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IL SUPERAMENTO DELLA TRADIZIONALE DISTINZIONE ERROR FACTI / ERROR IURIS IN DIRITTO PENALE.

[di Leo Stilo]

1- Ragioni culturali e politiche della sopravvivenza della distinzione tra error facti ed error iuris.

« Regula est iuris quidem ignorantia cuique nocere, facto vero ignorantiam non nocere»[1].
Questa regola focalizza lo sguardo sull’oggetto dell’errore, realtà normativa o naturalistica, non ponendo attenzione ai risultati psicologici che l’errore provoca nel soggetto che vi incorre.[2]
«Si procede a colpi di scure in una materia che richiede il bulino, si sostituisce alla riflessione e all’indagine un dogma, e si fingono entità nettamente distinte anche là dove le due categorie sono da una larga zona neutra» [3].
Alcuni studiosi si sono domandati il motivo della longevità di questo criterio di distinzione dell’errore che nato nel diritto romano è sopravvissuto sino ad oggi senza sostanziali mutamenti.[4] La fortuna di questa regola si trova sicuramente nella sua capacità di impersonare nel corso dei secoli istanze diverse, ma che hanno avuto come scopo comune quello di non far venire meno la forza regolatrice, espressa con il diritto, di soggetti sovraordinati ai singoli individui e alla loro somma. La costruzione di un soggetto sovraordinato alla comunità, gestore di interessi della “res publica”, è “iniziata” con l’idea stessa del bisogno di tutela dei membri di una società, ma il problema si è rivelato in tutta la sua gravità quando questo “portatore di interessi” si è distaccato dal suo cordone primordiale per vivere di vita propria.
La rivoluzione francese del 1789 e le lotte per la “liberazione” dagli antichi regimi monarchici che ad essa seguirono nulla cambiarono al “Vertice”: il “Re” venne sostituito da un “Parlamento”, grandissima conquista per la civiltà e per la democrazia, ma ancora qualcosa di pericoloso rimase latente, pronto a colpire, in modo forse più difficile da scovare e sconfiggere perché trovò rifugio nella cultura e nella mente di ciascuno. Si tratta della stessa forza che ha reso lo Stato una persona giuridica rappresentativa di interessi pubblici; interessi non identificabili con quelli della comunità di persone che costituivano la base personale dell’ordinamento, ma propri dello Stato in sé. E’ questa “personificazione” che ha indotto lo Stato a staccarsi dalla società per avere una vita e dei fini propri[5]. Lo stesso soggetto che amministra in nome dello Stato è dotato di una “qualità”, pubblico ufficiale, che l’eleva al di sopra di un qualsiasi altra persona comune[6]. La struttura esteriore cambia, dal “Re sovrano” allo “Stato sovrano”, ma i rapporti tra governanti e governati non muta nel suo aspetto di soggezione. La rivoluzione francese ha spazzato via le vecchie monarchie, ma non è riuscita ancora a mutare la struttura interiore dello Stato, che nonostante la presenza d’organi rappresentativi del popolo, Parlamento, non riesce ad eliminare quella incrostazione culturale che non permette di vedere lo Stato come un essere a tutti noi equiparato, con gli stessi diritti e doveri, soggetto di obbligazioni lecite e illecite. Il motivo di fondo che riconduce il discorso sul principio dell’ignorantia legis non excusat è l’autorità che viene infusa in tutte le manifestazioni di volontà di questo abnorme soggetto che è lo Stato: come non si poteva non conoscere il diritto romano così non si può non conoscere quello della “moderna” Repubblica .
Con questa visuale si può comprendere il motivo per il quale l’error facti è da sempre scusato, mentre l’error, o ignorantia, iuris, considerato pericoloso perché capace di mettere in crisi il principio dell’obbligatorietà della legge penale, non è stato mai scusato. Questa paura sembra riaffiorare proprio nel periodo più “illuminato” della storia umana durante il quale nasce e si sviluppa l’idea di una codificazione che rompendo con l’incertezza e i soprusi del passato riusciusse a realizzare l'ideale certezza del diritto; fissando in un codice, carta fissa ed immutabile, i diritti e dei doveri di ciascuno. Altro motivo, legato al discorso sull’autorità dello Stato, è rappresentato dal sospetto di una «insensibilità alle norme e quindi all’ordinamento giuridico, al contrario dell’error facti»[7]. La rilevanza del momento soggettivo e personale del reato è una conquista relativamente recente, «proprio agli albori del diritto moderno, da un lato il requisito soggettivo veniva costruito come nesso psicologico fisso e ingraduabile, depurato da qualsiasi componente di disvalore…; da un altro lato… trionfa l’idea dell’identificazione della legge con la giustizia…»[8]. L’idea di soggezione verso lo Stato, e verso quello che rappresenta, ha contribuito in maniera determinante alla considerazione di “aprioristico rigetto” dell’ignoranza e di conseguenza dell’errore di diritto.
In passato, come indicato, si era soliti contrapporre l’errore di fatto, scusabile e rilevante ai fini dell’esclusione della punibilità, all’errore di diritto, irrilevante e non scusabile. L’errore di fatto aveva, per una parte della dottrina, come oggetto immediato la realtà naturalistica, mentre l’errore di diritto veniva considerato solo quello ricadente su una norma giuridica.
La vitalità di questo binomio, error facti error iuris, è dovuta, si è visto, a ragioni non solo fortuite, ma, in particolare, a motivi di ordine culturale. Tale distinzione ha trovato linfa vitale nella “testa” di chi era chiamato a “fare ed usare” il diritto.
E' preferibile,oggi, optare per una fenomenologia dell’errore basata sulla dicotomica suddivisione: errore sul precetto / errore sul fatto. L’errore sul precetto, infatti, può derivare da un errore sulla norma incriminatrice o da un errore su una norma extrapenale che non si traduce in un errore sul fatto, rientrando nella disciplina dell'articolo 5 del codice penale. L’errore sul fatto, invece, deriva da un errore sulla realtà naturalistica oppure da un errore su legge extrapenale che si converte in un errore sul fatto, disciplinato dall’articolo 47 del codice penale. L’errore sul fatto può essere sia “di fatto” che “di diritto” purché quest’ultimo derivi da un errore su legge extrapenale, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 47. La distinzione tra errore sul fatto e quella sul precetto in realtà nella zona di confine tra le due espressioni dell’errore non è molto “illuminata”, presentando dei punti d’ombra particolarmente confusi. La battaglia per portare un po’ di luce in questa distinzione è stata compiuta sul terreno dell’errore sulla legge extrapenale, realtà fonte tanto d’errore sul fatto quanto di quello sul precetto.
La confusione che regna sull’argomento è tale da aver fatto raramente applicare l’ultimo comma dell’articolo 47 alla giurisprudenza, preferendo delle soluzioni “scappatoie” per non affrontare il problema [9].

2. L’errore di fatto sul fatto.
Qualche dubbio sorge, perdendosi l’unanimità di visione tra gli Autori che aderiscono a quest'ultima impostazione della distinzione dell’errore, quando si cerca di specificare il carattere dell’errore di fatto sul fatto. Vi sono almeno tre diverse posizioni sull’argomento: due “estreme” e una intermedia. La prima è segnata dall’idea del carattere senso percettivo dell’errore ex articolo 47, consistente nella mancata o non perfetta percezione di uno o più dati della realtà naturalistica. Aderiscono a questa tesi, in modo radicale, ad esempio: Grosso e Romano. Per il primo Autore l’articolo 47, primo comma, c.p. disciplina l’errore di fatto sul fatto che costituisce reato. Con il termine fatto il legislatore ha voluto indicare l’errore che ricade sugli elementi positivi, essenziali, della fattispecie.
GROSSO:«Come ho già rilevato, l’errore di fatto consiste nella mancata o nella imperfetta percezione di un dato materiale storicamente esistente…è soltanto l’errore su di un elemento essenziale del reato»[10].
ROMANO: «il co. 1º dell’art. 47 concerne l’errore di fatto sul fatto: l’agente non si rappresenta uno o più degli elementi del fatto storico congruente con la descrizione legale per un errore al quale sono estranee norme giuridiche dell’ordinamento. Indicato è qui un errore di percezione: la divergenza tra rappresentazione e realtà è dovuta a circostanze integralmente fattuali»[11]. Un'altra concezione, “estrema”, ritiene che l’errore di fatto possa essere caratterizzato non solo dal carattere senso - percettivo, ma anche da un errore di valutazione, attinente ad un momento successivo all’esatta percezione del dato naturalistico.
FLORA:« nel fenomeno psicologico dell’errore di fatto si fanno comunemente rientrare, infatti, tanto l’errore senso percettivo che l’errore di valutazione( o intellettivo) (o almeno certe ipotesi di esso)».[12]
Nel primo, errore "senso – percettivo", l’errore coinvolge la percezione della realtà naturalistica, primo momento del giudizio[13]. Nel secondo, errore "valutazione", l’errore ricade sulla «sussunzione del dato naturalistico esattamente percepito in una categoria logico concettuale diversa da quella cui avrebbe dovuto essere correttamente ricondotto»[14]. L’Autore riferendosi al secondo tipo di errore puntualizza con la dovuta attenzione che ci troviamo fuori dal campo d’applicazione della disciplina dell’errore di fatto sul fatto quando la sussunzione ha come necessario riferimento una norma penale o extrapenale; in questo caso ci troviamo nell’ambito dell’errore di diritto. Altra parte della dottrina, riconducibile ad un’opinione intermedia, ritiene che l’errore di fatto sul fatto consista normalmente in un errore di percezione, ma ammette la possibilità di un errore di tipo diverso. Alla posizione intermedia, tra quella che intende l’error facti solo come errore di percezione e quella che intende l’error facti solo come errore di percezione e di valutazione, può essere ricondotta quella espressa dal DE SIMONE che pur ammettendo la duplice “natura” dell’errore sul fatto di fatto precisa che: l’errore di valutazione« vada tenuto distinto dall’errore di sussunzione che concernendo l’ampiezza del concetto tipizzato(ad es., il concetto di uomo), finisce col ricadere sulla fattispecie astratta e dovrebbe come tale rimanere al di fuori della sfera di applicazione dell’articolo 47».[15] Per delimitare il campo operativo dell’art.47, primo comma, c.p. è opportuno rifarsi all’impostazione metodologica utilizzata dal Grosso[16].
L’Autore procede all’identificazione del contenuto della norma tramite una ricerca e una puntualizzazione “per esclusione”, cioè tramite l’analisi di ciò che non vi rientra e la constatazione di quello rimane sotto “l’egida” dell’art.47,primo comma, c.p.:
1. non vi rientra l’errore sul fatto causato da un errore sulla legge extrapenale, perché disciplinato dall’art.47,ultimo comma, c.p.;
2. non vi rientra l’errore su legge penale, perché disciplinato dall’art.5 c.p. ;
3. non vi rientra l’errore sulle scriminanti, che per Grosso hanno una particolare valenza in sede di tipicità del fatto, perché disciplinati dall’art.59, ultimo comma, c.p..

Da queste esclusioni Grosso ricava che l’errore previsto dall’art.47,primo comma, c.p. è quello di fatto sul fatto; errore consistente nella mancata corrispondenza tra un elemento del giudizio dell’agente e un elemento, dato, essenziale del fatto storicamente esistente. E’ pacifico in dottrina che l’errore previsto dall’art.47,primo comma, c.p. è quello che ricade su un elemento essenziale del reato e per questo non escluderà il dolo, in caso di un furto, l’errore sul colore della cosa sottratta; mentre escluderà il dolo lo scambiare per propria una cosa altrui. Gli elementi essenziali del fatto devono essere preveduti e voluti dall’agente altrimenti viene meno il legame psicologico, il dolo del fatto di reato, tra il fatto e il suo autore. «Dolo ed errore si condizionano a vicenda, in una logica di reciproca esclusione: dove c’è errore sul fatto non può esservi dolo, perché l’erronea rappresentazione della realtà inibisce anche una volizione rilevante per l’elemento psicologico del reato» [17]. Per aversi errore sul fatto di fatto rilevante ai fini dell’esclusione della punibilità è necessario che l’errore cada su di un elemento essenziale del fatto[18]. L’essenzialità è un attributo solo di alcuni elementi della realtà: di quelli la cui assenza determina il venire meno della conformità del fatto concreto alla fattispecie, modello, legale.[19]

3- L’errore sul precetto e l’errore su legge extrapenale.
L’errore sul precetto è definito come un errore di tipo cognitivo determinato dalla mancata conoscenza o dall’errata interpretazione della realtà normativa [20]. Flora sottolinea che non può escludersi un errore sul precetto di fatto determinato da errata o mancata percezione del testo normativo:« L’errore sul precetto può derivare da errore che cade direttamente sulla legge penale incriminatrice oppure da errore avente ad oggetto la legge (rectius: norma) extrapenale (e cioè: diversa dalla legge penale incriminatrice) implicitamente o esplicitamente richiamata dalla legge penale incriminatrice e non convertitosi in un errore sul fatto costitutivo. Tale errore può essere causato poi (e sarà di regola causato) da mancata conoscenza o erronea interpretazione del dato normativo, ( e cioè: da un errore di diritto), ma può essere causato altresì (in casi verosimilmente rarissimi) anche da mancata o erronea percezione del testo normativo ( e cioè: da errore di fatto)» [21]. Vi possono essere, inoltre, dei casi in cui eccezionalmente l’errore sul precetto “è” «di fatto», derivando dalla mancata o errata percezione del testo su cui è trascritto l’atto-fonte. La soluzione relativa alla questione dell’esatta collocazione dell’errore su legge extrapenale rappresenta il più complesso rompicapo della teoria dell’errore, perché posta in una zona di confine tra l’errore sul fatto e l’errore sul precetto.
In estrema sintesi, la rigida classificazione dell’errore tramandata per secoli, «l’accoppiata vincente error iuris-error facti …», ha subito un decisivo colpo dall’introduzione nel codice penale del 1930 di una norma, l’art.47 ultimo comma, che pone una distinzione tra un errore su legge extrapenale che causa un errore sul fatto, escludendo il dolo, ed un errore su legge extrapenale che provoca un errore sul precetto. Numerosi tentativi sono stati compiuti per opera della dottrina e della giurisprudenza al fine di consegnare una risposta soddisfacente all’enigma posto dall’ultimo comma dell’art. 47 c.p.. Le soluzioni erano tutte tese a giustificare e spiegare come un errore su di una legge extrapenale, convertendosi in un errore sul fatto, possa escludere il dolo. Le cose si complicano ulteriormente nel momento si aggiunge al ragionamento un’altra importante variabile costituita dall’art. 5 c.p. e quando si prende coscienza che una corretta impostazione fenomenologia dell’errore passa per la comprensione dell’ultimo comma dell’art.47 c.p.. In questo discorso appare decisivo il pensiero di due Studiosi, Palazzo e Pulitanò, che con le loro opere, capolavori di “ingegneria giuridica”, hanno costruito le premesse per poter giungere alla soluzione di queste problematiche alla luce dei principi costituzionali così come cristallizzati nella sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988. Questa pronuncia rappresenta un momento importante nella costruzione di un diritto penale teso al rigetto dei contenuti e dei fini legati a concezioni etiche e totalitarie dello Stato[22]. La Corte limita la scusabilità dell’errore ai casi di ignoranza inevitabile accogliendo la cosiddetta Schuldtheorie, teoria della colpevolezza, «secondo cui la materia dell’ignorantia legis non concerne il problema del dolo, ma quello della colpevolezza»[23], in questa visione l’errore sul precetto non esclude il dolo, ma la colpevolezza intesa come “possibile rimprovero”; mentre, l’errore evitabile è rimproverabile e non esclude la colpevolezza perché si sarebbe potuto e dovuto evitare. L’errore sul precetto, quindi, non opera sul piano del dolo o della colpa ma su quello della colpevolezza escludendo così il terzo elemento costitutivo del reato.[24] Nel momento in cui si afferma che il diritto nasce per regolare le attività dell’uomo e la sua coesistenza con gli altri membri della società, non si può non avvertire l’esigenza di rendere le norme che lo costituiscono pubbliche, cioè da tutti conoscibili e comprensibili. Il diritto penale, extrema ratio dell’ordinamento giuridico, è teso alla tutela dei beni fondamentali della coesistenza sociale e le sue norme devono essere capaci di catturare, intagliando in forme generali ed astratte, i fatti caratterizzanti la situazione lesiva. Concentrare l’attenzione sul fatto, però, non deve voler dire abbandonare l’analisi dell’autore e della sua persona. La persona è messa a nudo in sede di valutazione della colpevolezza, ossia del piano su cui si cerca di ricostruire un “alter ego dell’autore” al momento della realizzazione del fatto per valutarne il disvalore complessivo del comportamento ed, infine, misurarne il rimprovero da avanzare. La valutazione è complessa perché deve tenere conto di realtà costruite non con semplici tratti geometrici ma intessute di personalità umana. Tentare di conoscere la persona che ha commesso il fatto di reato è un presupposto imprescindibile per “dare a ciascuno il suo”. La Corte costituzionale, in questa storica sentenza, analizza e confronta alcune premesse ideologiche che hanno contribuito a giustificare l’idea dell’esistenza del principio della non scusabilità dell’ignoranza della legge penale.[25] La legge, massima espressione della volontà dell’ordinamento giuridico statale e della sua autorità, è dotata di una valore sacro che si eleva e distacca dalla conoscenza effettiva da parte dei singoli uomini per assurgere nell’olimpo di un diritto che vive lontano dalla vita pratica e reale dei suoi fruitori. Il diritto diviene espressione di una coscienza comune, non subordinabile alla logica della colpevolezza della singola persona nel caso concreto.
La Corte costituzionale, inoltre, puntualizza alcune conclusioni: 1) l’impossibilità di trovare un fondamento, nel nostro diritto, al principio dell’assoluta irrilevanza dell’ignoranza della legge penale; 2) l’esigenza, dettata dallo steso ordinamento, di non attribuire un’assoluta rilevanza alla scusabilità della stessa ignoranza. Quando si costruisce una “presunzione di conoscenza assoluta” delle norme penali ponendola sul capo dei singoli membri della società il diritto, da strumento di giustizia, diventa una spada pronta a cadere e colpire guidata solo dal caso e non dalla ragione. Per questo la Corte costituzionale nel paragrafo 4, della sentenza n. 364 del 1988, indica l’esigenza di non considerare il « solo istante nel quale il soggetto oggettivamente viola la legge penale nell’ignoranza della medesima». Con l’affermazione: “ il fatto porta con sé l’anima del suo autore”, non si vuol negare che il fatto sia riconducibile al dettato di una fattispecie penale generale ed astratta, impersonale, ma si vuole porre l’accento sulla personalità del fatto nel suo realizzarsi. Il fatto come espressione della persona che l’ha realizzato deve essere valutato e giudicato senza «trascurare le cause, remote e prossime della predetta ignoranza»[26]. Nel paragrafo 13 la sentenza ha l’illuminazione di sottolineare l’approccio metodologico corretto da adottare nell’interpretazione delle norme penali. La stigmatizzazione dell’«inversione metodologica» seguita inconsapevolmente da alcuni studiosi e pratici è un punto chiave per poter spazzare via ogni “incrostazione di cultura autoritaria” dal nostro diritto e per poter reinterpretare il nostro codice penale illuminandolo con i valori della Costituzione. La legge ordinaria, quale è il codice penale, deve potersi ricondurre alla norma costituzionale; è in gioco l’effettiva realizzazione del principio di legalità. La sensibilità richiesta in materia di pena è quella umana, per questo la Carta fondamentale ci ricorda la natura stessa della persona umana, fatta di dubbi, lacune ed errori tutti presenti in ogni individuo come comune patrimonio genetico e culturale. La sentenza, in un secondo momento, si sofferma ad analizzare l’articolo 27 della Costituzione manifestando, senza più alcun indugio, il carattere rivoluzionario di questa norma e la sua capacità di far mutare volto al diritto penale. «La responsabilità penale è personale», «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»; il primo ed il terzo comma dell’articolo 27 Cost. pongono le premesse della dichiarazione di parziale illegittimità dell’articolo 5 codice penale. Per essere “colpevole” il fatto, tipico ed antigiuridico, deve appartenere alla “persona” dell'autore. In altre parole, la proprietà non è data solo dal legame oggettivo – causale o da quello soggettivo – psicologico, ma dall’aderenza sociale e culturale del fatto al suo autore. La persona non è il frutto di un solo atto, fatto lesivo, ma è il risultato dei comportamenti di tutta la una vita alla luce "delle azioni od omissioni" dei membri della società che avrebbero potuto e dovuto fare qualcosa per evitare la realizzazione del crimine. La Costituzione suggerisce di dare una risposta ad alcune domande: “perché l’ha commesso ?”; “chi è questa persona ?” ; “come si è comportata prima e dopo aver commesso il reato ?”; “quali sono le sue condizioni economiche, sociali e culturali ?”; “la famiglia e la società che ruolo hanno avuto nella sua vita e nella formazione della sua persona ?”( art. 133 c.p.).
Queste riflessioni possono essere utilizzate per tentare di dare una soluzione al problema del confine tra errore ed ignoranza: l’impossibilità di conoscere il precetto penale esclude la punibilità perché non si può muovere un rimprovero al soggetto che commette il fatto ignorandone, in modo inevitabile, la rilevanza penale. L’art. 5 c.p. e l’art. 47 c.p. si insinuano ed operano in realtà molto delicate e in alcuni casi ben mimetizzate da presupposti logici ormai superati dalla Costituzione. L’ordinamento «assicura ai cittadini che non li punirà senza preventivamente informarli su ciò che è vietato o comandato… ma richiede dai singoli l’adempimento di particolari doveri»(Corte cost. sent.364/1988). Questi doveri sono espressione di quell’impegno sociale cui tutti sono chiamati ad adempiere; tale impegno, naturalmente in misura diversa, è preteso dal diritto come corrispettivo di una prestazione, o di “un’aspettativa sociale”, che deve essere garantita da ognuno nei confronti di tutti. L’impegno non è altro che il riflesso dell’affidamento: collante sociale che riesce a tenere uniti e vitali i rapporti tra i membri della società. In questa visione anche lo Stato, soggetto “soggetto” al diritto, ha dei doveri indicati chiaramente in Costituzione e dai quali non può sfuggire. Nel momento in cui si pongono alla base del diritto di punire dello Stato le norme: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»(art.25 Cost.) e « le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione…»(art.73, terzo comma); si puntualizza il dovere di mettere in condizione di conoscere, tramite mezzi che ne garantiscano la concreta possibilità, il contenuto delle leggi approvate dal Parlamento e promulgate dal Presidente della Repubblica. La vacatio, seppur riducibile, è irrinunciabile presupposto per l’entrata in vigore della legge. Prima che sia trascorso questo lasso di tempo nessuno può essere punito per un fatto previsto come reato da quella legge che, seppur approvata, ancora non produce i suoi effetti vincolanti; la base logica di questa norma risiede nell’impossibilità per il consociato di ubbidire ad una regola che non ha avuto la possibilità di conoscere. Quando si afferma l’esistenza del dovere posto a carico dello Stato di mettere la persona nella concreta possibilità di informarsi e di conoscere le norme penali bisogna chiarire che il punto di partenza, d’ogni discorso in materia di diritto penale, è l’art.25 Cost., luogo dove vengono indicate al legislatore le rigorose modalità di formulazione della fattispecie penale. «Una legge penale che si limitasse a prevedere il fatto ma rimettesse al giudice la scelta del tipo e/o della sanzione, contraddirebbe le istanze garantistiche sottese al principio di legalità proprio nel momento nevralgico in cui si infligge un effettivo sacrificio al bene della libertà personale» e il « principio di legalità sarebbe rispettato nella forma, ma eluso nella sostanza se la legge che eleva a reato un dato fatto lo configurasse in termini così generici da non lasciare individuare con sufficiente precisione il comportamento penalmente sanzionabile»[27]. La Corte dopo aver indicato i doveri che l’ordinamento ha nei confronti dei consociati, indica i doveri dei secondi nei confronti del primo. Il «contratto sociale» è una fonte di obblighi per i consociati, oltre che diritti, e l’art. 2 Cost. ne cristallizza empiricamente il portato, indicando di tenere fede ai doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale. Un’espressione di questi doveri è quello “d’informazione normativa” che grava su tutti i consociati. Quest’impegno rappresenta una manifestazione concreta del rispetto degli interessi della persona. E’, infatti, la violazione della solidarietà sociale che giustifica l’esistenza di una responsabilità da parte di chi lede degli interessi, ritenuti dalla società degni di massima tutela, trovandosi in una condizione evitabile di mancata, o errata, conoscenza della norma penale. La società moderna, caratterizzata dalla complessità e dinamicità dell’attività umana, richiede un impegno continuo e costante per non far aumentare i rischi ad essa correlatati. L’impegno richiesto, molto alto in alcuni casi, è strettamente connesso al grado di civiltà raggiunto o che si vuol raggiungere tramite l’effetto, persuasivo - culturale, delle norme. Ma “quest’impegno” trae forza e fondamento solo dall’esistenza di norme positive che ne prescrivono l’osservanza ? Si avverte, leggendo questa domanda, la sensazione che una risposta affermativa lascerebbe un “gusto” amaro e di sfiducia nell’uomo, visto sempre più come un animale non dotato di ragione che ha bisogno del “bastone”, il diritto, per realizzare concretamente alcuni valori imposti dal legislatore di turno. Questa conclusione non può essere accettata e l’impegno, nel quotidiano vivere, deve potersi fondare su un dato ontologico, oltre che normativo. Le norme penali rappresentano la solidificazione positiva di valori, beni giuridici, avvertiti dalla società come fondamentali per la sua stessa esistenza e per la realizzazione personale dei suoi soci. Si pensi ad esempio: ai reati omissivi e al dovere di attivarsi per impedire la lesione o la messa in pericolo del bene giuridico, chiaro sintomo dell’impegno richiesto dalla società ai suoi soci; ai reati colposi che si manifestano come rimproveri per non essere stati particolarmente attenti ed aver così leso o messo in pericolo beni giuridici. Questi doveri sono rivolti a degli esseri umani:« nel momento in cui una persona attenendosi scrupolosamente alle richieste preventive dell’ordinamento, agli obblighi di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 adempia a tutti i predetti doveri, strumentali, nella specie prevedibili e ciò nonostante venga a trovarsi in stato d’ignoranza della legge penale, non può essere trattato allo stesso modo di chi deliberatamente o per trascuratezza violi gli stessi doveri» (sent.n.364 del 1988); al contrario, inadempiuti tali doveri, l’ignoranza è inescusabile. L’accelerazione dell’evoluzione tecnica coinvolge la vita quotidiana ponendo continui quesiti, tutti tesi alla ricerca di principi generali e di valori fondamentali cui ricondurre le diverse culture che tentano, in alcuni casi in modo tutt’altro che pacifico, di amalgamarsi. La conoscenza dei valori e dei beni di una società moderna deve essere garantita a tutti i soci, “vecchi e nuovi”, che fanno parte, o che entrano a far parte, del patto sociale. Per queste ragioni la conoscenza non è un dato presunto, ma un elemento da dedurre concretamente dai fatti e dalle persone coinvolte nella vicenda oggetto di valutazione interpretativa. Al paragrafo 26, sent. 364/1988, la Corte mette in luce l’impossibilità di accettare, come «scusa», la comune ignoranza del precetto quando il soggetto, per motivi particolari può esserne a conoscenza. L’inevitabilità deve essere misurata non in conformità a criteri esclusivamente soggettivi che analizzano solo le caratteristiche personali dell’agente, ma tramite un parametro quanto più obiettivo possibile. Il parametro oggettivo comprende, ad esempio, casi in cui è impossibile per una persona venire a conoscenza del contenuto del precetto: casi in cui il testo è assolutamente oscuro, oppure in cui l’interpretazione, da parte degli organi giurisdizionali, è caotica e non univoca. L’ancoraggio a criteri oggettivi non deve però escludere completamente la persona dell’agente, ma deve essere compensata dall’esame delle sue eventuali particolari conoscenze ed abilità. La Corte ammette in alcuni casi l’adozione di criteri misti, oggettivi e soggettivi, ma rileva la necessità di generalizzare l’errore, cioè di analizzare se qualunque consociato fosse incorso in errore in quella data situazione. In definitiva, tale spersonalizzazione è recuperata, in un secondo momento, dall’esame di particolari situazioni in cui eventualmente versi il singolo soggetto agente. Quello della “inevitabilità”, infatti, è un giudizio per sua natura rimesso « alla valutazione giudiziale»[28] e sin dagli albori del diritto la contrapposizione tra reati naturali e reati artificiali è considerata come momento discriminante per un possibile giudizio di scusabilità dell’ignoranza o dell’errore di diritto. In relazione ai «mala in se…omissis…nessuno potrebbe accampare validamente di avere incolpevolmente (o inevitabilmente) ignorato l’illiceità penale.»[29]. Non si richiede che il soggetto conosca il fatto nella sua esatta accezione tecnico - giuridica ma è sufficiente quella, che, da ampia dottrina, viene definita una conoscenza parallela nella sfera laica. E' sufficiente, in altri termini, che l’agente sia consapevole della natura offensiva e antisociale del suo comportamento. Nei delitti naturali tale conoscenza è, salvo qualche rara eccezione[30], sempre presente. L’ignoranza della legge penale così viene emarginata ai soli casi dei reati artificiali. Come ogni distinzione culturale anche quella tra delitti naturali ed artificiali tende ad essere fluida, almeno nella zona di confine, ed il passare del tempo e il mutare dei costumi ne rendono difficile l’applicazione pratica. Appare chiaro come la distinzione tra reati naturali e reati artificiali è legata all’offensività del fatto. L’offesa, avvertita come più o meno grave fa oscillare l’ago della bilancia verso i mala in se o i mala quia vetita. Con queste premesse si riconduce nell’alveo dell’offensività il criterio dell’inevitabilità dell’ignoranza o dell’errore che ricade sul precetto. Vi sono altri criteri, definibili oggettivi, che coinvolgono la tecnica legislativa con cui sono state create le fattispecie penali e l’interpretazione che di esse hanno dato gli interpreti “qualificati”. Per i criteri soggettivi, tesi alla personalizzazione del giudizio, i parametri per la loro utilizzazione «dovrebbero essere quelli della colpa (anche se sulle differenze, o analogie, tra culpa iuris e culpa facti si discute…»[31]. Il punto di partenza dovrebbe essere il «criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis», e «residuerebbe un’ulteriore possibilità di personalizzazione del giudizio, dovendosi tenere conto di eventuali particolari condizioni soggettive (momentanee o permanenti; interne o esterne) dell’agente: uno spazio, dunque, anche per un giudizio di esigibilità della conoscenza della legge in capo al singolo contravventore»[32]. La teoria della “buona fede” entra nel giudizio complessivo del fatto tramite i criteri misti, di natura oggettiva e soggettiva, portando con sé ipotesi che prima erano utilizzate solo per le contravvenzioni. [33] Ad esempio quando esistono dei precedenti giurisprudenziali che affermano la liceità del comportamento il soggetto, assolto i propri doveri di informazione, è cosciente di agire secondo diritto perché l’applicazione della norma interessata in sede giurisprudenziale gli suggerisce la non antigiuridicità del suo comportamento. Il secondo criterio si basa sull’attendibilità della fonte dell’informazione: si tratta dei pareri svianti della Pubblica Amministrazione. Si deve precisare che non il parere di qualsiasi P.A. è sufficiente a perfezionare l’efficacia scusante dell’inevitabile ignoranza, ma è necessario che l’informazione provenga dalla P.A. competente per la materia oggetto della norma su cui tale vizio ricade.[34] Il contenuto della sentenza 364 del 1988 rappresenta: da un lato il punto d’arrivo di un’esigenza avvertita sin dal diritto romano, tesa a mitigare il rigore del principio ignorantia legis non excusat, e mai compiutamente appagata; dall’altro, il punto di partenza per un futuro discorso riformatore, alla luce dei principi costituzionali, del diritto penale. La Corte costituzionale intravede e mette in primo piano la funzione principe della colpevolezza: quella di garanzia della persona. Il diritto penale, rappresentando un “male in sé”, deve basarsi su alcune garanzie minime, necessarie ad assicurare e realizzare una giusta “pena”.

Per questo l’articolo 27 della Costituzione apre la porta, se compreso, ad un’importante rivoluzione culturale, prima, e giuridica, in un secondo momento. Ogni parola di questa norma è “pesante” come un enorme macigno perché rappresenta la cristallizzazione di traguardi raggiunti dopo secoli di lotte, di sacrifici e di vittorie sociali; è, in altre parole, la sintesi di tutte le conquiste della nostra civiltà. Si fa strada la consapevolezza dell’infondatezza di tutte quelle scienze che pretendono di incasellare gli uomini in categorie più o meno omogenee al fine di prevedere ed indicare, con assoluta certezza, il comportamento che l’animale sociale uomo, seguirà in tutte le situazioni della vita quotidiana. La scienza non può scrutare con matematica precisione ciò che in realtà è imperscrutabile, perché costituito essenzialmente da un’alta dose di imprevedibilità. Quest’ultimo elemento pone l’esigenza di considerare gli uomini giudicandoli non per generi, ma per quello che in realtà sono: individui non deducibili da nessuno schema generale, ma contemplabili solo nella loro individualità. L’esigenza di andare oltre l’individualità esterna porta a dipingere, selezionando tra le infinite tonalità di colore, la persona nella sua essenza interiore. La sfida, posta dall’articolo 27 Cost., è quella di riuscire a guardare dentro ogni individuo per trovare la sua persona. La necessità di portare a termine questa difficile ricerca deriva dal fine stesso dello strumento “pena”: tentare di rieducare il reo.
Alla luce di quanto scritto, attuali ed ancora feconde appaiono le parole Franz von Liszt:« Solo la pena necessaria è giusta. La pena è per noi un mezzo per raggiungere uno scopo. L’idea dello scopo postula però l’adattamento del mezzo al fine e la massima parsimonia nella sua applicazione. Questa esigenza ha particolare valore per quanto concerne la pena, essendo essa infatti un’arma a doppio taglio: tutela di beni giuridici attuata attraverso la lesione degli stessi.»[35].

NOTE


[1] - DIGESTO 22.6.9 pr.(Paul. lib. sing. de iuris et facti ignorantia).

[2] - FLORA, voce Errore ,in Dig.disc.pen.,Torino,IV,1990,255 ss.

[3] - MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. II, Torino, 1908,19.

[4] - PALAZZO, Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza, in Riv. It., 1988, 924 ss.

[5] - Questa concezione “autoritaria dello Stato” è presente come motivo di fondo, implicito ed esplicito, in alcune opere: SATTA, voce Atto amministrativo, in Enc. Giur., IV, 1989; SATTA, Giustizia amministrativa, 3ª ed., Padova, 1997, 200 ss; SATTA, Imparzialità della pubblica amministrazione, in Enc. Giuridica Treccani, vol XV, Roma, 1988. L’idea è suggerita anche da un altro Auotore: CARACCIOLI, Manuale di diritto penale, parte generale, Padova, 1998,135 ss.

[6] - Basta leggere con attenzione alcune delle più belle pagine scritte da KAFKA (nel suo romanzo “IL Castello” o “Il Processo”) per rendersi conto della visione “Autoritaria dello Stato” presente nel quotidiano vivere ancora oggi saldamente ancorata, come ostrica allo scoglio, nella cultura della nostra Pubblica Amministrazione. E’ un elemento presente nella nostra cultura giuridica, in particolare del diritto Amministrativo, che difficilmente viene messo a fuoco in modo chiaro, perché costituisce un “sottofondo” che è stato sempre presente nella storia dei rapporti tra sudditi e sovrani e oggi tra governati e governanti.

[7] - FLORA, voce Errore ,op.cit,259

[8] - FLORA, voce Errore ,op.cit.,259

[9] - Per una dettagliata rappresentazione del problema vedi: LICITRA, L’errore sulla legge extrapenale, Padova, 1988, 3:«Va subito evidenziato che le sentenze in cui viene negata la rilevanza dell’errore su legge extrapenale sono di gran lunga prevalenti,tanto che si può parlare,a proposito del terzo c. dell’art. 47, cod. pen., di applicazione eccezionale…».

[10] - GROSSO, voce Errore(diritto penale), in Enc.giur.Treccani,Roma,XIII,1989, 2.

[11] - ROMANO, Commentario Sistematico del codice penale, Milano,1995,Art. 47.

[12] - FLORA, voce Errore , op.cit.,260.

[13] - FLORA, voce Errore ,op.cit.,260: «es.:non percepisco la presenza di un liquido altamente infiammabile nel luogo ove getto un fiammifero ancora acceso…».

[14] - FLORA, voce Errore ,op.cit.,260 :« es.: scambio per una innocua biscia un velenosissimo serpente che infilo, per scherzo, nel letto della suocera…ritengo di poter impedire la morte, che sono giuridicamente tenuto a scongiurare, dell’intossicato da veleno , somministrando del semplice latte, anziché un più efficace antidoto; ritengo che una elevata dose di sedativo provochi nel figlio neonato che m’impedisce di riposare un lungo sonno, ma non ne cagioni la morte).»

[15] - DE SIMONE,L’errore sul fatto costitutivo, in giurisprudenza sistematica di diritto penale. Codice penale. Parte generale, diretta da BRICOLA e ZAGREBELSKY, I, Torino, 2ª ed., 1996,671.

[16] - GROSSO, voce Errore(diritto penale), op.cit., 2

[17] - FIORE, Diritto penale, Parte generale, Utet, 1993, 275

[18] - DE SIMONE, L’errore sul fatto, in giurisprudenza sistematica di diritto penale,Codice penale. Parte generale, diretta da BRICOLA e ZAGREBELSKY, I, Torino, 2ª ed., 1996,672.

[19] - FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, FINDACA-MUSCO,3ª ed., Bologna, 1995, 330; PAGLIARO, Principi del diritto penale, Parte generale, 6ª ed., Milano, 399; GROSSO, voce Errore(diritto penale), op.cit, 2; SANTUCCI, voce Errore (dir. pen.), in Enc.. dir., XV, Milano, 1966, 283;ROMANO,Commentario sistematico del codice penale, Giuffrè, 1987, 415; si allineano in armonia con queste conclusioni la maggior parte degli Autori, tuttavia come molte volte rilevato è FROSALI, nella sua monumentale opera del 1933 sull’errore a pagina 273, a chiarire con poche parole i concetti che come una sorta di edictum tralaticium si trasmettono, in argomento di errore, da un Autore all’altro rimanendo inalterati:«…l’errore preveduto dall’art.47 è quello avente per oggetto un elemento senza del quale il fatto (nei suoi componenti: comportamento ed evento) non è fatto di reato, un elemento cioè, necessario ad integrare la figura di un determinato fatto-reato prevista dalla legge. Sono gli elementi (di fatto) costitutivi essenziali del reato: sia generali, cioè necessari per ogni reato, sia speciali perché esista il singolo reato di cui si tratta ; e tali da esser compresi, secondo la nostra legge, o nel comportamento, o - per il tramite del nesso causale – nell’evento inteso in senso tecnico.».

[20] - DE SIMONE,L’errore sul fatto costitutivo, op.cit., 671.

[21] - FLORA, voce Errore ,in Dig.disc.pen.,Torino,IV,1990,257.

[22] - PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, in Riv.it.dir.proc.pen.,1988,686s.

[23] - CADOPPI, Ignoranza della legge penale, in giurisprudenza sistematica di diritto penale. Codice penale. Parte generale, diretta da BRICOLA e ZAGREBELSKY, I, 2ª ed., Torino,1996,633

[24] - CADOPPI, Ignoranza della legge penale, op.cit.,633.

[25] - CARACCIOLI, Manuale di diritto penale, parte generale, Padova,1998:«La connessione fra obbligatorietà della legge penale ed inescusabilità dell’ignoranza della stessa è, dunque, il frutto di una precisa scelta politico-ideologica, venendo il principio in esame - ancorché storicamente risalente e giustificato dalla dottrina liberale della seconda metà del sec. XIX – presentato come necessario “ per la difesa delle condizioni essenziali di esistenza della società e dello Stato».

[26] - Questo punto della sentenza della Corte Cost. sembra ripropone le disposizioni contenute nell’art.133 c. p..

[27] - FIANDA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op.cit.,68s.

[28] - VASSALLI, L’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale come causa generale di esclusione della colpevolezza ,in Giur.cost., 1988, II, 12.

[29] - CADOPPI, Ignoranza della legge penale,, op.cit.,644

[30] - Quest’ultima è propria di soggetti con carenza di socializzazione di tale gravità da non far rendere conto della criminosità del comportamento. In questi casi la scusa dell’articolo 5 c.p., così come reinterpretata dalla Corte, potrebbe trovare terreno fecondo ed essere applicata; tale ignoranza non è addebitabile, rimproverabile, al soggetto. Un altro caso di ignoranza inevitabile in materia di diritto naturale si può considerare quello di una interpretazione innovativa che dilati i casi rientranti nell’ambito della disposizione andando oltre quelli precedentemente rientranti.

[31] - CADOPPI, Ignoranza della legge penale,, op.cit., 648.

[32] - CADOPPI, Ignoranza della legge penale, op.cit., 648.

[33] - Su questo argomento PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte generale, VI ed.,Milano,1998, 402. CARACCIOLI, Manuale di diritto penale, parte generale, Padova, 1998,141:«In sostanza si è creata un’ipotesi di “buona fede”, esclusiva del dolo e della colpa, che la giurisprudenza aveva già costruito per le contravvenzioni, come fenomeno esclusivo della colpa. Ora il discorso viene esteso ai delitti, e quindi al dolo…(omissis)… La sentenza indica, infatti, gli elementi ai quali il giudice penale deve attenersi per valutare l’eventuale mancanza di elemento psicologico del reato, come conseguenza della riconosciuta inevitabilità dell’ignoranza, ma non demolisce la portata generale del divieto.»

[34]- PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, in Riv.it. dir. proc. pen. ,1988,724; STORTONI,op.cit.,1988,1338; CADOPPI, Ignoranza della legge penale, op. cit. , 649. Problematico appare il criterio basato su eventuali pareri, fuorvianti, dati da soggetti professionalmente qualificati, ma a differenza del precedente caso, privati. Si pensi ad esempio al parere di un consulente legale, base imprescindibile per qualsiasi attività in campo economico, e al suo alto potere di “fiducia”. Il consociato per essere certo di non andare contro l’ordinamento giuridico chiede aiuto ed assistenza ad un soggetto la cui professionalità dovrebbe essere assicurata da una serie di misure, amministrative, atte a garantirne la reale conoscenza della materia.

[35] - FRANZ VON LISZT Der Zweckgedank im Strafrecht ( Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge von Dr. Franz v. Liszt, Bd. I) J. Guttentag, Berlin, 1905. Il testo riportato nell’articolo è estratto dalla traduzione italiana dell’opera (La teoria dello scopo nel diritto penale) curata da ALESSANDRO ALBERTO CALVI, Milano, 1962, 46.

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