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IL TESTAMENTO OLOGRAFO TRA FORMA E VOLONTÀ. |
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Corte di cassazione - Sez. II Civile
- Sentenza 17 aprile-18 settembre 2001 n. 11703 Con questa sentenza la Suprema Corte conferma un suo orientamento giurisprudenziale che "ritiene valido il testamento olografo redatto su più fogli separati, a condizione che tra i diversi fogli esista un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in esse contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale". Nel caso in esame la Corte ha considerato privo di difetti logici e giuridicamente corretto il ragionamento articolato dalla Corte d'appello teso ad affermare l'unità sostanziale della scheda testamentaria olografa composta da due documenti: la busta, indicante la data, e il cartoncino in essa contenuto, indicante le ultime volontà scritte e sottoscritte dalla testatrice. (massima non ufficiale a cure dell'Autore) Svolgimento del processo NOTA La sentenza n.11703 del 2001 della
Corte di cassazione offre l'opportunità di tratteggiare le diverse
sfumature semantiche che la parola "testamento" ha assunto nel
nostro ordinamento giuridico. Questo particolare documento esplica
principalmente una funzione politica e sociale, ravvisabile nella possibilità
data ad ogni individuo di ordinare, per il tempo successivo alla sua morte,
i propri beni distribuendoli e collocandoli secondo un determinato progetto[1]. Il significato giuridico del testamento
è sintetizzato dal legislatore nell'art. 587, primo comma, del
codice civile: è " un atto revocabile con il quale taluno
dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le
proprie sostanze o di parte di esse". Quanto detto assume valore di corollario
del fatto che ogni persona può disporre di un solo negozio testamentario
e di una pluralità di documenti testamentari, ciascuno dei quali
rappresenta solo un tassello della volontà complessiva del de cuius. E' importante rilevare l'unità
concettuale del negozio testamentario nonostante l'eventuale presenza
di più documenti. Il rigore formale che ruota attorno alle diverse
figure di testamento ha lo scopo di assicurare quanto più possibile
la corrispondenza tra quanto dichiarato nel documento e l'effettiva volontà
del testatore. Emerge, con forza, il ruolo rivestito dalla solennità
formale nel testamento, coincidente con il raggiungimento della certezza
giuridica necessaria per risolvere i problemi legati al momento della
morte del testatore, attinenti alla capacità ed effettiva volontà
del de cuius. Il documento testamentario, in
estrema sintesi, si configura come il veicolo essenziale della volontà
del testatore e il rigore formale che ne circonda l'espressione costituisce
il necessario e sufficiente presupposto dell'attendibilità del
documento stesso. La fenomenologia del testamento
è illustrata nel capo IV del libro II del codice civile e consta
di due tipici sottoinsiemi: nel primo, denominato " forme ordinarie
"[3], sono riconducibili il testamento olografo e il testamento per
atto di notaio, nelle sue due forme del testamento pubblico e segreto;
nel secondo, denominato " forme speciali ", sono riconducibili
varie forme documentali, tutte caratterizzate da situazioni particolari
che ne giustificano l'attenuazione del rigore formale tipico del primo
sottoinsieme[4]. L'olografo rappresenta una figura
particolare di documento testamentario, perché in esso il rigore
formale assume un valore specifico e solenne, divenendo esso stesso l'elemento
necessario per il riscontro obiettivo della personalità dell'atto. In dottrina il testamento olografo
è definito: un atto formale, una scrittura privata "... con
cui l'autore dichiara e documenta da se stesso la propria volontà
di disporre col proprio patrimonio in ordine ad interessi anche non economici
per il tempo successivo alla sua morte"[5] Gli aspetti positivi che inducono
a far uso dell'olografo, preferendolo ad altre forme di testamento, riguardano
principalmente la sua semplicità[6], immediatezza, libertà[7]e
segretezza[8]. Si deve aggiungere che accanto a questi aspetti ve ne sono
altri negativi, insiti nella stessa struttura logica e normativa di questo
particolare atto formale: si pensi, ad esempio, all'elevato pericolo di
sottrazione, distruzione, falsificazione o alterazione da parte di persone
diverse dal testatore. Per evitare che i pericoli su indicati
da astratti diventino concreti è necessario il rispetto d'alcuni
requisiti formali previsti dal legislatore: autografia totale, data e
sottoscrizione [9]. Ognuno di questi elementi porta con sé il suo
naturale carico di problemi e di conflitti interpretativi, non sempre
risolti in modo pacifico dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Il primo requisito è rappresentato
simbolicamente dalla necessaria autografia totale del documento, la sua
mancanza diviene indice della carenza strutturale della volontà
del testatore e ad essa il codice civile associa la nullità dell'intero
testamento[10]. Dopo aver brevemente riportato
alla mente i requisiti dell'autografia totale e della sottoscrizione,
si deve procedere ad un esame un po' più approfondito della disciplina
di un terzo, indispensabile, elemento del testamento olografo. Un supplemento
d'attenzione per la data appare opportuno al fine di poter comprendere
le motivazioni presenti nella sentenza della Corte di cassazione n.11703
del 2001. Le argomentazioni utilizzate dalla Suprema Corte si muovono,
con moto circolare, attorno alla presenza o alla mancanza del requisito
formale della data in una scheda olografa costituita, nella sua realtà
fenomenica, da due documenti: un cartoncino bianco contenente le ultime
volontà, scritto e sottoscritto dalla testatrice ed una busta,
contenente il cartoncino predetto, su cui è apposta la data completa
" a mo' di sigillo, in parte sul corpo della busta e in parte sul
lembo di chiusura della stessa, la firma della testatrice...". La ricorrente critica la sentenza
della Corte d'appello nel punto in cui il giudice ha ritenuto di cogliere
in entrambi i documenti, cartoncino e busta, un collegamento materiale,
logico e funzionale tale da fondere le due distinte realtà riconducendole
ad un'unità perfetta, integrante tutti i requisiti richiesti dal
legislatore per la piena validità ed efficacia del testamento olografo.
Per la ricorrente, il legame non
esiste e le censure da lei mosse contro la sentenza della Corte d'appello
si riconducono alla violazione e falsa applicazione degli artt. 602, 605
e 606 cod.civ.. Il giudice d'appello, in questa
visione dei fatti, incorre in errore nel momento in cui ritiene sussistere
nel testamento in oggetto il requisito della data, perché tra il
cartoncino contenente le ultime volontà della testatrice, e la
busta, indicante la data, non si può rinvenire in alcun modo quel
particolare legame che suggellerebbe l'inscindibilità logica, materiale
e funzionale dei due documenti. Una volta affermata l'estraneità
della busta rispetto al documento, scritto e sottoscritto dalla testatrice,
è conseguenza logica, pacifica nella giurisprudenza della Suprema
Corte, l'impossibilità di desumere la data da elementi estranei
al testamento in questione. La busta, per sua natura, è un contenitore
di documenti e non può essere ritenuta una scheda testamentaria
ulteriore o parte di un'unità che si completa con quella contenuta
al suo interno. L'indicazione della data, secondo il codice civile, deve
essere dettagliata, completa di giorno, mese, anno e contenuta all'interno
del testamento olografo[12]. Il legislatore non indica il " come
tale indicazione debba essere fatta, sicché, per armonizzare il
bisogno di completezza con la libertà di soddisfarlo, si può
al più ritenere che qualsiasi espressione - anche Pasqua del 1984,
il primo giorno del 1981 - è buona purché indicativa di
una data immediatamente determinata e non solo determinabile attraverso
indagini, sillogismi, connessioni o riferimenti"[13]. Inoltre, la
legge non prescrive nulla con riferimento alla collocazione topografica
della data all'interno della scheda testamentaria; sullo stesso tema la
Suprema Corte puntualizza come la data possa precedere o seguire la sottoscrizione,
il testo del documento oppure essere presente all'interno dello scritto.
Quest'ultimo requisito funge da
bussola per il documento nella sua dimensione temporale, perché
rappresenta l'unica indicazione posseduta dall'interprete per poter risalire
ad una puntuale collocazione cronologica delle dichiarazioni di volontà
trasfuse dal de cuius nel testamento[14]. In particolare, la data rappresenta
la sola stella polare che può realmente guidare il giudice, orientandolo
verso la corretta soluzione, in tutte quelle questioni che dipendono dal
momento in cui si è portato a termine l'atto: si pensi, ad esempio,
a quelle concernenti la capacità del testatore o alla necessità,
in caso di una pluralità di documenti, di identificare l'anteriorità
d'alcune disposizioni rispetto a delle altre [15]. L'esame delle motivazioni addotte
dalla ricorrente induce a concentrare l'attenzione sul punto nodale dell'intera
sentenza: esiste una relazione giuridicamente rilevante, compatibile con
la disciplina del testamento olografo, tra la busta e il cartoncino in
essa contenuto? La Corte di cassazione, dopo aver
esaminato i fatti e le deduzioni esposte dalle parti, procede alla verifica
della correttezza giuridica d'alcuni orientamenti giurisprudenziali che
hanno ad oggetto il requisito della data nel testamento olografo. La Suprema Corte riafferma, con
la forza delle sue argomentazioni, la fondatezza giuridica: 1) del principio che esclude la
validità di un testamento olografo quando la data sia ricavabile
aliunde da elementi estrinseci ed estranei all'atto[16]; 2) del principio secondo cui la
data del testamento olografo possa essere indicata in ogni sua parte[17];
3) dell'orientamento giurisprudenziale
che " ritiene valido il testamento olografo redatto su più
fogli separati, a condizione che "tra i diversi fogli esista un collegamento
materiale e che tra le varie disposizioni in esse contenute, sottoscritte
alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale".[18]
4) della possibilità di
una formazione graduale e progressiva nel tempo del testamento olografo[19]contenuto
in più schede testamentarie. Dopo aver riconfermato la fede
negli orientamenti giurisprudenziali descritti la Corte di cassazione
spiega, brevemente, i motivi concreti del rigetto del ricorso. La soluzione dell'intero caso deve
essere fondata sul fatto di "... ritenere la busta intimamente collegata,
in virtù di un nesso materiale, logico e funzionale al cartoncino
contenente le disposizioni d'ultima volontà della de cuius, sì
da perdere la funzione di contenitore, per divenire un tutt'uno col cartoncino
e parte, anch'essa, della scheda testamentaria"[20]. Constatata l'esistenza
di quest'inscindibile legame, tutte le censure mosse dalla ricorrente
cadono e divengono: alcune inammissibili, perché ricadenti nel
merito della valutazione della Corte d'appello; altre prive d'ogni logica
e presupposta argomentazione giuridica. La Suprema Corte ha considerato
privo di difetti logici e giuridicamente corretto il ragionamento articolato
dalla Corte d'appello teso ad affermare l'unità sostanziale della
scheda testamentaria composta da due documenti: il cartoncino, contenente
le ultime volontà, completamente scritto di pugno e sottoscritto
dalla testatrice e la busta contenente la data del testamento olografo.
Solo considerando queste due entità
materiali elementi di una stessa scheda testamentaria la Corte di cassazione
ha potuto legittimamente ritenere perfetto, da un punto di vista sostanziale
e formale, il testamento olografo oggetto del ricorso. In questa sentenza, la Corte non
sembra voler indicare una regola o uno spunto per l'interpretazione delle
norme coinvolte, da utilizzare in futuri casi analoghi; al contrario sembra
costantemente indirizzare la sua critica sull'esame del caso concreto,
limitandosi ad un rigido giudizio di legittimità teso a confermare,
senza molte argomentazioni: precedenti orientamenti giurisprudenziali
della stessa Corte e "la correttezza giuridica del ragionamento seguito
per pervenire all'affermazione della sostanziale unitarietà dei
due elementi componenti la scheda testamentaria...". L'intera sentenza è tesa
a rendere evidente l'importanza della volontà del de cuius nella
sua valenza di legame e collante, diretto a saldare parti fisicamente
separate, ma teleologicamente dirette alla formazione ed espressione di
un unico progetto finale. Quello che rileva, oltre al collegamento
materiale tra le diverse parti del testamento, è l'esistenza di
un legame volontariamente risolutivo che fondi insieme le parti fisiche
dei diversi documenti, confondendone i singoli particolari proponimenti
in un'unica e completa dichiarazione d'ultima volontà. Dopo aver
letto ed esaminato attentamente le motivazioni della sentenza, una riflessione
si presenta alla mente portando con sé un pesante carico di quesiti
e risposte implicite. L'aver riconosciuto la validità
di un testamento olografo i cui elementi tipici costitutivi sono sparsi
su due distinte realtà empiriche, collegate dal fatto che l'una,
il cartoncino, è contenuta dentro l'altra, la busta, desta qualche
perplessità. Da un punto di vista emotivo la decisione della Corte appare portatrice della "salvezza" delle ultime volontà del defunto, probabilmente non esperto in materia di testamento, ma da un'altra prospettiva la sentenza sembra non essere in perfetta sintonia con la ratio di uno strumento giuridico formale e solenne qual è il testamento olografo. Il legislatore, infatti, ha fissato oltre alla necessaria esistenza di determinati requisiti, anche le modalità con cui essi devono essere presenti al fine di poter legittimamente affidare le ultime volontà del de cuius ad uno strumento capace di preservale sino al verificarsi dell'evento morte, grazie ad una sicura corazza dotata di una forma tipica e solenne, necessaria e sufficiente ad accertare la veridicità delle dichiarazioni in esso contenute. La certezza giuridica ha un suo costo rappresentato dalla rigidità formale e quest'ultima, spesso, "presenta il conto più elevato" alle persone meno avvertite che nell'inesperto tentativo di realizzarla ne violano i presupposti tassativamente indicati dal legislatore. La tentazione di far prevalere in qualunque caso la volontà personale sulla forma oggettiva, non deve essere acriticamente assecondata, specie nei negozi giuridici in cui la stessa forma si confonde con la volontà. In conclusione, l'appunto che si può muovere alla Corte di cassazione è di non aver motivato a sufficienza la propria decisione, limitandosi a confermare la legittimità del ragionamento compiuto dalla Corte d'appello dopo aver riportato, condividendone il contenuto, alcune sue precedenti pronunce. NOTE [1] CRISCUOLI, Il testamento, Norme
e Casi, ristampa integrata, Padova, 1995,30: "Il testamento, come
atto formale, è quella scrittura con cui l'autore dichiara e documenta
da se stesso la propria volontà di disporre col proprio patrimonio
in ordine ad interessi anche non economici per il tempo successivo alla
sua morte". [2] CRISCUOLI, Il testamento, Norme
e Casi, op. cit.,9: "La distinzione ha avuto un autorevole fautore
in dottrina (CICU, v. pure ALLARA, CARNELUTTI ), ma, a quanto pare, soprattutto
per esigenze espositive e sistematiche, mentre vi sono alla base precisi
motivi sostanziali per sostenerla.". [3] La prima sezione, capo IV,
libro II del codice civile è intitolata dal legislatore "
Dei testamenti ordinari ". [4] TRIMARCHI, Istituzioni di diritto
privato, ed. tredicesima, Milano, 2000, 784. [5] CRISCUOLI, Il testamento, Norme
e Casi, op. cit., 30. [6] La semplicità deriva
dal ridotto formalismo richiesto dal codice civile per questo particolare
tipo di testamento, con la conseguente maggiore facilità per il
testatore di disporre o revocare le proprie ultime volontà. [7]L'immediatezza e la libertà
sono attributi utilizzati come indice della spontaneità di disporre
senza la necessaria presenza di elementi ulteriori ed esterni che possano
in qualche modo condizionare la sincerità e naturalezza delle dichiarazioni
del testatore. La libertà, in particolare, è la misura dell'autonomia
del singolo nel momento in cui intende redigere un documento contenente
le sue ultime volontà nella forma del testamento olografo. [8] Il testamento olografo si presenta
come lo strumento principe dove poter disporre, in tutta tranquillità,
con il proprio patrimonio in ordine ad interessi anche non economici per
il tempo successivo alla propria morte, senza il pericolo, naturalmente
ante mortem, di ritorsioni o pressioni di varia natura da parte di coloro
che non sono soddisfatti del piano prestabilito dal de cuius. [9] Art. 602, primo comma, cod.
civ.: "Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato
e sottoscritto di mano del testatore". [10] Art. 606, primo comma, del
cod. civ.:" Il testamento è nullo quando manca l'autografia
o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo...". [11] Art. 602, secondo comma, cod.
civ.: "La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.
Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia
valida quando designa con certezza la persona del testatore". [12] La data deve essere scritta
interamente di pugno dal de cuius, però in una sentenza, la n.
834 del 1965, la Suprema Corte ha ammesso la possibilità d'autografia
parziale della data, nel caso in cui siano scritte a stampa le prime due
cifre dell'anno ed il resto dal testatore. [13] CRISCUOLI, Il testamento,
Norme e Casi, op.cit., 51. Sul punto PALAZZO, Le successioni, in Trattato
di diritto privato, ed. seconda, Milano, 2000, 864:" la data può
esser apposta in qualsiasi parte del documento, ma deve essere completa.
Sono ammessi dati o indicazioni equipollenti (es. Natale 1994), purché
l'individuazione della data sia desumibile dalla dichiarazione del testatore
e non in base ad elementi estrinseci (es. timbro postale)". [14]A differenza del testamento
pubblico, puntualizza la Corte di cassazione nella sentenza n.136 del
1959, non è prescritta per il testamento olografo l'indicazione
dell'ora della sottoscrizione. [15]Art. 602, terzo comma, cod.
civ.: "La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese ed anno.
La prova della non verità della data è ammessa soltanto
quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della
priorità di data tra più testamenti o di altra questione
da decidersi in base al tempo del testamento". [16] La Corte di cassazione, nella
sentenza n. 6682 del 9 dicembre 1988, mette in risalto l'effetto del combinato
disposto dagli art.602 e 606 del codice civile che si manifesta nell'annullabilità
del testamento olografo per mancanza o incompletezza della data; questo
vizio può essere fatto valere da chiunque vi ha interesse entro
cinque anni dalla data dell'esecuzione delle disposizioni testamentarie.
Inoltre la Suprema Corte rende evidente l'impossibilità di ricavare
la data del testamento aliunde da elementi estranei all'atto. [17]Corte di cassazione sentenza
n.834 del 1965 e n.6641 del 1987. [18]Corte di cassazione sentenza
n.11703 del 2001. [19]La Corte di cassazione, nella
sentenza del 22 marzo 1985, n.2074, ritiene valido il testamento redatto
dal testatore in tempi diversi, nella fattispecie: utilizzazione di precedenti
scritti olografi cui si è aggiunta la data, la sottoscrizione e
alcune espressioni dichiaranti la volontà di considerare tali documenti
come testamento olografo. [20] Corte di cassazione sentenza
n.11703 del 2001. |
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