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Un nuovo paio di jeans per la Cassazione.


[di
Leo Stilo]

LA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
SENTENZA n. 42289 del 26 novembre 2001
( Presidente D. Avitabile - Relatore F. Novarese)

La Terza sezione della Suprema Corte sembra, in modo definitivo, abbandonare i toni ed i contenuti espressi nella sentenza n. 1636 del 1999, tendendo a consolidare un proprio orientamento giurisprudenziale secondo " il quale non è necessario che la violenza, fisica o morale, si protraggano fino al momento del rapporto e durante lo stesso, né occorre una totale eliminazione della capacità di resistenza del soggetto passivo, essendo invece sufficiente la coartazione della volontà dello stesso(nessuno è tenuto ad immolarsi! ) e la sussistenza di un rapporto di causalità, nella specie anche motivato, tra tale stato della vittima e la violenza e/o minaccia, a tal fine posta in essere dall'agente, ancorché in momento anteriore al congiungimento carnale, non escluso dal necessitato comportamento remissivo da quella assunto nella fase immediatamente antecedente il rapporto e durante questo" (Corte di cass. sent. n.13070/99). (massima a cura dell'autore)


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. K. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, emessa in data 22 dicembre 1999, con la quale veniva condannato per i delitti di violenza carnale nei confronti della moglie, separata di fatto, di atti osceni in luogo pubblico e di violenza privata, deducendo quali motivi l'illogicità manifesta e la carenza della motivazione in ordine alla responsabilità perché fondata sulla deposizione della parte offesa senza alcun riscontro ed in contrasto con alcune logiche considerazioni quali la mancanza di ogni intervento dei vicini, nonostante il preteso trambusto, l'effettuazione di un viaggio in Marocco dopo la pretesa violenza, il pernottamento nella stessa stanza di albergo ed il fatto che la vittima al momento della presunta violenza indossasse i jeans.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure sono in fatto e propongono una differente lettura delle risultanze processuali, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di un milione di lire in favore della cassa delle ammende, determinata in base alla sentenza n. 186 del 2000. Ed invero, occorre ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794 e Cass. sez. III 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani ). Peraltro la Corte ligure ha valutato l'attendibilità e la credibilità della parte offesa con i riscontri forniti dalla deposizione di altra teste ed ha risposto a tutte le deduzioni difensive in maniera logica ed esente da vizi giuridici. Ed invero non esiste alcun risentimento della parte offesa nei confronti dell'ex marito "perché al momento della deposizione .. la donna (era) ormai divorziata e risposata", mentre il viaggio in Marocco, il pernottamento nella stessa stanza d'albergo ed il tentativo di contattare il marito sul luogo di lavoro dopo la patita violenza sono spiegati "nell'ambito di un rapporto coniugale in crisi con le conseguenti situazioni di conflitto anche personale che giustificano a volte condotte apparentemente contraddittorie nella gestione dei rapporti". A tale esatta notazione possono aggiungersi il timore della parte offesa per il carattere violento dell'imputato, la situazione economica e di sudditanza della donna, le quali potevano spingerla a contattare il marito ed ad accettare un viaggio nella loro terra di origine, nonché l'immediata denuncia della violenza subita il giorno dopo il fatto. Del resto il carattere violento, attestato anche dall'altra teste, e le modalità con cui si è svolto lo specifico episodio di violenza carnale quale risulta dalla concorde ricostruzione effettuata dai giudici di merito (l'uomo ubriaco ha bussato alla porta della casa in cui alloggiava la donna insieme ad un'amica, le due donne si sono determinate ad aprire dietro sue insistenze per non creare clamore e richiamare l'attenzione dei vicini, il prevenuto ha trascinato per i capelli la moglie e con violenza l'ha costretta a seguirlo in automobile) spiegano l'assenza di lesioni, di vestiti strappati e di vicini pronti a testimoniare sull'episodio di poco precedente alla violenza. Peraltro "l'assenza di persone disposte alla conferma (di poco rilievo probatorio n. d. r.) .. può essere addebitato a vari ragionevoli motivi quali, ad esempio, la possibile assenza di percezione del rumoroso agire dell'A. ubriaco o la indisponibilità ad intromettersi nel litigio tra extracomunitari o, più semplicemente, la non ritenuta necessità della presenza di ulteriori testimoni" Inoltre la paura di ulteriori conseguenze oltre i "ceffoni" ha determinato la possibilità di sfilare più facilmente il jeans, sicché detta deduzione del ricorrente è del tutto incongrua. La veridicità del fatto non può essere inficiata dalla mancanza di qualsiasi ausilio materiale o vocale per impedire al K. di portare via la vittima nel modo su descritto da parte dell'amica, giacché, a parte il terrore della stessa, che può averla paralizzata, la reazione delle persone dinanzi ad episodi di notevole violenza è differente, tanto più che si trattava di una cittadina straniera, la vicenda si è svolta in piena notte e si è dipanata in breve tempo dopo l'apertura della porta, sicché non è stato neppure possibile avvertire la polizia, ammettendo che un simile comportamento possa essere preso da due cittadine extracomunitarie in un Paese non sempre benevolo nei loro confronti. Pertanto vi erano molteplici ragioni, quasi tutte esplicitate dalla Corte ligure, per ritenere non rilevanti le varie allegazioni difensive e per valutare credibile ed attendibile la deposizione della parte offesa.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di un milione di lire alla cassa delle ammende.

Nota
1.Premessa
Nella sentenza in epigrafe la Corte di cassazione è chiamata a valutare la fondatezza logica e giuridica delle argomentazioni poste alla base di alcune deduzioni probatorie contenute in una sentenza con cui il ricorrente " veniva condannato per i delitti di violenza carnale... di atti osceni in luogo pubblico e violenza privata". In questa pronuncia ridivengono protagonisti, dopo un breve periodo di assenza, un particolare capo d'abbigliamento, pantaloni tipo "jens", indossato dalla vittima al momento del realizzarsi della violenza e la sua presunta difficoltà ad essere sfilato senza la "complicità" di quest'ultima[1]. La sentenza esprime sinteticamente, con colori forti e ben distinti, le problematiche giuridiche e le tensioni sociali che ruotano, senza mai trovare una stabile soluzione, attorno al difficile tema dei "reati sessuali". Sei anni dopo l'entrata in vigore della legge n. 66 del 15 febbraio 1996 appare opportuno, alla luce di alcune recenti pronunce della giurisprudenza di merito e legittimità, rivolgere lo sguardo al passato per verificare se i problemi interpretativi attuali non siano il riflesso di una disciplina che di nuovo ha solo l'aspetto esteriore, mantenendosi in realtà fedele in "cuor suo" ad alcune concezioni culturali storicamente superate. Un breve esame dei testi legislativi del passato, in materia di delitti sessuali, può essere utilizzato come base per la ricostruzione dello schema culturale e logico, seppure in termini di semplice reazione e rigetto, dell'attuale disciplina che la Corte di cassazione e i giudici di merito sono chiamati ad applicare.
I testi normativi in vigore prima dell'avvento dei nuovi articoli 609 bis e seguenti del codice penale, rappresentano, con modalità e finalità diverse, le tappe dell'evoluzione delle difese che la società / ordinamento giuridico ha saputo e voluto erigere a difesa della sfera sessuale della persona umana.

2. Breve analisi storica della disciplina dei reati sessuali: dal Codice Zanardelli alla legge n. 66 del 15 febbraio 1996.
Il breve viaggio nella storia della legislazione italiana in materia di reati sessuali ha inizio dall'esame titolo VIII, "dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie", del Libro II del codice Zanardelli, entrato in vigore il primo gennaio 1890. Nel primo capo (artt. 331-339), dei sette in cui era suddiviso il titolo predetto, era contenuta la disciplina dei delitti di: violenza carnale (artt. 331, 332); atti di libidine violenti (art. 333); corruzione di minorenne (art. 335); incesto (art. 337); atti osceni in luogo pubblico( art. 338); distribuzione, esposizione e messa in vendita di scritture, disegni o altri soggetti osceni (art.339)[2]. La semplice lettura degli articoli disseminati all'interno dei capi, in precedenza citati, mette in evidenza il ruolo rivestito dal titolo VIII nell'economia del codice Zanardelli: quello di un enorme contenitore entro cui riversare fattispecie diverse per natura ed oggetto. In questa raccolta magmatica di figure delittuose eterogenee, il "motivo sessuale" non poteva essere considerato fonte unica da cui trarre la "forza di coesione" necessaria a garantire la tenuta, entro uno stesso titolo, di realtà così profondamente differenti ( ad es.: violenza carnale, ratto per fine di libidine o matrimonio, lenocinio, adulterio, bigamia, supposizione e soppressione di stato). In questo schema una particolare attenzione deve essere dedicata all'individuazione del bene di categoria compiuta dal codice del 1889, rappresentante il vero ed unico collante delle varie figure delittuose brevemente citate: "Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie". Oggi, l'accostamento di questi beni giuridici appare impensabile e "forzato"[3], ma "sul finire dell'Ottocento, le differenze profonde tra le condotte costitutive dei diversi reati e tra i beni che questi di volta in volta offesi cedevano di fronte alla considerazione, corrispondente alla cultura del tempo, che comunque tutti gli illeciti sopra ricordati contrastavano, seppure per le più varie ragioni, con il ricorrente sentimento del buon costume e dell'ordine delle famiglie".[4] I singoli beni, perdendo la loro reale consistenza individuale e personale, assumono un ruolo generale teso a tutelare ciò che è ritenuto di vitale importanza per la tenuta etico-giuridica dello Stato. In altre parole, il bene da difendere era individuato nell'intima essenza di un equilibrio sociale, difficilmente raggiunto dopo una lenta sedimentazione di valori e principi, che non doveva essere turbato da atti delittuosi ritenuti ad "alto potenziale destabilizzante". Il codice Zanardelli prevedeva, inoltre, all'art. 331[5] il delitto di "violenza carnale " ed all'art. 333 quello di "atti di libidine violenti", distinguendo in due autonome figure comportamenti che saranno successivamente ricondotti ad un unico denominatore comune dall'art. 609 bis introdotto dalla legge n.66 del 1996: "atti sessuali". L'elemento modale caratterizzante la condotta d'entrambe, le fattispecie è rappresentato dalla presenza della violenza o minaccia da parte del soggetto attivo del reato nei confronti del soggetto passivo. Successivamente venivano indicate alcune ipotesi di violenza carnale e di atti di libidine violenti in cui il soggetto attivo era punito prescindendo dalla reale esistenza della violenza o della minaccia. Il motivo di questa "presunzione" risiedeva nell'opinione diffusa che in determinate condizioni un individuo non è in grado di opporsi alla violenza o semplicemente di comprendere la reale valenza sessuale degli atti da lui compiuti / subiti. La possibile realizzazione di due ipotesi di reato consumato e di due di reato tentato ( violenza carnale, tentata violenza carnale, atti di libidine violenti, tentati atti di libidine violenti) se da un lato manifestava la volontà del legislatore tesa a puntualizzare fatti offensivi diversi, e conseguentemente a graduare la pena, dall'altro creava non pochi problemi pratici ed interpretativi. La premessa logica della differenziazione suddetta trovava fondamento nella mente del legislatore dell'epoca che "ritenne giusto delineare due differenti ipotesi delittuose muovendo dal presupposto che le offese alla "inviolabilità carnale" potessero essere di diversa gravità e che pertanto dovessero essere sanzionate con pene diverse"[6]. Al terminare di questa prima, breve, parentesi storica si vuole ricordare un ultimo ed importante aspetto della disciplina contenuta nel codice Zanardelli: la necessaria presenza dell'imposizione della violenza carnale e degli atti di libidine violenti tramite lo "strumento" della violenza e/o minaccia; il semplice dissenso, infatti, non era in sé sufficiente a realizzare tutti gli estremi richiesti dalla fattispecie penale.
Il viaggio lungo la storia della legislazione dei delitti in materia sessuale ha la sua seconda tappa nella disciplina del codice penale del 1930. Nel codice Rocco, entrato in vigore il primo luglio del 1931, i c.d. delitti sessuali trovano collocazione all'interno del titolo IX "Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume"[7]. E' evidente la scomparsa dalla rubrica del secondo elemento caratteristico del titolo VIII del codice Zanardelli, "l'ordine della famiglia", e il profondo ripensamento della sistemazione "topografica" dei delitti in materia sessuale. Il titolo IX del nuovo codice viene suddiviso in tre capi: I) "Dei delitti contro la libertà sessuale"[8]; II)"Delle offese al pudore e all'onore sessuale"; III) "Disposizioni comuni ai capi precedenti". Nel momento in cui si compara, al fine di percepirne l'evoluzione, la disciplina da poco citata con quella del titolo VIII del codice previgente si possono notare due macroscopiche novità: alcune figure di reato sono state spostate dalla loro posizione originaria pur rimanendo nello stesso titolo[9] ed altre inserite nel codice del 1889 nello stesso titolo comprendente i delitti di violenza carnale ed atti di libidine violenti sono state spostate in una diverso sede[10]. Il codice del 1930, nonostante tutte le critiche che si possono muovere[11], presenta dei criteri di maggiore omogeneità rispetto al codice del 1889. Un elemento degno di nota è rintracciabile nell'introduzione della "rubrica" nei capi, all'interno del titolo, indicante il bene di categoria; in particolare, tra queste rubriche, merita particolare attenzione quella che introduce gli articoli del primo capo del titolo VIII: " Della libertà sessuale". Il legislatore del 1930 sembra, con quest'ultima espressione, voler dimenticare i beni astratti della "moralità pubblica e del buon costume" e concentrare l'attenzione su di una serie di figure delittuose dirette ad intaccare ed offendere diritti intimi e fondamentali della sfera personale di ciascun individuo[12]. Un ultimo appunto riguarda la sopravvivenza, nel codice Rocco, della distinzione presente nel codice Zanardelli tra violenza carnale ed atti di libidine violenti, con il conseguente carico di problemi che tale distinzione comporta in sede teorica e pratica. La sensibile differenza sanzionatoria prevista per le fattispecie suddette comportava, tra l'altro, la necessità di accurate indagini, inevitabilmente umilianti nella loro puntigliosa meticolosità. In questa visione dei delitti c.d. sessuali i processi, inevitabilmente, tendevano a provocare delle nuove offese alla vittima della violenza che era obbligata, se voleva trovare giustizia, a ripercorrere infinite volte momenti terribili e a subire delle indagini accurate coinvolgenti la più intima sfera fisica e psicologica della sua persona. " Le associazioni delle donne, i movimenti femministi e, più in generale, i movimenti sociali che si sono battuti a favore dei diritti delle donne e dei minori ( vittime privilegiate di questo tipo di delitti ) hanno spesso denunciato che il processo per stupro si risolve in una violenza in danno della vittima ed hanno sottolineato che quanto più la legge frantuma la violenza sessuale, che dovrebbe essere considerata unica nella sua carica di offesa per la dignità e la libertà della vittima, in una pluralità di ipotesi, tanto più si consente e si legittima l'impietosa indagine di cui è rinnovata vittima la persona"[13].
Le ragioni che hanno indotto il legislatore a riformare i reati sessuali sono rintracciabili ed individuabili nei "cavalli di battaglia" che di volta in volta sono stati utilizzati come il simbolo del necessario cambiamento lungo l'arco del tempo antecedente l'entrata in vigore della legge n. 66 del 1996: il trattamento sanzionatorio troppo mite che l'originario codice del 1930 prevede per reati così efferati e disumani; l'anacronismo della collocazione di queste figure di reato nel capo dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e la conseguente esigenza di una nuova classificazione; il dilagare di fenomeni di violenza sessuale esercitata in gruppo e la mancanza di una figura specifica nell'originaria disciplina. Alla luce di quanto affermato gli stessi "lavori parlamentari" che anticiparono la riforma dei reati sessuali, le cui origini si rinvengono nella fine degli anni '70[14], sembrano scanditi, in particolare nei momenti conclusivi, dal tempo dettato dall'emotività dell'opinione pubblica[15]. Tuttavia, il momento propulsivo finale è rintracciabile in alcuni drammatici ed emotivamente coinvolgenti fatti di cronaca a cui i mass-media dedicarono largo spazio con l'effetto di sensibilizzare, in modo forte, l'opinione pubblica e determinare alla fine, anticipata, della XII legislatura l'approvazione della legge di riforma n.66 del 1996[16]. In stretta considerazione delle argomentazioni logiche e giuridiche poste alla base della sentenza in commento si deve porre maggiore attenzione alle innovazione introdotte in tema di violenza sessuale, contenute nell'art. 609 bis: "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni". Per comodità espositiva si può affermare che l'articolo 609 bis, tracci all'interno del primo comma i "tratti caratteriali" del delitto di violenza sessuale c.d. "per costrizione", attuato tramite "violenza o minaccia o mediante abuso di autorità". Con la sintetica espressione " costringe taluno a compiere o subire atti sessuali", infatti, il legislatore della riforma riesce a ricondurre all'interno della fattispecie in esame le condotte rientranti nei vecchi articoli 519, primo comma[17], e 521, primo e secondo comma[18], c.p..; inoltre, con il riferimento all'abuso di autorità si riesce a ricondurre nella previsione della stessa fattispecie, la condotta prevista dall'abrogato art. 520 c.p.[19] Il secondo comma dell'art. 609 bis, a sua volta, così dispone: "Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona."
Tale comma descrive il delitto di violenza sessuale c.d. "per induzione" trovando il suo riferimento storico nelle due ipotesi di congiunzione carnale c.d. abusiva o presunta contenute nell'abrogato art.519. secondo comma, n. 3 e 4 c.p.[20].
Dopo aver esaminato alcuni degli aspetti innovativi della disciplina introdotta dalla riforma si vuole mettere in rilievo un aspetto "conservatore" della stessa, utile come chiave di lettura del reale effetto rivoluzionario, tanto propagandato, della vigente disciplina: il perpetuarsi di un modello di incriminazione basato sulla costrizione della vittima. L'"osservazione non è irrilevante perché nel dibattito dottrinale precedente all'approvazione della legge si era fatta invece strada l'idea di costruire la nuova fattispecie di violenza sessuale attorno alla mera mancanza di consenso della persona offesa, valorizzando così il tema dell'autodeterminazione individuale a fronte di qualsiasi condizionamento, eventualmente anche non violento, a compiere o a subire atti sessuali"[21]. Una piccola parentesi deve essere dedicata ad approfondire, anche se brevemente, alla constatazione del superamento della distinzione tra la violenza carnale e atti di libidine violenti, rispettivamente previsti negli abrogati articoli 519, primo comma, e 521 c.p.. La principale giustificazione che viene in rilievo nei lavori parlamentari a favore di questa innovazione è diretta a sottrarre la vittima dei reati suddetti ad un ulteriore e doloroso susseguirsi di domande, accertamenti minuziosi ed intimi controlli resi indispensabili dalla necessità di distinguere la violenza carnale, o il suo tentativo, dal delitto punito meno gravemente previsto all'art. 521 c.p. dell'originaria disciplina. Dai lavori preparatori si ricava, inoltre, che il superamento di tale distinzione si configura come un atto obbligato in vista del nuovo bene assunto ad oggetto di tutela dall'ordinamento: la libertà di autodeterminazione dell'individuo nel campo della propria sessualità; in quest'ottica non ha più senso distinguere condotte che sono tutte riconducibili alla violazione dello stesso bene[22]. Senza scomodare la prassi investigativa e processuale di questi ultimi sei anni basta prendere in considerazione le conseguenze logiche susseguenti alla scelta di politica legislativa di un regime sanzionatorio unificato per rendersi conto del fallimento di questi propositi. Tale regime, infatti, si rivela un moltiplicatore degli accertamenti tesi ad appurare le concrete modalità aggressive della condotta oggetto di valutazione da parte del giudice, al fine di evitare l'irrogazione di una pena estremamente sproporzionata alla reale gravità del fatto. L'articolo 609 bis si chiude con la previsione di una circostanza attenuante: " Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi". Il problema del trattamento sanzionatorio è stato causa di un lungo dibattito al termine conclusosi con una soluzione che rappresenta il punto di composizione tra due esigenze contrapposte: quella di unificare in una fattispecie contenitore figure di delitti fino allora ben distinte e quella della proporzionalità della sanzione penale. La pena è stata aumentata ed i limiti edittali fissati nel minimo a cinque anni e nel massimo a dieci anni di reclusione. Rispetto al passato, per i fatti riconducibili all'interno della fattispecie contenuta dall'abrogato art. 519 c.p., l'inasprimento si concretizzava, mantenendo inalterata la previsione del massimo edittale, nell'aumento del minimo della pena da tre a cinque anni. Le ragioni di quest'aumento sono facilmente rintracciabili nell'esigenza, particolarmente avvertita dall'opinione pubblica, di un incremento della prevenzione generale contro i predetti delitti e nell'altro scopo di impedire ai loro autori di poter usufruire di alcuni benefici processuali tesi a "scontare" la pena concretamente inflitta. Per evitare al giudice la rigida decisione tra una punizione sproporzionata rispetto al fatto commesso e l'indulgenza verso fatti che non presentano una gravità, tale da raggiungere almeno il minimo edittale, il legislatore della riforma ha ideato una valvola di sfogo con la previsione di una circostanza attenuante, " fatti di minore gravità", attribuente al giudice un ampio potere discrezionale[23]. Le perplessità non riguardano solo la genericità della formulazione, ma le stesse finalità della riforma e del messaggio politico e sociale in essa contenuto. L'attenuante in esame rischia di essere utilizzata dal giudice per far rientrare sotto un regime sanzionatorio più mite le condotte che prima della riforma erano riconducibili alla figura degli atti di libidine violenti; in questa prospettiva astrattamente prevista dall'art. 609 bis si rischia di attuare un paradossale regime sanzionatorio più mite di quello previsto dall'abrogato art. 521 c.p.. La distinzione tra violenza carnale ed atti di libidine violenti, con la conseguente problematica attinente alle modalità di prova, uscita dalla porta, scacciata via dalla riforma, rientra dalla finestra dell'ultimo inciso dell'art. 609 bis, mantenendo il ruolo di criterio cardine dell'applicazione della nuova, come della vecchia, disciplina.
Per concludere sul punto, le principali novità della legge n. 66 del 1996 sono così sintetizzabili:
1) la nuova collocazione topografica dei delitti contro la sfera sessuale della persona tra i delitti contro la libertà personale[24];
2) la creazione di un'unica fattispecie di "violenza sessuale" in cui convogliare i fatti che anteriormente alla riforma rientravano nelle diverse fattispecie di violenza carnale, artt. 519 e 520 c.p., e atti di libidine violenti, 521 c.p.;
3) l'introduzione con l'art.609 octies c.p. della figura della "violenza sessuale di gruppo";
4) le novità in materia di atti sessuali, violenti o abusivi, nei confronti dei minori e la riformulazione della fattispecie di corruzione di minori devono essere rilette e completate alla luce della disciplina introdotta dalla legge 3 agosto 1998, n.269 ( la c.d. "legge sulla pedofilia" ) con cui il legislatore penale ha evidenziato la volontà di reprimere fenomeni complessi che vanno oltre il singolo comportamento sessuale coinvolgendo organizzazioni criminali, nazionali e transnazionali che sfruttano la sessualità dei minori per fini commerciali;
5) l'inasprimento del trattamento sanzionatorio;
6) una serie di norme processuali in materia di procedibilità dei delitti di violenza sessuale e della tutela della riservatezza della vittima.

3. Conclusioni.
La sentenza n. 42289 del 2001 deve essere letta ed inquadrata nella logica dell'evoluzione / involuzione, in questo scritto solo brevemente indicata per punti, compiuta dalla disciplina dei delitti in materia sessuale. L'oggetto del ricorso viene individuato dal ricorrente nell'illogicità manifesta e nella carenza della motivazione in ordine alla responsabilità penale " perché fondata sulla deposizione della parte offesa senza alcun riscontro ed in contrasto con alcune logiche considerazioni quali la mancanza di ogni intervento dei vicini, nonostante il preteso trambusto, l'effettuazione di un viaggio in Marocco dopo la pretesa violenza, il pernottamento nella stessa stanza di albergo ed il fatto che la vittima al momento della presunta violenza indossasse i jeans". La Suprema Corte puntualizza che la sua indagine sul ricorso, per espressa volontà del legislatore, è di "legittimità" dovendosi quindi limitare a stigmatizzare solo i macroscopici vizi relativi all'esistenza di un " logico apparato argomentativi sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni" utilizzate dal giudice di merito per argomentare il suo convincimento. Dopo questi chiarimenti la Corte, forse a causa della presenza nei motivi del ricorso del riferimento ai jeans, non riesce a liquidare la questione dichiarando semplicemente inammissibile il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma avverte l'esigenza di spendere qualche parola in ordine alla illogicità ed inopportunità delle argomentazioni addotte dal ricorrente: " l'assenza di persone alla conferma ( di poco rilievo probatorio n.d.r.) può essere addebitata a vari e ragionevoli motivi...(omissis)...inoltre la paura di ulteriori conseguenze oltre i "ceffoni" ha determinato la possibilità di sfilare più facilmente il jeans, sicché detta deduzione del ricorrente è del tutto incongrua". La III sezione della Cassazione sembra aver abbandonato le argomentazioni addotte nella sentenza n. 1636 del 1999[25] con cui affermava: "...(omissis)... è un dato di comune esperienza che è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans di una persona senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi di una operazione che è già assai difficoltosa per chi li indossa...(omissis) ... è istintivo soprattutto per una giovane, opporsi con tutte le sue forze a chi vuole violentarla e che è illogico affermare che una ragazza possa subire supinamente uno stupro, che è una grave violenza alla persona, nel timore di patire altre ipotetiche e non certo più gravi offese alla propria incolumità". La decisione in epigrafe tende così a consolidare un orientamento giurisprudenziale che rileva come non necessario la totale eliminazione della capacità di resistenza della vittima affinché si abbia la violenza sessuale: " giova, a tal proposito, ribadire altro principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte...(omissis)...a termini del quale non è necessario che la violenza, fisica o morale, si protraggano fino al momento del rapporto e durante lo stesso, né occorre una totale eliminazione della capacità di resistenza del soggetto passivo, essendo invece sufficiente la coartazione della volontà dello stesso (nessuno è tenuto ad immolarsi! ) e la sussistenza di un rapporto di causalità, nella specie anche motivato, tra tale stato della vittima e la violenza e/o minaccia, a tal fine posta in essere dall'agente, ancorché in momento anteriore al congiungimento carnale, non escluso dal necessitato comportamento remissivo da quella assunto nella fase immediatamente antecedente il rapporto e durante questo. Sicché si evidenzia infondata anche la specifica censura, mossa al giudice di merito, di non aver tenuto presente che, nei momenti cruciali della vicenda, "la parte offesa non fece alcuna tentativo, neppure verbale, per dissuadere l'imputato""[26]. Sono trascorsi sei dall'entrata in vigore della legge n. 66 del 1996, con cui il legislatore dopo anni di riflessioni e ripensamenti ha riformato i delitti contro la libertà sessuale. Al consenso politico diffuso non ha fatto seguito un'altrettanta generale approvazione da parte della dottrina[27], che sin dai primi "vagiti" della neodisciplina intravide nella riforma del 1996 ben pochi elementi degni di approvazione. La critica è diffusa e prende le mosse dai profili tecnici e stilistici della formulazione delle fattispecie legislative per giungere a mettere in risalto la contraddittorietà del risultato finale rispetto alle premesse logico-giuridiche ed ideologiche degli originali progetti. Come è messo ben in evidenza da alcuni studiosi le critiche predette spesso non hanno prodotto spinte propositive dirette a modificare o almeno arginare gli errori della riforma. "Al contrario, l'attuale dibattito politico e mass-mediologo in materia di violenza sessuale non solo non pare recepire alcuna delle obiezioni formulate a livello dottrinario, ma sembra ultimamente assorbito dal vano e sterile esercizio del fare le bucce ad alcune pronunce di legittimità sospettate di qualche eccessiva indulgenza nei confronti dei crimini sessuali...il riferimento è alla feroce polemica scatenata di recente da stampa e televisione nei confronti della III Sezione Penale della Corte di Cassazione, "rea", secondo le solite semplificazioni medianiche, di aver affermato l'inedito principio secondo il quale se la vittima indossa i jeans non è configurabile la violenza sessuale"[28].
In ultima analisi l'unico fine che la riforma sembra aver perseguito è stato quello di utilizzare il diritto penale come il veicolo e il simbolo di un forte messaggio[29] che lo Stato ha inviato alla società in un determinato momento storico e teso: da un lato, ad invogliare le vittime di violenze sessuali a denunciare i torti subiti tramite l'assicurazione, non sempre fondata, di un processo che non si trasformi in una nuova violenza e dall'altro, a dissuadere i futuri "malintenzionati" tramite un inasprimento, non sempre reale, della pena. Il messaggio della riforma, purtroppo, alla luce della recente esperienza risuona solo in apparenza come un terribile ruggito, perché ad osservare con attenzione le diverse fattispecie in tema di violenza sessuale, alla "belva" utilizzata per diffonderlo il legislatore non è stato in grado di dare artigli e zanne idonee ad arginare un fenomeno sempre più diffuso nella società e sempre più terribile nella sua intima e personale sofferenza.

NOTA

Con la sentenza in epigrafe la Cassazione affronta in modo diretto il difficile e complesso nucleo di problemi legati alla ricerca ed alla valutazione della prova nei delitti di violenza sessuale a danno dei minori. L'art. 609 quater c.p. è stato inserito nel codice dall'art. 5 della legge n. 66 del 1996 con cui venne riformata la disciplina dei reati sessuali.

"Le ragioni che hanno indotto il legislatore a riformare i reati sessuali sono rintracciabili ed individuabili nei "cavalli di battaglia" che di volta in volta sono stati utilizzati come il simbolo del necessario cambiamento lungo l'arco del tempo antecedente l'entrata in vigore della legge n. 66 del 1996: il trattamento sanzionatorio troppo mite che l'originario codice del 1930 prevede per reati così efferati e disumani; l'anacronismo della collocazione di queste figure di reato nel capo dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e la conseguente esigenza di una nuova classificazione; il dilagare di fenomeni di violenza sessuale esercitata in gruppo e la mancanza di una figura specifica nell'originaria disciplina.

Alla luce di quanto affermato gli stessi "lavori parlamentari" che anticiparono la riforma dei reati sessuali, le cui origini si rinvengono nella fine degli anni '70[1], sembrano scanditi, in particolare nei momenti conclusivi, dal tempo dettato dall'emotività dell'opinione pubblica[2].

Tuttavia, il momento propulsivo finale è rintracciabile in alcuni drammatici ed emotivamente coinvolgenti fatti di cronaca a cui i mass-media dedicarono largo spazio con l'effetto di sensibilizzare, in modo forte, l'opinione pubblica e determinare alla fine, anticipata, della XII legislatura l'approvazione della legge di riforma n.66 del 1996[3]."[4]

Il procedimento penale in esame nasce dalla denuncia effettuata da una psichiatra infantile della USL di Milano che a seguito di una visita ad una bambina affetta, secondo i genitori, da disturbi comportamentali e alimentari, veniva a conoscenza di sospetti e ripetuti comportamenti tenuti dal padre nei confronti della piccola paziente.

Queste dichiarazioni vennero successivamente ripetute dalla minore davanti alla squadra mobile e successivamente durante l'incidente probatorio; seguirono degli accertamenti medico-legali che riscontrarono delle lesioni compatibili con quanto riferito dalla minore nelle predette dichiarazioni.

Sia in primo che in secondo grado il padre fu condannato perché ritenuto colpevole del reato previsto all'art. 609 quater c.p.

La lettura della motivazione offre molti spunti di riflessione sul tema dell'interpretazione e della valutazione del materiale probatorio acquisito durante le indagini, le perizie e le testimonianze della minore vittima dell'abuso.

La Corte afferma che durante l'esame del materiale raccolto, il giudice deve valutare tutto quanto è in suo possesso in modo complessivo e cercando di ricostruire quanto accaduto. Lo stesso, inoltre, deve saper sfruttare ogni piccolo aiuto, anche se impreciso, presente nelle dichiarazioni rese dalla piccola vittima senza soffermarsi, frammentariamente e puntigliosamente, su esplicite parole o frasi nello sterile tentativo di trovare la più piccola contraddizione o incongruenza.

Le dichiarazioni della bambina, più volte ripetute nell'arco del procedimento, sono apparse alla Corte come realmente accadute e la stessa ha affermato, con decisione, il principio secondo cui: le dichiarazioni della vittima di un abuso sessuale possono essere valutate credibili quando il dato anagrafico (nel caso in esame due anni e mezzo) possa escludere, pacificamente, che nel bagaglio di conoscenze ed esperienze dirette di un minore della stessa età possano trovarsi informazioni e descrizioni del tipo riportato nel testo della sentenza in epigrafe.

E' impossibile per una bambina così piccola poter inventare e conseguentemente descrivere fatti così minuziosi e terribili senza averne avuto un'esperienza diretta.

Per immaginare qualcosa bisogna avere almeno una vaga idea dell'oggetto della fantasia ed una bambina di due / tre anni non avrebbe avuto in alcun modo la capacità psicologica, né fisiologia, di poter anche lontanamente intuire o immaginare quella terribile contenuta nelle dichiarazioni rese.

In conclusione, nonostante appaia nel caso in oggetto condivisibile la decisione si deve tenere presente che " ritenere colpevole l'imputato sulla base delle sole dichiarazioni dell'altra parte processuale può essere corretto, ma si rischia, se non sottoposte ad un attento esame critico, di commettere clamorosi errori e di scoprire colpevoli innocenti e presunte vittime mendaci"[5].

 

 

NOTE



[1] Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza n. 1636 del 1999: "...è un dato di comune esperienza che è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans di una persona senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi di una operazione che è già assai difficoltosa per chi li indossa...".

[2] In estrema sintesi gli altri capi del titolo VIII disciplinavano rispettivamente: i delitti di ratto per fine di libidine o di matrimonio (capo II / artt. 340-344); i delitti di induzioni e costrizione alla prostituzione, di favoreggiamento e agevolazione del meretricio (capo III / artt. 345-348); le disposizioni comuni ai delitti disciplinati negli articoli precedenti (capo IV / artt.349-352); i delitti di adulterio e di concubinato ( capo V / artt. 353-358); il delitto di bigamia (capo VI / artt.359-360) e i delitti di supposizione e di soppressione di stato (capo VII / artt.361-369).

[3] Per una lucida esposizione dei motivi posti alla base della classificazione in oggetto si rinvia a: MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, VI, 1915, 529; TUOZZI, I delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, in Enc. Del dir. Pen. It., a cura di PESSINA, IX, Milano, 1909.

[4] COPPI, I reati sessuali nella legislazione penale italiana, in AA.V.V.,Reati Sessuali ( a cura di FRANCO COPPI), Torino, 2000, 6.

[5] Art. 331 del Codice Penale del 1889: " Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale...".

[6] COPPI, I reati sessuali nella legislazione penale italiana, op.cit., 7 ss.

[7] NAPPI, I delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, in Giurisprudenza sistematica di dir.pen., diretta da BRICOLA- ZAGREBELSKY, II, Torino, 1984.

[8] Il primo capo del codice del 1930 conteneva i seguenti articoli: art. 519 "Della violenza carnale"; art. 520 "Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale"; art. 521 "Atti di libidine violenti"; art.522 "Ratto a fine di matrimonio"; art. 523 "Ratto a fine di libidine "; art. 524 "Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o matrimonio"; art. 525 "Circostanze attenuanti"; art. 526 " Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata".

[9]Ad esempio: il delitto di corruzione di minorenni non si trova più all'interno dello stesso capo della violenza carnale e degli atti di libidine violenti ( capo I del codice Zanardelli ) ma è collocato nello stesso capo in cui sono contenuti i delitti di atti osceni e in materia di prostituzione ( capo II codice Rocco).

[10] Ad esempio: il delitto di bigamia, di adulterio e concubinato trovano collocazione nel codice Rocco nel titolo XI del secondo libro.

[11] COPPI, I reati sessuali nella legislazione penale italiana, op.cit., 12: " Quando si assumono a beni giuridici di categoria valori quali la moralità pubblica e il buon costume, diviene agevole raccogliere in un medesimo titolo reati per tanti versi assolutamente eterogenei e quindi continuare a ricomprendere in un unico contenitore sia i delitti di violenza carnale e di atti di libidine violenti quanto i delitti in materia di prostituzione: tutti, infatti, possono essere agevolmente ricondotti ai valori indicati nella rubrica del non titolo del secondo libro del Codice penale"

[12] Per approfondimenti si rinvia a: LEMME, Libertà sessuale ( delitti contro la ), in Enc. Dir., XXIV, Milano,1974, 555; PADOVANI, Violenza carnale e tutela della libertà, in Riv.it. dir.proc.pen., 1989, 1301.

[13] COPPI, I reati sessuali nella legislazione penale italiana, op.cit. 18.

[14] I primi importanti segni dell'interesse del Parlamento ad una concreta e profonda riforma della formulazione dei delitti sessuali risale all'VIII legislatura. In essa furono presentate nove proposte di legge, tra cui una di iniziativa popolare( proposta n.1551 del 19 marzo 1980). Le proposte suddette dettero vita ad un testo unificato, redatto ad opera della Commissione Giustizia della Camera divenendo costante punto di riferimento e base di partenza per i successi lavori.

[15] L'esigenza di promulgare una legge che avrebbe contenuto, in modo specifico e simbolico, norme penali, sostanziali e processuali, tese a combattere il fenomeno della violenza sessuale, venne avvertita sempre più come un evento in forte espansione e sollecitato principalmente dalle donne appartenenti a tutti i gruppi parlamentari.

[16] L'esame risolutivo da parte del Parlamento ebbe il suo inizio il 20 giugno 1995 sulla base di una proposta di legge sottoscritta da 328 deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari, proposta n.2576 del 23 maggio 1995, presso la Commissione Giustizia della Camera. In sintesi gli ultimi momenti del travagliato iter parlamentare: la Camera, riunita in Assemblea, approvò il testo della Commissione il 28 settembre 1995 e in un secondo tempo venne approvato con alcune modifiche dal Senato; il disegno ritornò alla Camera che approvò il testo così modificato nella seduta del 7 febbraio 1996 ed infine il Senato approvò il testo definitivo della legge il 14 febbraio 1996.

[17] Art. 519 (Della violenza carnale), primo comma, del codice penale prima del 1996: " Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni."

[18] Art. 521( Atti di libidine violenti), primo e secondo comma, del codice penale prima del 1996: " Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.".

[19] L'art. 520 ( Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale) del Codice Penale è stato abrogato dall'art.1 della legge n.66 del 1996: "Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli art. 530,539,541,542 e 543 del codice penale sono abrogati."

[20] " Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento dl fatto: ... 3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole; 4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona."

[21] BORGOGNO,Il delitto di violenza sessuale, in AA.V.V.,Reati Sessuali ( a cura di FRANCO COPPI), Torino, 2000, 79

[22] Illuminante sul punto la sentenza della Corte di cassazione n. 3990 del febbraio 2001: "dopo l'entrata in vigore della legge n. 66/1996, invece, l'individuazione della condotta tipica del reato di "violenza sessuale" si riconnette alla definizione della nozione, del contenuto e dei limiti della locuzione "atti sessuali", in quanto l'art. 609 bis, cod. pen (introdotto appunto da tale legge) ha concentrato in una fattispecie umanitaria le previgenti ipotesi criminose previste dagli artt. 519 e 521, individuando quale unica condotta composita, idonea a ledere il bene giuridico della libertà sessuale, in luogo della "congiunzione carnale" e degli "atti di libidine violenti", il fatto di chi con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità "costringe" taluno a compiete o a subire "atti sessuali". Non avrebbe senso, infatti, stante l'unicità del bene protetto, distinguere tra diverse modalità di aggressione, tutte comunque lesive della dignità e dell'autodeterminazione della persona umana.".

[23] BRICOLA, Le aggravanti indefinite. ( Legalità e discrezionalità in tema di circostanze del reato) in Riv.it.dir. e proc.pen., 1964,1019; DOLCINI, Potere discrezionale del giudice, in Enc.dir. XXXIV, Milano, 1995,774.

[24] Art. 2 legge 15 febbraio 1996 n.66: " Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609 bis a 609 decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge".

[25] Per approfondimenti critici si rinvia a: FIANDACA, Violenza su donna "in jeans" e pregiudizi nell'accertamento giudiziario, in Foro it., 1999, II, 166; IACOVIELLO, Toghe e jeans. Per una difesa ( improbabile) di una sentenza indifendibile, in Cass. Pen. 1999, 2204; BERTOLINO, Libertà sessuale e blue jeans, in Riv. it.dir.proc.pen., 1999, 694.

[26] Sentenza della Suprema Corte di cassazione Terza Sezione Penale n.13070/99.

[27] PECORARO-ALBANI, Violenza sessuale e arbitrio del legislatore, Napoli, 1997; BALBI, Violenza sessuale, in Enc. giur., v. XX, Roma, 1999; MOCCIA, Il sistema delle circostanze e le fattispecie qualificate nella riforma del diritto penale sessuale (l.15 febbraio 1996, n 66): un esempio paradigmatico di sciatteria legislativa, in Riv. it.dir. e proc.pen , 1997, 395.

[28] BORGOGNO, Il delitto di violenza sessuale,op.cit.,74 e 75

[29] BRUNELLI, Bene giuridico e politica criminale nella riforma dei reati a sfondo sessuale, in AA.V.V.,Reati Sessuali ( a cura di FRANCO COPPI), Torino, 2000, 35: "Il fatto che alla fine il legislatore si sia accontentato, in sostanza , di un livello minimo di intervento , consegnando come prodotto finito più un messaggio simbolico che un rivoluzionario sistema normativo è senz'altro dovuto alla imperiosa necessità di procedere oltre e di arrivare - a un certo punto - "comunque" ad una legge in materia, quale che fosse."

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