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1.Premessa - 2. Una prima definizione degli elementi
normativi della fattispecie penale - 3. Elementi normativi "culturali"
- 4. Elementi normativi e "definizioni legali".
1.Premessa
Per procedere ad un'analisi degli elementi normativi è necessario,
in via preliminare, riflettere sui motivi posti alla base dell'esistenza
di una distinzione dicotomica all'interno del genere "elementi costitutivi"
della fattispecie penale.
Questa contrapposizione terminologica nasce da una richiesta di chiarezza
proveniente dalle realtà fenomeniche oggetto di rappresentazione
da parte della fattispecie [1]. La necessità di comunicare realtà
complesse, in molti casi convenzionali, conduce inevitabilmente a sintetizzare
premesse normativamente prefissate in altre occasioni. Il legislatore,
tramite le parole, può richiamare idee ed esperienze acquisite
nella memoria di ciascuno, oppure, utilizzando delle conoscenze preesistenti
crearne delle nuove.
La realtà, ontologica e deontologica, per essere rappresentata
ha bisogno della parola, del linguaggio, o in ogni caso dell'esistenza
di una base convenzionale su cui poggiare la comunicazione. Il problema
fondamentale, per chi vuol dialogare, è quello di trovare la migliore
"convenzione" possibile per far comprendere al proprio interlocutore
cosa si vuole comunicare. Le parole, convezioni utilizzate dal legislatore
per parlare ai "soci", sono entità dotate di varie sfumature
ed influenzabili dalle diverse realtà sociali in cui sono percepite
ed adoperate. Il nostro legislatore ha l'arduo compito di ricercare la
"formula linguistica" più adatta, non solo ad esprimere
le sue "idee normative", ma, compito altrettanto arduo, di fare
comprendere ai suoi destinatari, i comuni cittadini, i propri comandi
e divieti. Il messaggio è costituito da una situazione, individuata
ipoteticamente, che indica un comportamento, attivo od omissivo, che deve
essere osservato dalla generalità dei consociati. " La legge,
nell'indicazione degli elementi delle fattispecie incriminatrici e delle
fattispecie scriminanti o circostanzianti, può valersi di "giudizi
di realtà"(ad es., donna: artt. 545-550 c.p; uomo: art. 575
c.p;...bovini o equini: art.625 n.8 c.p;...),oppure di "giudizi di
valore"(ad es. altruità: artt. 624,628 c.p.;oscenità:
art.527-529 c.p.). Agli elementi definiti come giudizi del primo tipo
viene attribuita la denominazione di "descrittivi". Sono giudizi
di valore quelli che indicano l'elemento di fattispecie attraverso il
riferimento, diretto o indiretto, esplicito od implicito, a un "dover
essere" e quindi, in definitiva, ad una norma di valutazione diversa
da quella nella quale è contenuto il giudizio di valore"[2].
Gli elementi-strumenti, descrittivi e normativi, sono utilizzabili per
esprimere, tramite una rappresentazione convenzionale, delle realtà
e la scelta dell'uno a discapito dell'altro dovrebbe essere motivata da
ragioni di carattere funzionale. E' ciò che deve essere rappresentato
a scegliere, in qualche modo, la sua rappresentazione linguistica, descrittiva
o di sintesi. Non esistono categorie d'elementi, definiti tramite giudizi
di realtà o di valore, che presentino il carattere dell'assoluta
determinatezza[3]; per questo non esiste una preferenza, dovuta alla maggiore
determinatezza, verso un linguaggio normativo che utilizzi elementi definiti
attraverso giudizi di realtà, c.d. elementi descrittivi, a discapito
di una tecnica legislativa che utilizzi elementi definiti da giudizi di
valore, c.d. elementi normativi. Ogni elemento, da buon strumento di lavoro,
presenta delle caratteristiche proprie e distintive che ne rendono l'utilizzo
preferibile in presenza di determinate esigenze e sconsigliabile in altre
condizioni[4]. La bravura dell'artigiano risiede nello scegliere lo strumento
più adatto alla realtà che deve trattare e rappresentare.[5]
2.Una prima definizione degli elementi normativi della fattispecie penale.
La categoria degli elementi normativi[6] è stata elaborata in Germania
nei primi anni del 1900 ad opera di M.E. Mayer[7] e "nelle prime
compiute elaborazioni teoriche... il criterio distintivo degli elementi
normativi, rispetto agli altri elementi del Tatbestand, è stato
visto ... nel peculiare modo di concretizzazione di tali elementi nell'applicazione
giudiziale"[8]. In questa visione tali elementi lascerebbero spazio
alla valutazione del "giudice - interprete" e la loro determinatezza
dovrebbe dipendere dal riferimento a " valori o a norme"; mentre
gli elementi descrittivi, verificabili empiricamente, non lascerebbero
spazio a tale valutazione "discrezionale". Il punto di forza
di questa impostazione risiede nel far concentrare l'attenzione sull'"obiettiva
rilevazione dei diversi procedimenti di ricostruzione degli elementi di
fattispecie"[9]. Gli elementi normativi non costituiscono, dati della
realtà, ma sue "evocazioni" ed i termini adottati, per
la formulazione della fattispecie, sono strumenti del linguaggio utilizzati
per esprimere e rappresentare delle coordinate reali. [10] Tali coordinate
rappresentano, all'interno di una fattispecie penale, dati e concetti
comprensibili solo presupponendo la conoscenza di una o più norme
diverse. Questi particolari elementi non si riferiscono a dati percepibili
attraverso i nostri sensi, ma ad "entità" che hanno bisogno
di un "retroterra di significato conosciuto" per poter dialogare
correttamente con la fattispecie.[11] Secondo alcuni Autori non esistono
all'interno della fattispecie degli elementi "particolarmente normativi"[12],
giacché tutti gli elementi della fattispecie sarebbero in realtà
normativi; tutti i termini utilizzati sono sottoposti ad una possibile
alterazione rispetto alla realtà naturale perché costruiti
per schemi normativi, generali ed astratti. L'artificiosità non
risiede nel fatto, rientrante come ipotesi nella fattispecie, ma nella
sua rappresentazione normativa. Il limite del linguaggio è dato
dall'impossibilità di poter racchiudere, in modo univoco, il significato
di una realtà in una o più espressioni linguistiche al fine
di poterla rappresentare in modo esaustivo ed immutabile; le parole e
i concetti evocati non sono entità statiche, convenzionalmente
definite nello spazio e nel tempo, ma sono "organismi culturali-sociali"
che vivono ed incarnano "i contesti culturali - espressivi"
in cui sono utilizzati.[13] Tutti gli elementi della fattispecie possono
essere definiti "normativi", in quanto "teleologicamente
costruiti"[14] ed orientati; però ve ne sono alcuni che possono
essere definiti doppiamente normativi[15]. Questi elementi, normativi
in senso stretto, oltre ad essere inseriti in un contesto normativo ed
essere costruiti in sua funzione, sono desumibili da norme diverse da
quella in cui vengono utilizzati.[16] La tesi del "tutto normativo",
che sottolinea l'improprietà dell'opposizione dei due tipi di elementi
della fattispecie perché tutti partecipano della giuridicità
della norma, deve cedere alla constatazione della presenza di un diverso
modo di intendere la normatività. "Fra le due proposizioni
"tutti gli elementi sono normativi" e "alcuni elementi
sono normativi" non sussiste alcun rapporto di inconciliabilità".[17]
Contrapposta a questa tesi vi è quella "simmetrica" che
afferma l'inesattezza non solo della precedente, che definisce normativi
tutti gli elementi della fattispecie, ma anche di quella che individua
la presenza, accanto ai primi, degli elementi descrittivi[18]. Nessun
elemento può dirsi normativo perché ogni elemento inserito
nella fattispecie è descrittivo di un fatto. La realtà non
consta solo di elementi "sensorialmente percepibili", ma anche
di quelli "culturalmente visibili". Alcuni dati della realtà
sociale devono essere percepiti con gli occhi della mente. E' opportuno,
prima di procedere oltre, ricordare che: "la distinzione fra descrittivo
e normativo" non è agganciata a quella fra percezione e comprensione,
entrambe necessarie a qualsiasi applicazione di concetti all'esperienza
reale. Bisogna puntare lo sguardo, per capire la ragione di fondo della
distinzione, sulla capacità rappresentativa di questi elementi
per analizzare se la stessa sia mediata, o non mediata, da norme diverse
da quella in cui sono utilizzati per esprimere i dati della realtà.
"Ogni giudizio di valore ha la sua base in una constatazione di fatto"[19]
e tale valutazione rappresenta un "criterio volontario di raggruppamento
e di classificazione dei fatti"[20]. L'elemento normativo, come giudizio
di valore, rappresenta la "sintesi di una realtà qualificata"
e dal momento in cui questa convenzione viene fissata in una norma le
diverse realtà riconducibili ad essa si potranno esprimere e rappresentare
semplicemente richiamandole tramite la convenzione. Il discorso in precedenza
accennato tramite una metafora, l'artigiano che sceglie lo strumento più
adatto al lavoro da compiere, si riempie di significato: il legislatore
utilizzerà le tecniche descrittive scegliendole in base alle caratteristiche
proprie della realtà da rappresentare e/o evocare. A questo punto
è chiaro che "l'equiparazione tra qualificazione normativa
e sua riduzione descrittiva, se v'è, e solo teorica. Nella prassi
legislativa, l'uso di concetti c.d. normativi non è surrogabile,
pena la perdita della praticabilità (se non della ricostruibilità)
del sistema stesso"[21]. Non vi è una coincidenza perfetta
tra i due strumenti poiché la traduzione in "termini descrittivi"
di un qualsiasi "termine normativo", giuridico o sociale, non
è esaustiva. Il termine "altrui"[22], ad esempio, utilizzato
nel descrivere il reato di furto non può essere compiutamente tradotto
con un'elencazione, mai esaustiva, dei modi di acquisto della proprietà
che qualificano l'altruità della res. L'elemento normativo viene
ad essere qualcosa di più di una semplice abbreviazione, sintesi
statica di fatti, perché non pienamente sostituibile con "l'indicazione
dei casi in cui si applica: commette furto chiunque si impossessa di una
cosa mobile che altri abbia occupato, usucapito, ereditato, ricevuto in
dono, acquistato...omissis..."[23]. Anche per il giurista più
preparato la traduzione si trasformerebbe in un compito difficile e incompleto,
perché dovrebbe costantemente essere aggiornata alla luce delle
forme d'acquisto della proprietà che nascono o muoiono nell'ordinamento.
Le cose non mutano quando si considerano gli elementi normativi c.d. "culturali",
si pensi alla difficile descrizione dei concetti di: "osceno"
o "comune senso del pudore". In questi casi l'enumerazione dei
casi è segnata non solo dallo spazio, ma anche dal tempo: basta
guardare un qualsiasi programma televisivo o la pubblicità d'alcuni
prodotti commerciali per rendersi conto che quel che un tempo poteva apparire
osceno oggi non è considerato più tale. Si rende evidente,
con le ultime affermazioni, la caratteristica principale di questi particolari
termini della fattispecie penale: alla staticità dell'elencazione
casistica sostituiscono dei termini capaci di adattarsi "camaleonticamente"
al mutare fisiologico del riferimento normativo, sociale o culturale cui
rinviano. Non si vuole cadere nell'eccesso di considerare tali elementi
intraducibili descrittivamente, infatti, la riconduzione alla descrizione
casistica deve in ogni caso aver luogo per renderne concreto il significato.
Alcuni elementi normativi "giuridici", costituenti fattispecie
penali, rinviando ad altra norma richiamano concetti originari di altri
settori non penali. Il problema che deve risolvere l'interprete è
quello di verificare se i concetti richiamati vengono utilizzati dal legislatore
nel loro significato originario o ne acquistano uno diverso alla luce
della norma richiamante ?
Al quesito si può rispondere tenendo in considerazione l'ampia
valenza semantica di un qualsiasi termine o concetto; il significato,
infatti, viene dato dall'idea evocata dal termine richiamato e dal rapporto
con il contesto richiamante. Una trasformazione è insita nella
natura stessa del rinvio che la norma penale compie, aprendo le porte
ad un concetto che verrà recepito nel contesto del diritto penale
subendone l'inevitabile influenza.
3. Elementi normativi "culturali".
Problema più complesso e gravido di conseguenze è quello
degli elementi normativi "culturali": l'interprete da dove trae
il riferimento per riempire il vuoto della norma richiamante? Per gli
elementi normativi giuridici esiste una norma di riferimento, un punto
obiettivo e positivo da cui partire per interpretare e definire il contenuto
del "richiamo"[24]. Tutto questo non avviene per l'altra specie
di elementi normativi che trae fondamento da concetti fluidi e suscettibili
di valutazione soggettiva. Nel momento in cui si afferma l'impossibilità
di definire concetti quali l' "osceno", si dichiara l'impossibilità
di determinare la situazione che il legislatore vuol punire. A nulla vale
la constatazione che determinati atteggiamenti rientrano sicuramente nel
concetto preso ad esempio, perché il pericolo di interpretazioni
soggettive ed arbitrarie si può ben porre nella zona di confine
tra ciò che è, o non è, reato. Il giudice disporrebbe
di una "zona franca" in cui potersi muovere liberamente senza
il vincolo derivante dal principio di legalità. Come determinare
i criteri per eseguire le valutazioni richiamate dagli elementi normativi
culturali?
In un ordinamento giuridico che rifiuta l'analogia come strumento interpretativo
del diritto penale non può trovare, a maggior ragione, spazio una
libertà, discrezionalità, così ampia del giudice
- interprete. Non si può lasciare il "riempimento" dell'elemento
all'intuizione del giudice o alle motivazioni soggettive dell'interprete,
devono essere fissati dei criteri positivi ed obbiettivi su cui poggiare
la valutazione. Tutti devono essere in grado di comprendere, sulla base
di questi criteri, l'operato del giudice ed eventualmente criticarlo.
Senza questi parametri oggettivi le valutazioni del giudice sarebbero
senza controllo alcuno, con il rischio, concreto, di uno straripamento
della funzione giurisdizionale in quella legislativa: il giudice dovrebbe
applicare la legge e non esserne fonte. La nostra società vive
in un tempo d'integrazione culturale, in cui persone di diverse culture
e religioni si incontrano e vivono l'uno accanto all'altro; in un momento
della storia dell'umanità dove le nuove tecnologie della comunicazione,
si pensi ad "Internet", hanno reso nulla ogni distanza fisica
e linguistica. Come assicurare la determinatezza della fattispecie rinviando
a parametri extragiuridici determinabili culturalmente? A quale "cultura"
dovrà riferirsi il giudice nel determinare l'oscenità di
alcuni comportamenti ?[25] Tentare di dare una risposta richiederebbe
uno studio approfondito del tema e questo esula dallo scopo della trattazione
che vuol semplicemente descrivere i tratti essenziali degli elementi normativi.
Quello che si avverte, da "uomo della strada", è la difficoltà
di rendere obiettivo quello che in realtà è fisiologicamente
soggettivo e relativo: la cultura e la sua rappresentazione tramite il
linguaggio.
4.Elementi normativi e "definizioni
legali".
Esiste una "netta distinzione fra gli autentici concetti normativi,
ed altri concetti che pure implicano correlazioni normative, ma secondo
uno schema diverso"[26]?
1)- Per Pulitanò in questo discorso viene in considerazione la
distinzione tra le c.d. "definizioni legali", di derivazione
penale o extrapenale e gli elementi propriamente normativi.[27] Le definizioni
legali non sono propriamente "norme diverse dalle norme" richiamanti.
In questo caso la ragione del rinvio è meramente di economia politica;
nella lettura della norma richiamante si crea, tramite l'elemento richiamante,
una parentesi entro la quale inserire la definizione legale richiamata.
Gli elementi normativi non offrono delle mere definizioni ma "degli
schemi di riferimento mediati da passaggi logico-normativi più
articolati...la norma integratrice, insomma, se in certo senso funge da
definizione, non ha, rispetto al concetto normativo, struttura di definizione
linguistica, ma in tanto lo definisce in quanto adempie alla sua più
generale funzione normativa".[28]
2)- Per Palazzo non sembra esserci una differenziazione tra elementi normativi
e definizioni legali, rientrando le ultime nei primi[29].
Una piccola critica può essere mossa alla prima posizione dottrinale:
la fattispecie penale delineata dall'atto fonte non è un compartimento
stagno, che viene richiamato dall'elemento normativo, ma appare come un
essere in continuo rapporto con le altre norme dell'ordinamento, cui dà
e prende qualcosa. La norma, prima ancora d'essere penale, è parte
di un organismo vivente e mutevole che non presenta diaframmi tra i suoi
organi. Pulitanò non sbaglia a denominare "definizioni legali"
quelle norme definenti, ad esempio, la qualifica di pubblico ufficiale
o quelle delineanti il concetto di arma o di prossimo congiunto; ma questo
non vuol dire che tali elementi richiamanti delle definizioni, "mere
regole linguistiche"[30], non si possano distinguere dalle "disposizioni"
contenenti il concetto definito. Nel momento in cui il legislatore inserisce
nell'ordinamento giuridico una disposizione normativa, questa diviene
tale, norma, solo alla luce dell'intero sistema, ed è in rapporto
ad esso che deve essere interpretato[31]. Una definizione anche quella
più esaustiva deve essere sempre interpretata alla luce dell'intero
ordinamento verificandone l'esistenza e l'esatta estensione. Per questo
si considerano normativi in senso pieno anche quelli che possono apparire
dei semplici rinvii definitori; l'operatore è chiamato a svolgere
un'operazione d'interpretazione che coinvolge l'intero ordinamento e non
solo la disposizione[32].
LEO STILO
______
NOTE
[1] L'esigenza nasce dal bisogno
fisiologico della realtà di dover essere dialetticamente rappresentata
per poter essere comunicata. DELITALA, Il fatto nella teoria generale
del reato, Padova, 1930, 119 s.:"la contrapposizione fra fatto e
diritto non è assoluta, ma relativa, nel senso che anche il diritto,
quando non sia in gioco la sua efficacia normativa, finisce per apparire
un fatto tra i fatti".
[2] PALAZZO, L'errore sulla legge
extrapenale, Milano, 1974, 5 ss.
[3] PALAZZO, L'errore sulla legge
extrapenale, op. cit. ,15 ss.
[4] PAGLIARO, Principi di diritto
penale, Parte generale, ed. VI, Milano, 405: "Le forme linguistiche
adoperate dal legislatore penale per delineare i connotati del fatto di
reato sono costituite da elementi descrittivi della fattispecie oppure
da elementi normativi".
[5] PALAZZO, L'errore sulla legge
extrapenale, op. cit., 15. L'Autore distingue, per escluderlo dalla trattazione
della sua opera, all'interno dei giudizi di valore due "sottotipi":
"i giudizi di valore si distinguono in "oggettivi " e "soggettivi"
e solo i primi sono propri degli elementi normativi. Sono oggettivi quelli
che si richiamano ad un criterio di valutazione, o valore, già
esistente nell'ambito di un determinato sistema di valori. Si possono,
invece, definire soggettivi quei giudizi di valore, la cui formulazione
il legislatore rimanda al giudice...omissis...La dottrina italiana utilizza
per questo gruppo di giudizi di valore la categoria della discrezionalità".
Per approfondimenti sul punto si rinvia a: BRICOLA, La discrezionalità
nel diritto penale, vol.I, Nozione e aspetti costituzionali, Milano, 1965,
191 ss.
[6] Per un quadro generale sul tema
si rinvia a: RUGGIERO, Gli elementi normativi della fattispecie penale,
Napoli, 1965.
[7] PULITANÒ, L'errore di diritto
nella teoria del reato, Milano, 1976, 214: "La categoria degli elementi
normativi è stata inizialmente enucleata da M.E. MAYER come superamento
della concezione belinghiana del Tatbestand..."; nella nota 48 l'autore
cita in merito a quanto affermato: M.E. MAYER, Lehburch, Allg. Teil, 1915,
182 ss.
[8] PULITANÒ, L'errore di diritto
nella teoria del reato, op. cit , 216.
[9] PULITANÒ, L'errore di diritto
nella teoria del reato, op. cit., 216. L'Autore puntualizza, riferendosi
agli elementi normativi: "a livello d'analisi normativa, per contro,
molto più chiaro parlare di "termini" o "concetti"
(di fattispecie)".
[10] PALAZZO, L'errore su legge extrapenale,
op.cit.,17:"si denomina elemento normativo della fattispecie penale
ogni elemento per la cui determinazione...omissis...l'interprete deve
servirsi di una norma diversa da quella incriminatrice, richiamata appunto
dall'elemento normativo, già esistente nell'ambito di un ordinamento
giuridico od extragiuridico".
[11] GALLO, voce Dolo(dir. pen.),
in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 760: "Insomma, mentre di regola,
nell'esame di una determinata figura criminosa, il passaggio dalla norma
al fatto avviene con piena immediatezza, in alcuni casi bisogna passare
attraverso il tramite di una norma diversa da quella incriminatrice, e
dalla quale discende al fatto la qualifica che permette di individuarlo
e isolarlo nell'insieme dei dati giuridicamente rilevanti.".
[12] GALLO, voce Dolo(dir. pen.),
op.cit., 760.
[13] PULITANÒ, L'errore di
diritto nella teoria del reato, op.cit. ,320: "i concetti usati nelle
norme di legge, come qualsiasi segno linguistico, non hanno un "significato
proprio", intrinseco univoco immutabile, ma acquistano significato
soltanto negli specifici contesti culturali-espressivi in cui si trovano
inseriti".
[14] GALLO, voce Dolo(dir. pen.),
op.cit., 760.
[15] GALLO, voce Dolo(dir. pen.),
op.cit., 760; GALLO, Il dolo, oggetto e accertamento, Milano, 1964,192;
GROSSO, L'errore sulle scriminanti , Milano,1961,156.
[16] GALLO, voce Dolo(dir. pen.),
op.cit., 760; GALLO, Il dolo, oggetto e accertamento, op.cit.192; PULITANÒ,
L'errore di diritto nella teoria del reato, op. cit.,221.
[17] GROSSO, L'errore sulle scriminanti
, op.cit.,156.
[18] GALLO, voce Dolo(dir. pen.),
op.cit., 760 ;PULITANÒ, L'errore di diritto nella teoria del reato,
op. cit.,221,GROSSO, L'errore sulle scriminanti , op. cit., 156.
[19] NUVOLONE, I limiti taciti della
norma penale,Padova, 1972, 41.
[20] NUVOLONE, I limiti taciti della
norma penale, op.cit.,43. Conformi al pensiero dell'Autore: PULITANÒ
e GROSSO che citano l'autore riportandone il medesimo brano.
[21] PULITANÒ, L'errore di
diritto nella teoria del reato, op. cit., 225.
[22] Per un approfondimento dell'elemento
"altruità" nei delitti contro il patrimonio si rinvia
alle seguenti opere: FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I
delitti contro il patrimonio, vol. II, tomo II, ed. II, Bologna,1996,
29 ss; PAGLIARO, L'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio,
in Riv. It.proc.pen., 1965, 703 ss.; NUVOLONE, Il possesso nel diritto
penale, Milano, 1942; PETROCELLI, L'appropriazione indebita, Napoli, 1933.
[23] PULITANO', L'errore di diritto
nella teoria del reato, op. cit.,226.
[24] FIANDACA- MUSCO, Diritto Penale,
Parte generale, III ed.,1995, 71 :" Se si tratta invece di elementi
normativi extragiuridici, cioè rinvianti a norme sociali e di costume
( ad es. atti osceni, la determinazione dei quali rinvia al "comune
senso del pudore" ), il parametro di riferimento diventa inevitabilmente
incerto e sorgono forti dubbi circa il limite discretivo tra rispetto
di un sufficiente livello di determinatezza e carattere indefinito dell'elemento
del fatto di reato." .
[25] PULITANÒ, L'errore di
diritto nella teoria del reato, op. cit.,230. L'insigne Autore prova a
confezionare una soluzione idonea a far fronte all'esigenza di criteri
obiettivi nella realtà socio-culturale: "Proprio come in presenza
di concetti normativi giuridici, anche qui la speciale valutazione del
giudice deve essere mediata da norme obiettive e preesistenti, cui il
concetto normativo faccia univoco riferimento. In via di principio, un
simile riferimento a norme culturali, da parte del diritto penale, è
ammissibile e ragionevole. Ogni giudizio di valore, secondo la moderna
analisi del linguaggio, implica un riferimento (per lo più sottinteso)
a norme presupposte; e nulla osta logicamente a che giudizi di valore,
mediati da criteri culturali extragiuridici di valutazione, siano assunti
come tali nella configurazione di tipi criminosi. Si avrebbe così
uno schema argomentativo, che non è quello della valutazione discrezionale,
ma della sussunzione razionale: il concetto valutativo della fattispecie
(non fa differenza se culturale piuttosto che giuridico) demanderebbe
la valutazione ad una data classe di norme culturali, da esso richiamate;
queste norme, individuate in base alle indicazioni della norma giuridica
, avrebbero contenuto obiettivamente rilevabile nel mondo della cultura;
in base a tale contenuto, ciascuna situazione sub iudice sarebbe suscettibile
di qualificazione normativa univoca. La coerenza logica e il principio
di legalità sarebbero pertanto salvi."
[26] PULITANÒ, L'errore di
diritto nella teoria del reato, op. cit.,236.
[27] PULITANÒ, L'errore di
diritto nella teoria del reato, op. cit.,237: La differenza: " il
rapporto tra definiendum e definiens in una definizione legale è
cosa logicamente affatto diversa dalla comune imputazione normativa di
una conseguenza a una fattispecie, quale si riscontra in ogni proposizione
giuridica autonoma e completa; ivi si tratta, semplicemente, di un rapporto
di equivalenza fra una espressione più semplice(il termine da definire)
ed una più complessa(la descrizione definitoria).".
[28] PULITANÒ, L'errore di
diritto nella teoria del reato, op. cit.,239.
[29] PALAZZO, L'errore sulla legge
extrapenale, op. cit. , 174 e 175: " Noi ci riferiremo indifferentemente
sia agli elementi normativi che richiamano una norma di qualificazione
penale, sia a quelli che richiamano una norma di qualificazione extrapenale.
Sono, ad esempio, elementi normativi penali le qualifiche di pubblico
ufficiale o incaricato di un pubblico servizio...omissis...Così,
pure, la nozione di arma definita, agli effetti della legge penale dagli
artt.585 e704 c.p., e qualificanti l'oggetto materiale dei reati di cui
agli artt.696-699 e 702 c.p."; in senso analogo, riferito al concetto
di "prossimo congiunto" art.307 c.p., GROSSO, L'errore sulle
scriminanti , op. cit.,196.
[30] PULITANÒ, L'errore di
diritto nella teoria del reato, op. cit.,238.
[31] CRISAFULLI, Lezioni di diritto
costituzionale, Le fonti normative,VI ed., II,1, Padova,1993,46:"Le
norme non vanno confuse con l'atto, di cui si configurano come l'effetto
o il prodotto, ma nemmeno sarebbe esatto identificarle(come molti fanno)
con le disposizioni: le quali costituiscono propriamente il contenuto
prescrittivo dell'atto, il voluto in senso manifestato, e possono vedersi,
in un certo senso, come l'atto medesimo(o una sua parete) nella sua unità
dialettica di forma e contenuto. Le norme, invece, lungi dal configurarsi
come un elemento dell'atto, ne stanno fuori, quali entità staccate
ormai dalla loro fonte(dell'atto che le ha poste), con un proprio significato,
che può in varia misura divergere, e tanto più con l'andar
del tempo, da quello originariamente espresso dalle rispettive disposizioni,
singolarmente considerate, poiché esso si determina in funzione
dell'ordinamento complessivo, e su di esso perciò si riflettono
altre norme a questo appartenenti."
[32] CRISAFULLI, Lezioni di diritto
costituzionale, op. cit.,47::"Ond'è, come felicemente è
stato osservato (dal Giannini), riecheggiando il fondamentale insegnamento
kelseniano, "margine di indeterminatezza" di ogni norma, scritto
o non, in quanto schema più o meno generale ed astratto, che l'esistenza
di disposizioni scritte vale a ridurre, ma non elimina del tutto, il margine
di incertezza della norma(di quella che possiamo chiamare, per distinguerla
dalla disposizione-norma, che appartiene al contenuto dell'atto, la norma-ordinamento:
risultante dalla interpretazione della prima nella sua connessione sistemica
con le altre norme di diritto oggettivo vigenti al momento di farne concreta
applicazione".
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