LA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
SENTENZA n. 42289 del 26 novembre 2001
( Presidente D. Avitabile - Relatore F. Novarese)
La Terza sezione della Suprema Corte sembra,
in modo definitivo, abbandonare i toni ed i contenuti espressi nella
sentenza n. 1636 del 1999, tendendo a consolidare un proprio orientamento
giurisprudenziale secondo " il quale non è necessario che
la violenza, fisica o morale, si protraggano fino al momento del rapporto
e durante lo stesso, né occorre una totale eliminazione della
capacità di resistenza del soggetto passivo, essendo invece sufficiente
la coartazione della volontà dello stesso(nessuno è tenuto
ad immolarsi! ) e la sussistenza di un rapporto di causalità,
nella specie anche motivato, tra tale stato della vittima e la violenza
e/o minaccia, a tal fine posta in essere dall'agente, ancorché
in momento anteriore al congiungimento carnale, non escluso dal necessitato
comportamento remissivo da quella assunto nella fase immediatamente
antecedente il rapporto e durante questo" (Corte di cass. sent.
n.13070/99). (massima a cura dell'autore)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. K. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte
di appello di Genova, emessa in data 22 dicembre 1999, con la quale
veniva condannato per i delitti di violenza carnale nei confronti della
moglie, separata di fatto, di atti osceni in luogo pubblico e di violenza
privata, deducendo quali motivi l'illogicità manifesta e la carenza
della motivazione in ordine alla responsabilità perché
fondata sulla deposizione della parte offesa senza alcun riscontro ed
in contrasto con alcune logiche considerazioni quali la mancanza di
ogni intervento dei vicini, nonostante il preteso trambusto, l'effettuazione
di un viaggio in Marocco dopo la pretesa violenza, il pernottamento
nella stessa stanza di albergo ed il fatto che la vittima al momento
della presunta violenza indossasse i jeans.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure sono in fatto e propongono una differente lettura delle risultanze
processuali, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di un milione di lire in favore della cassa
delle ammende, determinata in base alla sentenza n. 186 del 2000. Ed
invero, occorre ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo
il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per
espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza
di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata,
senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni
di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il
suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve
essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile
"ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al
riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza (Cass. sez.
un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794 e Cass. sez. III 11 gennaio
1999 n. 215, Forlani ). Peraltro la Corte ligure ha valutato l'attendibilità
e la credibilità della parte offesa con i riscontri forniti dalla
deposizione di altra teste ed ha risposto a tutte le deduzioni difensive
in maniera logica ed esente da vizi giuridici. Ed invero non esiste
alcun risentimento della parte offesa nei confronti dell'ex marito "perché
al momento della deposizione .. la donna (era) ormai divorziata e risposata",
mentre il viaggio in Marocco, il pernottamento nella stessa stanza d'albergo
ed il tentativo di contattare il marito sul luogo di lavoro dopo la
patita violenza sono spiegati "nell'ambito di un rapporto coniugale
in crisi con le conseguenti situazioni di conflitto anche personale
che giustificano a volte condotte apparentemente contraddittorie nella
gestione dei rapporti". A tale esatta notazione possono aggiungersi
il timore della parte offesa per il carattere violento dell'imputato,
la situazione economica e di sudditanza della donna, le quali potevano
spingerla a contattare il marito ed ad accettare un viaggio nella loro
terra di origine, nonché l'immediata denuncia della violenza
subita il giorno dopo il fatto. Del resto il carattere violento, attestato
anche dall'altra teste, e le modalità con cui si è svolto
lo specifico episodio di violenza carnale quale risulta dalla concorde
ricostruzione effettuata dai giudici di merito (l'uomo ubriaco ha bussato
alla porta della casa in cui alloggiava la donna insieme ad un'amica,
le due donne si sono determinate ad aprire dietro sue insistenze per
non creare clamore e richiamare l'attenzione dei vicini, il prevenuto
ha trascinato per i capelli la moglie e con violenza l'ha costretta
a seguirlo in automobile) spiegano l'assenza di lesioni, di vestiti
strappati e di vicini pronti a testimoniare sull'episodio di poco precedente
alla violenza. Peraltro "l'assenza di persone disposte alla conferma
(di poco rilievo probatorio n. d. r.) .. può essere addebitato
a vari ragionevoli motivi quali, ad esempio, la possibile assenza di
percezione del rumoroso agire dell'A. ubriaco o la indisponibilità
ad intromettersi nel litigio tra extracomunitari o, più semplicemente,
la non ritenuta necessità della presenza di ulteriori testimoni"
Inoltre la paura di ulteriori conseguenze oltre i "ceffoni"
ha determinato la possibilità di sfilare più facilmente
il jeans, sicché detta deduzione del ricorrente è del
tutto incongrua. La veridicità del fatto non può essere
inficiata dalla mancanza di qualsiasi ausilio materiale o vocale per
impedire al K. di portare via la vittima nel modo su descritto da parte
dell'amica, giacché, a parte il terrore della stessa, che può
averla paralizzata, la reazione delle persone dinanzi ad episodi di
notevole violenza è differente, tanto più che si trattava
di una cittadina straniera, la vicenda si è svolta in piena notte
e si è dipanata in breve tempo dopo l'apertura della porta, sicché
non è stato neppure possibile avvertire la polizia, ammettendo
che un simile comportamento possa essere preso da due cittadine extracomunitarie
in un Paese non sempre benevolo nei loro confronti. Pertanto vi erano
molteplici ragioni, quasi tutte esplicitate dalla Corte ligure, per
ritenere non rilevanti le varie allegazioni difensive e per valutare
credibile ed attendibile la deposizione della parte offesa.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di un milione di
lire alla cassa delle ammende.
Nota
1.Premessa
Nella sentenza in epigrafe la Corte di cassazione è chiamata
a valutare la fondatezza logica e giuridica delle argomentazioni poste
alla base di alcune deduzioni probatorie contenute in una sentenza con
cui il ricorrente " veniva condannato per i delitti di violenza
carnale... di atti osceni in luogo pubblico e violenza privata".
In questa pronuncia ridivengono protagonisti, dopo un breve periodo
di assenza, un particolare capo d'abbigliamento, pantaloni tipo "jens",
indossato dalla vittima al momento del realizzarsi della violenza e
la sua presunta difficoltà ad essere sfilato senza la "complicità"
di quest'ultima[1]. La sentenza esprime sinteticamente, con colori forti
e ben distinti, le problematiche giuridiche e le tensioni sociali che
ruotano, senza mai trovare una stabile soluzione, attorno al difficile
tema dei "reati sessuali". Sei anni dopo l'entrata in vigore
della legge n. 66 del 15 febbraio 1996 appare opportuno, alla luce di
alcune recenti pronunce della giurisprudenza di merito e legittimità,
rivolgere lo sguardo al passato per verificare se i problemi interpretativi
attuali non siano il riflesso di una disciplina che di nuovo ha solo
l'aspetto esteriore, mantenendosi in realtà fedele in "cuor
suo" ad alcune concezioni culturali storicamente superate. Un breve
esame dei testi legislativi del passato, in materia di delitti sessuali,
può essere utilizzato come base per la ricostruzione dello schema
culturale e logico, seppure in termini di semplice reazione e rigetto,
dell'attuale disciplina che la Corte di cassazione e i giudici di merito
sono chiamati ad applicare.
I testi normativi in vigore prima dell'avvento dei nuovi articoli 609
bis e seguenti del codice penale, rappresentano, con modalità
e finalità diverse, le tappe dell'evoluzione delle difese che
la società / ordinamento giuridico ha saputo e voluto erigere
a difesa della sfera sessuale della persona umana.
2. Breve analisi storica della disciplina dei
reati sessuali: dal Codice Zanardelli alla legge n. 66 del 15 febbraio
1996.
Il breve viaggio nella storia della legislazione italiana in materia
di reati sessuali ha inizio dall'esame titolo VIII, "dei delitti
contro il buon costume e l'ordine delle famiglie", del Libro II
del codice Zanardelli, entrato in vigore il primo gennaio 1890. Nel
primo capo (artt. 331-339), dei sette in cui era suddiviso il titolo
predetto, era contenuta la disciplina dei delitti di: violenza carnale
(artt. 331, 332); atti di libidine violenti (art. 333); corruzione di
minorenne (art. 335); incesto (art. 337); atti osceni in luogo pubblico(
art. 338); distribuzione, esposizione e messa in vendita di scritture,
disegni o altri soggetti osceni (art.339)[2]. La semplice lettura degli
articoli disseminati all'interno dei capi, in precedenza citati, mette
in evidenza il ruolo rivestito dal titolo VIII nell'economia del codice
Zanardelli: quello di un enorme contenitore entro cui riversare fattispecie
diverse per natura ed oggetto. In questa raccolta magmatica di figure
delittuose eterogenee, il "motivo sessuale" non poteva essere
considerato fonte unica da cui trarre la "forza di coesione"
necessaria a garantire la tenuta, entro uno stesso titolo, di realtà
così profondamente differenti ( ad es.: violenza carnale, ratto
per fine di libidine o matrimonio, lenocinio, adulterio, bigamia, supposizione
e soppressione di stato). In questo schema una particolare attenzione
deve essere dedicata all'individuazione del bene di categoria compiuta
dal codice del 1889, rappresentante il vero ed unico collante delle
varie figure delittuose brevemente citate: "Dei delitti contro
il buon costume e l'ordine delle famiglie". Oggi, l'accostamento
di questi beni giuridici appare impensabile e "forzato"[3],
ma "sul finire dell'Ottocento, le differenze profonde tra le condotte
costitutive dei diversi reati e tra i beni che questi di volta in volta
offesi cedevano di fronte alla considerazione, corrispondente alla cultura
del tempo, che comunque tutti gli illeciti sopra ricordati contrastavano,
seppure per le più varie ragioni, con il ricorrente sentimento
del buon costume e dell'ordine delle famiglie".[4] I singoli beni,
perdendo la loro reale consistenza individuale e personale, assumono
un ruolo generale teso a tutelare ciò che è ritenuto di
vitale importanza per la tenuta etico-giuridica dello Stato. In altre
parole, il bene da difendere era individuato nell'intima essenza di
un equilibrio sociale, difficilmente raggiunto dopo una lenta sedimentazione
di valori e principi, che non doveva essere turbato da atti delittuosi
ritenuti ad "alto potenziale destabilizzante". Il codice Zanardelli
prevedeva, inoltre, all'art. 331[5] il delitto di "violenza carnale
" ed all'art. 333 quello di "atti di libidine violenti",
distinguendo in due autonome figure comportamenti che saranno successivamente
ricondotti ad un unico denominatore comune dall'art. 609 bis introdotto
dalla legge n.66 del 1996: "atti sessuali". L'elemento modale
caratterizzante la condotta d'entrambe, le fattispecie è rappresentato
dalla presenza della violenza o minaccia da parte del soggetto attivo
del reato nei confronti del soggetto passivo. Successivamente venivano
indicate alcune ipotesi di violenza carnale e di atti di libidine violenti
in cui il soggetto attivo era punito prescindendo dalla reale esistenza
della violenza o della minaccia. Il motivo di questa "presunzione"
risiedeva nell'opinione diffusa che in determinate condizioni un individuo
non è in grado di opporsi alla violenza o semplicemente di comprendere
la reale valenza sessuale degli atti da lui compiuti / subiti. La possibile
realizzazione di due ipotesi di reato consumato e di due di reato tentato
( violenza carnale, tentata violenza carnale, atti di libidine violenti,
tentati atti di libidine violenti) se da un lato manifestava la volontà
del legislatore tesa a puntualizzare fatti offensivi diversi, e conseguentemente
a graduare la pena, dall'altro creava non pochi problemi pratici ed
interpretativi. La premessa logica della differenziazione suddetta trovava
fondamento nella mente del legislatore dell'epoca che "ritenne
giusto delineare due differenti ipotesi delittuose muovendo dal presupposto
che le offese alla "inviolabilità carnale" potessero
essere di diversa gravità e che pertanto dovessero essere sanzionate
con pene diverse"[6]. Al terminare di questa prima, breve, parentesi
storica si vuole ricordare un ultimo ed importante aspetto della disciplina
contenuta nel codice Zanardelli: la necessaria presenza dell'imposizione
della violenza carnale e degli atti di libidine violenti tramite lo
"strumento" della violenza e/o minaccia; il semplice dissenso,
infatti, non era in sé sufficiente a realizzare tutti gli estremi
richiesti dalla fattispecie penale.
Il viaggio lungo la storia della legislazione dei delitti in materia
sessuale ha la sua seconda tappa nella disciplina del codice penale
del 1930. Nel codice Rocco, entrato in vigore il primo luglio del 1931,
i c.d. delitti sessuali trovano collocazione all'interno del titolo
IX "Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume"[7].
E' evidente la scomparsa dalla rubrica del secondo elemento caratteristico
del titolo VIII del codice Zanardelli, "l'ordine della famiglia",
e il profondo ripensamento della sistemazione "topografica"
dei delitti in materia sessuale. Il titolo IX del nuovo codice viene
suddiviso in tre capi: I) "Dei delitti contro la libertà
sessuale"[8]; II)"Delle offese al pudore e all'onore sessuale";
III) "Disposizioni comuni ai capi precedenti". Nel momento
in cui si compara, al fine di percepirne l'evoluzione, la disciplina
da poco citata con quella del titolo VIII del codice previgente si possono
notare due macroscopiche novità: alcune figure di reato sono
state spostate dalla loro posizione originaria pur rimanendo nello stesso
titolo[9] ed altre inserite nel codice del 1889 nello stesso titolo
comprendente i delitti di violenza carnale ed atti di libidine violenti
sono state spostate in una diverso sede[10]. Il codice del 1930, nonostante
tutte le critiche che si possono muovere[11], presenta dei criteri di
maggiore omogeneità rispetto al codice del 1889. Un elemento
degno di nota è rintracciabile nell'introduzione della "rubrica"
nei capi, all'interno del titolo, indicante il bene di categoria; in
particolare, tra queste rubriche, merita particolare attenzione quella
che introduce gli articoli del primo capo del titolo VIII: " Della
libertà sessuale". Il legislatore del 1930 sembra, con quest'ultima
espressione, voler dimenticare i beni astratti della "moralità
pubblica e del buon costume" e concentrare l'attenzione su di una
serie di figure delittuose dirette ad intaccare ed offendere diritti
intimi e fondamentali della sfera personale di ciascun individuo[12].
Un ultimo appunto riguarda la sopravvivenza, nel codice Rocco, della
distinzione presente nel codice Zanardelli tra violenza carnale ed atti
di libidine violenti, con il conseguente carico di problemi che tale
distinzione comporta in sede teorica e pratica. La sensibile differenza
sanzionatoria prevista per le fattispecie suddette comportava, tra l'altro,
la necessità di accurate indagini, inevitabilmente umilianti
nella loro puntigliosa meticolosità. In questa visione dei delitti
c.d. sessuali i processi, inevitabilmente, tendevano a provocare delle
nuove offese alla vittima della violenza che era obbligata, se voleva
trovare giustizia, a ripercorrere infinite volte momenti terribili e
a subire delle indagini accurate coinvolgenti la più intima sfera
fisica e psicologica della sua persona. " Le associazioni delle
donne, i movimenti femministi e, più in generale, i movimenti
sociali che si sono battuti a favore dei diritti delle donne e dei minori
( vittime privilegiate di questo tipo di delitti ) hanno spesso denunciato
che il processo per stupro si risolve in una violenza in danno della
vittima ed hanno sottolineato che quanto più la legge frantuma
la violenza sessuale, che dovrebbe essere considerata unica nella sua
carica di offesa per la dignità e la libertà della vittima,
in una pluralità di ipotesi, tanto più si consente e si
legittima l'impietosa indagine di cui è rinnovata vittima la
persona"[13].
Le ragioni che hanno indotto il legislatore a riformare i reati sessuali
sono rintracciabili ed individuabili nei "cavalli di battaglia"
che di volta in volta sono stati utilizzati come il simbolo del necessario
cambiamento lungo l'arco del tempo antecedente l'entrata in vigore della
legge n. 66 del 1996: il trattamento sanzionatorio troppo mite che l'originario
codice del 1930 prevede per reati così efferati e disumani; l'anacronismo
della collocazione di queste figure di reato nel capo dei delitti contro
la moralità pubblica e il buon costume e la conseguente esigenza
di una nuova classificazione; il dilagare di fenomeni di violenza sessuale
esercitata in gruppo e la mancanza di una figura specifica nell'originaria
disciplina. Alla luce di quanto affermato gli stessi "lavori parlamentari"
che anticiparono la riforma dei reati sessuali, le cui origini si rinvengono
nella fine degli anni '70[14], sembrano scanditi, in particolare nei
momenti conclusivi, dal tempo dettato dall'emotività dell'opinione
pubblica[15]. Tuttavia, il momento propulsivo finale è rintracciabile
in alcuni drammatici ed emotivamente coinvolgenti fatti di cronaca a
cui i mass-media dedicarono largo spazio con l'effetto di sensibilizzare,
in modo forte, l'opinione pubblica e determinare alla fine, anticipata,
della XII legislatura l'approvazione della legge di riforma n.66 del
1996[16]. In stretta considerazione delle argomentazioni logiche e giuridiche
poste alla base della sentenza in commento si deve porre maggiore attenzione
alle innovazione introdotte in tema di violenza sessuale, contenute
nell'art. 609 bis: "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante
abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti
sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni".
Per comodità espositiva si può affermare che l'articolo
609 bis, tracci all'interno del primo comma i "tratti caratteriali"
del delitto di violenza sessuale c.d. "per costrizione", attuato
tramite "violenza o minaccia o mediante abuso di autorità".
Con la sintetica espressione " costringe taluno a compiere o subire
atti sessuali", infatti, il legislatore della riforma riesce a
ricondurre all'interno della fattispecie in esame le condotte rientranti
nei vecchi articoli 519, primo comma[17], e 521, primo e secondo comma[18],
c.p..; inoltre, con il riferimento all'abuso di autorità si riesce
a ricondurre nella previsione della stessa fattispecie, la condotta
prevista dall'abrogato art. 520 c.p.[19] Il secondo comma dell'art.
609 bis, a sua volta, così dispone: "Alla stessa pena soggiace
chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica
della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito
ad altra persona."
Tale comma descrive il delitto di violenza sessuale c.d. "per induzione"
trovando il suo riferimento storico nelle due ipotesi di congiunzione
carnale c.d. abusiva o presunta contenute nell'abrogato art.519. secondo
comma, n. 3 e 4 c.p.[20].
Dopo aver esaminato alcuni degli aspetti innovativi della disciplina
introdotta dalla riforma si vuole mettere in rilievo un aspetto "conservatore"
della stessa, utile come chiave di lettura del reale effetto rivoluzionario,
tanto propagandato, della vigente disciplina: il perpetuarsi di un modello
di incriminazione basato sulla costrizione della vittima. L'"osservazione
non è irrilevante perché nel dibattito dottrinale precedente
all'approvazione della legge si era fatta invece strada l'idea di costruire
la nuova fattispecie di violenza sessuale attorno alla mera mancanza
di consenso della persona offesa, valorizzando così il tema dell'autodeterminazione
individuale a fronte di qualsiasi condizionamento, eventualmente anche
non violento, a compiere o a subire atti sessuali"[21]. Una piccola
parentesi deve essere dedicata ad approfondire, anche se brevemente,
alla constatazione del superamento della distinzione tra la violenza
carnale e atti di libidine violenti, rispettivamente previsti negli
abrogati articoli 519, primo comma, e 521 c.p.. La principale giustificazione
che viene in rilievo nei lavori parlamentari a favore di questa innovazione
è diretta a sottrarre la vittima dei reati suddetti ad un ulteriore
e doloroso susseguirsi di domande, accertamenti minuziosi ed intimi
controlli resi indispensabili dalla necessità di distinguere
la violenza carnale, o il suo tentativo, dal delitto punito meno gravemente
previsto all'art. 521 c.p. dell'originaria disciplina. Dai lavori preparatori
si ricava, inoltre, che il superamento di tale distinzione si configura
come un atto obbligato in vista del nuovo bene assunto ad oggetto di
tutela dall'ordinamento: la libertà di autodeterminazione dell'individuo
nel campo della propria sessualità; in quest'ottica non ha più
senso distinguere condotte che sono tutte riconducibili alla violazione
dello stesso bene[22]. Senza scomodare la prassi investigativa e processuale
di questi ultimi sei anni basta prendere in considerazione le conseguenze
logiche susseguenti alla scelta di politica legislativa di un regime
sanzionatorio unificato per rendersi conto del fallimento di questi
propositi. Tale regime, infatti, si rivela un moltiplicatore degli accertamenti
tesi ad appurare le concrete modalità aggressive della condotta
oggetto di valutazione da parte del giudice, al fine di evitare l'irrogazione
di una pena estremamente sproporzionata alla reale gravità del
fatto. L'articolo 609 bis si chiude con la previsione di una circostanza
attenuante: " Nei casi di minore gravità la pena è
diminuita in misura non eccedente i due terzi". Il problema del
trattamento sanzionatorio è stato causa di un lungo dibattito
al termine conclusosi con una soluzione che rappresenta il punto di
composizione tra due esigenze contrapposte: quella di unificare in una
fattispecie contenitore figure di delitti fino allora ben distinte e
quella della proporzionalità della sanzione penale. La pena è
stata aumentata ed i limiti edittali fissati nel minimo a cinque anni
e nel massimo a dieci anni di reclusione. Rispetto al passato, per i
fatti riconducibili all'interno della fattispecie contenuta dall'abrogato
art. 519 c.p., l'inasprimento si concretizzava, mantenendo inalterata
la previsione del massimo edittale, nell'aumento del minimo della pena
da tre a cinque anni. Le ragioni di quest'aumento sono facilmente rintracciabili
nell'esigenza, particolarmente avvertita dall'opinione pubblica, di
un incremento della prevenzione generale contro i predetti delitti e
nell'altro scopo di impedire ai loro autori di poter usufruire di alcuni
benefici processuali tesi a "scontare" la pena concretamente
inflitta. Per evitare al giudice la rigida decisione tra una punizione
sproporzionata rispetto al fatto commesso e l'indulgenza verso fatti
che non presentano una gravità, tale da raggiungere almeno il
minimo edittale, il legislatore della riforma ha ideato una valvola
di sfogo con la previsione di una circostanza attenuante, " fatti
di minore gravità", attribuente al giudice un ampio potere
discrezionale[23]. Le perplessità non riguardano solo la genericità
della formulazione, ma le stesse finalità della riforma e del
messaggio politico e sociale in essa contenuto. L'attenuante in esame
rischia di essere utilizzata dal giudice per far rientrare sotto un
regime sanzionatorio più mite le condotte che prima della riforma
erano riconducibili alla figura degli atti di libidine violenti; in
questa prospettiva astrattamente prevista dall'art. 609 bis si rischia
di attuare un paradossale regime sanzionatorio più mite di quello
previsto dall'abrogato art. 521 c.p.. La distinzione tra violenza carnale
ed atti di libidine violenti, con la conseguente problematica attinente
alle modalità di prova, uscita dalla porta, scacciata via dalla
riforma, rientra dalla finestra dell'ultimo inciso dell'art. 609 bis,
mantenendo il ruolo di criterio cardine dell'applicazione della nuova,
come della vecchia, disciplina.
Per concludere sul punto, le principali novità della legge n.
66 del 1996 sono così sintetizzabili:
1) la nuova collocazione topografica dei delitti contro la sfera sessuale
della persona tra i delitti contro la libertà personale[24];
2) la creazione di un'unica fattispecie di "violenza sessuale"
in cui convogliare i fatti che anteriormente alla riforma rientravano
nelle diverse fattispecie di violenza carnale, artt. 519 e 520 c.p.,
e atti di libidine violenti, 521 c.p.;
3) l'introduzione con l'art.609 octies c.p. della figura della "violenza
sessuale di gruppo";
4) le novità in materia di atti sessuali, violenti o abusivi,
nei confronti dei minori e la riformulazione della fattispecie di corruzione
di minori devono essere rilette e completate alla luce della disciplina
introdotta dalla legge 3 agosto 1998, n.269 ( la c.d. "legge sulla
pedofilia" ) con cui il legislatore penale ha evidenziato la volontà
di reprimere fenomeni complessi che vanno oltre il singolo comportamento
sessuale coinvolgendo organizzazioni criminali, nazionali e transnazionali
che sfruttano la sessualità dei minori per fini commerciali;
5) l'inasprimento del trattamento sanzionatorio;
6) una serie di norme processuali in materia di procedibilità
dei delitti di violenza sessuale e della tutela della riservatezza della
vittima.
3. Conclusioni.
La sentenza n. 42289 del 2001 deve essere letta ed inquadrata nella
logica dell'evoluzione / involuzione, in questo scritto solo brevemente
indicata per punti, compiuta dalla disciplina dei delitti in materia
sessuale. L'oggetto del ricorso viene individuato dal ricorrente nell'illogicità
manifesta e nella carenza della motivazione in ordine alla responsabilità
penale " perché fondata sulla deposizione della parte offesa
senza alcun riscontro ed in contrasto con alcune logiche considerazioni
quali la mancanza di ogni intervento dei vicini, nonostante il preteso
trambusto, l'effettuazione di un viaggio in Marocco dopo la pretesa
violenza, il pernottamento nella stessa stanza di albergo ed il fatto
che la vittima al momento della presunta violenza indossasse i jeans".
La Suprema Corte puntualizza che la sua indagine sul ricorso, per espressa
volontà del legislatore, è di "legittimità"
dovendosi quindi limitare a stigmatizzare solo i macroscopici vizi relativi
all'esistenza di un " logico apparato argomentativi sui vari punti
della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza
delle argomentazioni" utilizzate dal giudice di merito per argomentare
il suo convincimento. Dopo questi chiarimenti la Corte, forse a causa
della presenza nei motivi del ricorso del riferimento ai jeans, non
riesce a liquidare la questione dichiarando semplicemente inammissibile
il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
ma avverte l'esigenza di spendere qualche parola in ordine alla illogicità
ed inopportunità delle argomentazioni addotte dal ricorrente:
" l'assenza di persone alla conferma ( di poco rilievo probatorio
n.d.r.) può essere addebitata a vari e ragionevoli motivi...(omissis)...inoltre
la paura di ulteriori conseguenze oltre i "ceffoni" ha determinato
la possibilità di sfilare più facilmente il jeans, sicché
detta deduzione del ricorrente è del tutto incongrua". La
III sezione della Cassazione sembra aver abbandonato le argomentazioni
addotte nella sentenza n. 1636 del 1999[25] con cui affermava: "...(omissis)...
è un dato di comune esperienza che è quasi impossibile
sfilare anche in parte i jeans di una persona senza la sua fattiva collaborazione,
poiché trattasi di una operazione che è già assai
difficoltosa per chi li indossa...(omissis) ... è istintivo soprattutto
per una giovane, opporsi con tutte le sue forze a chi vuole violentarla
e che è illogico affermare che una ragazza possa subire supinamente
uno stupro, che è una grave violenza alla persona, nel timore
di patire altre ipotetiche e non certo più gravi offese alla
propria incolumità". La decisione in epigrafe tende così
a consolidare un orientamento giurisprudenziale che rileva come non
necessario la totale eliminazione della capacità di resistenza
della vittima affinché si abbia la violenza sessuale: "
giova, a tal proposito, ribadire altro principio consolidato nella giurisprudenza
di questa Corte...(omissis)...a termini del quale non è necessario
che la violenza, fisica o morale, si protraggano fino al momento del
rapporto e durante lo stesso, né occorre una totale eliminazione
della capacità di resistenza del soggetto passivo, essendo invece
sufficiente la coartazione della volontà dello stesso (nessuno
è tenuto ad immolarsi! ) e la sussistenza di un rapporto di causalità,
nella specie anche motivato, tra tale stato della vittima e la violenza
e/o minaccia, a tal fine posta in essere dall'agente, ancorché
in momento anteriore al congiungimento carnale, non escluso dal necessitato
comportamento remissivo da quella assunto nella fase immediatamente
antecedente il rapporto e durante questo. Sicché si evidenzia
infondata anche la specifica censura, mossa al giudice di merito, di
non aver tenuto presente che, nei momenti cruciali della vicenda, "la
parte offesa non fece alcuna tentativo, neppure verbale, per dissuadere
l'imputato""[26]. Sono trascorsi sei dall'entrata in vigore
della legge n. 66 del 1996, con cui il legislatore dopo anni di riflessioni
e ripensamenti ha riformato i delitti contro la libertà sessuale.
Al consenso politico diffuso non ha fatto seguito un'altrettanta generale
approvazione da parte della dottrina[27], che sin dai primi "vagiti"
della neodisciplina intravide nella riforma del 1996 ben pochi elementi
degni di approvazione. La critica è diffusa e prende le mosse
dai profili tecnici e stilistici della formulazione delle fattispecie
legislative per giungere a mettere in risalto la contraddittorietà
del risultato finale rispetto alle premesse logico-giuridiche ed ideologiche
degli originali progetti. Come è messo ben in evidenza da alcuni
studiosi le critiche predette spesso non hanno prodotto spinte propositive
dirette a modificare o almeno arginare gli errori della riforma. "Al
contrario, l'attuale dibattito politico e mass-mediologo in materia
di violenza sessuale non solo non pare recepire alcuna delle obiezioni
formulate a livello dottrinario, ma sembra ultimamente assorbito dal
vano e sterile esercizio del fare le bucce ad alcune pronunce di legittimità
sospettate di qualche eccessiva indulgenza nei confronti dei crimini
sessuali...il riferimento è alla feroce polemica scatenata di
recente da stampa e televisione nei confronti della III Sezione Penale
della Corte di Cassazione, "rea", secondo le solite semplificazioni
medianiche, di aver affermato l'inedito principio secondo il quale se
la vittima indossa i jeans non è configurabile la violenza sessuale"[28].
In ultima analisi l'unico fine che la riforma sembra aver perseguito
è stato quello di utilizzare il diritto penale come il veicolo
e il simbolo di un forte messaggio[29] che lo Stato ha inviato alla
società in un determinato momento storico e teso: da un lato,
ad invogliare le vittime di violenze sessuali a denunciare i torti subiti
tramite l'assicurazione, non sempre fondata, di un processo che non
si trasformi in una nuova violenza e dall'altro, a dissuadere i futuri
"malintenzionati" tramite un inasprimento, non sempre reale,
della pena. Il messaggio della riforma, purtroppo, alla luce della recente
esperienza risuona solo in apparenza come un terribile ruggito, perché
ad osservare con attenzione le diverse fattispecie in tema di violenza
sessuale, alla "belva" utilizzata per diffonderlo il legislatore
non è stato in grado di dare artigli e zanne idonee ad arginare
un fenomeno sempre più diffuso nella società e sempre
più terribile nella sua intima e personale sofferenza.
NOTA
Con la sentenza in epigrafe la Cassazione affronta
in modo diretto il difficile e complesso nucleo di problemi legati alla
ricerca ed alla valutazione della prova nei delitti di violenza sessuale
a danno dei minori. L'art. 609 quater c.p. è stato inserito nel
codice dall'art. 5 della legge n. 66 del 1996 con cui venne riformata
la disciplina dei reati sessuali.
"Le ragioni che hanno indotto il legislatore
a riformare i reati sessuali sono rintracciabili ed individuabili nei
"cavalli di battaglia" che di volta in volta sono stati utilizzati
come il simbolo del necessario cambiamento lungo l'arco del tempo antecedente
l'entrata in vigore della legge n. 66 del 1996: il trattamento sanzionatorio
troppo mite che l'originario codice del 1930 prevede per reati così
efferati e disumani; l'anacronismo della collocazione di queste figure
di reato nel capo dei delitti contro la moralità pubblica e il
buon costume e la conseguente esigenza di una nuova classificazione;
il dilagare di fenomeni di violenza sessuale esercitata in gruppo e
la mancanza di una figura specifica nell'originaria disciplina.
Alla luce di quanto affermato gli stessi "lavori
parlamentari" che anticiparono la riforma dei reati sessuali, le
cui origini si rinvengono nella fine degli anni '70[1], sembrano scanditi,
in particolare nei momenti conclusivi, dal tempo dettato dall'emotività
dell'opinione pubblica[2].
Tuttavia, il momento propulsivo finale è
rintracciabile in alcuni drammatici ed emotivamente coinvolgenti fatti
di cronaca a cui i mass-media dedicarono largo spazio con l'effetto
di sensibilizzare, in modo forte, l'opinione pubblica e determinare
alla fine, anticipata, della XII legislatura l'approvazione della legge
di riforma n.66 del 1996[3]."[4]
Il procedimento penale in esame nasce dalla denuncia
effettuata da una psichiatra infantile della USL di Milano che a seguito
di una visita ad una bambina affetta, secondo i genitori, da disturbi
comportamentali e alimentari, veniva a conoscenza di sospetti e ripetuti
comportamenti tenuti dal padre nei confronti della piccola paziente.
Queste dichiarazioni vennero successivamente
ripetute dalla minore davanti alla squadra mobile e successivamente
durante l'incidente probatorio; seguirono degli accertamenti medico-legali
che riscontrarono delle lesioni compatibili con quanto riferito dalla
minore nelle predette dichiarazioni.
Sia in primo che in secondo grado il padre fu
condannato perché ritenuto colpevole del reato previsto all'art.
609 quater c.p.
La lettura della motivazione offre molti spunti
di riflessione sul tema dell'interpretazione e della valutazione del
materiale probatorio acquisito durante le indagini, le perizie e le
testimonianze della minore vittima dell'abuso.
La Corte afferma che durante l'esame del materiale
raccolto, il giudice deve valutare tutto quanto è in suo possesso
in modo complessivo e cercando di ricostruire quanto accaduto. Lo stesso,
inoltre, deve saper sfruttare ogni piccolo aiuto, anche se impreciso,
presente nelle dichiarazioni rese dalla piccola vittima senza soffermarsi,
frammentariamente e puntigliosamente, su esplicite parole o frasi nello
sterile tentativo di trovare la più piccola contraddizione o
incongruenza.
Le dichiarazioni della bambina, più volte
ripetute nell'arco del procedimento, sono apparse alla Corte come realmente
accadute e la stessa ha affermato, con decisione, il principio secondo
cui: le dichiarazioni della vittima di un abuso sessuale possono essere
valutate credibili quando il dato anagrafico (nel caso in esame due
anni e mezzo) possa escludere, pacificamente, che nel bagaglio di conoscenze
ed esperienze dirette di un minore della stessa età possano trovarsi
informazioni e descrizioni del tipo riportato nel testo della sentenza
in epigrafe.
E' impossibile per una bambina così piccola
poter inventare e conseguentemente descrivere fatti così minuziosi
e terribili senza averne avuto un'esperienza diretta.
Per immaginare qualcosa bisogna avere almeno
una vaga idea dell'oggetto della fantasia ed una bambina di due / tre
anni non avrebbe avuto in alcun modo la capacità psicologica,
né fisiologia, di poter anche lontanamente intuire o immaginare
quella terribile contenuta nelle dichiarazioni rese.
In conclusione, nonostante appaia nel caso in
oggetto condivisibile la decisione si deve tenere presente che "
ritenere colpevole l'imputato sulla base delle sole dichiarazioni dell'altra
parte processuale può essere corretto, ma si rischia, se non
sottoposte ad un attento esame critico, di commettere clamorosi errori
e di scoprire colpevoli innocenti e presunte vittime mendaci"[5].
NOTE
[1] Corte di cassazione, sezione III penale,
sentenza n. 1636 del 1999: "...è un dato di comune esperienza
che è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans di una
persona senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi
di una operazione che è già assai difficoltosa per chi
li indossa...".
[2] In estrema sintesi gli altri capi del titolo
VIII disciplinavano rispettivamente: i delitti di ratto per fine di
libidine o di matrimonio (capo II / artt. 340-344); i delitti di induzioni
e costrizione alla prostituzione, di favoreggiamento e agevolazione
del meretricio (capo III / artt. 345-348); le disposizioni comuni ai
delitti disciplinati negli articoli precedenti (capo IV / artt.349-352);
i delitti di adulterio e di concubinato ( capo V / artt. 353-358); il
delitto di bigamia (capo VI / artt.359-360) e i delitti di supposizione
e di soppressione di stato (capo VII / artt.361-369).
[3] Per una lucida esposizione dei motivi posti
alla base della classificazione in oggetto si rinvia a: MANZINI, Trattato
di diritto penale italiano, VI, 1915, 529; TUOZZI, I delitti contro
il buon costume e l'ordine delle famiglie, in Enc. Del dir. Pen. It.,
a cura di PESSINA, IX, Milano, 1909.
[4] COPPI, I reati sessuali nella legislazione
penale italiana, in AA.V.V.,Reati Sessuali ( a cura di FRANCO COPPI),
Torino, 2000, 6.
[5] Art. 331 del Codice Penale del 1889: "
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell'uno o
dell'altro sesso a congiunzione carnale...".
[6] COPPI, I reati sessuali nella legislazione
penale italiana, op.cit., 7 ss.
[7] NAPPI, I delitti contro la moralità
pubblica e il buon costume, in Giurisprudenza sistematica di dir.pen.,
diretta da BRICOLA- ZAGREBELSKY, II, Torino, 1984.
[8] Il primo capo del codice del 1930 conteneva
i seguenti articoli: art. 519 "Della violenza carnale"; art.
520 "Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità
di pubblico ufficiale"; art. 521 "Atti di libidine violenti";
art.522 "Ratto a fine di matrimonio"; art. 523 "Ratto
a fine di libidine "; art. 524 "Ratto di persona minore degli
anni quattordici o inferma, a fine di libidine o matrimonio"; art.
525 "Circostanze attenuanti"; art. 526 " Seduzione con
promessa di matrimonio commessa da persona coniugata".
[9]Ad esempio: il delitto di corruzione di minorenni
non si trova più all'interno dello stesso capo della violenza
carnale e degli atti di libidine violenti ( capo I del codice Zanardelli
) ma è collocato nello stesso capo in cui sono contenuti i delitti
di atti osceni e in materia di prostituzione ( capo II codice Rocco).
[10] Ad esempio: il delitto di bigamia, di adulterio
e concubinato trovano collocazione nel codice Rocco nel titolo XI del
secondo libro.
[11] COPPI, I reati sessuali nella legislazione
penale italiana, op.cit., 12: " Quando si assumono a beni giuridici
di categoria valori quali la moralità pubblica e il buon costume,
diviene agevole raccogliere in un medesimo titolo reati per tanti versi
assolutamente eterogenei e quindi continuare a ricomprendere in un unico
contenitore sia i delitti di violenza carnale e di atti di libidine
violenti quanto i delitti in materia di prostituzione: tutti, infatti,
possono essere agevolmente ricondotti ai valori indicati nella rubrica
del non titolo del secondo libro del Codice penale"
[12] Per approfondimenti si rinvia a: LEMME,
Libertà sessuale ( delitti contro la ), in Enc. Dir., XXIV, Milano,1974,
555; PADOVANI, Violenza carnale e tutela della libertà, in Riv.it.
dir.proc.pen., 1989, 1301.
[13] COPPI, I reati sessuali nella legislazione
penale italiana, op.cit. 18.
[14] I primi importanti segni dell'interesse
del Parlamento ad una concreta e profonda riforma della formulazione
dei delitti sessuali risale all'VIII legislatura. In essa furono presentate
nove proposte di legge, tra cui una di iniziativa popolare( proposta
n.1551 del 19 marzo 1980). Le proposte suddette dettero vita ad un testo
unificato, redatto ad opera della Commissione Giustizia della Camera
divenendo costante punto di riferimento e base di partenza per i successi
lavori.
[15] L'esigenza di promulgare una legge che avrebbe
contenuto, in modo specifico e simbolico, norme penali, sostanziali
e processuali, tese a combattere il fenomeno della violenza sessuale,
venne avvertita sempre più come un evento in forte espansione
e sollecitato principalmente dalle donne appartenenti a tutti i gruppi
parlamentari.
[16] L'esame risolutivo da parte del Parlamento
ebbe il suo inizio il 20 giugno 1995 sulla base di una proposta di legge
sottoscritta da 328 deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari,
proposta n.2576 del 23 maggio 1995, presso la Commissione Giustizia
della Camera. In sintesi gli ultimi momenti del travagliato iter parlamentare:
la Camera, riunita in Assemblea, approvò il testo della Commissione
il 28 settembre 1995 e in un secondo tempo venne approvato con alcune
modifiche dal Senato; il disegno ritornò alla Camera che approvò
il testo così modificato nella seduta del 7 febbraio 1996 ed
infine il Senato approvò il testo definitivo della legge il 14
febbraio 1996.
[17] Art. 519 (Della violenza carnale), primo
comma, del codice penale prima del 1996: " Chiunque, con violenza
o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito
con la reclusione da tre a dieci anni."
[18] Art. 521( Atti di libidine violenti), primo
e secondo comma, del codice penale prima del 1996: " Chiunque,
usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli
precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione
carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di
un terzo. Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi
delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce
taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona
del colpevole o su altri.".
[19] L'art. 520 ( Congiunzione carnale commessa
con abuso della qualità di pubblico ufficiale) del Codice Penale
è stato abrogato dall'art.1 della legge n.66 del 1996: "Il
capo I del titolo IX del libro secondo e gli art. 530,539,541,542 e
543 del codice penale sono abrogati."
[20] " Alla stessa pena soggiace chi si
congiunge carnalmente con persona la quale al momento dl fatto: ...
3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli
a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica,
anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole; 4) è
stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra
persona."
[21] BORGOGNO,Il delitto di violenza sessuale,
in AA.V.V.,Reati Sessuali ( a cura di FRANCO COPPI), Torino, 2000, 79
[22] Illuminante sul punto la sentenza della
Corte di cassazione n. 3990 del febbraio 2001: "dopo l'entrata
in vigore della legge n. 66/1996, invece, l'individuazione della condotta
tipica del reato di "violenza sessuale" si riconnette alla
definizione della nozione, del contenuto e dei limiti della locuzione
"atti sessuali", in quanto l'art. 609 bis, cod. pen (introdotto
appunto da tale legge) ha concentrato in una fattispecie umanitaria
le previgenti ipotesi criminose previste dagli artt. 519 e 521, individuando
quale unica condotta composita, idonea a ledere il bene giuridico della
libertà sessuale, in luogo della "congiunzione carnale"
e degli "atti di libidine violenti", il fatto di chi con violenza
o minaccia o mediante abuso di autorità "costringe"
taluno a compiete o a subire "atti sessuali". Non avrebbe
senso, infatti, stante l'unicità del bene protetto, distinguere
tra diverse modalità di aggressione, tutte comunque lesive della
dignità e dell'autodeterminazione della persona umana.".
[23] BRICOLA, Le aggravanti indefinite. ( Legalità
e discrezionalità in tema di circostanze del reato) in Riv.it.dir.
e proc.pen., 1964,1019; DOLCINI, Potere discrezionale del giudice, in
Enc.dir. XXXIV, Milano, 1995,774.
[24] Art. 2 legge 15 febbraio 1996 n.66: "
Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice
penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609 bis a
609 decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge".
[25] Per approfondimenti critici si rinvia a:
FIANDACA, Violenza su donna "in jeans" e pregiudizi nell'accertamento
giudiziario, in Foro it., 1999, II, 166; IACOVIELLO, Toghe e jeans.
Per una difesa ( improbabile) di una sentenza indifendibile, in Cass.
Pen. 1999, 2204; BERTOLINO, Libertà sessuale e blue jeans, in
Riv. it.dir.proc.pen., 1999, 694.
[26] Sentenza della Suprema Corte di cassazione
Terza Sezione Penale n.13070/99.
[27] PECORARO-ALBANI, Violenza sessuale e arbitrio
del legislatore, Napoli, 1997; BALBI, Violenza sessuale, in Enc. giur.,
v. XX, Roma, 1999; MOCCIA, Il sistema delle circostanze e le fattispecie
qualificate nella riforma del diritto penale sessuale (l.15 febbraio
1996, n 66): un esempio paradigmatico di sciatteria legislativa, in
Riv. it.dir. e proc.pen , 1997, 395.
[28] BORGOGNO, Il delitto di violenza sessuale,op.cit.,74
e 75
[29] BRUNELLI, Bene giuridico e politica criminale
nella riforma dei reati a sfondo sessuale, in AA.V.V.,Reati Sessuali
( a cura di FRANCO COPPI), Torino, 2000, 35: "Il fatto che alla
fine il legislatore si sia accontentato, in sostanza , di un livello
minimo di intervento , consegnando come prodotto finito più un
messaggio simbolico che un rivoluzionario sistema normativo è
senz'altro dovuto alla imperiosa necessità di procedere oltre
e di arrivare - a un certo punto - "comunque" ad una legge
in materia, quale che fosse."