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Un passo in avanti verso la piena attuazione del c.d. metodo democratico.


[di
Leo Stilo]

 

Corte Costituzionale
Sentenza 12 luglio 2001 n. 243
Pres. RUPERTO - Red. SANTOSUOSSO
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2000)

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 271 (Associazioni antinazionali) del codice penale a causa della sua incompatibilità con il nuovo assetto di valori introdotti dalla Costituzione. In particolare il conflitto della fattispecie penale in oggetto diviene insolubile nel momento in cui si prendono in considerazione gli articoli 2, 18 e 21 della Costituzione. Questi articoli costituiscono i pilastri essenziali di un moderno Stato liberale e democratico che non miri semplicemente a tutelare se stesso in modo da garantirne l'immutabilità, ma che tenda a tutelare e garantire il c.d. metodo democratico, cioè la possibilità di un mutamento dell'attuale assetto politico e istituzionale nelle forme e nei modi prefissati in Costituzione.(massima a cura dell'autore)

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 2000 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di Contin Cristian ed altri, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Contin Cristian e di Contin Flavio ed altro nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;
uditi gli avvocati Piero Longo per Contin Cristian, Alessio Morosin per Contin Flavio ed altro e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso del procedimento penale a carico di Contin Cristian e altri, accusati - tra l'altro - del reato di associazione antinazionale (art. 271 cod. pen.), diretta a "distruggere o deprimere il sentimento nazionale inteso come coscienza dell'unità territoriale, sociale e politica dell'Italia", il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, richiesto dal P.M. dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, ha promosso, in riferimento agli artt. 2, 18 e 21 della Costituzione, il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale.
Ad avviso del rimettente, tale precetto violerebbe anzitutto l'art. 21 della Costituzione, poiché l'unico limite posto dalla Costituzione alla libera manifestazione del pensiero, quello del buon costume, non avrebbe alcuna attinenza al "sentimento nazionale".
Neppure sarebbe ipotizzabile un limite implicito alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) capace di dare fondamento alla fattispecie incriminatrice esaminata, soprattutto se di quest'ultima viene valutato il bene giuridico tutelato. Esso s'identifica con "il sentimento nazionale", vale a dire con il patriottismo, inteso come coscienza dell'unità territoriale, sociale e politica del Paese. Tale valore è stato già preso in considerazione dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 87 del 1966 che ha dichiarato illegittimo l'art. 272, secondo comma, del codice penale, il quale puniva le condotte di propaganda "per distruggere o deprimere il sentimento nazionale", un reato cioè assimilabile a quello per il quale si procede nell'odierno giudizio.
Tra la fattispecie dichiarata illegittima e quella oggetto del giudizio non vi sarebbero, secondo il rimettente, diversità tali da giustificare un diverso trattamento davanti alla giurisdizione costituzionale. Le due "attività" sarebbero dirette a perseguire le stesse finalità; inoltre, considerato che il fenomeno oggetto della censura posta dall'art. 271 copre un'area comportamentale più vasta, questo - per la parte eccedente l'area della libertà di espressione - ricadrebbe sotto altre censure penali presenti nell'ordinamento.
In conclusione, anche associazioni che si propongono la depressione o la distruzione del sentimento nazionale sarebbero lecite purché non facciano ricorso, diretto o indiretto, alla violenza. Esse, allora, potrebbero dirsi formazioni sociali tutelabili ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.
2.- Si sono costituite, con memorie, le parti private Cristian, Flavio e Severino Contin, concludendo per l'accoglimento della questione sollevata.
Osservano gli imputati che, da tempo, la fattispecie penale non trova applicazione, ed essa è considerata - dalla dottrina - incompatibile con la Costituzione oppure tacitamente abrogata.
La norma finirebbe per punire con la sanzione penale solo un'opinione e una associazione, in violazione degli artt. 21 e 18 della Costituzione.
3.- E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.
Premette l'Avvocatura che la questione è stata sollevata sulla base di un falso presupposto, costituito dall'erronea interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1966; la quale, al contrario di quanto ritenuto nell'ordinanza di rimessione, avrebbe riconosciuto meritevole di tutela il bene del "sentimento nazionale". Tale valore, infatti, avrebbe - secondo l'interventore - una sicura rilevanza costituzionale. Inoltre, la disciplina sanzionatoria stabilita dall'art. 271 del codice penale, con riferimento al limite del rispetto della legge penale stabilito, per la libertà di associazione, dall'art. 18 della Costituzione, non sarebbe affatto irragionevole né priva di fondamento.
Considerato in diritto
1.- Viene all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale, il quale punisce le condotte di promozione, costituzione, organizzazione e direzione delle associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono attività dirette a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, perché se ne assume il contrasto con: a) l'art. 21 della Costituzione, in quanto l'unico limite posto dalla Costituzione alla libera manifestazione del pensiero, quello del buon costume, non avrebbe alcuna attinenza con il "sentimento nazionale", né potrebbe identificarsi con la morale o la coscienza etica; b) l'art. 18 della Costituzione, perché esso pone un limite alla libertà associativa con riferimento soltanto a quelle segrete o che perseguono scopi politici mediante organizzazioni militari, onde anche le associazioni che si propongono quale fine la depressione o la distruzione del sentimento nazionale sarebbero lecite purché non facciano ricorso, diretto o indiretto, alla violenza; c) l'art. 2 della Costituzione, atteso che tali associazioni costituirebbero formazioni sociali ove si svolge la personalità del singolo.
2.- La questione è fondata.
3.- Il codice penale del 1930 aveva posto alcune fattispecie associative in diretta correlazione con i reati di propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale (in tal senso anche il paragrafo n. 127 della Relazione del Guardasigilli, che pone "in rispondenza" le due previsioni punitive). In particolare, appaiono chiari i collegamenti tra il primo comma dell'art. 272 e il delitto riguardante le associazioni sovversive (art. 270), nonché tra il secondo comma della stessa disposizione e quello riguardante le associazioni antinazionali (art. 271), sia per l'identità delle espressioni usate nelle parallele figure delittuose, sia per le convergenti riflessioni dottrinarie sviluppatesi al riguardo. Esulano dalla tipicità del fatto descritto in dette disposizioni, e risultano quindi estranee al modello legale in esame, le condotte violente, diverse dalle attività di propaganda, anche se poste in essere per lo svolgimento di tali comportamenti.
Com'è noto, questa Corte, con la sentenza n. 87 del 1966, mentre ha respinto il dubbio di costituzionalità relativo al primo comma dell'art. 272 del codice penale (propaganda sovversiva), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma (propaganda antinazionale), sulla base della considerazione che "il sentimento nazionale" costituisce soltanto un dato spirituale che, sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità, sicché la relativa propaganda - non indirizzata a suscitare violente reazioni, né rivolta a vilipendere la nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la Patria, od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti - non poteva essere vietata senza che si profilasse il contrasto con la libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione.
4.- Va premesso che la presente questione non coinvolge il significato e la portata dei valori costituzionali della nazione e dell'unità nazionale (artt. 5, 9, 67, 87 e 98 Cost.), né le forme di tutela che vi si possono riferire.
La questione invece concerne esclusivamente il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'incriminazione della condotta sotto forma associativa, intesa a "distruggere o deprimere il sentimento nazionale".
Orbene, le considerazioni che hanno portato questa Corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice della propaganda antinazionale (art. 272, secondo comma), forniscono sufficiente ragione per addivenire a pari conclusione - in relazione ai parametri costituzionali ora invocati - anche riguardo alla figura del reato, punito dalla norma qui denunziata che vieta le associazioni per l'attività, diretta sempre al fine di "distruggere o deprimere il sentimento nazionale".
Invero, se non è illecito penale che il singolo svolga opera di propaganda tesa a tale scopo - ove non trasmodi in violenza o in attività che violino altri beni costituzionalmente garantiti fino ad integrare altre figure criminose - non può costituire illecito neppure l'attività associativa volta a compiere ciò che è consentito all'individuo; così come è stabilito dall'art. 18 della Costituzione, che riconosce - nei limiti posti dal secondo comma - la libertà di associazione per i fini che non siano "... vietati ai singoli dalla legge penale".
La permanenza della norma censurata - essendo stata già espunta dall'ordinamento quella che considerava illecita la propaganda diretta all'identico fine perseguito perfino dalla totalità dei cittadini uti singuli - verrebbe ad incidere unicamente sulla libertà di associazione garantita dalla Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 271 (Associazioni antinazionali) del codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

 

NOTA

Nel 1997 l'opinione pubblica si era ormai assuefatta alle richieste formulate, alcune volte in modo poco sobrio, da alcune forze politiche che ponevano quotidianamente sul tavolo la riforma in senso federale dello Stato.

In quegli anni, come nei successivi, non mancarono delle richieste estreme tese alla realizzazione di una netta separazione istituzionale, oltre che di un decentramento economico, politico ed amministrativo.

Proprio in quell'anno iniziavano a farsi notare, in modo sempre più pressante, alcuni gruppi di persone che propagandavano, anche con strumenti non sempre leciti i loro ideali di autonomia e completa indipendenza dallo Stato italiano.

In questo quadro dinamico politico ed istituzionale si colloca il caso[1] che offrì al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona l'occasione per promuovere il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale, in riferimento agli articoli 2, 18 e 21 della Costituzione.

La fattispecie penale in oggetto, "Associazioni antinazionali", rientrava tra i c.d. delitti politici, denominati dal codice "Delitti contro la personalità dello Stato". La scelta topografica[2], porre questa categoria al vertice nella gerarchia dei beni tutelati dall'ordinamento italiano, è un chiaro sintomo dell'opzione ideologica scelta dal legislatore di quel periodo.

La conferma dell'importanza prioritaria rivestita dalla tutela della "personalità dello Stato", per il regime, è data dalle novità introdotte rispetto al codice penale precedentemente in vigore: aumento delle fattispecie penali poste a tutela dello Stato in tutte le sue forme; introduzione di nuove fattispecie tendenti a reprimere il dissenso politico a favore del partito unico fascista; anticipo della soglia di punibilità ben oltre il tentativo sino alla figura dell'attentato[3].

L'ideologia di fondo, saturante questi reati, è messa in risalto dal fatto che "...il legislatore vuol fare intendere che lo Stato ha una sua esistenza e un valore in sé, sino al punto di rappresentarlo antropomorficamente come ente dotato di personalità autonoma: quest'immagine personificata vale, a bene vedere, a simboleggiare il contenuto etico e la dimensione totalizzante tipici dello Stato autoritario fascista"[4].

Dopo molti decenni questa concezione non appare più condivisibile e il punto nodale diviene quello di verificare la compatibilità di questo impianto autoritario con la Costituzione. E' evidente che i fondamenti politici ed ideologici posti oggi alla base dell'esistenza dello Stato sono diversi rispetto a quelli del 1930.

La Costituzione antepone ad ogni rapporto tra Stato e persona i diritti fondamentali di quest'ultima, modificando la stessa angolazione con cui si osserva la società e la prospettiva della tutela penale dei suoi beni più importanti. In riferimento ai delitti politici si assiste ad un ritorno, almeno in apparenza, alla prospettiva liberale del codice Zanardelli che considera i delitti politici come offese al bene "sicurezza dello Stato".

Alla luce della Costituzione appare degno di tutela penale non l'assetto costituzionale in sé che deve essere garantito e preservato immutabile, ma il c.d. metodo democratico.

Le "rivoluzioni politiche e culturali" non sono abiurate purché esse si realizzino con le forme e le modalità stabilite in Costituzione[5]. L'art. 271 c.p. rientrava in uno dei modelli, il reato associativo, tipici del diritto penale politico[6]. Con questo strumento, utilizzato anche per la criminalità comune, si vuole difendere, tramite una tutela "anticipata", lo Stato da associazioni ritenute pericolose. Reprimendo l'associazione in sé si vuole tendere ad eliminare ogni pericolo di offesa futura diretta contro interessi degni di una particolare tutela. L'associazione in sé non provoca un danno, una lesione, a nessun bene giuridico e per questo l'unica cosa che si elimina sopprimendo queste associazioni è il pericolo di un evento offensivo futuro.

Il primo aspetto che si vuole mettere in evidenza è quello della mancanza di un'idoneità offensiva presente in molte di queste figure di reato, tendenti a punire il semplice accordo di commettere un futuro fatto offensivo.

Viene così tradito un principio cardine di civiltà giuridica: cogitationis poenam nemo patitur. Altro principio base posto dalla Costituzione[7], in materia penale, è quello fissato nell'art. 27: il principio di personalità della responsabilità penale dovrebbe costringere il legislatore a ideare e realizzare una fattispecie penale in modo da punire ogni partecipante all'associazione nei limiti del suo reale contributo.

Le fattispecie associative non riescono in molti casi a soddisfare neppure l'esigenza di tassatività e determinatezza richiesta al legislatore in sede penale, consegnando in molti casi al giudice "la concretizzazione del volto del reato".[8] L'art. 271 c.p., novità del codice Rocco, appartiene a quel gruppo di norme[9] con cui il legislatore del codice ha inteso colpire gli avversari politici del regime.

Questa fattispecie penale, considerata incompatibile con la Costituzione, era da tempo in attesa di essere eliminata dall'opera del legislatore o alla prima occasione dalla Corte costituzionale.

Si deve aggiungere, per completezza, che la fattispecie penale in oggetto non è in sintonia con la Carta fondamentale anche perché quest'ultima ammette di limitare la propria sovranità in vista di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, respingendo chiaramente una visione gretta di un ideale nazionalistico[10].

L'art. 271 c.p. era una fattispecie penale "sussidiaria" perché completante il quadro costituito dall'art. 270 c.p.; la condotta punibile consisteva nel promuovere, costituire, organizzare o dirigere "...associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale..." ed anche la partecipazione a tali associazioni[11].

Il giudice del Tribunale rimettente utilizza due tipi di argomentazioni per indicare alla Corte l'illegittimità costituzionale dell'art. 271 c.p.: la prima si basa sul lapalissiano contrasto tra alcuni articoli della Costituzione, in particolare l'art. 21, e il reato in questione; la seconda poggia sulle argomentazioni e sulle conclusioni utilizzate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 87 del 1966.

La Corte, dopo avere analizzato le varie richieste, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 271 c.p. mettendone in risalto il contrasto con: l'art. 21 della Costituzione, perché l'unico limite posto alla libera manifestazione del pensiero è quello del buon costume[12]; l'art. 18 della Costituzione, perché il limite alla libertà associativa è dato dal divieto di costituire associazioni segrete o che perseguono scopi politici mediante organizzazioni militari[13]; l'art. 2 della Costituzione, perché in queste associazioni, formazioni sociali, si svolge e si realizza la personalità del singolo individuo[14].
Tutti coloro che intervengono in questa discussione attingono al secondo gruppo di argomentazioni, quelle relative alla sentenza n. 87 del 1966[15]. In passato la Corte costituzionale chiamata in causa per decidere sulla legittimità costituzionale dell'art. 272 c.p. aveva da un lato salvato il primo comma dell'articolo e dall'altro dichiarato incostituzionale il secondo comma dello stesso, "propaganda antinazionale". Le considerazioni svolte dalla Corte si basavano sulla motivazione che il sentimento nazionale costituisse un dato spirituale appartenente alla sfera interiore del singolo individuo. Pertanto la propaganda antinazionale, se non è indirizzata a suscitare delle reazioni violente, a vilipendere la nazione, a commettere reato o menomare beni costituzionalmente garantiti non può essere vietata, pena la violazione dell'art. 21 della Costituzione. La Corte ha utilizzato questo ragionamento, nato per affermare la libertà individuale, adattandolo al caso in esame per riaffermare la piena libertà di associazione, garantita all'art. 18 della Costituzione:" Invero, se non è illecito penale che il singolo svolga opera di propaganda tesa a tale scopo - ove non trasmodi in violenza o in attività che violino altri beni costituzionalmente garantiti fino ad integrare altre figure criminose - non può costituire illecito neppure l'attività associativa volta a compiere ciò che è consentito all'individuo".

La Corte conclude affermando che le ragioni che in passato hanno condotto alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale del secondo comma dell'art. 272 c.p., propaganda antinazionale, conducono inevitabilmente a dichiarare illegittimo, per il netto contrasto riscontrato con la Costituzione, anche l'art. 271 c.p. .

La sentenza 12 luglio 2001 n. 243 è un chiaro segno dell'evoluzione in senso costituzionalmente orientato dell'intera società e del sistema penale.

Questa decisione conduce inevitabilmente a compiere, a distanza di anni dalla fine del regime fascista, una difficile e amara riflessione.

La Costituzione è una bomba di profondità lanciata e innescata nel 1948 sempre pronta a scoppiare, travolgendo tutto con le sue onde d'urto, quando qualcosa tenta di comprimere i diritti della persona da essa elevati al vertice dei valori del nostro ordinamento giuridico.

Le vecchie incrostazioni di cultura autoritaria sono purtroppo ancora saldamente ancorate nella mente di chi è chiamato a produrre ed attuare il diritto. Il codice penale vigente è entrato in vigore nel 1930[16], ma non per questo bisogna limitare ogni discorso sulle sue norme al presupposto che si tratti di un "codice fascista", perché è fuorviante e non aiuta a capire come la sua struttura portante, la parte generale, ed alcune fattispecie, come l'art. 271 c.p., palesemente in contrasto con la Costituzione siano potute rimanere vigenti, almeno formalmente, nel nostro ordinamento giuridico per molti decenni.

Le ragioni sono sicuramente numerose e questo breve lavoro non ha la presunzione di individuarle e spiegarle tutte; l'intenzione è quella di affrontare la questione utilizzando una prospettiva che si distacca da quelle classiche che hanno il loro fulcro nell'inerzia del legislatore e nella sua incapacità di mettere le mani su un'opera tecnicamente pregevole come il codice Rocco. Un sicuro pregio di questa opera è quello di essere riuscita a tenere insieme, in un coerente ed organico sistema, istituti di matrice autoritaria e principi che appartengono alla cultura liberale ottocentesca.

Dopo avere commentato nel dettaglio le ragioni poste alla base della sentenza 12 luglio 2001 n. 243 si deve adesso portare in primo piano lo sfondo culturale, politico e giuridico che ne ha costituito il terreno di battaglia. Le decisioni della Consulta non nascono dal nulla, ma rappresentano anch'esse espressione cristallizzata della civiltà giuridica in un dato momento storico. Il passato ancora una volta può offrire un'interessante chiave di lettura: l'idea di un nuovo codice penale non nasce con il fascismo, ma è presente fin dalla fine del primo conflitto mondiale[17].

Questo "movimento di codificazione" interessò molti paesi, esprimendo l'esigenza di colmare il divario tra la scuola classica e quella positiva. In Italia la svolta autoritaria rese pressante la riforma di un sistema penale costruito su principi liberali[18].

Il codice da sostituire risaliva al 1889, quest'ultimo non era riuscito a soddisfare le esigenze di riforma provenienti dalla scuola positiva e per questo era considerato da alcuni già vecchio prima dell'entrata in vigore[19]. Nel 1925 il ministro Rocco presenta un disegno di legge che delega al governo la facoltà di modificare il sistema penale. L'idee di fondo del nuovo codice penale dovevano essere: una maggiore severità contro la delinquenza diretta contro lo Stato e gli altri interessi meritevoli di tutela; l'introduzione di nuovi istituti diretti alla prevenzione del delitto, si pensi principalmente alle misure di sicurezza. Venne nominata una commissione ministeriale composta da professori, magistrati e avvocati; tra gli appartenenti al primo gruppo si ricordano: Manzini, Ferri e Arturo Rocco docente di diritto penale e fratello del guardasigilli. Quest'ultimo studioso è l'artefice dell'affermazione dell'indirizzo tecnico-giuridico del diritto penale[20].

Naturalmente anche il ministro Alfredo Rocco[21], docente di diritto commerciale, ebbe la sua pesante influenza; infatti il suo ruolo non fu quello di servile commentatore del regime ed il suo pensiero rappresentò il riflesso della concezione autoritaria dello Stato liberale che proprio in quegli anni si concretizzo nella nascita di alcuni movimenti nazionalistici che portarono ad un complesso ripensamento dei rapporti tra lo Stato portatore dei suoi fini e i cittadini.

Per i giuristi del tempo l'immagine del codice Rocco è tendenzialmente positiva: è un sicuro passo in avanti nell'evoluzione del diritto penale, ottima sintesi tra gli opposti indirizzi delle due scuole. Per questi motivi non appare corretto, da un punto di vista storico e scientifico, definire in modo semplicistico il codice Rocco come un codice "fascista", sintesi dell'idee totalitarie del regime.

Fiandaca mette in guardia dall'errore di considerare "...riforma fascista ogni realizzazione dovuta al fascismo"[22]. L'errore in altre parole consiste nel trascurare, oscurandole con la figura di Mussolini, le diverse anime presenti nel cuore e nella mente del codice Rocco.

Le concezioni totalitarie in Italia, a differenza del nazismo in Germania, non poterono agire apertamente ed utilizzarono il codice penale, come uno schermo, per celare gli intenti del regime. Il fascismo dovette coinvolgere, rassicurandoli con un velo di legalità, altri interlocutori, portatori di altri valori, troppo ingombranti per essere messi da parte: la monarchia e la Chiesa. Tenendo presente l'equilibrio, tra forze culturali e morali, di cui è portatore questo codice si può comprendere uno dei motivi della sua longevità[23].

Come non si può affermare che l'Italia si sia svegliata un giorno fascista così non si può immaginare che il giorno dopo l'entrata in vigore della Costituzione, nel 1948, improvvisamente gli italiani mutassero la propria idea dello Stato e dei suoi rapporti con l'individuo[24].

Il fascismo, il suo contenuto culturale ed etico, è parte dell'Italia di quel periodo perché espressione delle ideologie che in quegli anni si respiravano in gran parte d'Europa. L'attributo "fascista" utilizzato accanto al sostantivo "codice" deve essere inteso come un termine di sintesi per indicare la cultura giuridica italiana dominante in quel periodo: realtà figlia della precedente storia e madre della futura evoluzione sociale, quest'ultima concretizzatasi in un rapporto conflittuale con la precedente.

I vari interventi della Consulta tesi a salvare dalla pronuncia di illegittimità gli articoli del codice più autoritari, spesso riformulandone l'oggetto di tutela, costituiscono il chiaro sintomo di un'evoluzione lenta, ma costante, diretta verso i valori che l'assemblea costituente, con le sue diverse anime, ha fotografato con rara nitidezza nei primi e fondamentali articoli della Costituzione.

NOTE


[1] Nel mese di maggio del 1997 un gruppo di persone appartenenti ad un gruppo denominato "Veneto Serenissimo governo" diedero " l'assalto" al campanile di Venezia innescando un acceso e complesso dibattito sull'urgenza di una riforma in senso federale dello Stato.

[2] FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. primo, seconda edizione( ristampa aggiornata ), Bologna, 1997, 1.

[3] PADOVANI, voce Stato (reati contro la personalità dello), in Enc.dir., XLIII, Milano, 1990, 815 s.; GALTERIO, voce Personalità dello Stato (delitti contro la personalità dello Stato), in Enc.giur. Treccani, XXIII, Roma, 1990.

[4] FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale,op.cit., 2.

[5] FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale,op.cit., 5 e 6.

[6] In particolare per avere un quadro del difficile rapporto tra il diritto di associazione ed il regime fascista si rinvia ad: ESPOSITO, Lo Stato fascista e le associazioni, Padova, 1935.

[7] PALERMO-FABBRIS, Il delitto di associazione e le sue problematiche costituzionali, in Giust.pen., 1980, II, 380.

[8] FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, op. cit., 33.

[9] Si pensi: all'art. 270 c.p.,"Associazioni sovversive", prevede una figura di reato introdotta inizialmente dalla legge n. 2008 del 25 novembre del 1926 e trapiantata con modifica nell'attuale codice penale; all' art. 269 c.p., "Attività antinazionale del cittadino all'estero", realizzato per reprimere l'attività dei c.d. "fuoriusciti" ; all'art. 304 c.p., "Cospirazione politica mediante accordo"; all'art. 265 c.p. ,"Disfattismo politico"; all'art. 266 c.p. ,"Istigazione di militari a disobbedire alle leggi"; all'art. 272 c.p., "Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale".

[10]FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, op. cit., 46.

[11]L'ultimo comma rinviava all'aggravante dell'ultimo capoverso dell'art. 270 c.p.:"Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.".

[12] Tra le tante opere che si occupano dell'argomento, in particolare, se ne indicano due: ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 1958; FOIS,Principi costituzionali e libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 1957.

[13]SICA, Le associazioni nella Costituzione italiana, Napoli, 1957; CHELI, In tema di libertà negativa di associazione, in Foro italiano, 1962.

[14] GROSSI, Introduzione allo studio dei diritti inviolabili nella Costituzione italiana, Padova, 1972; BOBBIO, Libertà fondamentali e formazioni sociali, in Politica del diritto, 1975; OCCHIOCUPO, Liberazione e promozione umana nella Costituzione, Milano, 1984.

[15]E' utile riportare, a questo punto della trattazione, la principale argomentazione utilizzata nell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato:"... la questione è stata sollevata sulla base di un falso presupposto, costituito dall'erronea interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1966; la quale, al contrario di quanto ritenuto nell'ordinanza di rimessione, avrebbe riconosciuto meritevole di tutela il bene del "sentimento nazionale". Tale valore, infatti, avrebbe - secondo l'interventore - una sicura rilevanza costituzionale. Inoltre, la disciplina sanzionatoria stabilita dall'art. 271 del codice penale, con riferimento al limite del rispetto della legge penale stabilito, per la libertà di associazione, dall'art. 18 della Costituzione, non sarebbe affatto irragionevole né priva di fondamento.".

[16] Figlio di un regime che fin dal 1925 ha dimostrato la sua tendenza autoritaria, le c.d. "leggi fascistissime" hanno determinato una svolta in senso autoritario dello Stato italiano: 1) eliminando di fatto la pluralità dei partiti hanno trasformato il Parlamento in una "cassa di risonanza" della volontà del Partito fascista; 2) conferendo al governo la facoltà di emanare norme giuridiche, hanno determinato una commistione non tollerabile tra potere esecutivo e legislativo; 3) mettendo fine alla libertà di stampa e di organizzazione sindacale, hanno colpito alla base ogni possibilità di dissenso dalle scelte del partito unico e del governo. Tra queste leggi la più significativa, in materia penale, è stata la n. 2008 del 25 novembre 1926, istitutiva del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, con la quale si è reintrodotta la pena di morte.

[17] VASSALLI, Codice penale, in Enciclopedia del diritto, vol. III, Milano, 1960, 270.

[18] DOLCINI, Codice penale, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. II, Torino, 1988, 277.

[19] La brevità del presente lavoro non consente di soffermarsi ad analizzare elementi importanti per l'evoluzione del diritto penale italiano come: il "Progetto Ferri" e il movimento di pensiero denominato " socialismo giuridico" che si sviluppa in un particolare momento storico contraddistinto dalle prime lotte sindacali.

[20] Tra gli scritti di questo Autore: ROCCO, Il problema e il metodo della scienza del diritto penale, in Opere giuridiche, III, Roma, 1933; ROCCO, L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena, Torino, 1913.

[21] UNGARI, Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo, Brescia, 1963, 9 e 40 ss.

[22]FIANDACA, Il codice Rocco e la continuità istituzionale in materia penale, in La questione criminale, 1981, 80.

[23]FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte generale, terza edizione, Bologna, 1995, 37: " Il codice penale vigente... per quanto emanato in epoca fascista, non appare tutto permeato dell'ideologia del regime che ad esso diede vita: piuttosto, la ricerca delle sue ascendenze politico-ideologiche e culturali rimanda a influenze e filoni diversi.".

[24] L'entrata in vigore della Costituzione, nel 1948, non determinò la nascita di uno nuovo ordinamento giuridico e non ruppe la continuità con il vecchio. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, vol. I - Introduzione al diritto costituzionale italiano, seconda edizione ( riveduta e accresciuta) , 1970, 137 e 139:"...la Costituzione della Repubblica non entrò in vigore...in uno spazio vuoto di norme, ma, al contrario, per insistere nell'immagine, in uno spazio gremito di norme - e di norme poste nelle epoche più diverse, dai tempi ormai lontani dell'unificazione del Regno, al periodo anteriore alla prima guerra mondiale, al ventennio fascista; informate, dunque, a criteri politici tra loro non omogenei, a volte addirittura contrastanti...è certo però che a nessuno è mai saltato in mente di dire che, mutato - legalmente o illegalmente che sia - l'ordinamento costituzionale, si fosse fatta tabula rasa del sistema normativo precedente - che, viceversa, in larghissima parte è rimasto in vigore, così come non è venuta meno l'organizzazione autoritaria preesistente...l'ordinamento statale italiano ha perdurato costantemente sino ad oggi, rimanendo il medesimo, benché profondamente modificato.".

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