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La dottrina dell'errore e il rapporto tra errore
di diritto e il principio ignorantia legis non excusat: dal diritto
di Roma alla prima metà del XX secolo |
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Le origini dell'errore e del principio ignorantia legis non excusat: il diritto di Roma e il diritto intermedio. La comprensione di qualsiasi fenomeno umano passa per la conoscenza della sua evoluzione; quello che si studia non è altro che il punto d'arrivo, attuale e provvisorio, di un lungo cammino che l'umanità ha intrapreso sin dalla sua nascita e destinato a concludersi con essa. La necessità di osservare il passato è sentita particolarmente in quelle scienze che più di altre sono legate all'uomo ed alla sua civiltà. La lotta, per affrancarsi dalla schiavitù delle disuguaglianze e dei pregiudizi è stata, ed è, dura e difficile: non si devono solo sconfiggere forze materiali, eserciti ed armi micidiali, ma si devono eliminare, con la ragione, forze culturali ben radicate nella civiltà e nella mente dei singoli individui. Questa lotta in alcuni periodi della storia sembra spegnersi; durante queste pause gli uomini metabolizzano vecchie conquiste e maturano nuove istanze di civiltà, nuovi interessi degni di essere affermati e protetti, che li porteranno inevitabilmente ad una nuova lotta per il diritto. La rilevanza dell'ignoranza e dell'errore come momenti determinanti per la venuta in essere di un fatto di reato è un chiaro esempio della lotta, mai sopita, tra diritto e politica. Il diritto è spinto dalla politica che, come un motore, lo guida verso la tutela degli interessi ritenuti importanti, in un dato tempo, dalla società di cui è prima espressione. Non si può dimenticare che il periodo in cui nasce il codice penale attualmente in vigore è un momento storico di particolare importanza per la vita, dell'Italia e dell'Europa. Tra le due guerre mondiali nascono e si affermano quelle ideologie totalitarie che esploderanno, manifestando la loro terribile potenzialità distruttiva, nella seconda guerra mondiale. Un qualunque discorso sul codice penale, ma anche sulla Costituzione della Repubblica, non può non essere inserito nel quadro della storia di quel tempo. Le ideologie, professate da uomini
di potere e di governo, utilizzarono il diritto, in particolare quello
penale, come strumento d'attuazione del loro "progetto totale":
creare una società asservita a degli ideali che solo apparentemente
avevano come fine l'uomo, ma in realtà utilizzavano le persone,
come mezzi, per realizzare "se stessi". Il diritto Romano,[1] aveva preso in considerazione, dettandone i principi cardine, il fenomeno dell'errore e dell'ignoranza. I manuali di diritto romano, infatti, inseriscono la tematica dell'errore all'interno della disciplina dei "vizi della volontà"; tuttavia, viene sottolineato il fatto che "nelle fonti romane non è formulata nessuna teoria astratta su tali vizi: il pensiero degli antichi giuristi può solo dedursi dalle loro numerose decisioni di casi concreti, talune ampiamente motivate, conservateci nel Corpus Iuris e nelle fonti pregiustinianee"[2]. Tradizionalmente la rilevanza del problema viene fatta risalire alla regola, interpretata rigidamente: "regula est iuris quidem ignorantia cuique nocere, facto vero ignorantiam non nocere"[3]. Alcune ricerche mettono in luce la presenza, sin dai primi tempi del diritto di Roma, della distinzione tra due tipi di norme, regole del dover essere e fare: la prima di mera creazione legislativa, politica[4]; la seconda, trovava fondamento in principi e valori etici, bagaglio culturale di ciascun consociato. Solo per le prime l'ignoranza poteva scusare e tale opportunità non era rilasciata a tutte le persone, ma solo ad alcune categorie: minori, rustici, donne e militari [5]. A differenza di quello che generalmente si pensa, la rigida alternativa tra "error iuris", "ignorantia iuris", inescusabile e " error facti", "ignorantia facti", scusabile non era così rigorosamente osservata ed anche in quel periodo subiva delle eccezioni, giustificate dal soggetto agente e dalle sue particolari condizioni culturali[6]. Il tono di questo discorso è stato criticato, puntualizzando: il principio dell'ignorantia iuris nocet è valido solo in una condizione di piena capacità del soggetto e nei casi precedentemente esaminati è la capacità, fisiologica e psicologica, a difettare: il minore è incapace; il "rusticus" è portatore per essenza della "simplicitas"; le donne sono, naturalmente, esseri poco dotati intellettivamente; i militari non possono prescindere da un vero e proprio "regime di utilità pubblica"[7] . Il principio dell'ignorantia legis
nocet costituisce una regola sempre presente nel diritto Romano e nella
fase postclassica e giustinianea l'errore di diritto divenne, in presenza
di alcuni stati personali, rilevante. La rilevanza dell'errore doveva
essere ricondotta a una condizione patologica del soggetto agente[8].
Si può notare, sin da queste prime battute, che la prima reazione
all'assolutezza di questo principio, ritenuto fondamentale per la certezza
e l'esistenza stessa dell'ordinamento giuridico, nasce quasi contestualmente
al principio stesso[9]. L'errore di fatto, " purché scusabile,
come esimente per il suo evidente fondamento razionale è noto alle
fonti giuridiche classiche come già lo era, certo su imitazione
del pensiero greco, alle scuole di retorica".[10] I giuristi romani hanno dimostrato una particolare sensibilità nel considerare gli elementi giuridici del fatto, quelli che oggi potremo definire elementi normativi[11], e quando si verificava un errore di diritto su questi momenti, tale situazione si trasfondeva nel fatto con la conseguente esclusione dell'intenzione diretta del fatto delittuoso[12]."In tali casi, era comune insegnamento che anche l'errore di diritto scusasse, ma non per forza propria, bensì in quanto lo stesso si considerava travolto nell'orbita del fatto e perciò tale che, con riferimento all'animus cui doveva ispirarsi il soggetto attivo del reato, nella specie facesse difetto la conoscenza delle note costitutive della fattispecie delittuosa."[13]. L'errore di diritto, causato dalla mancanza o dalla cattiva conoscenza, causava la venuta meno della "coscienza di realizzare l'offesa giuridica che nella specie formava oggetto del divieto penale, e ciò indipendentemente dalla non richiesta conoscenza del divieto stesso".[14]. In ordine ai delitti [15], il diritto romano, distingueva quelli pubblici, intollerabili offese contro la civitas e l'ordine di Roma, da quelli privati: furtum, bona vi rapta, iniuria, damnum iniuria datum[16]. Nel primo l'elemento psicologico richiesto veniva chiaramente identificato nel c.d. "dolus malus", visto come manifestazione della piena coscienza di agire contro il legittimo avente diritto. Appare evidente una distinzione, presente nel diritto romano, tra "l'animus nocendi", inserito nell'economia del dolus, e il principio dell'inescusabilità dell'ignoranza del diritto. Quest'ultima affermazione, per
Piacenza, porta ad intravedere due conseguenze: 1)-"la subordinazione del
fatto alla coscienza e volontà individuali, con l'effetto che,
attraverso la totale consapevolezza delle sue note, si integri e si affermi
la sostanziale malizia della condotta"[17]; 2)-"inescusabilità
dell'errore di diritto, in quanto, indipendentemente dall'esigenza di
cui sopra, non sia ammessa l'ignoranza o la difettosa conoscenza della
norma"[18]. La storica contrapposizione tra i due tipi di errore era utilizzata nel diritto romano principalmente in materia di negozi giuridici, rientranti tra le fonti lecite delle obbligazioni, senza però procedere alla distinzione tra errore ostativo ed errore vizio. Quello che mancò ai romani,
almeno in questo campo negoziale, fu la distinzione concettuale tra volontà
interna e manifestazione esterna di quest'ultima [19]. Infatti, nelle
parti solenni dei loro rapporti, retti da un rigore formale in alcuni
casi esasperato, l'errore era irrilevante e l'importanza a tale istituto
veniva data nelle parti variabili dei negozi solenni e in altri negozi,
contratti consensuali ad esempio, ritenendo che "errantis nulla voluntas"[20].
Nel diritto intermedio "gli
studiosi sono concordi nel ritenere dotato di efficacia scusante l'errore
avente ad oggetto le condizioni e le qualità per cui un fatto cade
sotto la disposizione della legge penale...Tuttavia, la distinzione tra
un errore direttamente sul fatto e un errore su una qualità o attributo
giuridico di un elemento costitutivo del fatto, è ignorata nel
diritto intermedio."[26]. L'attenzione venne rivolta all'errore
di fatto e solo in un secondo momento all'errore e all'ignoranza di diritto.
Anche per i Glossatori, in sintesi, era importante, al fine di deciderne
la rilevanza dell'errore di diritto, o della sua ignoranza, andare ad
analizzare la natura delle norme in questione.
E' la "voluntas peccati" a difettare per Pietro Lombardi[35]. Altra importante conquista è quella di avere sottolineato che non ogni ignoranza esclude la colpa e che sussistono delle differenze tra ignorare, nescire, errare. Per Rolando Baldinelli [36], glossatore canonista, non ogni difetto di conoscenza può essere definito ignoranza, quest'ultima viene in essere solo se non si conosce quello che doveva essere conosciuto. Per Abelardo[37] il fatto commesso per ignoranza non costituirebbe peccato, ma solo un torto obiettivo, un non agire, meramente materiale, secondo ciò che è buono e giusto. Già in questo Autore è
presente uno dei motivi di fondo della dottrina non solo umanista, ma
anche "laica": l'esistenza di una colpa quando l'ignoranza non
fosse stata scusabile. La differenza, tra i due tipi d'ignoranza, entra
a far parte del patrimonio del diritto canonico e con il Decretum di Graziano[38]
si riallaccia alla distinzione tra error facti, rilevante, ed error iuris,
irrilevante, del diritto romano. Anche l'errore vincibile come l'ignoranza
era il portato quantomeno di una colpa. Pietro Lombardo individua tre tipi
di ignoranza cui riconnette diversi effetti: 1)- Ignoranza invincibile:"qui
scire volunt, sed non possunt", la persona è vittima della
situazione psicologica che non gli permette di conoscere ciò che
in realtà vorrebbe conoscere. L'uomo soggetto imperfetto nulla
può contro la sua condizione di essere fallace. Non si può
pretendere l'onniscienza da un essere così limitato. 2)- Ignoranza media: è l'ignoranza
di coloro che non sanno"senza che evitino o cerchino di sapere"[39].
In questo caso la pena viene solo attenuata perché è compito
di ogni buon fedele conoscere i comandamenti di Dio e dei Padri della
Chiesa. Chi non conosce, ma poteva farlo, non è pienamente colpevole,
tuttavia è rimproverabile per negligenza. "Qui scire nolunt
cum possint" 3)- Ignoranza affettata: è
quella della persona che potendo conoscere non voglia farlo. In questo
caso non si può perdonare il comportamento che è da sé
un peccato. "Qui scire noluit cum possunt"[40]. Rolando Baldinelli riteneva che
in caso di errore senza colpa "si dovesse indagare se l'ignoranza
stessa non dipendesse da una colpa precedente, poiché in questo
caso l'ignoranza scusa davanti alla Chiesa, ma non davanti a Dio"[41].
Con Graziano si introduce la distinzione
tra ignorantia juris naturalis e juris civilis: la prima nuoce a tutti
gli adulti, in alcune fonti vengono chiaramente esclusi dall'obbligo di
conoscenza alcune categorie di persone. La disciplina sull'ignoranza del
diritto civile si rifaceva, generalmente, al diritto romano con le sue
eccezioni in precedenza più volte citate[42]. Per il diritto canonico,
bisogna fare un'ulteriore distinzione tra chierici e laici: per i primi,
l'ignoranza poteva avere effetto di scusa; per i secondi, non era ammesso
alcun perdono. Non mancarono studiosi, ad esempio Giovanni Teutonico,
glossatore canonista[43], si astenne dal compiere una differenziazione
basata sulle caratteristiche personali per rifarsi al principio dell'ignoranza
affettata ed invincibile. Queste distinzioni raramente vennero trapiantate
nella materia penalistica, in cui l'errore di diritto aveva al massimo
l'effetto di ridurre la pena. 1)- L'errore di diritto, in senso
stretto, non esclude la colpevolezza; 2)- L'errore sulle circostanze
essenziali è di fatto o di diritto: "di fatto, ad es. nel
caso di colui qui ignorante cognoscit sororem suae uxoris, di diritto,
nel caso di S. Paolo, che, prima della sua conversione, perseguitando
i Cristiani, credeva di fare cosa grata a Dio..."[46]. L'errore di
fatto riguarda il caso di scambio tra ciò che si vuole e quello
che si realizza. Quando l'errore riguarda l'esistenza del divieto il suo
perdono è da escludere. 3)- L'errore sul processo causale
è riconducibile all'errore di fatto. 4)- Nell'ultima categoria presa
in considerazione dall'Autore rientrano i casi di mancanza di coscienza. Come si nota Uguccione aveva raggiunto,
grazie anche all'opera di Giovanni Teutonico, un elevato grado di elaborazione
della disciplina dell'errore e dell'ignoranza. La successiva dottrina
decretalista non avrebbe seguito ed approfondito la strada tracciata da
Uguccione per dedicarsi ad un ritorno, più facile, ai principi
del diritto romano. La scusabilità era esclusa per il diritto naturale e, per qualche Autore, per lo ius gentium[49] : il dolo, inteso come comprensivo dell'elemento coscienza dell'antigiuridicità, era presunto, ad esempio, nei casi di furto, omicidio ed incesto. Alcuni ritenevano che si trattasse
di culpa lata, ma altri equiparavano tale colpa al dolo. Una piccola riflessione
si deve fare sulla distinzione del dolo "vero", manifestus,
e dolo "presunto", praesumptive probatus. Questa distinzione
era utilizzata, in particolare, in tema d'ignoranza come criterio discriminatorio,
al fine dell'applicazione del principio dell'inescusabilità dell'ignoranza,
dato che poteva essere invocato solo nel caso del dolo manifestus. Il
dolo presunto non aveva bisogno di essere provato perché si affermava
da sé ( ad esempio, in quelle norme considerate parte integrante
del diritto naturale o dello ius gentium). In questi casi non era "giusta
causa" l'errore di diritto, perché considerato inconcepibile
su una legge scritta in "natura" e alla portata di tutti. Però,
con gli Statuti qualcosa cambiò e la presunzione di conoscenza
venne fatta decorrere dal momento della loro pubblicazione. Il Tractatus de maleficiis di Alberto
da Gandino[50], civilista postaccursiano, è il primo testo organico
di diritto penale a noi pervenuto; in questo testo la disciplina dell'ignoranza
e dell'errore è ripresa dalle fonti romane con l'aggiunta delle
circostanze pratiche in cui, tali situazioni, possono essere scusate[51].
Vengono messi in luce da Alberto da Gandino quelli che saranno le due
esigenze di fondo dei futuri discorsi sull'errore e sull'ignoranza: la
prima riguarda la necessità di far conoscere il precetto legislativo
a chi deve osservarlo, in modo da mettere la persona in condizione di
poterlo fare; la seconda, opposta alla prima, della necessità di
considerare preventivamente note le leggi da tutte quelle persone che
devono osservarle. Lo scontro è dei più terribili: le ragioni
della persona contro quelle della obbligatorietà del diritto. Per inquadrare la disciplina dell'ignoranza
venne riutilizzato il discorso logico e le distinzioni sul dolo presunto
e vero: solo con il secondo, dolo vero, può invocarsi la rilevanza
della condizione d'ignoranza, perché in caso di dolo presunto,
come per il caso di una legge pubblicamente nota, non è adducibile
nessuna scusante. Si esprime in modo analogo, all'Autore del Tractatus
de maleficiis, l'Autore di un altro importante trattato De maleficiis,
Angelo Aretino[52] civilista del Quattrocento. ____________________ NOTE [1] Per avere una chiara e sintetica
visione dell'argomento e delle fonti romane non si può trascurare
l'opera di GIOFFREDI, I principi del diritto penale Romano, Torino, 87
e ss. [2] VOLTERRA, Istituzioni di diritto
privato romano, Roma, ristampa anastatica, 1993,170. [3] Digesto 22.6.9 pr.(Paul. lib.
sing. de iuris et facti ignorantia) [4] PIACENZA,voce Ignoranza della
legge penale, Nov.Dig.It., vol.VIII, III ed., Utet, 1957,146 ss:"...sono
ben noti i rilievi del Ferrini e del Savigny, nel senso che per le norme
di mera creazione politica l'ignoranza juris poteva costituire ragione
di scusa...". [5] PIACENZA , Errore ed ignoranza
di diritto in materia penale,Torino,1960, 62 [6] MARRONE, Istituzione di diritto
romano,Torino,1993,199, nel punto in cui afferma: "L'ignorantia iuris
non puo' in via di principio, essere presa in considerazione(ignorantia
iuris non excusat), perché su tutti i consociati incombe l'onere
di conoscere l'ordinamento giuridico che li concerne. Si fece eccezione
per le persone gravemente ignoranti (rustici), ed in ogni caso per le
donne , i minori di anni venticinque e i militari: si trattava di persone
solitamente digiune di nozioni giuridiche, e fu per ciò che, in
età classica, ne fu giustificata l'ignorantia iuris.". [7] PIACENZA , Errore ed ignoranza
di diritto in materia penale,Torino,62 [8] PIACENZA, voce Ignoranza della
legge penale, Nov.Dig.It., vol.VIII, III ed., Utet, 1957,146:"come
ha dimostrato Guarino, ciò avveniva non per sé, ma per le
condizioni di particolare incapacità dei soggetti di cui si tratta.". [9] VOLTERRA, Istituzioni di diritto
privato romano, Roma, ristampa anastatica, 1993,175: " Il principio,
applicato rigorosamente in diritto moderno, che non possono i soggetti
invocare l'errore di diritto, trova alcuni temperamenti nel diritto romano...
Questi temperamenti sono concessi nel senso che l'ignorantia iuris giova
a tali persona in giudizio, solo per evitare un danno, mai per acquisire
vantaggi". [10] GIOFFREDI, I principi del
diritto penale Romano, Torino, 87 e ss. [11] PIACENZA, voce Ignoranza della
legge penale, Nov.Dig.It., vol.VIII, III ed., Utet, 1957,146: "...già
nella giurisprudenza romana era ben chiaro e radicato il principio per
cui l'ignoranza e l'errore di diritto avevano rilevanza essenziale ogni
qual volta una nozione giuridica, o comunque elementi normativi, rientrassero
fra gli estremi di fatto di una singola configurazione delittuosa. In
tali casi l'errore scusava, non per forza propria, ma in quanto travolto
nell'orbita del fatto ed in quanto, con riferimento all'elemento psicologico
dell'animus, veniva a mancare una delle note costitutive del delitto addebitato
al soggetto". [12] PIACENZA , Errore ed ignoranza
di diritto in materia penale, op.cit.,63 [13] PIACENZA , Errore ed ignoranza
di diritto in materia penale, op.cit.,64: l'autore trae le sue riflessioni
da due importanti opere: SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale,
volume III, Utet, Torino,1891,500 e GUARRINO,Appunti sull'"ignorantia
juris" nel diritto penale romano, in Annali dell'Università
di Macerata,1942,180. [14] PIACENZA , Errore ed ignoranza
di diritto in materia penale,Torino,64 [15] GIOFFREDI, I principi del
diritto penale Romano, op.cit., 87 :"Non mancano casi di errore di
fatto così nei crimina come nei delicta. Non risponde di adulterio
la donna che, credendo morto il marito - e l'errore sia scusabile - passi
a nuove nozze, né di rapina chi credendo propria la cosa se ne
impadronisca con violenza, si risponde di incesto, se ciò avvenga
per errore. Non risponde di furto chi, come erede, si appropri di cosa
di persona che creda morta o chi faccia propria la cosa che ritiene cedutagli
dal proprietario; né iniuria chi colpisca un uomo libero ritenendolo
uno schiavo". [16] GRIFÒ, voce Illecito
(Diritto Romano), in Nov.Dig.It., vol.VIII, III ed., Utet, 1957:"
Si ha quindi una grande partizione tra quegli atti illeciti extracontrattuali
che colpiscono un interesse del singolo e sono soggetti quindi a persecuzione
penale privata e gli atti illeciti che offendono gli interessi della comunità
e sono soggetti, conseguentemente, persecuzione pubblica...il diritto
penale romano presenta la fondamentale distinzione tra atti lesivi di
interessi collettivi, puniti dallo Stato, ed altri lesivi degli interessi
individuali che sinteticamente si posso far rientrare o tra le lesioni
alla persona (iniuria) o tra quelle al patrimonio (furtum)". [17] PIACENZA , Errore ed ignoranza
di diritto in materia penale, op.cit. ,66. [18] PIACENZA , Errore ed ignoranza
di diritto in materia penale, op.cit. ,66. [19] MARRONE, Istituzione di diritto
romano,Torino,1993,198. [20] Digesto 39.3.20 (Pomp.34 ad
Sab.) [21] FLORA, voce Errore, in Dig.
disc. Pen., IV, Torino, 1990, 255 ss. [22] GIOFFREDI, I principi del
diritto penale Romano, op.cit. , 88. [23] GIOFFREDI, I principi del
diritto penale Romano, op.cit., 89,90. [24] CALASSO, Medio Evo del diritto,
Le fonti, VOL. I, Milano, 1954, 132 s, per descrivere la "penetrazione
del germanesimo" e del "suo spirito" nel sistema dei delitti
e delle pene del diritto romano utilizza queste parole: "Lo stato
della loro civiltà... non consentiva alla loro mentalità,
ancora non educata ad astrarre e a idealizzare, di riconnettere effetti
giuridici a codesto elemento, che è interiore e nascosto: così
constatammo nella concezione del matrimonio,...dei diritti sulle cose;...
così ritroviamo ancora nel campo del diritto penale che, com'è
intuitivo, in un sistema giuridico non evoluto, dove le varie zone distano
fra loro assai meno che in un sistema già pienamente maturo, è
assai vicino al campo dei rapporti obbligatori. Infatti, anche nella valutazione
dei delitti il diritto barbarico tien conto esclusivamente del fatto materiale,
vale a dire del danno prodotto, e qui si arresta, senza alcuna considerazione
per l'elemento soggettivo, cioè per le circostanze spirituali di
chi lo commise." [25] CALASSO, Medio Evo del diritto,
op. cit., 218: "Fu l'opera di questa potenza morale a contribuire
molto, e costantemente, a tener viva nelle coscienze l'idea della natura
legislativa del diritto romano... Come poi questo fatto trascenda la sua
natura nelle apparenze formale, e valga a scoprirci una delle strade per
le quali è passata la tradizione giuridica latina in questi secoli
di prevalenza barbarica elevandosi via via da legge personale dei vinti
a lex generalis omnium...questo il compito della ricerca che ora stiamo
per compiere...Rifacciamoci... Alle origini. Vedemmo già come la
Chiesa...per tutti i negozi e rapporti secolari si era sempre regolata
secondo il diritto romano: perché dentro l'Impero di Roma essa
aveva cominciato la sua vita, e dal diritto imperiale era stata riconosciuta
e largamente privilegiata. Calati i barbari, essa ebbe una ragione di
più per mantenersi aggrappata alla legge romana, poiché
costoro, invasori ed eretici, erano ugualmente nemici dell'Impero e della
Chiesa di Roma...In quest'epoca, romanus diventò sinonimo di catholicus...L'urto
dei barbari colpiva in pieno la civiltà di Roma e della Chiesa:
ed era ben naturale che la Chiesa, insorgendo per difendere se stessa,
sentisse il bisogno di esaltare la legge di Roma, che in quei tragici
anni appariva come la legge per eccellenza, anzi l'unica legge, di fronte
alla forza materiale dei conquistatori." [26] PALAZZO, L'errore sulla legge
extrapenale, op. cit.,54 [27] Per un approfondimento sulle
origini e sulla storia di questi Studiosi si rinvia a: CALASSO, Medio
Evo del diritto, op.cit., 367 s. , 503 s. [28] Per un approfondimento sulle
origini e sulla storia di questi Studiosi si rinvia a: CALASSO, Medio
Evo del diritto, op.cit., 556 s. [29] Per un approfondimento sulle
origini e sulla storia di questi Studiosi si rinvia a: CALASSO, Medio
Evo del diritto, op.cit.,521 s. [30] Per un approfondimento sulle
origini e sulla storia di questi Studiosi si rinvia a: CALASSO, Medio
Evo del diritto, op.cit., 563 s. [31] Per un approfondimento sull'affascinante
e misteriosa figura di IRNERIO si rinvia: CALASSO, Medio Evo del diritto,
op.cit., 503 s. [32] PALAZZO, L'errore sulla legge
extrapenale, op. cit.,55 [33] PIACENZA , Errore ed ignoranza
di diritto in materia penale,Torino,68. [34] PALAZZO, L'errore sulla legge
extrapenale, op. cit.,54,55 [35] PIACENZA , Errore ed ignoranza
di diritto in materia penale,Torino,71 [36] Per un approfondimento sull'opera
di questo canonista, futuro papa Alessandro III, si rinvia a : CALASSO,
Medio Evo del diritto, op.cit.,519 e 559. [37] CALASSO, Medio Evo del diritto,
op.cit.,398, l'Autore, descrivendo il Decretum di GRAZIANO e l'utilizzo
del metodo dialettico ,così descrive ABELERDO:" Questo strumento
di analisi e di discussione aveva proprio nell'età di graziano,
delle applicazioni celebri nel campo della filosofia e teologia: la più
importante era stata quella del maggior filosofo del sec. XII, PIETRO
ABELARDO (morto nel 1142), il quale, nella sua più caratteristica
opera, certamente nota a GRAZIANO, Sic et non, raccoglie in 158 questioni
sentenze discordanti di Padri della Chiesa e tenta di conciliarle.". [38] BOLOGNINI, Lineamenti di diritto
canonico, Torino, IV ristampa aggiornata, 1993:" Italiano di nascita,
fu monaco camaldolese e maestro di teologia a Bologna...poche opere sono
state studiate ed apprezzate quanto il decretum che "rivoluzionò"
il sistema delle fonti e del metodo di studio della Chiesa, intitolato
anche "Concordia discordantium canonum"... il decretum è
un opera privata... il metodo giuridico, che egli usava, consisteva nell'esporre
varie questioni e prospettare le varie soluzioni a sostegno delle quali
riferiva le auctoritates di disposizioni contrastanti tentando la sua
opera di "concordia"...occorre, ora, dire dell'importanza dell'opera
di Graziano. Con essa si attua una distinzione definitiva tra la teologia
e il diritto canonico..."; CALASSO, Medio Evo del diritto, op.cit.,
393 s.; DANTE ALIGHIERI, Par., X, 104 e 105: "che l'uno e l'altro
foro aiutò si che piace in paradiso.". [39] PIACENZA , Errore ed ignoranza
di diritto in materia penale, op. cit. ,72 [40] PIACENZA , Errore ed ignoranza
di diritto in materia penale, op. cit ,72 [41] PIACENZA , Errore ed ignoranza
di diritto in materia penale, op. cit ,73 [42] Si deve tenere presente la
sopravvivenza delle eccezioni all'irrilevanza dell'ignoranza o dell'errore,
in particolare sopravvisse a vantaggio delle donne. Questo non deve essere
considerato un privilegio a favore delle donne perché rappresentava
il riflesso della condizione in cui la donna era collocata nel diritto
romano e in quello canonico. La mancata equiparazione all'uomo, ai fini
del processo, in particolare penale, nella canonistica classica della
donna è messo in chiara evidenza da GIOVANNI MINNUCCI, Processo
e condizione femminile nella canonistica classica, in Studi del diritto
Medioevale e Moderno, Bologna,1999,129ss.:" Il diritto processuale
è il banco di prova per verificare la reale volontà dell'ordinamento
di tutelare diritti e interessi dei consociati... L'età medioevale,
caratterizzata da una pluralità di ordinamenti, conosce aperture
e chiusure, distinzioni e diversità di trattamento giustificate
e regolamentate nelle forme più diverse, in considerazione dello
stato soggettivo dei richiedenti la regolamentazione dei propri diritti
e interessi attraverso l'intervento del giudice". [43] LIOTTA, I papi anagnini e
lo sviluppo del diritto canonico classico, in Studi del diritto Medioevale
e Moderno, Bologna,1999,107 e ss. : sottolinea, a differenza di molti
manuali di storia del diritto Italiano, l'importanza di questo studioso
attribuendogli la paternità della " Compilatio quarta";
CALASSO, Medio Evo del diritto, op.cit., 369. [44] Per un breve quadro della
figura di questo glossatore canonista si rinvia a: CALASSO, Medio Evo
del diritto, op.cit.,559. [45] PIACENZA , Errore ed ignoranza
di diritto in materia penale, op. cit,76: l'Autore riporta in questa pagina
il pensiero di Uguccione. [46] PIACENZA , Errore ed ignoranza
di diritto in materia penale, op. cit,76. [47] Di questo parere: ALBERICO
DA ROSATE, GUITTONCINO, BALDO.(vedi PIACENZA, ult. op. cit,77.). [48] CARAVALE, Ordinamenti giuridici
dell'Europa medievale, Bologna, 1994, 513 s. : in queste pagine imposta
il problema del fondamento e dell'interpretazione degli Statuti Comunali. [49] Di questo parere: BARTOLO,
ALBERICO, SALICETO, ANGELO DEGLI UBALDI, BOSSIO, FARINACIO.(vedi PIACENZA,
op.cit.,78.). [50] CALASSO, Medio Evo del diritto,
op.cit.,546:" ALBERTO DA GANDINO... scrisse negli ultimi decenni
del sec. XIII, ha raggiunto la celebrità con due opere monografiche,
che trattano entrambe argomenti di estremo interesse... Compose le Quaestiones
statutorum ...Compose, inoltre, un Tractatus de maleficiis, al quale è
consegnata la sua fama: quest'opera, che esponeva sistematicamente la
materia dei delitti e delle pene, sulla quale l'antico diritto romano
poteva essere utilizzato in misura minore che negli altri campi del sistema
giuridico, ... L'opera di Alberto da Gandino resta come il fondamento
primo di quella scienza penalistica, nella quale la dotrina italiana era
destinata a raggiungere un primato universalmente riconosciuto.". [51] PIACENZA , Errore ed ignoranza
di diritto in materia penale, op. cit,79: "Ci si pone un interessante
quesito se taluno possa addurre di non avere avuto notizia del bando con
il quale si imponeva l'obbligo, penalmente sanzionato, di tenere un certo
contegno positivo, od omissivo...". [52] Per avere una rapida descrizione
di ANGELO ARETINO vedi: CALASSO, Medio Evo del diritto, op.cit., 583. [53] Per avere una rapida descrizione
di BARTOLOMEO DA SALICETO vedi: CALASSO, Medio Evo del diritto, op.cit.,580. [54] PIACENZA , Errore ed ignoranza di diritto in materia penale, op. cit,80,81,82. |
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