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Corte Costituzionale La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 271 (Associazioni antinazionali) del codice penale a causa della sua incompatibilità con il nuovo assetto di valori introdotti dalla Costituzione. In particolare il conflitto della fattispecie penale in oggetto diviene insolubile nel momento in cui si prendono in considerazione gli articoli 2, 18 e 21 della Costituzione. Questi articoli costituiscono i pilastri essenziali di un moderno Stato liberale e democratico che non miri semplicemente a tutelare se stesso in modo da garantirne l'immutabilità, ma che tenda a tutelare e garantire il c.d. metodo democratico, cioè la possibilità di un mutamento dell'attuale assetto politico e istituzionale nelle forme e nei modi prefissati in Costituzione.(massima a cura dell'autore) Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 2000 dal giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona nel procedimento penale
a carico di Contin Cristian ed altri, iscritta al n. 707 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2000.
NOTA Nel 1997 l'opinione pubblica si era ormai assuefatta alle richieste formulate, alcune volte in modo poco sobrio, da alcune forze politiche che ponevano quotidianamente sul tavolo la riforma in senso federale dello Stato. In quegli anni, come nei successivi, non mancarono delle richieste estreme tese alla realizzazione di una netta separazione istituzionale, oltre che di un decentramento economico, politico ed amministrativo. Proprio in quell'anno iniziavano a farsi notare, in modo sempre più pressante, alcuni gruppi di persone che propagandavano, anche con strumenti non sempre leciti i loro ideali di autonomia e completa indipendenza dallo Stato italiano. In questo quadro dinamico politico ed istituzionale si colloca il caso[1] che offrì al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona l'occasione per promuovere il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale, in riferimento agli articoli 2, 18 e 21 della Costituzione. La fattispecie penale in oggetto, "Associazioni antinazionali", rientrava tra i c.d. delitti politici, denominati dal codice "Delitti contro la personalità dello Stato". La scelta topografica[2], porre questa categoria al vertice nella gerarchia dei beni tutelati dall'ordinamento italiano, è un chiaro sintomo dell'opzione ideologica scelta dal legislatore di quel periodo. La conferma dell'importanza prioritaria rivestita dalla tutela della "personalità dello Stato", per il regime, è data dalle novità introdotte rispetto al codice penale precedentemente in vigore: aumento delle fattispecie penali poste a tutela dello Stato in tutte le sue forme; introduzione di nuove fattispecie tendenti a reprimere il dissenso politico a favore del partito unico fascista; anticipo della soglia di punibilità ben oltre il tentativo sino alla figura dell'attentato[3]. L'ideologia di fondo, saturante questi reati, è messa in risalto dal fatto che "...il legislatore vuol fare intendere che lo Stato ha una sua esistenza e un valore in sé, sino al punto di rappresentarlo antropomorficamente come ente dotato di personalità autonoma: quest'immagine personificata vale, a bene vedere, a simboleggiare il contenuto etico e la dimensione totalizzante tipici dello Stato autoritario fascista"[4]. Dopo molti decenni questa concezione non appare più condivisibile e il punto nodale diviene quello di verificare la compatibilità di questo impianto autoritario con la Costituzione. E' evidente che i fondamenti politici ed ideologici posti oggi alla base dell'esistenza dello Stato sono diversi rispetto a quelli del 1930. La Costituzione antepone ad ogni rapporto tra Stato e persona i diritti fondamentali di quest'ultima, modificando la stessa angolazione con cui si osserva la società e la prospettiva della tutela penale dei suoi beni più importanti. In riferimento ai delitti politici si assiste ad un ritorno, almeno in apparenza, alla prospettiva liberale del codice Zanardelli che considera i delitti politici come offese al bene "sicurezza dello Stato". Alla luce della Costituzione appare degno di tutela penale non l'assetto costituzionale in sé che deve essere garantito e preservato immutabile, ma il c.d. metodo democratico. Le "rivoluzioni politiche e culturali" non sono abiurate purché esse si realizzino con le forme e le modalità stabilite in Costituzione[5]. L'art. 271 c.p. rientrava in uno dei modelli, il reato associativo, tipici del diritto penale politico[6]. Con questo strumento, utilizzato anche per la criminalità comune, si vuole difendere, tramite una tutela "anticipata", lo Stato da associazioni ritenute pericolose. Reprimendo l'associazione in sé si vuole tendere ad eliminare ogni pericolo di offesa futura diretta contro interessi degni di una particolare tutela. L'associazione in sé non provoca un danno, una lesione, a nessun bene giuridico e per questo l'unica cosa che si elimina sopprimendo queste associazioni è il pericolo di un evento offensivo futuro. Il primo aspetto che si vuole mettere in evidenza è quello della mancanza di un'idoneità offensiva presente in molte di queste figure di reato, tendenti a punire il semplice accordo di commettere un futuro fatto offensivo. Viene così tradito un principio cardine di civiltà giuridica: cogitationis poenam nemo patitur. Altro principio base posto dalla Costituzione[7], in materia penale, è quello fissato nell'art. 27: il principio di personalità della responsabilità penale dovrebbe costringere il legislatore a ideare e realizzare una fattispecie penale in modo da punire ogni partecipante all'associazione nei limiti del suo reale contributo. Le fattispecie associative non riescono in molti casi a soddisfare neppure l'esigenza di tassatività e determinatezza richiesta al legislatore in sede penale, consegnando in molti casi al giudice "la concretizzazione del volto del reato".[8] L'art. 271 c.p., novità del codice Rocco, appartiene a quel gruppo di norme[9] con cui il legislatore del codice ha inteso colpire gli avversari politici del regime. Questa fattispecie penale, considerata incompatibile con la Costituzione, era da tempo in attesa di essere eliminata dall'opera del legislatore o alla prima occasione dalla Corte costituzionale. Si deve aggiungere, per completezza, che la fattispecie penale in oggetto non è in sintonia con la Carta fondamentale anche perché quest'ultima ammette di limitare la propria sovranità in vista di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, respingendo chiaramente una visione gretta di un ideale nazionalistico[10]. L'art. 271 c.p. era una fattispecie penale "sussidiaria"
perché completante il quadro costituito dall'art. 270 c.p.; la
condotta punibile consisteva nel promuovere, costituire, organizzare
o dirigere "...associazioni che si propongono di svolgere o che
svolgono un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento
nazionale..." ed anche la partecipazione a tali associazioni[11].
Il giudice del Tribunale rimettente utilizza due tipi di argomentazioni
per indicare alla Corte l'illegittimità costituzionale dell'art.
271 c.p.: la prima si basa sul lapalissiano contrasto tra alcuni articoli
della Costituzione, in particolare l'art. 21, e il reato in questione;
la seconda poggia sulle argomentazioni e sulle conclusioni utilizzate
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 87 del 1966. La Corte, dopo avere analizzato le varie richieste, dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 271 c.p. mettendone in risalto il contrasto
con: l'art. 21 della Costituzione, perché l'unico limite posto
alla libera manifestazione del pensiero è quello del buon costume[12];
l'art. 18 della Costituzione, perché il limite alla libertà
associativa è dato dal divieto di costituire associazioni segrete
o che perseguono scopi politici mediante organizzazioni militari[13];
l'art. 2 della Costituzione, perché in queste associazioni, formazioni
sociali, si svolge e si realizza la personalità del singolo individuo[14]. La Corte conclude affermando che le ragioni che in passato hanno condotto
alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale del secondo
comma dell'art. 272 c.p., propaganda antinazionale, conducono inevitabilmente
a dichiarare illegittimo, per il netto contrasto riscontrato con la
Costituzione, anche l'art. 271 c.p. . La sentenza 12 luglio 2001 n. 243 è un chiaro segno dell'evoluzione in senso costituzionalmente orientato dell'intera società e del sistema penale. Questa decisione conduce inevitabilmente a compiere, a distanza di anni dalla fine del regime fascista, una difficile e amara riflessione. La Costituzione è una bomba di profondità lanciata e innescata nel 1948 sempre pronta a scoppiare, travolgendo tutto con le sue onde d'urto, quando qualcosa tenta di comprimere i diritti della persona da essa elevati al vertice dei valori del nostro ordinamento giuridico. Le vecchie incrostazioni di cultura autoritaria sono purtroppo ancora saldamente ancorate nella mente di chi è chiamato a produrre ed attuare il diritto. Il codice penale vigente è entrato in vigore nel 1930[16], ma non per questo bisogna limitare ogni discorso sulle sue norme al presupposto che si tratti di un "codice fascista", perché è fuorviante e non aiuta a capire come la sua struttura portante, la parte generale, ed alcune fattispecie, come l'art. 271 c.p., palesemente in contrasto con la Costituzione siano potute rimanere vigenti, almeno formalmente, nel nostro ordinamento giuridico per molti decenni. Le ragioni sono sicuramente numerose e questo breve lavoro non ha la presunzione di individuarle e spiegarle tutte; l'intenzione è quella di affrontare la questione utilizzando una prospettiva che si distacca da quelle classiche che hanno il loro fulcro nell'inerzia del legislatore e nella sua incapacità di mettere le mani su un'opera tecnicamente pregevole come il codice Rocco. Un sicuro pregio di questa opera è quello di essere riuscita a tenere insieme, in un coerente ed organico sistema, istituti di matrice autoritaria e principi che appartengono alla cultura liberale ottocentesca. Dopo avere commentato nel dettaglio le ragioni poste alla base della sentenza 12 luglio 2001 n. 243 si deve adesso portare in primo piano lo sfondo culturale, politico e giuridico che ne ha costituito il terreno di battaglia. Le decisioni della Consulta non nascono dal nulla, ma rappresentano anch'esse espressione cristallizzata della civiltà giuridica in un dato momento storico. Il passato ancora una volta può offrire un'interessante chiave di lettura: l'idea di un nuovo codice penale non nasce con il fascismo, ma è presente fin dalla fine del primo conflitto mondiale[17]. Questo "movimento di codificazione" interessò molti paesi, esprimendo l'esigenza di colmare il divario tra la scuola classica e quella positiva. In Italia la svolta autoritaria rese pressante la riforma di un sistema penale costruito su principi liberali[18]. Il codice da sostituire risaliva al 1889, quest'ultimo non era riuscito a soddisfare le esigenze di riforma provenienti dalla scuola positiva e per questo era considerato da alcuni già vecchio prima dell'entrata in vigore[19]. Nel 1925 il ministro Rocco presenta un disegno di legge che delega al governo la facoltà di modificare il sistema penale. L'idee di fondo del nuovo codice penale dovevano essere: una maggiore severità contro la delinquenza diretta contro lo Stato e gli altri interessi meritevoli di tutela; l'introduzione di nuovi istituti diretti alla prevenzione del delitto, si pensi principalmente alle misure di sicurezza. Venne nominata una commissione ministeriale composta da professori, magistrati e avvocati; tra gli appartenenti al primo gruppo si ricordano: Manzini, Ferri e Arturo Rocco docente di diritto penale e fratello del guardasigilli. Quest'ultimo studioso è l'artefice dell'affermazione dell'indirizzo tecnico-giuridico del diritto penale[20]. Naturalmente anche il ministro Alfredo Rocco[21], docente di diritto commerciale, ebbe la sua pesante influenza; infatti il suo ruolo non fu quello di servile commentatore del regime ed il suo pensiero rappresentò il riflesso della concezione autoritaria dello Stato liberale che proprio in quegli anni si concretizzo nella nascita di alcuni movimenti nazionalistici che portarono ad un complesso ripensamento dei rapporti tra lo Stato portatore dei suoi fini e i cittadini. Per i giuristi del tempo l'immagine del codice Rocco è tendenzialmente positiva: è un sicuro passo in avanti nell'evoluzione del diritto penale, ottima sintesi tra gli opposti indirizzi delle due scuole. Per questi motivi non appare corretto, da un punto di vista storico e scientifico, definire in modo semplicistico il codice Rocco come un codice "fascista", sintesi dell'idee totalitarie del regime. Fiandaca mette in guardia dall'errore di considerare "...riforma
fascista ogni realizzazione dovuta al fascismo"[22]. L'errore in
altre parole consiste nel trascurare, oscurandole con la figura di Mussolini,
le diverse anime presenti nel cuore e nella mente del codice Rocco. Le concezioni totalitarie in Italia, a differenza del nazismo in Germania, non poterono agire apertamente ed utilizzarono il codice penale, come uno schermo, per celare gli intenti del regime. Il fascismo dovette coinvolgere, rassicurandoli con un velo di legalità, altri interlocutori, portatori di altri valori, troppo ingombranti per essere messi da parte: la monarchia e la Chiesa. Tenendo presente l'equilibrio, tra forze culturali e morali, di cui è portatore questo codice si può comprendere uno dei motivi della sua longevità[23]. Come non si può affermare che l'Italia si sia svegliata un giorno fascista così non si può immaginare che il giorno dopo l'entrata in vigore della Costituzione, nel 1948, improvvisamente gli italiani mutassero la propria idea dello Stato e dei suoi rapporti con l'individuo[24]. Il fascismo, il suo contenuto culturale ed etico, è parte dell'Italia di quel periodo perché espressione delle ideologie che in quegli anni si respiravano in gran parte d'Europa. L'attributo "fascista" utilizzato accanto al sostantivo "codice" deve essere inteso come un termine di sintesi per indicare la cultura giuridica italiana dominante in quel periodo: realtà figlia della precedente storia e madre della futura evoluzione sociale, quest'ultima concretizzatasi in un rapporto conflittuale con la precedente. I vari interventi della Consulta tesi a salvare dalla pronuncia di illegittimità gli articoli del codice più autoritari, spesso riformulandone l'oggetto di tutela, costituiscono il chiaro sintomo di un'evoluzione lenta, ma costante, diretta verso i valori che l'assemblea costituente, con le sue diverse anime, ha fotografato con rara nitidezza nei primi e fondamentali articoli della Costituzione. NOTE
[2] FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. primo, seconda
edizione( ristampa aggiornata ), Bologna, 1997, 1. [3] PADOVANI, voce Stato (reati contro la personalità dello),
in Enc.dir., XLIII, Milano, 1990, 815 s.; GALTERIO, voce Personalità
dello Stato (delitti contro la personalità dello Stato), in Enc.giur.
Treccani, XXIII, Roma, 1990. [4] FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale,op.cit., 2. [5] FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale,op.cit., 5 e 6. [6] In particolare per avere un quadro del difficile rapporto tra il
diritto di associazione ed il regime fascista si rinvia ad: ESPOSITO,
Lo Stato fascista e le associazioni, Padova, 1935. [7] PALERMO-FABBRIS, Il delitto di associazione e le sue problematiche
costituzionali, in Giust.pen., 1980, II, 380. [8] FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, op. cit., 33. [9] Si pensi: all'art. 270 c.p.,"Associazioni sovversive",
prevede una figura di reato introdotta inizialmente dalla legge n. 2008
del 25 novembre del 1926 e trapiantata con modifica nell'attuale codice
penale; all' art. 269 c.p., "Attività antinazionale del
cittadino all'estero", realizzato per reprimere l'attività
dei c.d. "fuoriusciti" ; all'art. 304 c.p., "Cospirazione
politica mediante accordo"; all'art. 265 c.p. ,"Disfattismo
politico"; all'art. 266 c.p. ,"Istigazione di militari a disobbedire
alle leggi"; all'art. 272 c.p., "Propaganda ed apologia sovversiva
o antinazionale". [10]FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, op. cit., 46. [11]L'ultimo comma rinviava all'aggravante dell'ultimo capoverso dell'art.
270 c.p.:"Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono,
anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle
quali sia stato ordinato lo scioglimento.". [12] Tra le tante opere che si occupano dell'argomento, in particolare,
se ne indicano due: ESPOSITO, La libertà di manifestazione del
pensiero, Milano, 1958; FOIS,Principi costituzionali e libertà
di manifestazione del pensiero, Milano, 1957. [13]SICA, Le associazioni nella Costituzione italiana, Napoli, 1957;
CHELI, In tema di libertà negativa di associazione, in Foro italiano,
1962. [14] GROSSI, Introduzione allo studio dei diritti inviolabili nella
Costituzione italiana, Padova, 1972; BOBBIO, Libertà fondamentali
e formazioni sociali, in Politica del diritto, 1975; OCCHIOCUPO, Liberazione
e promozione umana nella Costituzione, Milano, 1984. [15]E' utile riportare, a questo punto della trattazione, la principale
argomentazione utilizzata nell'intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato:"...
la questione è stata sollevata sulla base di un falso presupposto,
costituito dall'erronea interpretazione della sentenza della Corte costituzionale
n. 87 del 1966; la quale, al contrario di quanto ritenuto nell'ordinanza
di rimessione, avrebbe riconosciuto meritevole di tutela il bene del
"sentimento nazionale". Tale valore, infatti, avrebbe - secondo
l'interventore - una sicura rilevanza costituzionale. Inoltre, la disciplina
sanzionatoria stabilita dall'art. 271 del codice penale, con riferimento
al limite del rispetto della legge penale stabilito, per la libertà
di associazione, dall'art. 18 della Costituzione, non sarebbe affatto
irragionevole né priva di fondamento.". [16] Figlio di un regime che fin dal 1925 ha dimostrato la sua tendenza autoritaria, le c.d. "leggi fascistissime" hanno determinato una svolta in senso autoritario dello Stato italiano: 1) eliminando di fatto la pluralità dei partiti hanno trasformato il Parlamento in una "cassa di risonanza" della volontà del Partito fascista; 2) conferendo al governo la facoltà di emanare norme giuridiche, hanno determinato una commistione non tollerabile tra potere esecutivo e legislativo; 3) mettendo fine alla libertà di stampa e di organizzazione sindacale, hanno colpito alla base ogni possibilità di dissenso dalle scelte del partito unico e del governo. Tra queste leggi la più significativa, in materia penale, è stata la n. 2008 del 25 novembre 1926, istitutiva del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, con la quale si è reintrodotta la pena di morte. [17] VASSALLI, Codice penale, in Enciclopedia del diritto, vol. III, Milano, 1960, 270. [18] DOLCINI, Codice penale, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. II, Torino, 1988, 277. [19] La brevità del presente lavoro non consente di soffermarsi ad analizzare elementi importanti per l'evoluzione del diritto penale italiano come: il "Progetto Ferri" e il movimento di pensiero denominato " socialismo giuridico" che si sviluppa in un particolare momento storico contraddistinto dalle prime lotte sindacali. [20] Tra gli scritti di questo Autore: ROCCO, Il problema e il metodo della scienza del diritto penale, in Opere giuridiche, III, Roma, 1933; ROCCO, L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena, Torino, 1913. [21] UNGARI, Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo, Brescia, 1963, 9 e 40 ss. [22]FIANDACA, Il codice Rocco e la continuità istituzionale in materia penale, in La questione criminale, 1981, 80. [23]FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte generale, terza edizione, Bologna, 1995, 37: " Il codice penale vigente... per quanto emanato in epoca fascista, non appare tutto permeato dell'ideologia del regime che ad esso diede vita: piuttosto, la ricerca delle sue ascendenze politico-ideologiche e culturali rimanda a influenze e filoni diversi.". [24] L'entrata in vigore della Costituzione, nel 1948, non
determinò la nascita di uno nuovo ordinamento giuridico e non ruppe
la continuità con il vecchio. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale,
vol. I - Introduzione al diritto costituzionale italiano, seconda edizione
( riveduta e accresciuta) , 1970, 137 e 139:"...la Costituzione della
Repubblica non entrò in vigore...in uno spazio vuoto di norme,
ma, al contrario, per insistere nell'immagine, in uno spazio gremito di
norme - e di norme poste nelle epoche più diverse, dai tempi ormai
lontani dell'unificazione del Regno, al periodo anteriore alla prima guerra
mondiale, al ventennio fascista; informate, dunque, a criteri politici
tra loro non omogenei, a volte addirittura contrastanti...è certo
però che a nessuno è mai saltato in mente di dire che, mutato
- legalmente o illegalmente che sia - l'ordinamento costituzionale, si
fosse fatta tabula rasa del sistema normativo precedente - che, viceversa,
in larghissima parte è rimasto in vigore, così come non
è venuta meno l'organizzazione autoritaria preesistente...l'ordinamento
statale italiano ha perdurato costantemente sino ad oggi, rimanendo il
medesimo, benché profondamente modificato.". |
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