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La dottrina dell'errore e il rapporto tra errore di diritto e il principio ignorantia legis non excusat: dal diritto di Roma alla prima metà del XX secolo
(PARTE I)

[di
Leo Stilo]

Le origini dell'errore e del principio ignorantia legis non excusat: il diritto di Roma e il diritto intermedio.

La comprensione di qualsiasi fenomeno umano passa per la conoscenza della sua evoluzione; quello che si studia non è altro che il punto d'arrivo, attuale e provvisorio, di un lungo cammino che l'umanità ha intrapreso sin dalla sua nascita e destinato a concludersi con essa. La necessità di osservare il passato è sentita particolarmente in quelle scienze che più di altre sono legate all'uomo ed alla sua civiltà. La lotta, per affrancarsi dalla schiavitù delle disuguaglianze e dei pregiudizi è stata, ed è, dura e difficile: non si devono solo sconfiggere forze materiali, eserciti ed armi micidiali, ma si devono eliminare, con la ragione, forze culturali ben radicate nella civiltà e nella mente dei singoli individui.

Questa lotta in alcuni periodi della storia sembra spegnersi; durante queste pause gli uomini metabolizzano vecchie conquiste e maturano nuove istanze di civiltà, nuovi interessi degni di essere affermati e protetti, che li porteranno inevitabilmente ad una nuova lotta per il diritto. La rilevanza dell'ignoranza e dell'errore come momenti determinanti per la venuta in essere di un fatto di reato è un chiaro esempio della lotta, mai sopita, tra diritto e politica. Il diritto è spinto dalla politica che, come un motore, lo guida verso la tutela degli interessi ritenuti importanti, in un dato tempo, dalla società di cui è prima espressione.

Non si può dimenticare che il periodo in cui nasce il codice penale attualmente in vigore è un momento storico di particolare importanza per la vita, dell'Italia e dell'Europa. Tra le due guerre mondiali nascono e si affermano quelle ideologie totalitarie che esploderanno, manifestando la loro terribile potenzialità distruttiva, nella seconda guerra mondiale. Un qualunque discorso sul codice penale, ma anche sulla Costituzione della Repubblica, non può non essere inserito nel quadro della storia di quel tempo.

Le ideologie, professate da uomini di potere e di governo, utilizzarono il diritto, in particolare quello penale, come strumento d'attuazione del loro "progetto totale": creare una società asservita a degli ideali che solo apparentemente avevano come fine l'uomo, ma in realtà utilizzavano le persone, come mezzi, per realizzare "se stessi".

Il diritto Romano,[1] aveva preso in considerazione, dettandone i principi cardine, il fenomeno dell'errore e dell'ignoranza. I manuali di diritto romano, infatti, inseriscono la tematica dell'errore all'interno della disciplina dei "vizi della volontà"; tuttavia, viene sottolineato il fatto che "nelle fonti romane non è formulata nessuna teoria astratta su tali vizi: il pensiero degli antichi giuristi può solo dedursi dalle loro numerose decisioni di casi concreti, talune ampiamente motivate, conservateci nel Corpus Iuris e nelle fonti pregiustinianee"[2]. Tradizionalmente la rilevanza del problema viene fatta risalire alla regola, interpretata rigidamente: "regula est iuris quidem ignorantia cuique nocere, facto vero ignorantiam non nocere"[3].

Alcune ricerche mettono in luce la presenza, sin dai primi tempi del diritto di Roma, della distinzione tra due tipi di norme, regole del dover essere e fare: la prima di mera creazione legislativa, politica[4]; la seconda, trovava fondamento in principi e valori etici, bagaglio culturale di ciascun consociato. Solo per le prime l'ignoranza poteva scusare e tale opportunità non era rilasciata a tutte le persone, ma solo ad alcune categorie: minori, rustici, donne e militari [5].

A differenza di quello che generalmente si pensa, la rigida alternativa tra "error iuris", "ignorantia iuris", inescusabile e " error facti", "ignorantia facti", scusabile non era così rigorosamente osservata ed anche in quel periodo subiva delle eccezioni, giustificate dal soggetto agente e dalle sue particolari condizioni culturali[6]. Il tono di questo discorso è stato criticato, puntualizzando: il principio dell'ignorantia iuris nocet è valido solo in una condizione di piena capacità del soggetto e nei casi precedentemente esaminati è la capacità, fisiologica e psicologica, a difettare: il minore è incapace; il "rusticus" è portatore per essenza della "simplicitas"; le donne sono, naturalmente, esseri poco dotati intellettivamente; i militari non possono prescindere da un vero e proprio "regime di utilità pubblica"[7] .

Il principio dell'ignorantia legis nocet costituisce una regola sempre presente nel diritto Romano e nella fase postclassica e giustinianea l'errore di diritto divenne, in presenza di alcuni stati personali, rilevante. La rilevanza dell'errore doveva essere ricondotta a una condizione patologica del soggetto agente[8]. Si può notare, sin da queste prime battute, che la prima reazione all'assolutezza di questo principio, ritenuto fondamentale per la certezza e l'esistenza stessa dell'ordinamento giuridico, nasce quasi contestualmente al principio stesso[9]. L'errore di fatto, " purché scusabile, come esimente per il suo evidente fondamento razionale è noto alle fonti giuridiche classiche come già lo era, certo su imitazione del pensiero greco, alle scuole di retorica".[10]

I giuristi romani hanno dimostrato una particolare sensibilità nel considerare gli elementi giuridici del fatto, quelli che oggi potremo definire elementi normativi[11], e quando si verificava un errore di diritto su questi momenti, tale situazione si trasfondeva nel fatto con la conseguente esclusione dell'intenzione diretta del fatto delittuoso[12]."In tali casi, era comune insegnamento che anche l'errore di diritto scusasse, ma non per forza propria, bensì in quanto lo stesso si considerava travolto nell'orbita del fatto e perciò tale che, con riferimento all'animus cui doveva ispirarsi il soggetto attivo del reato, nella specie facesse difetto la conoscenza delle note costitutive della fattispecie delittuosa."[13]. L'errore di diritto, causato dalla mancanza o dalla cattiva conoscenza, causava la venuta meno della "coscienza di realizzare l'offesa giuridica che nella specie formava oggetto del divieto penale, e ciò indipendentemente dalla non richiesta conoscenza del divieto stesso".[14]. In ordine ai delitti [15], il diritto romano, distingueva quelli pubblici, intollerabili offese contro la civitas e l'ordine di Roma, da quelli privati: furtum, bona vi rapta, iniuria, damnum iniuria datum[16]. Nel primo l'elemento psicologico richiesto veniva chiaramente identificato nel c.d. "dolus malus", visto come manifestazione della piena coscienza di agire contro il legittimo avente diritto.

Appare evidente una distinzione, presente nel diritto romano, tra "l'animus nocendi", inserito nell'economia del dolus, e il principio dell'inescusabilità dell'ignoranza del diritto.

Quest'ultima affermazione, per Piacenza, porta ad intravedere due conseguenze:

1)-"la subordinazione del fatto alla coscienza e volontà individuali, con l'effetto che, attraverso la totale consapevolezza delle sue note, si integri e si affermi la sostanziale malizia della condotta"[17];

2)-"inescusabilità dell'errore di diritto, in quanto, indipendentemente dall'esigenza di cui sopra, non sia ammessa l'ignoranza o la difettosa conoscenza della norma"[18].

La storica contrapposizione tra i due tipi di errore era utilizzata nel diritto romano principalmente in materia di negozi giuridici, rientranti tra le fonti lecite delle obbligazioni, senza però procedere alla distinzione tra errore ostativo ed errore vizio.

Quello che mancò ai romani, almeno in questo campo negoziale, fu la distinzione concettuale tra volontà interna e manifestazione esterna di quest'ultima [19]. Infatti, nelle parti solenni dei loro rapporti, retti da un rigore formale in alcuni casi esasperato, l'errore era irrilevante e l'importanza a tale istituto veniva data nelle parti variabili dei negozi solenni e in altri negozi, contratti consensuali ad esempio, ritenendo che "errantis nulla voluntas"[20].
Si avverte, alla luce di quanto detto, la difficoltà di trapiantare un principio così rigido ed esclusivamente pratico in una realtà, oggettivamente e soggettivamente, complessa come il moderno diritto penale.Essendo, tale regola, principalmente legata a questioni reali, nel senso positivo del termine, e chiaramente diretta all'oggetto dell'errore o dell'ignoranza, piuttosto che ai suoi riflessi soggettivi e psicologici. In altre parole, questa regola focalizza lo sguardo sull'oggetto dell'errore, realtà normativa o naturalistica, non ponendo attenzione ai risultati psicologici che provoca nel soggetto che vi incorre [21].
Prima di procedere è necessario sintetizzare quanto detto collocandolo nel giusto periodo storico: "Il diritto classico ammette l'ignoranza del diritto solo quando sia dimostrata la buona fede, e si tratti di norme del tutto particolari che possono essere a conoscenza del trasgressore: nelle nostre fonti però mancano enunciazioni precise di carattere generale, e quelle che abbiamo si riferiscono piuttosto al diritto privato che non al diritto penale. Inoltre, queste enunciazioni paiono manipolate in età postclassica, quando per le particolari condizioni politiche che ci sono note, la coscienza giuridica e sociale è più sensibile a un problema del genere..." [22]. Appare chiaro che la distinzione, ignorantia facti e iuris, nasca e si affermi nel diritto classico, dove era ammessa l'ignoranza del diritto solo in casi particolari.
Tuttavia, non appare incolmabile il divario tra diritto classico, postclassico e giustinianeo. La figura accentratrice dell'Imperatore portò ad avere una maggiore insofferenza verso la mancata conoscenza delle leggi, ma non mancarono dei temperamenti che riguardarono principalmente i minori e le donne[23].
Con la caduta dell'Impero Romano, l'influenza dei diritti barbarici rese più difficile l'affinamento dello studio dell'elemento psicologico[24], in genere, e in particolare nella materia dell'errore e dell'ignoranza di diritto. L'evoluzione dello studio giuridico, in questo periodo storico, è devoluto in gran parte al diritto della Chiesa di Roma, che inglobando il diritto romano lo trascina, sviluppandolo secondo particolari binari, verso l'epoca moderna[25].

Nel diritto intermedio "gli studiosi sono concordi nel ritenere dotato di efficacia scusante l'errore avente ad oggetto le condizioni e le qualità per cui un fatto cade sotto la disposizione della legge penale...Tuttavia, la distinzione tra un errore direttamente sul fatto e un errore su una qualità o attributo giuridico di un elemento costitutivo del fatto, è ignorata nel diritto intermedio."[26].
E' questo il periodo storico in cui si distinsero i Glossatori[27], Canonisti[28] e Civilisti[29], e i Commentatori[30]. Un primo tentativo di ricostruzione organica della materia viene attribuito ad Irnerio[31]; l'insigne Autore indica nella sua glossa di indagare, in argomento di errore, sull'oggetto su cui ricade il vizio: il fatto o il diritto.

L'attenzione venne rivolta all'errore di fatto e solo in un secondo momento all'errore e all'ignoranza di diritto. Anche per i Glossatori, in sintesi, era importante, al fine di deciderne la rilevanza dell'errore di diritto, o della sua ignoranza, andare ad analizzare la natura delle norme in questione.
"Fondamentale è la distinzione tra diritto di ordine naturale e diritto di ordine politico, tra ignorantia iuris naturalis, cui era negata ogni efficacia escludente o attenuante la punibilità, e ignorantia iuris civilis..."[32]. All'interno di quest'ultima situazione si potevano distinguere l'ignoranza del diritto comune, ius gentium, e quella del diritto particolare; solo per il secondo erano ammesse delle "attenuanti" al rigido principio dell'irrilevanza.


Particolare attenzione, per i motivi in precedenza indicati, merita il diritto canonico che " pur innestandosi sulla linfa sempre viva delle fonti romane, si distingue però per la sua originalità..., dovuta senza dubbio alla sua natura, ed alla materia cui quel diritto deve applicarsi"[33]. La dottrina dei canonisti ha dato un notevole contributo all'evoluzione e alla soluzione dei problemi connessi al fatto realizzato per ignoranza. Anticipando quanto si dirà tra breve: con il diritto canonico si introdussero delle limitazioni all'efficacia scusante dell'errore sul fatto, quando era determinato da una negligenza crassa e supina, tali da giustificare l'irrogazione di una pena straordinaria; sull'errore di diritto non si deve al diritto canonico il merito di aver semplificato le regole, dato che fiorirono numerose opinioni su questo istituto, rendendone ancora più incerta la disciplina [34].
In situazioni di ignoranza non difetterebbe la volontà del fatto bensì la coscienza di ciò che si è commesso.

E' la "voluntas peccati" a difettare per Pietro Lombardi[35]. Altra importante conquista è quella di avere sottolineato che non ogni ignoranza esclude la colpa e che sussistono delle differenze tra ignorare, nescire, errare. Per Rolando Baldinelli [36], glossatore canonista, non ogni difetto di conoscenza può essere definito ignoranza, quest'ultima viene in essere solo se non si conosce quello che doveva essere conosciuto. Per Abelardo[37] il fatto commesso per ignoranza non costituirebbe peccato, ma solo un torto obiettivo, un non agire, meramente materiale, secondo ciò che è buono e giusto.

Già in questo Autore è presente uno dei motivi di fondo della dottrina non solo umanista, ma anche "laica": l'esistenza di una colpa quando l'ignoranza non fosse stata scusabile. La differenza, tra i due tipi d'ignoranza, entra a far parte del patrimonio del diritto canonico e con il Decretum di Graziano[38] si riallaccia alla distinzione tra error facti, rilevante, ed error iuris, irrilevante, del diritto romano. Anche l'errore vincibile come l'ignoranza era il portato quantomeno di una colpa.

Pietro Lombardo individua tre tipi di ignoranza cui riconnette diversi effetti:

1)- Ignoranza invincibile:"qui scire volunt, sed non possunt", la persona è vittima della situazione psicologica che non gli permette di conoscere ciò che in realtà vorrebbe conoscere. L'uomo soggetto imperfetto nulla può contro la sua condizione di essere fallace. Non si può pretendere l'onniscienza da un essere così limitato.

2)- Ignoranza media: è l'ignoranza di coloro che non sanno"senza che evitino o cerchino di sapere"[39]. In questo caso la pena viene solo attenuata perché è compito di ogni buon fedele conoscere i comandamenti di Dio e dei Padri della Chiesa. Chi non conosce, ma poteva farlo, non è pienamente colpevole, tuttavia è rimproverabile per negligenza. "Qui scire nolunt cum possint"

3)- Ignoranza affettata: è quella della persona che potendo conoscere non voglia farlo. In questo caso non si può perdonare il comportamento che è da sé un peccato. "Qui scire noluit cum possunt"[40].

Rolando Baldinelli riteneva che in caso di errore senza colpa "si dovesse indagare se l'ignoranza stessa non dipendesse da una colpa precedente, poiché in questo caso l'ignoranza scusa davanti alla Chiesa, ma non davanti a Dio"[41].
La Summa Bambergensis riprende l'insegnamento del Digesto, sottolineando il fatto che il diritto è una struttura ben definita e conoscibile a differenza dei fatti che per la loro molteplicità non possono essere ben conosciuti.

Con Graziano si introduce la distinzione tra ignorantia juris naturalis e juris civilis: la prima nuoce a tutti gli adulti, in alcune fonti vengono chiaramente esclusi dall'obbligo di conoscenza alcune categorie di persone. La disciplina sull'ignoranza del diritto civile si rifaceva, generalmente, al diritto romano con le sue eccezioni in precedenza più volte citate[42]. Per il diritto canonico, bisogna fare un'ulteriore distinzione tra chierici e laici: per i primi, l'ignoranza poteva avere effetto di scusa; per i secondi, non era ammesso alcun perdono. Non mancarono studiosi, ad esempio Giovanni Teutonico, glossatore canonista[43], si astenne dal compiere una differenziazione basata sulle caratteristiche personali per rifarsi al principio dell'ignoranza affettata ed invincibile. Queste distinzioni raramente vennero trapiantate nella materia penalistica, in cui l'errore di diritto aveva al massimo l'effetto di ridurre la pena.
Infine, Uguccione[44], glossatore canonista, distingueva varie situazioni"nescire esse peccatum vel tantum peccatum; nescire modum vel qualitatem facti; nescire quid ex facto sit consecuturum; nescire ipsum factum in essentia"[45]:

1)- L'errore di diritto, in senso stretto, non esclude la colpevolezza;

2)- L'errore sulle circostanze essenziali è di fatto o di diritto: "di fatto, ad es. nel caso di colui qui ignorante cognoscit sororem suae uxoris, di diritto, nel caso di S. Paolo, che, prima della sua conversione, perseguitando i Cristiani, credeva di fare cosa grata a Dio..."[46]. L'errore di fatto riguarda il caso di scambio tra ciò che si vuole e quello che si realizza. Quando l'errore riguarda l'esistenza del divieto il suo perdono è da escludere.

3)- L'errore sul processo causale è riconducibile all'errore di fatto.

4)- Nell'ultima categoria presa in considerazione dall'Autore rientrano i casi di mancanza di coscienza.

Come si nota Uguccione aveva raggiunto, grazie anche all'opera di Giovanni Teutonico, un elevato grado di elaborazione della disciplina dell'errore e dell'ignoranza. La successiva dottrina decretalista non avrebbe seguito ed approfondito la strada tracciata da Uguccione per dedicarsi ad un ritorno, più facile, ai principi del diritto romano.
I Post-Glossatori erano convinti che: l'ignoranza e l'errore, evitabili con la comune diligenza, escludano la colpa[47]. L'errore di diritto era considerato evitabile e solo per il diritto civile valevano le eccezioni già analizzate verso le donne, minori, rustici e soldati. Dobbiamo ricordare che ci troviamo davanti, in questo periodo, agli Statuti Comunali[48] che introdussero nuove problematiche in particolare per il civis novum e la possibilità di allegare una giusta causa per la sua ignoranza.

La scusabilità era esclusa per il diritto naturale e, per qualche Autore, per lo ius gentium[49] : il dolo, inteso come comprensivo dell'elemento coscienza dell'antigiuridicità, era presunto, ad esempio, nei casi di furto, omicidio ed incesto.

Alcuni ritenevano che si trattasse di culpa lata, ma altri equiparavano tale colpa al dolo. Una piccola riflessione si deve fare sulla distinzione del dolo "vero", manifestus, e dolo "presunto", praesumptive probatus. Questa distinzione era utilizzata, in particolare, in tema d'ignoranza come criterio discriminatorio, al fine dell'applicazione del principio dell'inescusabilità dell'ignoranza, dato che poteva essere invocato solo nel caso del dolo manifestus. Il dolo presunto non aveva bisogno di essere provato perché si affermava da sé ( ad esempio, in quelle norme considerate parte integrante del diritto naturale o dello ius gentium). In questi casi non era "giusta causa" l'errore di diritto, perché considerato inconcepibile su una legge scritta in "natura" e alla portata di tutti. Però, con gli Statuti qualcosa cambiò e la presunzione di conoscenza venne fatta decorrere dal momento della loro pubblicazione.

Il Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino[50], civilista postaccursiano, è il primo testo organico di diritto penale a noi pervenuto; in questo testo la disciplina dell'ignoranza e dell'errore è ripresa dalle fonti romane con l'aggiunta delle circostanze pratiche in cui, tali situazioni, possono essere scusate[51]. Vengono messi in luce da Alberto da Gandino quelli che saranno le due esigenze di fondo dei futuri discorsi sull'errore e sull'ignoranza: la prima riguarda la necessità di far conoscere il precetto legislativo a chi deve osservarlo, in modo da mettere la persona in condizione di poterlo fare; la seconda, opposta alla prima, della necessità di considerare preventivamente note le leggi da tutte quelle persone che devono osservarle. Lo scontro è dei più terribili: le ragioni della persona contro quelle della obbligatorietà del diritto.
Da questi Autori, l'errore venne distinto in errore di fatto, che come tradizione consolidata scusa, ed errore di diritto, così ulteriormente ripartito: l'errore di diritto può avere ad oggetto il diritto civile, il diritto naturale e quello "quasi naturale". Mentre nel primo caso, l'errore di diritto, può essere addotto come scusa, nel secondo e terzo è irrilevante.

Per inquadrare la disciplina dell'ignoranza venne riutilizzato il discorso logico e le distinzioni sul dolo presunto e vero: solo con il secondo, dolo vero, può invocarsi la rilevanza della condizione d'ignoranza, perché in caso di dolo presunto, come per il caso di una legge pubblicamente nota, non è adducibile nessuna scusante. Si esprime in modo analogo, all'Autore del Tractatus de maleficiis, l'Autore di un altro importante trattato De maleficiis, Angelo Aretino[52] civilista del Quattrocento.
Per concludere, il Saliceto [53] con l'esposizione e la soluzione di alcuni casi concreti traccia la disciplina dell'errore e dell'ignoranza in modo da rappresentare chiaramente il punto d'arrivo della dottrina del suo tempo non distaccandosi dal pensiero di Alberto da Gandino; sulla medesima linea si pongono, con leggere varianti dovute ad alcune riflessioni sull'ignorantia iuris, il Farinaccio e ,con una maggiore riflessione sulle cause e sulla natura dell'errore, Jacopo Menochio [54].

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NOTE

[1] Per avere una chiara e sintetica visione dell'argomento e delle fonti romane non si può trascurare l'opera di GIOFFREDI, I principi del diritto penale Romano, Torino, 87 e ss.

[2] VOLTERRA, Istituzioni di diritto privato romano, Roma, ristampa anastatica, 1993,170.

[3] Digesto 22.6.9 pr.(Paul. lib. sing. de iuris et facti ignorantia)

[4] PIACENZA,voce Ignoranza della legge penale, Nov.Dig.It., vol.VIII, III ed., Utet, 1957,146 ss:"...sono ben noti i rilievi del Ferrini e del Savigny, nel senso che per le norme di mera creazione politica l'ignoranza juris poteva costituire ragione di scusa...".

[5] PIACENZA , Errore ed ignoranza di diritto in materia penale,Torino,1960, 62

[6] MARRONE, Istituzione di diritto romano,Torino,1993,199, nel punto in cui afferma: "L'ignorantia iuris non puo' in via di principio, essere presa in considerazione(ignorantia iuris non excusat), perché su tutti i consociati incombe l'onere di conoscere l'ordinamento giuridico che li concerne. Si fece eccezione per le persone gravemente ignoranti (rustici), ed in ogni caso per le donne , i minori di anni venticinque e i militari: si trattava di persone solitamente digiune di nozioni giuridiche, e fu per ciò che, in età classica, ne fu giustificata l'ignorantia iuris.".

[7] PIACENZA , Errore ed ignoranza di diritto in materia penale,Torino,62

[8] PIACENZA, voce Ignoranza della legge penale, Nov.Dig.It., vol.VIII, III ed., Utet, 1957,146:"come ha dimostrato Guarino, ciò avveniva non per sé, ma per le condizioni di particolare incapacità dei soggetti di cui si tratta.".

[9] VOLTERRA, Istituzioni di diritto privato romano, Roma, ristampa anastatica, 1993,175: " Il principio, applicato rigorosamente in diritto moderno, che non possono i soggetti invocare l'errore di diritto, trova alcuni temperamenti nel diritto romano... Questi temperamenti sono concessi nel senso che l'ignorantia iuris giova a tali persona in giudizio, solo per evitare un danno, mai per acquisire vantaggi".

[10] GIOFFREDI, I principi del diritto penale Romano, Torino, 87 e ss.

[11] PIACENZA, voce Ignoranza della legge penale, Nov.Dig.It., vol.VIII, III ed., Utet, 1957,146: "...già nella giurisprudenza romana era ben chiaro e radicato il principio per cui l'ignoranza e l'errore di diritto avevano rilevanza essenziale ogni qual volta una nozione giuridica, o comunque elementi normativi, rientrassero fra gli estremi di fatto di una singola configurazione delittuosa. In tali casi l'errore scusava, non per forza propria, ma in quanto travolto nell'orbita del fatto ed in quanto, con riferimento all'elemento psicologico dell'animus, veniva a mancare una delle note costitutive del delitto addebitato al soggetto".

[12] PIACENZA , Errore ed ignoranza di diritto in materia penale, op.cit.,63

[13] PIACENZA , Errore ed ignoranza di diritto in materia penale, op.cit.,64: l'autore trae le sue riflessioni da due importanti opere: SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, volume III, Utet, Torino,1891,500 e GUARRINO,Appunti sull'"ignorantia juris" nel diritto penale romano, in Annali dell'Università di Macerata,1942,180.

[14] PIACENZA , Errore ed ignoranza di diritto in materia penale,Torino,64

[15] GIOFFREDI, I principi del diritto penale Romano, op.cit., 87 :"Non mancano casi di errore di fatto così nei crimina come nei delicta. Non risponde di adulterio la donna che, credendo morto il marito - e l'errore sia scusabile - passi a nuove nozze, né di rapina chi credendo propria la cosa se ne impadronisca con violenza, si risponde di incesto, se ciò avvenga per errore. Non risponde di furto chi, come erede, si appropri di cosa di persona che creda morta o chi faccia propria la cosa che ritiene cedutagli dal proprietario; né iniuria chi colpisca un uomo libero ritenendolo uno schiavo".

[16] GRIFÒ, voce Illecito (Diritto Romano), in Nov.Dig.It., vol.VIII, III ed., Utet, 1957:" Si ha quindi una grande partizione tra quegli atti illeciti extracontrattuali che colpiscono un interesse del singolo e sono soggetti quindi a persecuzione penale privata e gli atti illeciti che offendono gli interessi della comunità e sono soggetti, conseguentemente, persecuzione pubblica...il diritto penale romano presenta la fondamentale distinzione tra atti lesivi di interessi collettivi, puniti dallo Stato, ed altri lesivi degli interessi individuali che sinteticamente si posso far rientrare o tra le lesioni alla persona (iniuria) o tra quelle al patrimonio (furtum)".

[17] PIACENZA , Errore ed ignoranza di diritto in materia penale, op.cit. ,66.

[18] PIACENZA , Errore ed ignoranza di diritto in materia penale, op.cit. ,66.

[19] MARRONE, Istituzione di diritto romano,Torino,1993,198.

[20] Digesto 39.3.20 (Pomp.34 ad Sab.)

[21] FLORA, voce Errore, in Dig. disc. Pen., IV, Torino, 1990, 255 ss.

[22] GIOFFREDI, I principi del diritto penale Romano, op.cit. , 88.

[23] GIOFFREDI, I principi del diritto penale Romano, op.cit., 89,90.

[24] CALASSO, Medio Evo del diritto, Le fonti, VOL. I, Milano, 1954, 132 s, per descrivere la "penetrazione del germanesimo" e del "suo spirito" nel sistema dei delitti e delle pene del diritto romano utilizza queste parole: "Lo stato della loro civiltà... non consentiva alla loro mentalità, ancora non educata ad astrarre e a idealizzare, di riconnettere effetti giuridici a codesto elemento, che è interiore e nascosto: così constatammo nella concezione del matrimonio,...dei diritti sulle cose;... così ritroviamo ancora nel campo del diritto penale che, com'è intuitivo, in un sistema giuridico non evoluto, dove le varie zone distano fra loro assai meno che in un sistema già pienamente maturo, è assai vicino al campo dei rapporti obbligatori. Infatti, anche nella valutazione dei delitti il diritto barbarico tien conto esclusivamente del fatto materiale, vale a dire del danno prodotto, e qui si arresta, senza alcuna considerazione per l'elemento soggettivo, cioè per le circostanze spirituali di chi lo commise."

[25] CALASSO, Medio Evo del diritto, op. cit., 218: "Fu l'opera di questa potenza morale a contribuire molto, e costantemente, a tener viva nelle coscienze l'idea della natura legislativa del diritto romano... Come poi questo fatto trascenda la sua natura nelle apparenze formale, e valga a scoprirci una delle strade per le quali è passata la tradizione giuridica latina in questi secoli di prevalenza barbarica elevandosi via via da legge personale dei vinti a lex generalis omnium...questo il compito della ricerca che ora stiamo per compiere...Rifacciamoci... Alle origini. Vedemmo già come la Chiesa...per tutti i negozi e rapporti secolari si era sempre regolata secondo il diritto romano: perché dentro l'Impero di Roma essa aveva cominciato la sua vita, e dal diritto imperiale era stata riconosciuta e largamente privilegiata. Calati i barbari, essa ebbe una ragione di più per mantenersi aggrappata alla legge romana, poiché costoro, invasori ed eretici, erano ugualmente nemici dell'Impero e della Chiesa di Roma...In quest'epoca, romanus diventò sinonimo di catholicus...L'urto dei barbari colpiva in pieno la civiltà di Roma e della Chiesa: ed era ben naturale che la Chiesa, insorgendo per difendere se stessa, sentisse il bisogno di esaltare la legge di Roma, che in quei tragici anni appariva come la legge per eccellenza, anzi l'unica legge, di fronte alla forza materiale dei conquistatori."

[26] PALAZZO, L'errore sulla legge extrapenale, op. cit.,54

[27] Per un approfondimento sulle origini e sulla storia di questi Studiosi si rinvia a: CALASSO, Medio Evo del diritto, op.cit., 367 s. , 503 s.

[28] Per un approfondimento sulle origini e sulla storia di questi Studiosi si rinvia a: CALASSO, Medio Evo del diritto, op.cit., 556 s.

[29] Per un approfondimento sulle origini e sulla storia di questi Studiosi si rinvia a: CALASSO, Medio Evo del diritto, op.cit.,521 s.

[30] Per un approfondimento sulle origini e sulla storia di questi Studiosi si rinvia a: CALASSO, Medio Evo del diritto, op.cit., 563 s.

[31] Per un approfondimento sull'affascinante e misteriosa figura di IRNERIO si rinvia: CALASSO, Medio Evo del diritto, op.cit., 503 s.

[32] PALAZZO, L'errore sulla legge extrapenale, op. cit.,55

[33] PIACENZA , Errore ed ignoranza di diritto in materia penale,Torino,68.

[34] PALAZZO, L'errore sulla legge extrapenale, op. cit.,54,55

[35] PIACENZA , Errore ed ignoranza di diritto in materia penale,Torino,71

[36] Per un approfondimento sull'opera di questo canonista, futuro papa Alessandro III, si rinvia a : CALASSO, Medio Evo del diritto, op.cit.,519 e 559.

[37] CALASSO, Medio Evo del diritto, op.cit.,398, l'Autore, descrivendo il Decretum di GRAZIANO e l'utilizzo del metodo dialettico ,così descrive ABELERDO:" Questo strumento di analisi e di discussione aveva proprio nell'età di graziano, delle applicazioni celebri nel campo della filosofia e teologia: la più importante era stata quella del maggior filosofo del sec. XII, PIETRO ABELARDO (morto nel 1142), il quale, nella sua più caratteristica opera, certamente nota a GRAZIANO, Sic et non, raccoglie in 158 questioni sentenze discordanti di Padri della Chiesa e tenta di conciliarle.".

[38] BOLOGNINI, Lineamenti di diritto canonico, Torino, IV ristampa aggiornata, 1993:" Italiano di nascita, fu monaco camaldolese e maestro di teologia a Bologna...poche opere sono state studiate ed apprezzate quanto il decretum che "rivoluzionò" il sistema delle fonti e del metodo di studio della Chiesa, intitolato anche "Concordia discordantium canonum"... il decretum è un opera privata... il metodo giuridico, che egli usava, consisteva nell'esporre varie questioni e prospettare le varie soluzioni a sostegno delle quali riferiva le auctoritates di disposizioni contrastanti tentando la sua opera di "concordia"...occorre, ora, dire dell'importanza dell'opera di Graziano. Con essa si attua una distinzione definitiva tra la teologia e il diritto canonico..."; CALASSO, Medio Evo del diritto, op.cit., 393 s.; DANTE ALIGHIERI, Par., X, 104 e 105: "che l'uno e l'altro foro aiutò si che piace in paradiso.".

[39] PIACENZA , Errore ed ignoranza di diritto in materia penale, op. cit. ,72

[40] PIACENZA , Errore ed ignoranza di diritto in materia penale, op. cit ,72

[41] PIACENZA , Errore ed ignoranza di diritto in materia penale, op. cit ,73

[42] Si deve tenere presente la sopravvivenza delle eccezioni all'irrilevanza dell'ignoranza o dell'errore, in particolare sopravvisse a vantaggio delle donne. Questo non deve essere considerato un privilegio a favore delle donne perché rappresentava il riflesso della condizione in cui la donna era collocata nel diritto romano e in quello canonico. La mancata equiparazione all'uomo, ai fini del processo, in particolare penale, nella canonistica classica della donna è messo in chiara evidenza da GIOVANNI MINNUCCI, Processo e condizione femminile nella canonistica classica, in Studi del diritto Medioevale e Moderno, Bologna,1999,129ss.:" Il diritto processuale è il banco di prova per verificare la reale volontà dell'ordinamento di tutelare diritti e interessi dei consociati... L'età medioevale, caratterizzata da una pluralità di ordinamenti, conosce aperture e chiusure, distinzioni e diversità di trattamento giustificate e regolamentate nelle forme più diverse, in considerazione dello stato soggettivo dei richiedenti la regolamentazione dei propri diritti e interessi attraverso l'intervento del giudice".

[43] LIOTTA, I papi anagnini e lo sviluppo del diritto canonico classico, in Studi del diritto Medioevale e Moderno, Bologna,1999,107 e ss. : sottolinea, a differenza di molti manuali di storia del diritto Italiano, l'importanza di questo studioso attribuendogli la paternità della " Compilatio quarta"; CALASSO, Medio Evo del diritto, op.cit., 369.

[44] Per un breve quadro della figura di questo glossatore canonista si rinvia a: CALASSO, Medio Evo del diritto, op.cit.,559.

[45] PIACENZA , Errore ed ignoranza di diritto in materia penale, op. cit,76: l'Autore riporta in questa pagina il pensiero di Uguccione.

[46] PIACENZA , Errore ed ignoranza di diritto in materia penale, op. cit,76.

[47] Di questo parere: ALBERICO DA ROSATE, GUITTONCINO, BALDO.(vedi PIACENZA, ult. op. cit,77.).

[48] CARAVALE, Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale, Bologna, 1994, 513 s. : in queste pagine imposta il problema del fondamento e dell'interpretazione degli Statuti Comunali.

[49] Di questo parere: BARTOLO, ALBERICO, SALICETO, ANGELO DEGLI UBALDI, BOSSIO, FARINACIO.(vedi PIACENZA, op.cit.,78.).

[50] CALASSO, Medio Evo del diritto, op.cit.,546:" ALBERTO DA GANDINO... scrisse negli ultimi decenni del sec. XIII, ha raggiunto la celebrità con due opere monografiche, che trattano entrambe argomenti di estremo interesse... Compose le Quaestiones statutorum ...Compose, inoltre, un Tractatus de maleficiis, al quale è consegnata la sua fama: quest'opera, che esponeva sistematicamente la materia dei delitti e delle pene, sulla quale l'antico diritto romano poteva essere utilizzato in misura minore che negli altri campi del sistema giuridico, ... L'opera di Alberto da Gandino resta come il fondamento primo di quella scienza penalistica, nella quale la dotrina italiana era destinata a raggiungere un primato universalmente riconosciuto.".

[51] PIACENZA , Errore ed ignoranza di diritto in materia penale, op. cit,79: "Ci si pone un interessante quesito se taluno possa addurre di non avere avuto notizia del bando con il quale si imponeva l'obbligo, penalmente sanzionato, di tenere un certo contegno positivo, od omissivo...".

[52] Per avere una rapida descrizione di ANGELO ARETINO vedi: CALASSO, Medio Evo del diritto, op.cit., 583.

[53] Per avere una rapida descrizione di BARTOLOMEO DA SALICETO vedi: CALASSO, Medio Evo del diritto, op.cit.,580.

[54] PIACENZA , Errore ed ignoranza di diritto in materia penale, op. cit,80,81,82.

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