Home Page > Articoli Diritto > dalla morte del principio...

DALLA "MORTE" DEL PRINCIPIO DI LAICITÀ DELLO STATO
ALLA SUA "RESURREZIONE".

[di
Leo Stilo]

Corte Costituzionale
20 novembre 2000 n. 508 (ud. 13 novembre 2000)
Pres.Mirabelli - Rel.Zagrebelsky - Imp.A.G.
( pubblicata nella G. U. - prima serie speciale n. 49 del 29 novembre 2000 )

L'art. 402 c.p. è dichiarato costituzionalmente illegittimo in relazione agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma della Costituzione. La Consulta ha accolto le istanze della Cassazione rilevando nella sopravvivenza dell'art. 402 c.p. una mortificazione del diritto di eguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzione di religione, e di tutte le confessioni religiose davanti alla legge. In forza di questi principi costituzionali "l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti" di tutte le confessioni religiose. Nel concludere, la Corte costituzionale puntualizza, quasi con rammarico, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale può essere espressa solo in forma semplice ed ablativa a causa dei rigidi principi, garanzie, posti dalla Costituzione in materia penale e per questo auspica un serio e celere intervento legislativo in materia di protezione della libertà di religione. (massima a cura dell'Autore)

TESTO

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1998 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di A. G., iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto in fatto.
1. - Con ordinanza del 5 novembre 1998, la Corte di cassazione ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 402 cod. pen. (Vilipendio della religione dello Stato), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.
2. - Premesse le vicende del giudizio di merito, quanto al fatto storico e quanto alle diverse conclusioni dei giudici di primo grado e di appello, la Corte rimettente sottolinea in primo luogo la rilevanza della questione: si tratta infatti di verificare la legittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto della contestazione all'imputato.
3. - Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione svolge la motivazione dell'ordinanza attraverso una rassegna del percorso della giurisprudenza costituzionale e delle modifiche normative in tema di reati "di religione".
La Cassazione muove dalla prima decisione resa dalla Corte costituzionale sull'art. 402 cod. pen. - sentenza n. 39 del 1965 - con la quale era stata rigettata una questione di costituzionalità, riferita agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, principalmente sul rilievo che la tutela penale rafforzata della religione cattolica, rispetto alle altre confessioni, trovava giustificazione nella sua connotazione di religione professata dalla maggioranza dei cittadini, e dunque nella maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali alle offese che alla stessa religione potessero essere rivolte.
La norma penale in argomento - prosegue la Corte rimettente - si riferisce alla "religione dello Stato", una nozione, questa, ripresa dall'art. 1 dello Statuto albertino e ribadita nell'art. 1 del Trattato Lateranense del 1929, che, oltre a essere incompatibile con il principio supremo di laicità dello Stato (quale emerge dalle sentenze nn. 203 del 1989 e 149 del 1995 della Corte costituzionale), è stata comunque superata dalle modifiche concordatarie del 1984; il punto 1 del Protocollo addizionale all'accordo di modifica del Concordato, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, infatti, afferma che "si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano".
E ancora a tale riguardo, la Cassazione rileva che la Corte costituzionale ha ritenuto che l'espressione "religione dello Stato" utilizzata nel codice penale, una volta venuta meno la possibilità di attribuirle l'originario significato, non ha altro senso se non quello di un semplice "tramite linguistico" con il quale viene indicata la religione cattolica (sentenze nn. 925 del 1988 e 440 del 1995).
Ciò posto, il giudice rimettente, per argomentare la questione, assume come propri taluni passaggi di più recenti decisioni della Corte costituzionale.
Nella sentenza n. 329 del 1997, osserva la Cassazione, è stato messo in rilievo che "secondo la visione nella quale si mosse il legislatore del 1930, alla Chiesa e alla religione cattoliche era riconosciuto un valore politico, quale fattore di unità morale della nazione. Tale visione, oltre a trovare riscontro nell'espressione 'religione dello Stato', stava alla base delle numerose norme che, anche al di là dei contenuti e degli obblighi concordatari, dettavano discipline di favore a tutela della religione cattolica, rispetto alla disciplina prevista per le altre confessioni religiose, ammesse nello Stato. Questa ratio differenziatrice certamente non vale più oggi, quando la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalità dello Stato e viceversa (sentenze nn. 334 del 1996 e 85 del 1963, nonché 203 del 1989)".
D'altra parte, prosegue la Cassazione, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo abbandonato il criterio "quantitativo" inizialmente utilizzato (ad esempio, nelle sentenze nn. 125 del 1957, 79 del 1958 e 14 del 1973) per giustificare la tutela rafforzata a favore della religione "di maggioranza": già nella decisione n. 925 del 1988 si è affermato che è "ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione (che si basi) soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose"; mentre la successiva sentenza n. 440 del 1995 ha precisato che "l'abbandono del criterio quantitativo significa che in materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza".
Da ultimo - conclude la Cassazione - la Corte costituzionale, nella già citata sentenza n. 329 del 1997, ha definitivamente escluso la possibilità di giustificare differenziazioni legislative nella tutela penale del "sentimento religioso", osservando che "la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni. Il superamento di questa soglia attraverso valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori, con conseguenze circa la diversa intensità di tutela, infatti, inciderebbe sulla pari dignità della persona e si porrebbe in contrasto col principio costituzionale della laicità o non confessionalità dello Stato ... : principio che, come si ricava dalle disposizioni che la Costituzione dedica alla materia, non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose".
4. - In tale quadro di riferimento, si delineano, ad avviso della Corte di cassazione, le seguenti coordinate della questione: a) il venir meno del carattere di religione "di Stato" per la confessione cattolica ha riportato quest'ultima nell'ambito della pari dignità rispetto a ogni altra confessione, conformemente al disegno costituzionale; b) la Corte costituzionale ha numerose volte sollecitato il legislatore a rimuovere ogni ingiustificata differenza di tutela penale tra la religione cattolica e le altre confessioni; c) il reato di cui all'art. 402 cod. pen. mantiene viceversa una effettiva discriminazione tra confessioni religiose, tutelando esclusivamente la religione cattolica.
Ne deriva la necessità di rimettere al controllo di costituzionalità la compatibilità tra la norma penale in discorso e i principi espressi negli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.
Considerato in diritto.
1. - La Corte di cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato) che punisce con la reclusione fino a un anno "chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato". Il giudice rimettente dubita che la disposizione in esame, accordando una tutela privilegiata alla sola religione cattolica - già religione dello Stato (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997) - violi gli artt. 3 e 8 della Costituzione, cioè l'eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge.
2. - La questione è fondata.
3. - Posta dal legislatore penale del 1930, la norma impugnata, insieme a tutte le altre che prevedono una protezione particolare a favore della religione dello Stato-religione cattolica, si spiega per il rilievo che, nelle concezioni politiche dell'epoca, era riconosciuto al cattolicesimo quale fattore di unità morale della nazione. In questo senso, la religione cattolica era "religione dello Stato" - anzi necessariamente "la sola" religione dello Stato (formula risalente all'art. 1 dello Statuto albertino e riportata a novella vita dall'art. 1 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia del 1929): oltre che essere considerata oggetto di professione di fede, essa era assunta a elemento costitutivo della compagine statale e, come tale, formava oggetto di particolare protezione anche nell'interesse dello Stato.
Le ragioni che giustificavano questa norma nel suo contesto originario sono anche quelle che ne determinano l'incostituzionalità nell'attuale.
In forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997) e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o di un'altra di esse (ancora la sentenza n. 329 del 1997), imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza (così ancora la sentenza n. 440 del 1995), ferma naturalmente la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario (art. 7 della Costituzione) e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese (art. 8).
Tale posizione di equidistanza e imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di "principio supremo" (sentenze nn. 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993 e 329 del 1997), caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse (sentenza n. 440 del 1995).
Queste conclusioni sono progressivamente maturate, pur partendo da proposizioni iniziali per diversi aspetti divergenti (sentenze nn. 79 del 1958; 39 del 1965; 14 del 1973), in concomitanza con significativi e convergenti svolgimenti dell'ordinamento. Il punto 1 del Protocollo addizionale all'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, recepito con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ha esplicitamente affermato il venire meno del principio della religione cattolica come sola religione dello Stato e, con le diverse intese poi raggiunte con confessioni religiose diverse da quella cattolica, si è messo in azione il sistema dei rapporti bilaterali previsto dalla Costituzione per le altre confessioni. In tale contesto, si è manifestata la generale richiesta allo Stato di una sua disciplina penale equiparatrice, o nel senso dell'assicurazione della parità di tutela penale (come è nel caso dell'art. 1, quarto comma, dell'intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane del 27 febbraio 1987), o nel senso che la fede non necessita di tutela penale diretta, dovendosi solamente apprestare invece una protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione (art. 4 dell'intesa con la Tavola valdese del 21 febbraio 1984; preambolo all'intesa con le Assemblee di Dio in Italia del 29 dicembre 1986; preambolo all'intesa con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia del 29 marzo 1993). A fronte di questi svolgimenti dell'ordinamento nel senso dell'uguaglianza di fronte alla legge penale, l'art. 402 del codice penale rappresenta un anacronismo al quale non ha in tanti anni posto rimedio il legislatore. Deve ora provvedere questa Corte nell'esercizio dei suoi poteri di garanzia costituzionale.
4. - Sebbene, in generale, il ripristino dell'uguaglianza violata possa avvenire non solo eliminando del tutto la norma che determina quella violazione ma anche estendendone la portata per ricomprendervi i casi discriminati, e sebbene il sopra evocato principio di laicità non implichi indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni ma legittimi interventi legislativi a protezione della libertà di religione (sentenza n. 203 del 1989), in sede di controllo di costituzionalità di norme penali si dà solo la prima possibilità. Alla seconda, osta infatti comunque la particolare riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di reati e pene (art. 25, secondo comma) a cui consegue l'esclusione delle sentenze d'incostituzionalità aventi valenze additive, secondo l'orientamento di questa Corte (v., in analoga materia, la sentenza n. 440 del 1995).
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale si impone dunque nella forma semplice, esclusivamente ablativa.
Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato).

COMMENTO
Un attento esame delle fattispecie penali in tema di religione offre una chiara percezione dell'humus culturale ed ideologico del legislatore che le ha forgiate. La religione con la sua forza spirituale e culturale segna in modo indelebile, come impronta sulla sabbia, l'anima e la mente di chi è chiamato a produrre ed attuare il diritto in un dato momento storico[1].

Il diritto penale ha dimostrato nel corso dei secoli di essere particolarmente sensibile alle lusinghe delle concezioni religiose di volta in volta dominanti. La nostra tradizione giuridica è saldamente ancorata al diritto romano ed alla sua storia, uno sguardo al glorioso passato di Roma offre l'occasione per comprendere il punto di partenza dell'intera evoluzione dello stretto legame, costellato di momenti d'amore ed odio, tra il diritto e la religione[2].

A Roma, in epoca pagana, la violazione dei precetti religiosi o il turbamento delle funzioni religiose erano considerati come dei delitti contro lo Stato e le ingiurie contro gli dei un'offesa abbandonata alla vendetta divina. A quel tempo non vi era una sola religione definibile "di Roma", perché numerose e diverse erano le popolazioni e le culture religiose assoggettate alla potenza dell'Urbe..

In questo clima di tolleranza nei confronti delle varie religioni la mancanza di una tutela privilegiata di un solo credo, rappresentò un'ottima arma nelle mani di Roma che contribuì in modo determinante ad assicurarne la lunga egemonia sul mondo conosciuto.

Nel momento in cui, con Graziano e Valentiniano II in Occidente e Teodosio I in Oriente, la religione cristiana acquisì sempre maggiore importanza, divenendo religione dello Stato, si iniziò a punire come grave delitto l'eresia, la bestemmia e gli altri comportamenti che offendevano la religione dominante.

L'accanimento e la ferocia nei confronti di questi delitti raggiunse in alcuni momenti storici, in particolare nel c.d. diritto "intermedio", livelli allarmanti ed alla "relativa indulgenza" delle norme della Chiesa cattolica si contrapponeva "la ferocia del braccio secolare, cui si abbandonavano i reprobi dopo inflitte le pene ecclesiastiche."[3]. Con la caduta dell'Impero Romano l'evoluzione della cultura giuridica viene devoluta in gran parte al diritto della Chiesa di Roma, che inglobando il diritto romano trascinerà l'esperienza giuridica, sviluppandola secondo particolari binari, verso l'epoca moderna[4]. In questi secoli di passaggio il mondo dei delitti e delle pene fu caratterizzato sino alla metà del XVIII secolo da una zona d'ombra e d'incertezza che ne circondò e impregnò ogni espressione[5]. Il motivo di fondo è la confusione, ancora largamente presente e non superata, di due realtà autonome ed eterogenee: Stato e religione. In questa visione appare "secondo giustizia" punire, come crimine efferato, le offese contro la religione. Il processo di secolarizzazione e di laicizzazione dello Stato e del suo strumento, in potenza più terrificante, il diritto penale, iniziò con il superamento, tramite l'instaurazione di un saldo legame tra diritto statale e diritto naturale illuminato e laico, dell'irrazionalità e della confusione-fusione tra crimine e peccato.

Nel XIX secolo l'effetto della riforma illuministica produsse i suoi effetti sul diritto penale contribuendo in modo notevole a far diminuire l'intensità e il numero delle fattispecie penali poste a tutela della religione predominante.[6] Il cambiamento di atteggiamento nei confronti della religione fu graduale e non sempre si trattò di un evoluzione in senso positivo[7]. Il codice penale del 1889, il codice Zanardelli, "contrariamente a quello vigente tutelava non tanto la religione in sé considerata, quanto il sentimento religioso dei singoli"[8]. Un passaggio particolarmente significativo del mutare del rapporto tra Stato e religione si trova negli anni del regime fascista[9].

Questo momento storico segnò la "morte" della laicità dello Stato[10], sacrificata sull'altare della riconciliazione con la Santa Sede, e l'ascesa di un modo d'essere dello Stato che si definisce, nell'epoca contemporanea, totalitario"..in base ad alcuni elementi tipici, fra i quali primeggiano la presenza di una ideologia ufficiale con conseguente lotta al deviazionismo stigmatizzato come eresia e represso in tutte le manifestazioni; il coerente ed organico asservimento dell'arte, del pensiero, della religione, del costume alla politica; nonché ...l'egemonia di un solo partito."[11].

Il codice penale vigente del 1930, il codice Rocco, costituisce un'evoluzione del pensiero giuridico in senso "totalitario", concepito e costruito per la realizzazione dei fini dello Stato. La legge incarna, con i suoi contenuti, la forza stessa del regime fascista che proprio nello Stato e nella sua "Autorità" pone fondamento per la realizzazione dei propri interessi. Con queste "operazioni giuridiche" i valori delle forze politiche e religiose dominanti vengono "resi assoluti" e dotati di una razionalità oggettiva, esternazione deontologica di realtà ontologiche: "la religione, invero, ha un contenuto che trascende il patrimonio morale individuale, per assurgere ad interesse generale: è, insomma, non tanto un fenomeno attinente alla coscienza individuale, quanto un fenomeno sociale della più alta importanza, anche per il raggiungimento dei fini etici dello Stato. L'idea religiosa è una delle idee-forze, dei valori morali e sociali, che reggono il mondo"[12].

L'art. 1 dello Statuto albertino disponeva che la religione cattolica-apostolica-romana, religione professata dalla maggioranza degli italiani, era la sola dello Stato. Il contenuto di questa disposizione, tacitamente abrogata dal codice Zanardelli, venne riportato a nuova vita dall'art. 1 del Trattato con la Santa Sede, 11 febbraio 1929 (Patti lateranensi) approvato con legge 27 maggio 1929 n. 810[13] e riconfermato nel Titolo IV, Capo II, "Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti", del codice Rocco. La tutela del sentimento religioso, espressione dell'intera collettività, assume così un ruolo fondamentale perché espressione di un fenomeno sociale che poteva essere sfruttato per il raggiungimento dei fini etici dello Stato. In particolare, quello che viene difeso contro una possibile offesa, nell'art. 402 del cod. pen., è la religione quale bene in sé.

Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana nel 1948 viene meno per i delitti contro la religione, in particolare per quelli che esplicitamente si riferiscono alla religione di Stato, la linfa vitale instillata dallo Stato fascista. Nonostante l'incompatibilità di fondo tra il contenuto di alcuni articoli[14] dei Patti Lateranensi del 1929 e i primi articoli della Costituzione, l'assemblea costituente salvò i Patti ponendoli come oggetto di rinvio per la disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa. Infatti, la Costituzione dispone all'art. 7 che " lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani" e aggiunge "i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.".

Quest'articolo deve essere messo in rapporto critico con gli altri articoli della Costituzione, in particolare con: la prima parte dell'art. 2, "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità..."; il primo comma dell'art. 3, "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."; l'art. 8 primo comma, "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge."; l'art. 19, "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto..." ; l'art. 21, primo comma, "Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". Questo nucleo di diritti fondamentali ed inviolabili costituisce la "base rocciosa" su cui poggia l'intero ordinamento giuridico italiano, la forza di coesione che tiene insieme i principi contenuti in queste norme è tale da resistere a qualsiasi incontro-scontro con valori ad essi non riconducibili e "raffrontabili". Nel paragrafo 13 della storica sentenza n. 364 del 1988 la Corte costituzionale ha l'illuminazione di sottolineare l'approccio metodologico corretto da adottare nell'interpretazione delle norme penali.

La "stigmatizzazione" dell'"inversione metodologica" seguita inconsapevolmente da alcuni studiosi e pratici è un punto chiave per poter spazzare via ogni incrostazione di cultura autoritaria dal nostro diritto e per poter reinterpretare il nostro codice penale illuminandolo con i valori della Costituzione.

La legge ordinaria, quale è il codice penale, deve potersi ricondurre alla norma costituzionale; è in gioco l'effettiva realizzazione del principio di legalità. Questo principio di civiltà giuridica esige che le norme poste dalle legge ordinaria siano una deduzione, particolare, delle norme costituzionali e la legge, per questo principio, pone delle norme legittime solo quando siano riconducibili, raffrontabili, alle norme di grado superiore[15].

Questa riconduzione è la base del giudizio di legittimità che la Corte costituzionale è chiamata ad esprimere[16]. L'interpretazione delle norme della Costituzione riacquista, in questo modo, il ruolo di fondamento di ogni discorso sul diritto. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte è stata chiamata più volte in causa per verificare la legittimità costituzionale dei diversi reati in materia di religione.

La storia della cultura giuridica in tema di reati contro la religione dello Stato, dal 1948 in poi, ha un passaggio obbligato nelle sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale; uno sguardo veloce sulle principali pronunce di questi ultimi decenni mette in evidenza l'evoluzione del diritto penale, del codice Rocco, verso una direzione costituzionalmente orientata che porterà nel 2000, sentenza n. 508, alla dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale.

La Corte, in un primo momento, sembrò propendere verso una "...progressiva e sempre più corposa ridefinizione dell'oggetto della tutela..." al fine di salvare dalla censura le norme del codice che di volta in volta venivano indiziate d'illegittimità[17]. Nella sentenza n. 125 del 1957 viene affermato il principio secondo cui i delitti contro il sentimento religioso sono considerati, nel sistema del codice penale del 1930, come offese ad un interesse "superindividuale" che trascende l'interesse del singolo per concretizzarsi nel supremo interesse dello Stato e della società nel suo complesso. Viene tutelato, ribadisce la Corte, "l'idea religiosa in sé" e tra i culti quello cattolico viene distinto, tramite una particolare protezione, dalle altre confessioni religiose.

"Questo sistema ha fondamento nella rilevanza che ha avuto la Chiesa cattolica in ragione della antica ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa sempre appartiene...".

Il problema della compatibilità di questa particolare disciplina con la Costituzione viene risolto dalla Corte costituzionale con queste parole: " in realtà il Costituente ha dettato negli artt. 7 e 8 della Costituzione, rispettivamente per la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, norme esplicite, le quali non ne stabiliscono la "parità", ma ne differenziano invece la situazione giuridica, che è, sì, di eguale libertà...ma non d'identità di regolamento dei rapporti con lo Stato.". Nella sentenza n. 79 del 1958, in argomento di bestemmia in pubblico contro divinità o simboli o persone venerati dalla religione di Stato, viene messo nuovamente in risalto il fatto che : " la norma dell'art. 724 cod. pen., come altre dello stesso codice (artt. 402 a 405), si riferisce alla "religione dello Stato" dando rilevanza non già a una qualificazione formale della religione cattolica, bensì alla circostanza che questa è professata nello Stato italiano dalla quasi totalità dei suoi cittadini, e come tale è meritevole di particolare tutela...".

I principi ispiratori che portano la Corte, nella sentenza n. 39 del 1965, a dichiarare che "la questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 8, 19, 20 della Costituzione, non è fondata", non presentano novità rilevanti rispetto alle precedenti decisioni. In particolare, argomenta la Corte, non contrasta con il principio di eguaglianza, che esclude esplicitamente la differenza di trattamento dei cittadini rispetto alla differenza di religione professata, l'art. 402 del cod. pen..

Quest'ultimo, non viola l'eguaglianza giuridica dei cittadini in relazione al soggetto attivo, "non avendo alcuna rilevanza, nella identificazione del soggetto attivo del reato, la fede religiosa dell'agente", né in relazione al soggetto passivo, " la norma dell'art. 402 non protegge la religione cattolica come bene individuale...il titolare dell'interesse non è...il singolo appartenente alla religione cattolica".

Il quadro giuridico in cui viene posta la tutela privilegiata della religione cattolica viene ultimato con un ultimo tratto che ne definisce i contorni illuminandoli: "...l'uguale diritto alla libertà, riconosciuto a tutte le confessioni religiose, non significa diritto a una uguale tutela penale, giacché quest'ultima può essere disposta non solo a protezione della libertà di ciascuna confessione, ma anche a protezione del sentimento religioso della maggioranza dei cittadini, purché da ciò non derivi limitazione di quella libertà.".

La sentenza n.14 del 1973 rappresenta senza dubbio il primo passo verso una seria presa di coscienza della collocazione della libertà di religione all'interno dei diritti inviolabili dell'uomo, base ed essenza del nostro ordinamento giuridico. L'importanza di questi diritti giustifica l'utilizzo dello strumento penale, extrema ratio dell'ordinamento giuridico, per la loro difesa. In questa sentenza viene per la prima volta intaccato il criterio "quantitativo e statistico", l'essere la religione della quasi totalità degli italiani, utilizzato in precedenza per giustificare la tutela privilegiata del credo cattolico, e viene adottato in pieno un criterio in cui il motivo centrale è il sentimento religioso vissuto dal singolo nell'intimità della sua coscienza. Per questo motivo la Corte, in chiusura di sentenza, auspica e suggerisce al legislatore di provvedere al più presto ad una revisione della disciplina in modo da armonizzarla con i principi della Costituzione.

Questo momento evolutivo si avverte con maggiore distacco nella sentenza n. 188 del 1975[18], dove viene attuata un'operazione di "alta chirurgia giuridica", ridefinendo l'oggetto di tutela dei delitti in materia di religione. Il bene difeso dal codice penale e scolpito nella Costituzione diviene, per utilizzare le parole della Corte, "...il sentimento religioso, quale vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune...".

Viene messo in luce da alcuni Studiosi[19] come il modello di tutela penale del sentimento religioso, indicato dalla Corte, si collochi storicamente in quello recepito e utilizzato nei codici ottocenteschi e in particolare dal codice Zanardelli del 1889. In questa visione viene tutelato un legame personalissimo tra l'uomo e il suo Dio; si è lontani dalla fredda scultura che il codice Rocco contrappose alla "...deviazione dalle teorie scaturite dalla Rivoluzione francese"[20].

La fine degli anni '70 e l'inizio degli '80 rappresentano un periodo di grandi sconvolgimenti economici e culturali per l'Italia e per le sue Istituzioni. Tra i momenti maggiormente significativi si pone la modifica del Concordato Lateranense firmata dal capo del governo Bettino Craxi e dal cardinale Agostino Casaroli. In particolare l'art. 1 del Protocollo addizionale all'Accordo del 18 febbraio 1984 tra Santa Sede e l'Italia, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense (Accordo e protocollo ratificati con la legge 25 marzo 1985 n.121) dichiara "non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.". Viene riproposto il problema della compatibilità della disciplina contenuta nel codice penale con il diritto vigente, solo che questa volta l'incompatibilità che viene messa in risalto è quella posta a livello di legge ordinaria. L'intera disciplina del Titolo IV del Capo I del codice penale è strutturata basandosi sul requisito imprescindibile dell'esistenza di una "religione dello Stato" che ha la necessità di essere difesa da potenziali e varie offese.

La sentenza n. 925 del 1988, prende in considerazione il mutamento di disciplina intervenuto in materia di religione dello Stato, ma sembra minimizzarlo nel momento in cui accoglie l'orientamento interpretativo di chi ritiene che nonostante "l'innegabile venir meno del significato originario dell'espressione "religione di Stato" non esclude che, entro il contesto...del codice penale...ne abbia acquistato uno diverso, ma sempre sufficientemente determinabile...cioè di "religione cattolica""[21].

Un'inversione di tendenza, da parte della Corte costituzionale, si avrà nel 1995 con la sentenza n. 440, in questa pronuncia viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 8, primo comma della Costituzione l'art.724, primo comma del codice penale limitatamente alle parole:" o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato", in quanto "differenzia la tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata". Anche in questa pronuncia vi è l'augurio che la "latitanza" del legislatore, in questa materia, giunga finalmente a termine[22].

Un altro passo decisivo verso l'abolizione di ogni privilegio di tutela penale in materia di religione, è quello compiuto nella sentenza n. 329 del 1997. In questa pronuncia la Corte definitivamente afferma: "gli argomenti portati a sostegno della differenza di disciplina posta dagli articoli 404 e 406 cod. pen. risultano pertanto tutti superati, con la conseguenza che tale differenza si rivela essere un'inammissibile discriminazione.". Le argomentazioni che vengono espresse per motivare questa sentenza rappresentano i migliori segnali di una maturità ormai raggiunta dal diritto italiano e quello che verrà pronunciato nella sentenza 508 del 2000 sarà il frutto di questo seme, piantato dalla Corte costituzionale e fatto germogliare al calore delle libertà costituzionalmente garantite. Prima di affrontare l'ultimo atto di questo processo evolutivo appare necessario spendere alcune parole sul delitto di "Vilipendio della religione dello Stato"[23].

Il delitto di vilipendio[24] rappresenta, emblematicamente, l'essenza della stessa "Autorità" dello Stato fascista e in particolare il delitto contro la religione cattolica si pone come essenziale tassello per la ricomposizione dello strappo dei rapporti con la Chiesa. Viene tutelata, come più volte indicato, la religione in sé, sintesi di valori etici e sociali utili alla realizzazione dei fini dello Stato. L'entrata in vigore della Costituzione mise in crisi quest'articolo ancora troppo legato al passato regime autoritario.

Nonostante i tentativi, descritti in precedenza, di ricostruzione dell'oggettività giuridica la Corte costituzionale ha dovuto cedere il passo al diritto ed alla ragione. Le operazione ermeneutiche utilizzate andavano oltre il "potere" interpretativo attribuito ai giudici di legittimità e in un ordinamento giuridico che rifiuti l'analogia come strumento interpretativo del diritto penale non può trovare, a maggior ragione, spazio una libertà, discrezionalità, così ampia del giudice - interprete; la moneta con cui si scommette non ha prezzo rappresentando il bene fondamentale della vita di qualsiasi uomo: la libertà. Ed è proprio la sorella gemella della libertà, l'uguaglianza, ad essere negata nel tentativo di salvare questo delitto dall'"oblio" della dichiarazione d'incostituzionalità. In estrema sintesi: con la sentenza 508 del 2000 la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 402 del codice penale per il suo contrasto con gli articoli della Costituzione 3, uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione, e 8, uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge.

La tutela privilegiata che questa norma penale erigeva attorno alla "religione dello Stato" poneva in una condizione deteriore gli appartenenti alle confessioni religiose diverse da quella cattolica. A sostegno di questa tutela privilegiata non può essere addotta, come si è fatto in passato, la giustificazione c.d. "statistica-quantitativa": la religione cattolica è professata dalla quasi totalità degli italiani. Dovrebbe essere esattamente il contrario[25]: è la minoranza religiosa ad avere bisogno di una maggiore tutela per poterne garantire la libera esistenza ed espressione[26].

Per la Consulta "l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti " di tutte le confessioni religiose; questa posizione non è altro che "il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge a rango di "principio supremo",...caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza e libertà, fedi, culture e tradizioni diverse".

La sentenza 508 del 2000 rappresenta così, proprio nell'anno Giubilare, la conclusione di un lungo viaggio iniziato per tentare di circumnavigare il "mondo" dei delitti in tema di religione dello Stato. Il punto di partenza è fissato nella visione cosmopolita del rapporto tra Stato e religione nell'antica Roma; si è navigato, esplorando ed analizzando l'evoluzione del rapporto, inscindibile, tra crimine e peccato nel periodo c.d. "intermedio", per acquisire coscienza dell'autonomia delle due realtà, e alla fine si è analizzato in modo più maturo il lento, ma inesorabile, affermarsi dei principi costituzionali in tema di "libertà di religione" sulle anacronistiche norme dell'autoritario codice Rocco. Il diritto penale non può più costituire, nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, il "braccio secolare" di un particolare legame tra Stato e Chiesa, perché il suo fine non è trascendente o metafisico, ma deve consistere in "una costruzione temporale, retta da principi suoi propri, autonoma rispetto a qualsiasi fede."[27].

La libertà, in qualunque forma si manifesti, è un bene primario, vitale, per l'esistenza dell'uomo e le costrizioni che ad essa vengono imposte da uno Stato autoritario prima o poi sono destinate a cadere sotto i colpi del ricordo delle vittime che si sono sacrificate in suo nome. Significative, per concludere, appaiono le parole di un insigne Autore sull'argomento: " Non c'è una libertà ideale che ci verrà data improvvisamente un giorno, come la pensione alla fine di una vita: ci sono libertà da conquistare, una ad una, faticosamente, e quelle che possediamo ancora sono delle tappe, insufficienti indubbiamente, e tuttavia tappe sul cammino di una liberazione concreta.[28]".

NOTE

[1] ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale II, Milano,2000, 204:" Poche categorie di reati presentano diversità e hanno subito mutamenti nel corso della storia come i delitti in esame. Ciò si spiega agevolmente, considerando la stretta connessione che esiste fra i delitti medesimi e le idee predominanti nelle varie epoche in materia religiosa e di rapporti fra la religione e lo Stato.".

[2] Per avere un quadro del diritto penale romano: MARRONE, Istituzione di diritto romano,Torino,1993; CALASSO, Medio Evo del diritto, Le fonti, VOL. I, Milano, 1954; FERRINI, Esposizione storica e dottrinale romano, in Pessina, Enc.,I,1905.

[3] MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, ed.aggiornata dai prof. NUVOLONE E PISAPIA, vol.VI, Torino, 1983, 2, 3,4. Informazioni storiche dettagliate sull'evoluzione del rapporto tra Stato e religione in materia di diritto penale si possono rinvenire in: CONSOLI, Il reato di vilipendio della religione di cattolica, Milano, 1957; VITALI, Vilipendio della religione dello Stato, Padova, 1964; CAMPOLOGO, I delitti contro la religione e la pietà dei defunti, Napoli, 1930; SANTORO, Sentimento religioso e pietà dei defunti (delitti contro), Noviss. Digesto ital., vol.XVI, Torino, 1969, 1227 ss..

[4] CALASSO, Medio Evo del diritto, op. cit., 218: "Fu l'opera di questa potenza morale a contribuire molto, e costantemente, a tener viva nelle coscienze l'idea della natura legislativa del diritto romano... Come poi questo fatto trascenda la sua natura nelle apparenze formale, e valga a scoprirci una delle strade per le quali è passata la tradizione giuridica latina in questi secoli di prevalenza barbarica elevandosi da legge personale dei vinti a lex generalis omnium...questo il compito della ricerca che ora stiamo per compiere...Rifacciamoci... Alle origini. Vedemmo già come la Chiesa...per tutti i negozi e rapporti secolari si era sempre regolata secondo il diritto romano: perché dentro l'Impero di Roma essa aveva cominciato la sua vita, e dal diritto imperiale era stata riconosciuta e largamente privilegiata. Calati i barbari, essa ebbe una ragione di più per mantenersi aggrappata alla legge romana, poiché costoro, invasori ed eretici, erano ugualmente nemici dell'Impero e della Chiesa di Roma...In quest'epoca, romanus diventò sinonimo di catholicus...L'urto dei barbari colpiva in pieno la civiltà di Roma e della Chiesa: ed era ben naturale che la Chiesa, insorgendo per difendere se stessa, sentisse il bisogno di esaltare la legge di Roma, che in quei tragici anni appariva come la legge per eccellenza, anzi l'unica legge, di fronte alla forza materiale dei conquistatori."

[5] Le condizioni d'incertezza in cui si trovava il diritto in quel periodo storico possono essere percepite dalla lettura del terzo capitolo dell'opera forse più famosa del MANZONI, I promessi sposi( ad esempio nell'edizione a cura di GIUSEPPE GIACALONE, Roma, 1987) nel punto in cui Renzo chiede aiuto e consulenza all'"azzecca-garbugli":" Caso serio, figliuolo; caso contemplato...Così dicendo, s'alzò dal seggiolone, e cacciò le mani in quel caos di carte, rimescolandole dal sotto in su come se mettesse grano in uno staio... perché vedete, a saper maneggiare le grida, nessuno è reo e nessuno è innocente" . Se la visione dell'avvocato fatta dal Manzoni offre un quadro relativo al momento del rapporto avvocato/ cliente e della assoluta incertezza del diritto, un'altra opera dello stesso Autore, Storia di una colonna infame e l'opera di CESARE BECCARIA, Dei delitti e delle pene (ad esempio nell'edizione curata da FRANCO VENTURI, Torino, 1981) descrivono con mirabile fattura le barbarie compiute contro innocenti in nome e per conto della "GIUSTIZIA" e della "VERITA' ".

[6] MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, op.cit.,6; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, op.cit.,205.

[7] L'evoluzione in breve: la "Riforma Leopoldina" del 1786 limitò i reati previsti in tema di religione e ne mitigò le pene; il codice toscano del 1853 limitò la protezione alla sola religione cattolica apostolica romana; il codice sardo del 1859 mantenne una tutela privilegiata della religione cattolica, definita "religione dello Stato", e tutelò anche gli altri culti tollerati dall'ordinamento giuridico.

[8] TASCONE, Vilipendio (reati di), in Enc.Giur.Treccani, vol.XXXII, 1994, 2: " Infatti veniva punito chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nel territorio dello Stato, impedisse o turbasse l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, oppure pubblicamente vilipendesse chi professava uno di tali culti (artt. 140 e 141 c.p. Zanardelli). Costituiva figura di reato, inoltre, distruggere, guastare o in altro modo vilipendere in luogo pubblico cose destinate al culto, ovvero usare violenza contro il ministro ... di uno dei culti ammessi dallo Stato(art. 142 c.p. Zanardelli).".

[9] CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, Introduzione al diritto costituzionale italiano, I, 2ªed. , Padova 1970, con queste parole descrive la svolta in senso autoritario del regime fascista: " l'avvento del fascismo, seguito alla cosiddetta "marcia su Roma" del 28 ottobre 1922, rappresenta il punto di arresto di una tale evoluzione democratica e il punto di inizio di un opposto processo di involuzione in senso illiberale e autoritario dello Stato italiano. In rapida sintesi, i caratteri del periodo fascista possono così riassumersi: progressivo esautoramento del Parlamento e correlativa sempre più preminenza del Governo, e della figura del Capo del Governo...; abolizione del sistema parlamentare... concentrandosi la direzione politica nelle mani del Capo dello Stato...; graduale compressione delle libertà politiche, dapprima in fatto...poi in diritto, con l'istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e l'emanazione di leggi penali di eccezionale rigore a difesa del regime;...".

[10] FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, vol. I, ed. II, ristampa aggiornata, Bologna, 1997,432:" ...lo stesso codice penale vigente, che a seguito del profondo mutamento ideologico-politico avvenuto con l'avvento della dittatura fascista e col susseguente passaggio da Stato religiosamente agnostico a Stato cattolico cristallizzato nei Patti lateranensi, inverte bruscamente e radicalmente la rotta delle opzioni politico-criminali del codice Zanardelli - fondate sulla protezione della libertà individuale - ed impianta un assetto di tutela tutto incardinato sulla difesa della religione di Stato in quanto tale e dei culti ammessi".

[11] GROSSI, I diritti di libertà ad uso di lezioni, I,1, II ed. ampliata, Torino, 1991.

[12] Relazione del Guardasigilli sul Progetto definitivo del codice penale, parte II, in Lavori preparatori, V, Roma,1929, 189.

[13] "L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato".

[14] PATTI LATERANENSI: art.1 del Trattato dispone che la religione cattolica è la sola dello Stato; l'art. 1 del Concordato riconosce carattere sacro alla città di Roma; l'art. 11 del Concordato dispone che siano festivi i giorni scelti dalla Chiesa cattolica; l'art. 36 dispone che l'insegnamento della dottrina della Chiesa cattolica sia attuato come "compimento" dell'istruzione pubblica ; l'art.34 riconosce effetti civili al matrimonio canonico che venga trascritto nei registri dello stato civile; gli articoli da 1 a 10 attribuiscono alcuni privilegi per il clero e l'istituzione di un particolare assistenza spirituale alle Forze armate. Per ulteriori informazioni sull'argomento: PIOLA, Chiesa(in senso spirituale e come istituto), in Noviss.Dig.It., vol.III,Torino,1959; SANTORO, Sentimento religioso e pietà dei defunti(delitti contro), in Noviss.Dig.It., vol.XVI, Torino,1969, 1227.

[15] CRISAFULLI, Atto normativo, in Encicl. Dir., IV, Milano, 1959, 250 s.; D'ATENA, Lezioni tematiche di diritto costituzionale, Roma, 1996, 142 s.; CRISAFULLI, Principio di legalità e "giusto procedimento", in Giur.cost., 1962, 131.

[16] In altre parole: la Corte costituzionale indica un metodo da seguire nel quotidiano approccio con le norme penali, sia di parte generale che di parte speciale.

[17] FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale,op.cit., 433.

[18] Sentenza della Corte costituzionale n.188 del 1975 in Giust.pen., 1976, I, 12.

[19] FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale,op.cit.,433; SIRACUSANO, I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell'intervento penale, Milano, 1983,34 ss.; VITALI, Vilipendio alla religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art.402 del codice penale, Padova, 1964,59.

[20] Relazione del Guardasigilli sul Progetto definitivo del codice penale,op.cit., 188.

[21] Sul punto:SGROI Art.402, in Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina,vol.VII, (a cura di CATONE - ROSA - SGROI), Torino, 2000,414; DELL'AGNESE, Gli accordi di modificazione del Concordato Lateranense ed il diritto penale sostanziale e processuale, in Dir. eccl.,I, 1991, 457; SPIRITO, Sentimento religioso (tutela penale del), in Enc.giur. Treccani, vol.XXVIII, 1992,5.

[22] E' un invito mosso dalla quasi totalità degli Studiosi che hanno trattato l'argomento dei delitti in tema di religione.

[23] ART.402 CODICE PENALE: "Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno".

[24] Per avere un quadro completo delle problematiche che ruotano attorno all'art. 402 c.p. si consiglia la lettura delle seguenti opere: BOLOGNINI, Riflessioni sul reato di vilipendio della religione, Milano, 1974; CAMPISI, I reati di vilipendio, Padova, 1968; CAMPOLUNGO, Delitti contro la religione e la pietà dei defunti, Napoli, 1930; CHIZZONITI, Il vento delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione, in Cass. Pen., 1998, 1575; CONSOLI, Il reato di vilipendio della religione dello Stato, in Foro it. , I, 1965, 929; DEL GIUDICE, I delitti contro i culti, Milano, 1928; FERRATO, Sul vilipendio della religione, in Riv. pen., 1983,133; FINOCCHIARO, Appunti in tema di vilipendio della religione di Stato e libera manifestazione del pensiero, in Giur.it.,IV, 1962, 17 ss.; GABRIELLI, Delitti contro il sentimento religioso e la pietà verso i defunti, Milano, 1961; JEMOLO, In tema di vilipendio, in Arch.ric.giur., 1962, III, 19 ss.; PULITANÒ, Spunti critici in tema di vilipendio della religione, in Riv. it. dir. e proc. Pen., 1969, 194.

[25] CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, 1944 (in Opere giuridiche, a cura di CAPPELLETTI, Napoli, 1965), 99: " Nella realtà pratica, anche ammettendo che il sistema rappresentativo e maggioritario possa funzionare in modo così perfetto che la legge creata con questo metodo corrisponda veramente alla volontà della maggioranza dei cittadini, vi è sempre il pericolo che questa legge, voluta dalla maggioranza rappresenti per la minoranza dei dissidenti la soppressione di ogni libertà.".

[26] D'ATENA, Lezioni tematiche di diritto costituzionale, Roma, 1996, 17:" Quanto al principio maggioritario, va rilevato che esso, nelle liberal-democrazie, intrattiene una relazione dialettica con il principio che - con Kelsen - potrebbe denominarsi "minoritario". E', infatti, di immediata evidenza che, se esso si risolvesse senza residui nella "majority rule", o, in altri termini...nella regola elementarissima secondo cui "la maggioranza ha sempre ragione", la sua rigorosa applicazione aprirebbe la strada alla soppressione della democrazia."; per approfondimenti si rinvia a: KELSEN, I fondamenti della democrazia,III ed., Bologna, 1970; PIZZORUSSO, Minoranze e maggioranze, TORINO, 1993.

[27] STELLA, Laicità dello Stato: fede e diritto penale, in AA.VV., Diritto penale in trasformazione, 31.

[28] CAMUS, Il pane e la libertà, in Esistenza e storia,(traduzione italiana a cura di PERINI), Perugia, 1981, 158.

Torna su