento in cui si rende conto di averla involontariamente realizzata. Perché manca il dialogo ? Le ideologie di destra e sinistra sembrano ancora oggi, a distanza di numerosi anni, mietere vittime elevando enormi barricate mentali attraverso la creazione di "linguaggi sociali diversi" che non permettono agli "stranieri politici" di comunicare tra loro. Ma nessuno è talmente straniero rispetto ad un altro da non poter instaurare una qualsiasi forma di comunicazione, anche solo per comprendere le ragioni dei reciproci insulti ed accuse utilizzando il "linguaggio dei segni". Il black-out nel circuito della comunicazione tra le varie entità che costituiscono i nostri vertici istituzionali ha creato nel tempo delle sovrastrutture di reciproca incomprensione ed altre numerose umane emozioni che non consentono oggi guardando al passato si saltarne il guado per rincontrarsi. Questo modo di fare non porta a nulla, contribuisce solo a creare sovrastrutture delle sovrastrutture: è un animale che si morde la coda che gira gira ma non ottiene nulla se non un capogiro. Le persone che scelgono (non vengono costrette a candidarsi) di rivestire ruoli così importanti e vitali per la vita dell'intero ordinamento giuridico hanno l'obbligo di parlare e comunicare tra loro anche se a livello personale la persona che impersona la parte politica avversa è avvertita come il peggiore esempio di ladro, opportunista o semplicemente come una bocca che pronuncia le parole di una cultura totalitaria ormai desueta che tenta di ritornare di moda. Il dovere è quello di mediare lottando e non di lottare ad oltranza senza alcun tentativo di mediare.
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