Home Page > Articoli Diritto > Elementi normativi...

GLI ELEMENTI NORMATIVI DELLA FATTISPECIE PENALE:
UN PROBLEMA DI LINGUAGGIO GIURIDICO.

[di
Leo Stilo]

1.Premessa - 2. Una prima definizione degli elementi normativi della fattispecie penale - 3. Elementi normativi "culturali" - 4. Elementi normativi e "definizioni legali".

1.Premessa
Per procedere ad un'analisi degli elementi normativi è necessario, in via preliminare, riflettere sui motivi posti alla base dell'esistenza di una distinzione dicotomica all'interno del genere "elementi costitutivi" della fattispecie penale.
Questa contrapposizione terminologica nasce da una richiesta di chiarezza proveniente dalle realtà fenomeniche oggetto di rappresentazione da parte della fattispecie [1]. La necessità di comunicare realtà complesse, in molti casi convenzionali, conduce inevitabilmente a sintetizzare premesse normativamente prefissate in altre occasioni. Il legislatore, tramite le parole, può richiamare idee ed esperienze acquisite nella memoria di ciascuno, oppure, utilizzando delle conoscenze preesistenti crearne delle nuove.
La realtà, ontologica e deontologica, per essere rappresentata ha bisogno della parola, del linguaggio, o in ogni caso dell'esistenza di una base convenzionale su cui poggiare la comunicazione. Il problema fondamentale, per chi vuol dialogare, è quello di trovare la migliore "convenzione" possibile per far comprendere al proprio interlocutore cosa si vuole comunicare. Le parole, convezioni utilizzate dal legislatore per parlare ai "soci", sono entità dotate di varie sfumature ed influenzabili dalle diverse realtà sociali in cui sono percepite ed adoperate. Il nostro legislatore ha l'arduo compito di ricercare la "formula linguistica" più adatta, non solo ad esprimere le sue "idee normative", ma, compito altrettanto arduo, di fare comprendere ai suoi destinatari, i comuni cittadini, i propri comandi e divieti. Il messaggio è costituito da una situazione, individuata ipoteticamente, che indica un comportamento, attivo od omissivo, che deve essere osservato dalla generalità dei consociati. " La legge, nell'indicazione degli elementi delle fattispecie incriminatrici e delle fattispecie scriminanti o circostanzianti, può valersi di "giudizi di realtà"(ad es., donna: artt. 545-550 c.p; uomo: art. 575 c.p;...bovini o equini: art.625 n.8 c.p;...),oppure di "giudizi di valore"(ad es. altruità: artt. 624,628 c.p.;oscenità: art.527-529 c.p.). Agli elementi definiti come giudizi del primo tipo viene attribuita la denominazione di "descrittivi". Sono giudizi di valore quelli che indicano l'elemento di fattispecie attraverso il riferimento, diretto o indiretto, esplicito od implicito, a un "dover essere" e quindi, in definitiva, ad una norma di valutazione diversa da quella nella quale è contenuto il giudizio di valore"[2]. Gli elementi-strumenti, descrittivi e normativi, sono utilizzabili per esprimere, tramite una rappresentazione convenzionale, delle realtà e la scelta dell'uno a discapito dell'altro dovrebbe essere motivata da ragioni di carattere funzionale. E' ciò che deve essere rappresentato a scegliere, in qualche modo, la sua rappresentazione linguistica, descrittiva o di sintesi. Non esistono categorie d'elementi, definiti tramite giudizi di realtà o di valore, che presentino il carattere dell'assoluta determinatezza[3]; per questo non esiste una preferenza, dovuta alla maggiore determinatezza, verso un linguaggio normativo che utilizzi elementi definiti attraverso giudizi di realtà, c.d. elementi descrittivi, a discapito di una tecnica legislativa che utilizzi elementi definiti da giudizi di valore, c.d. elementi normativi. Ogni elemento, da buon strumento di lavoro, presenta delle caratteristiche proprie e distintive che ne rendono l'utilizzo preferibile in presenza di determinate esigenze e sconsigliabile in altre condizioni[4]. La bravura dell'artigiano risiede nello scegliere lo strumento più adatto alla realtà che deve trattare e rappresentare.[5]
2.Una prima definizione degli elementi normativi della fattispecie penale.
La categoria degli elementi normativi[6] è stata elaborata in Germania nei primi anni del 1900 ad opera di M.E. Mayer[7] e "nelle prime compiute elaborazioni teoriche... il criterio distintivo degli elementi normativi, rispetto agli altri elementi del Tatbestand, è stato visto ... nel peculiare modo di concretizzazione di tali elementi nell'applicazione giudiziale"[8]. In questa visione tali elementi lascerebbero spazio alla valutazione del "giudice - interprete" e la loro determinatezza dovrebbe dipendere dal riferimento a " valori o a norme"; mentre gli elementi descrittivi, verificabili empiricamente, non lascerebbero spazio a tale valutazione "discrezionale". Il punto di forza di questa impostazione risiede nel far concentrare l'attenzione sull'"obiettiva rilevazione dei diversi procedimenti di ricostruzione degli elementi di fattispecie"[9]. Gli elementi normativi non costituiscono, dati della realtà, ma sue "evocazioni" ed i termini adottati, per la formulazione della fattispecie, sono strumenti del linguaggio utilizzati per esprimere e rappresentare delle coordinate reali. [10] Tali coordinate rappresentano, all'interno di una fattispecie penale, dati e concetti comprensibili solo presupponendo la conoscenza di una o più norme diverse. Questi particolari elementi non si riferiscono a dati percepibili attraverso i nostri sensi, ma ad "entità" che hanno bisogno di un "retroterra di significato conosciuto" per poter dialogare correttamente con la fattispecie.[11] Secondo alcuni Autori non esistono all'interno della fattispecie degli elementi "particolarmente normativi"[12], giacché tutti gli elementi della fattispecie sarebbero in realtà normativi; tutti i termini utilizzati sono sottoposti ad una possibile alterazione rispetto alla realtà naturale perché costruiti per schemi normativi, generali ed astratti. L'artificiosità non risiede nel fatto, rientrante come ipotesi nella fattispecie, ma nella sua rappresentazione normativa. Il limite del linguaggio è dato dall'impossibilità di poter racchiudere, in modo univoco, il significato di una realtà in una o più espressioni linguistiche al fine di poterla rappresentare in modo esaustivo ed immutabile; le parole e i concetti evocati non sono entità statiche, convenzionalmente definite nello spazio e nel tempo, ma sono "organismi culturali-sociali" che vivono ed incarnano "i contesti culturali - espressivi" in cui sono utilizzati.[13] Tutti gli elementi della fattispecie possono essere definiti "normativi", in quanto "teleologicamente costruiti"[14] ed orientati; però ve ne sono alcuni che possono essere definiti doppiamente normativi[15]. Questi elementi, normativi in senso stretto, oltre ad essere inseriti in un contesto normativo ed essere costruiti in sua funzione, sono desumibili da norme diverse da quella in cui vengono utilizzati.[16] La tesi del "tutto normativo", che sottolinea l'improprietà dell'opposizione dei due tipi di elementi della fattispecie perché tutti partecipano della giuridicità della norma, deve cedere alla constatazione della presenza di un diverso modo di intendere la normatività. "Fra le due proposizioni "tutti gli elementi sono normativi" e "alcuni elementi sono normativi" non sussiste alcun rapporto di inconciliabilità".[17] Contrapposta a questa tesi vi è quella "simmetrica" che afferma l'inesattezza non solo della precedente, che definisce normativi tutti gli elementi della fattispecie, ma anche di quella che individua la presenza, accanto ai primi, degli elementi descrittivi[18]. Nessun elemento può dirsi normativo perché ogni elemento inserito nella fattispecie è descrittivo di un fatto. La realtà non consta solo di elementi "sensorialmente percepibili", ma anche di quelli "culturalmente visibili". Alcuni dati della realtà sociale devono essere percepiti con gli occhi della mente. E' opportuno, prima di procedere oltre, ricordare che: "la distinzione fra descrittivo e normativo" non è agganciata a quella fra percezione e comprensione, entrambe necessarie a qualsiasi applicazione di concetti all'esperienza reale. Bisogna puntare lo sguardo, per capire la ragione di fondo della distinzione, sulla capacità rappresentativa di questi elementi per analizzare se la stessa sia mediata, o non mediata, da norme diverse da quella in cui sono utilizzati per esprimere i dati della realtà. "Ogni giudizio di valore ha la sua base in una constatazione di fatto"[19] e tale valutazione rappresenta un "criterio volontario di raggruppamento e di classificazione dei fatti"[20]. L'elemento normativo, come giudizio di valore, rappresenta la "sintesi di una realtà qualificata" e dal momento in cui questa convenzione viene fissata in una norma le diverse realtà riconducibili ad essa si potranno esprimere e rappresentare semplicemente richiamandole tramite la convenzione. Il discorso in precedenza accennato tramite una metafora, l'artigiano che sceglie lo strumento più adatto al lavoro da compiere, si riempie di significato: il legislatore utilizzerà le tecniche descrittive scegliendole in base alle caratteristiche proprie della realtà da rappresentare e/o evocare. A questo punto è chiaro che "l'equiparazione tra qualificazione normativa e sua riduzione descrittiva, se v'è, e solo teorica. Nella prassi legislativa, l'uso di concetti c.d. normativi non è surrogabile, pena la perdita della praticabilità (se non della ricostruibilità) del sistema stesso"[21]. Non vi è una coincidenza perfetta tra i due strumenti poiché la traduzione in "termini descrittivi" di un qualsiasi "termine normativo", giuridico o sociale, non è esaustiva. Il termine "altrui"[22], ad esempio, utilizzato nel descrivere il reato di furto non può essere compiutamente tradotto con un'elencazione, mai esaustiva, dei modi di acquisto della proprietà che qualificano l'altruità della res. L'elemento normativo viene ad essere qualcosa di più di una semplice abbreviazione, sintesi statica di fatti, perché non pienamente sostituibile con "l'indicazione dei casi in cui si applica: commette furto chiunque si impossessa di una cosa mobile che altri abbia occupato, usucapito, ereditato, ricevuto in dono, acquistato...omissis..."[23]. Anche per il giurista più preparato la traduzione si trasformerebbe in un compito difficile e incompleto, perché dovrebbe costantemente essere aggiornata alla luce delle forme d'acquisto della proprietà che nascono o muoiono nell'ordinamento.
Le cose non mutano quando si considerano gli elementi normativi c.d. "culturali", si pensi alla difficile descrizione dei concetti di: "osceno" o "comune senso del pudore". In questi casi l'enumerazione dei casi è segnata non solo dallo spazio, ma anche dal tempo: basta guardare un qualsiasi programma televisivo o la pubblicità d'alcuni prodotti commerciali per rendersi conto che quel che un tempo poteva apparire osceno oggi non è considerato più tale. Si rende evidente, con le ultime affermazioni, la caratteristica principale di questi particolari termini della fattispecie penale: alla staticità dell'elencazione casistica sostituiscono dei termini capaci di adattarsi "camaleonticamente" al mutare fisiologico del riferimento normativo, sociale o culturale cui rinviano. Non si vuole cadere nell'eccesso di considerare tali elementi intraducibili descrittivamente, infatti, la riconduzione alla descrizione casistica deve in ogni caso aver luogo per renderne concreto il significato.
Alcuni elementi normativi "giuridici", costituenti fattispecie penali, rinviando ad altra norma richiamano concetti originari di altri settori non penali. Il problema che deve risolvere l'interprete è quello di verificare se i concetti richiamati vengono utilizzati dal legislatore nel loro significato originario o ne acquistano uno diverso alla luce della norma richiamante ?
Al quesito si può rispondere tenendo in considerazione l'ampia valenza semantica di un qualsiasi termine o concetto; il significato, infatti, viene dato dall'idea evocata dal termine richiamato e dal rapporto con il contesto richiamante. Una trasformazione è insita nella natura stessa del rinvio che la norma penale compie, aprendo le porte ad un concetto che verrà recepito nel contesto del diritto penale subendone l'inevitabile influenza.
3. Elementi normativi "culturali".
Problema più complesso e gravido di conseguenze è quello degli elementi normativi "culturali": l'interprete da dove trae il riferimento per riempire il vuoto della norma richiamante? Per gli elementi normativi giuridici esiste una norma di riferimento, un punto obiettivo e positivo da cui partire per interpretare e definire il contenuto del "richiamo"[24]. Tutto questo non avviene per l'altra specie di elementi normativi che trae fondamento da concetti fluidi e suscettibili di valutazione soggettiva. Nel momento in cui si afferma l'impossibilità di definire concetti quali l' "osceno", si dichiara l'impossibilità di determinare la situazione che il legislatore vuol punire. A nulla vale la constatazione che determinati atteggiamenti rientrano sicuramente nel concetto preso ad esempio, perché il pericolo di interpretazioni soggettive ed arbitrarie si può ben porre nella zona di confine tra ciò che è, o non è, reato. Il giudice disporrebbe di una "zona franca" in cui potersi muovere liberamente senza il vincolo derivante dal principio di legalità. Come determinare i criteri per eseguire le valutazioni richiamate dagli elementi normativi culturali?
In un ordinamento giuridico che rifiuta l'analogia come strumento interpretativo del diritto penale non può trovare, a maggior ragione, spazio una libertà, discrezionalità, così ampia del giudice - interprete. Non si può lasciare il "riempimento" dell'elemento all'intuizione del giudice o alle motivazioni soggettive dell'interprete, devono essere fissati dei criteri positivi ed obbiettivi su cui poggiare la valutazione. Tutti devono essere in grado di comprendere, sulla base di questi criteri, l'operato del giudice ed eventualmente criticarlo. Senza questi parametri oggettivi le valutazioni del giudice sarebbero senza controllo alcuno, con il rischio, concreto, di uno straripamento della funzione giurisdizionale in quella legislativa: il giudice dovrebbe applicare la legge e non esserne fonte. La nostra società vive in un tempo d'integrazione culturale, in cui persone di diverse culture e religioni si incontrano e vivono l'uno accanto all'altro; in un momento della storia dell'umanità dove le nuove tecnologie della comunicazione, si pensi ad "Internet", hanno reso nulla ogni distanza fisica e linguistica. Come assicurare la determinatezza della fattispecie rinviando a parametri extragiuridici determinabili culturalmente? A quale "cultura" dovrà riferirsi il giudice nel determinare l'oscenità di alcuni comportamenti ?[25] Tentare di dare una risposta richiederebbe uno studio approfondito del tema e questo esula dallo scopo della trattazione che vuol semplicemente descrivere i tratti essenziali degli elementi normativi. Quello che si avverte, da "uomo della strada", è la difficoltà di rendere obiettivo quello che in realtà è fisiologicamente soggettivo e relativo: la cultura e la sua rappresentazione tramite il linguaggio.

4.Elementi normativi e "definizioni legali".
Esiste una "netta distinzione fra gli autentici concetti normativi, ed altri concetti che pure implicano correlazioni normative, ma secondo uno schema diverso"[26]?
1)- Per Pulitanò in questo discorso viene in considerazione la distinzione tra le c.d. "definizioni legali", di derivazione penale o extrapenale e gli elementi propriamente normativi.[27] Le definizioni legali non sono propriamente "norme diverse dalle norme" richiamanti. In questo caso la ragione del rinvio è meramente di economia politica; nella lettura della norma richiamante si crea, tramite l'elemento richiamante, una parentesi entro la quale inserire la definizione legale richiamata. Gli elementi normativi non offrono delle mere definizioni ma "degli schemi di riferimento mediati da passaggi logico-normativi più articolati...la norma integratrice, insomma, se in certo senso funge da definizione, non ha, rispetto al concetto normativo, struttura di definizione linguistica, ma in tanto lo definisce in quanto adempie alla sua più generale funzione normativa".[28]
2)- Per Palazzo non sembra esserci una differenziazione tra elementi normativi e definizioni legali, rientrando le ultime nei primi[29].
Una piccola critica può essere mossa alla prima posizione dottrinale: la fattispecie penale delineata dall'atto fonte non è un compartimento stagno, che viene richiamato dall'elemento normativo, ma appare come un essere in continuo rapporto con le altre norme dell'ordinamento, cui dà e prende qualcosa. La norma, prima ancora d'essere penale, è parte di un organismo vivente e mutevole che non presenta diaframmi tra i suoi organi. Pulitanò non sbaglia a denominare "definizioni legali" quelle norme definenti, ad esempio, la qualifica di pubblico ufficiale o quelle delineanti il concetto di arma o di prossimo congiunto; ma questo non vuol dire che tali elementi richiamanti delle definizioni, "mere regole linguistiche"[30], non si possano distinguere dalle "disposizioni" contenenti il concetto definito. Nel momento in cui il legislatore inserisce nell'ordinamento giuridico una disposizione normativa, questa diviene tale, norma, solo alla luce dell'intero sistema, ed è in rapporto ad esso che deve essere interpretato[31]. Una definizione anche quella più esaustiva deve essere sempre interpretata alla luce dell'intero ordinamento verificandone l'esistenza e l'esatta estensione. Per questo si considerano normativi in senso pieno anche quelli che possono apparire dei semplici rinvii definitori; l'operatore è chiamato a svolgere un'operazione d'interpretazione che coinvolge l'intero ordinamento e non solo la disposizione[32].

LEO STILO

______

NOTE

[1] L'esigenza nasce dal bisogno fisiologico della realtà di dover essere dialetticamente rappresentata per poter essere comunicata. DELITALA, Il fatto nella teoria generale del reato, Padova, 1930, 119 s.:"la contrapposizione fra fatto e diritto non è assoluta, ma relativa, nel senso che anche il diritto, quando non sia in gioco la sua efficacia normativa, finisce per apparire un fatto tra i fatti".

[2] PALAZZO, L'errore sulla legge extrapenale, Milano, 1974, 5 ss.

[3] PALAZZO, L'errore sulla legge extrapenale, op. cit. ,15 ss.

[4] PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte generale, ed. VI, Milano, 405: "Le forme linguistiche adoperate dal legislatore penale per delineare i connotati del fatto di reato sono costituite da elementi descrittivi della fattispecie oppure da elementi normativi".

[5] PALAZZO, L'errore sulla legge extrapenale, op. cit., 15. L'Autore distingue, per escluderlo dalla trattazione della sua opera, all'interno dei giudizi di valore due "sottotipi": "i giudizi di valore si distinguono in "oggettivi " e "soggettivi" e solo i primi sono propri degli elementi normativi. Sono oggettivi quelli che si richiamano ad un criterio di valutazione, o valore, già esistente nell'ambito di un determinato sistema di valori. Si possono, invece, definire soggettivi quei giudizi di valore, la cui formulazione il legislatore rimanda al giudice...omissis...La dottrina italiana utilizza per questo gruppo di giudizi di valore la categoria della discrezionalità". Per approfondimenti sul punto si rinvia a: BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, vol.I, Nozione e aspetti costituzionali, Milano, 1965, 191 ss.

[6] Per un quadro generale sul tema si rinvia a: RUGGIERO, Gli elementi normativi della fattispecie penale, Napoli, 1965.

[7] PULITANÒ, L'errore di diritto nella teoria del reato, Milano, 1976, 214: "La categoria degli elementi normativi è stata inizialmente enucleata da M.E. MAYER come superamento della concezione belinghiana del Tatbestand..."; nella nota 48 l'autore cita in merito a quanto affermato: M.E. MAYER, Lehburch, Allg. Teil, 1915, 182 ss.

[8] PULITANÒ, L'errore di diritto nella teoria del reato, op. cit , 216.

[9] PULITANÒ, L'errore di diritto nella teoria del reato, op. cit., 216. L'Autore puntualizza, riferendosi agli elementi normativi: "a livello d'analisi normativa, per contro, molto più chiaro parlare di "termini" o "concetti" (di fattispecie)".

[10] PALAZZO, L'errore su legge extrapenale, op.cit.,17:"si denomina elemento normativo della fattispecie penale ogni elemento per la cui determinazione...omissis...l'interprete deve servirsi di una norma diversa da quella incriminatrice, richiamata appunto dall'elemento normativo, già esistente nell'ambito di un ordinamento giuridico od extragiuridico".

[11] GALLO, voce Dolo(dir. pen.), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 760: "Insomma, mentre di regola, nell'esame di una determinata figura criminosa, il passaggio dalla norma al fatto avviene con piena immediatezza, in alcuni casi bisogna passare attraverso il tramite di una norma diversa da quella incriminatrice, e dalla quale discende al fatto la qualifica che permette di individuarlo e isolarlo nell'insieme dei dati giuridicamente rilevanti.".

[12] GALLO, voce Dolo(dir. pen.), op.cit., 760.

[13] PULITANÒ, L'errore di diritto nella teoria del reato, op.cit. ,320: "i concetti usati nelle norme di legge, come qualsiasi segno linguistico, non hanno un "significato proprio", intrinseco univoco immutabile, ma acquistano significato soltanto negli specifici contesti culturali-espressivi in cui si trovano inseriti".

[14] GALLO, voce Dolo(dir. pen.), op.cit., 760.

[15] GALLO, voce Dolo(dir. pen.), op.cit., 760; GALLO, Il dolo, oggetto e accertamento, Milano, 1964,192; GROSSO, L'errore sulle scriminanti , Milano,1961,156.

[16] GALLO, voce Dolo(dir. pen.), op.cit., 760; GALLO, Il dolo, oggetto e accertamento, op.cit.192; PULITANÒ, L'errore di diritto nella teoria del reato, op. cit.,221.

[17] GROSSO, L'errore sulle scriminanti , op.cit.,156.

[18] GALLO, voce Dolo(dir. pen.), op.cit., 760 ;PULITANÒ, L'errore di diritto nella teoria del reato, op. cit.,221,GROSSO, L'errore sulle scriminanti , op. cit., 156.

[19] NUVOLONE, I limiti taciti della norma penale,Padova, 1972, 41.

[20] NUVOLONE, I limiti taciti della norma penale, op.cit.,43. Conformi al pensiero dell'Autore: PULITANÒ e GROSSO che citano l'autore riportandone il medesimo brano.

[21] PULITANÒ, L'errore di diritto nella teoria del reato, op. cit., 225.

[22] Per un approfondimento dell'elemento "altruità" nei delitti contro il patrimonio si rinvia alle seguenti opere: FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro il patrimonio, vol. II, tomo II, ed. II, Bologna,1996, 29 ss; PAGLIARO, L'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio, in Riv. It.proc.pen., 1965, 703 ss.; NUVOLONE, Il possesso nel diritto penale, Milano, 1942; PETROCELLI, L'appropriazione indebita, Napoli, 1933.

[23] PULITANO', L'errore di diritto nella teoria del reato, op. cit.,226.

[24] FIANDACA- MUSCO, Diritto Penale, Parte generale, III ed.,1995, 71 :" Se si tratta invece di elementi normativi extragiuridici, cioè rinvianti a norme sociali e di costume ( ad es. atti osceni, la determinazione dei quali rinvia al "comune senso del pudore" ), il parametro di riferimento diventa inevitabilmente incerto e sorgono forti dubbi circa il limite discretivo tra rispetto di un sufficiente livello di determinatezza e carattere indefinito dell'elemento del fatto di reato." .

[25] PULITANÒ, L'errore di diritto nella teoria del reato, op. cit.,230. L'insigne Autore prova a confezionare una soluzione idonea a far fronte all'esigenza di criteri obiettivi nella realtà socio-culturale: "Proprio come in presenza di concetti normativi giuridici, anche qui la speciale valutazione del giudice deve essere mediata da norme obiettive e preesistenti, cui il concetto normativo faccia univoco riferimento. In via di principio, un simile riferimento a norme culturali, da parte del diritto penale, è ammissibile e ragionevole. Ogni giudizio di valore, secondo la moderna analisi del linguaggio, implica un riferimento (per lo più sottinteso) a norme presupposte; e nulla osta logicamente a che giudizi di valore, mediati da criteri culturali extragiuridici di valutazione, siano assunti come tali nella configurazione di tipi criminosi. Si avrebbe così uno schema argomentativo, che non è quello della valutazione discrezionale, ma della sussunzione razionale: il concetto valutativo della fattispecie (non fa differenza se culturale piuttosto che giuridico) demanderebbe la valutazione ad una data classe di norme culturali, da esso richiamate; queste norme, individuate in base alle indicazioni della norma giuridica , avrebbero contenuto obiettivamente rilevabile nel mondo della cultura; in base a tale contenuto, ciascuna situazione sub iudice sarebbe suscettibile di qualificazione normativa univoca. La coerenza logica e il principio di legalità sarebbero pertanto salvi."

[26] PULITANÒ, L'errore di diritto nella teoria del reato, op. cit.,236.

[27] PULITANÒ, L'errore di diritto nella teoria del reato, op. cit.,237: La differenza: " il rapporto tra definiendum e definiens in una definizione legale è cosa logicamente affatto diversa dalla comune imputazione normativa di una conseguenza a una fattispecie, quale si riscontra in ogni proposizione giuridica autonoma e completa; ivi si tratta, semplicemente, di un rapporto di equivalenza fra una espressione più semplice(il termine da definire) ed una più complessa(la descrizione definitoria).".

[28] PULITANÒ, L'errore di diritto nella teoria del reato, op. cit.,239.

[29] PALAZZO, L'errore sulla legge extrapenale, op. cit. , 174 e 175: " Noi ci riferiremo indifferentemente sia agli elementi normativi che richiamano una norma di qualificazione penale, sia a quelli che richiamano una norma di qualificazione extrapenale. Sono, ad esempio, elementi normativi penali le qualifiche di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio...omissis...Così, pure, la nozione di arma definita, agli effetti della legge penale dagli artt.585 e704 c.p., e qualificanti l'oggetto materiale dei reati di cui agli artt.696-699 e 702 c.p."; in senso analogo, riferito al concetto di "prossimo congiunto" art.307 c.p., GROSSO, L'errore sulle scriminanti , op. cit.,196.

[30] PULITANÒ, L'errore di diritto nella teoria del reato, op. cit.,238.

[31] CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, Le fonti normative,VI ed., II,1, Padova,1993,46:"Le norme non vanno confuse con l'atto, di cui si configurano come l'effetto o il prodotto, ma nemmeno sarebbe esatto identificarle(come molti fanno) con le disposizioni: le quali costituiscono propriamente il contenuto prescrittivo dell'atto, il voluto in senso manifestato, e possono vedersi, in un certo senso, come l'atto medesimo(o una sua parete) nella sua unità dialettica di forma e contenuto. Le norme, invece, lungi dal configurarsi come un elemento dell'atto, ne stanno fuori, quali entità staccate ormai dalla loro fonte(dell'atto che le ha poste), con un proprio significato, che può in varia misura divergere, e tanto più con l'andar del tempo, da quello originariamente espresso dalle rispettive disposizioni, singolarmente considerate, poiché esso si determina in funzione dell'ordinamento complessivo, e su di esso perciò si riflettono altre norme a questo appartenenti."

[32] CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, op. cit.,47::"Ond'è, come felicemente è stato osservato (dal Giannini), riecheggiando il fondamentale insegnamento kelseniano, "margine di indeterminatezza" di ogni norma, scritto o non, in quanto schema più o meno generale ed astratto, che l'esistenza di disposizioni scritte vale a ridurre, ma non elimina del tutto, il margine di incertezza della norma(di quella che possiamo chiamare, per distinguerla dalla disposizione-norma, che appartiene al contenuto dell'atto, la norma-ordinamento: risultante dalla interpretazione della prima nella sua connessione sistemica con le altre norme di diritto oggettivo vigenti al momento di farne concreta applicazione".

Torna su