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IL TESTAMENTO OLOGRAFO TRA FORMA E VOLONTÀ.

[di
Leo Stilo]

Corte di cassazione - Sez. II Civile - Sentenza 17 aprile-18 settembre 2001 n. 11703
(Presidente Spadone; Relatore Napoletano;Pm Finocchi Ghersi;Ricorrente T. Controricorrente G.)

Con questa sentenza la Suprema Corte conferma un suo orientamento giurisprudenziale che "ritiene valido il testamento olografo redatto su più fogli separati, a condizione che tra i diversi fogli esista un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in esse contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale". Nel caso in esame la Corte ha considerato privo di difetti logici e giuridicamente corretto il ragionamento articolato dalla Corte d'appello teso ad affermare l'unità sostanziale della scheda testamentaria olografa composta da due documenti: la busta, indicante la data, e il cartoncino in essa contenuto, indicante le ultime volontà scritte e sottoscritte dalla testatrice. (massima non ufficiale a cure dell'Autore)

Svolgimento del processo
V.L.T., con atto di citazione notificato il 29 settembre 1993, convenne G. G. innanzi al Tribunale di Genova per sentir dichiarare nullo od annullare perché privo di data il testamento olografo col quale sua sorella R., deceduta il 5 luglio 1993, aveva nominato suo erede universale il marito G. G., e, conseguentemente, accertare la qualità di erede legittima, nella misura di un terzo, di essa attrice, con condanna del convenuto a renderle il relativo controvalore. Addusse l'attrice che la c.d. scheda olografa era in realtà, composta da due documenti, costituiti da un cartoncino bianco scritto e sottoscritto dalla testatrice, contenente le disposizioni di ultima volontà della stessa, e da una busta contenente il cartoncino, sulla quale era apposta la data. Il convenuto si costituì in giudizio per resistere alla domanda, chiedendone il rigetto. L'adito tribunale, respinse la domanda ed il gravame proposto dalla T. avverso la sua decisione è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza resa in data 15 gennaio 1999. Il giudice d'appello, premesso il condiviso orientamento giurisprudenziale che ritiene valido il testamento olografo composto da scritti redatti in tempi diversi e su parti o fogli separati, quando tra le varie parti costituenti il documento esista un collegamento materiale, logico e funzionale, rileva che nel caso in esame tale collegamento è dato cogliere tra il cartoncino contenente le disposizioni testamentarie della T. R. e la busta che lo racchiudeva, tanto da potersi affermare che la busta non costituisce un mero contenitore del documento testamentario, bensì parte integrante di esso. Ciò, perché - osserva la corte di merito - sulla busta, che contiene il cartoncino scritto e sottoscritto dalla de cuius e che fu presentata al notaio per la pubblicazione, è apposta, a mo' di sigillo, in parte sul corpo della busta ed in parte sul lembo di chiusura della stessa, la firma della testatrice; vi sono, altresì, scritte l'espressione "da aprirsi dopo il mio decesso" e la data completa. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la T., affidandosi ad un unico, articolato motivo. Resiste con controricorso G.. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo formulato la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli art.602, 605 e 606 cod. civ., adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto sussistere, nel caso in esame, l'elemento della data del testamento olografo, essendosi discostata dal costante insegnamento di questa Suprema Corte e della dottrina, secondo cui la data non può essere desunta da elementi estranei al contenuto del testamento olografo. Premesso che il cartoncino bianco contenente le disposizioni di ultima volontà della de cuius era custodito in una busta, sul cui fronte era apposta la firma della testatrice e sul cui retro era scritta la data, la ricorrente ritiene esser chiaro che la busta non poteva essere considerata "scheda testamentaria", bensì solo "luogo", "lo scrigno" in cui la scheda era racchiusa. Né, ad avviso della ricorrente, vale opporre che la busta era "sigillata" sul fronte con la firma della testatrice, perché a prescindere dal rilievo che nella specie non si verte in ipotesi di testamento segreto, per sigillo, a norma dell'art.605 cod. civ. s'intende un'impronta, di cera o di ceralacca, in modo che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione, sicché, non potendo una semplice firma essere considerata idonea a sigillare neppure un testamento segreto, non si poteva ritenere con certezza che la scheda testamentaria non fosse liberamente inseribile e/o estraibile dalla busta. Ugualmente irrilevante, a parere della ricorrente, è il dato costituito dalla scritto " Da aprirsi dopo il mio decesso" apposta sul retro della busta, dal momento che tale espressione non può essere considerata equipollente alla dicitura "Le mie ultime volontà" o "il mio testamento". E, peraltro, impropriamente nella sentenza impugnata vengono richiamate, a confronto della tesi accolta dalla corte di merito, due sentenze (n.2074/1985 e n. 4329/1979) di questa Suprema Corte, poiché da tali pronunce può dedursi solo la validità di un testamento contenuto in più scritti e che la data può essere apposta in uno degli scritti, a condizione, però, che ciascuno di tali scritti costituisca una scheda testamentaria; nel caso in esame, invece, la data non risulta apposta sulla scheda testamentaria, bensì solo sulla busta, costituente, come già rilevato, un mero contenitore. La censura non può essere condivisa. Erroneamente la ricorrente addebita al giudice d'appello di essersi discostato dal costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui, "trattandosi di requisito di forma, cui la legge ricollega la validità dell'atto, deve escludersi che la data del testamento possa ricavarsi aliunde, da elementi estrinseci all'atto" ( sent. N. 6682 del 1988; conformi: sent. N. 1323 del 1965; sent.n. 2320 del 1956), perché tale principio trova condivisione nell'impugnata sentenza, il cui nucleo centrale, decisivo per la soluzione della controversia è dato, invece, dal ritenere la busta intimamente collegata, in virtù di un nesso materiale, logico e funzionale, al cartoncino contenente le disposizioni di ultima volontà della de cuius, sì da perdere la funzione di contenitore, per divenire un tutt'uno col cartoncino e parte, anch'essa, della scheda testamentaria. La correttezza di tale soluzione passa per l'accettazione dell'orientamento giurisprudenziale che esattamente ritiene valido il testamento olografo redatto su più fogli separati, a condizione che "tra i diversi fogli esista un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in essi contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale" ( Cass., n.4329 del 1979; Cass., 2074 del 1985 ). Condividendosi tale principio, la cui esattezza non viene posta in dubbio dalla ricorrente, le residue censure che si muovono alla decisione impugnata si rivelano inammissibili, perché volte a sindacare nel merito la valutazione che la Corte d'Appello dà degli elementi di fatto - l'espressione " Da aprirsi dopo il mio decesso " e la firma apposta tra il lembo ed il corpo della busta - sulla base dei quali perviene a ritenere il suddetto intimo collegamento tra la busta ed il cartoncino. Per vero, l'esame che di tale parte della motivazione fa la ricorrente non evidenzia vizi logici, sostanziandosi nella rappresentazione di una diversa valutazione di detti elementi di fatto, in particolare dell'espressione "Da aprirsi dopo il mio decesso". Quanto poi alla denunciata violazione dell'art.605 cod.civ., è agevole osservare che la valorizzazione del sito e del modo di apposizione della firma sulla busta ( " a mò di sigillo " ) è compiuta dal giudice d'appello, non già al fine di dimostrare una formale sigillatura della scheda, così come prevista per il testamento segreto dalla norma che si assume violata, bensì solo al fine di dimostrare il ritenuto collegamento tra busta e cartoncino, desumibile anche dalla esaminata espressione. Dalla correttezza giuridica del ragionamento seguito per pervenire all'affermazione della sostanziale unitarietà dei due elementi componenti la scheda testamentaria discende, come ineludibile corollario, che non merita censure l'avere ritenuto validamente apposta sul retro della busta la data di redazione del testamento; il che peraltro, costituisce puntuale applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui la data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda (Cass., n. 6641 del 1987; Cass., n. 834 del 1965 ). Il ricorso va, dunque, respinto e, secondo l'ordinario criterio, la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

NOTA

La sentenza n.11703 del 2001 della Corte di cassazione offre l'opportunità di tratteggiare le diverse sfumature semantiche che la parola "testamento" ha assunto nel nostro ordinamento giuridico.

Questo particolare documento esplica principalmente una funzione politica e sociale, ravvisabile nella possibilità data ad ogni individuo di ordinare, per il tempo successivo alla sua morte, i propri beni distribuendoli e collocandoli secondo un determinato progetto[1].

Il significato giuridico del testamento è sintetizzato dal legislatore nell'art. 587, primo comma, del codice civile: è " un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse".
Il primo dubbio interpretativo nasce dall'uso promiscuo del termine "testamento" fatto, dal legislatore, all'interno del codice civile e dal conseguente problema dell'esatta individuazione del significato da attribuire a questo termine nella singola situazione concreta. Il legislatore, infatti, ha denominato con una stessa parola due realtà distinte ed eterogenee: la prima costituita dal negozio fondamento della vicenda successoria; la seconda identificata nel documento, generalmente cartaceo, formato seguendo i criteri formali previsti nel codice civile agli artt. 601-619[2].

Quanto detto assume valore di corollario del fatto che ogni persona può disporre di un solo negozio testamentario e di una pluralità di documenti testamentari, ciascuno dei quali rappresenta solo un tassello della volontà complessiva del de cuius.

E' importante rilevare l'unità concettuale del negozio testamentario nonostante l'eventuale presenza di più documenti. Il rigore formale che ruota attorno alle diverse figure di testamento ha lo scopo di assicurare quanto più possibile la corrispondenza tra quanto dichiarato nel documento e l'effettiva volontà del testatore. Emerge, con forza, il ruolo rivestito dalla solennità formale nel testamento, coincidente con il raggiungimento della certezza giuridica necessaria per risolvere i problemi legati al momento della morte del testatore, attinenti alla capacità ed effettiva volontà del de cuius.

Il documento testamentario, in estrema sintesi, si configura come il veicolo essenziale della volontà del testatore e il rigore formale che ne circonda l'espressione costituisce il necessario e sufficiente presupposto dell'attendibilità del documento stesso.

La fenomenologia del testamento è illustrata nel capo IV del libro II del codice civile e consta di due tipici sottoinsiemi: nel primo, denominato " forme ordinarie "[3], sono riconducibili il testamento olografo e il testamento per atto di notaio, nelle sue due forme del testamento pubblico e segreto; nel secondo, denominato " forme speciali ", sono riconducibili varie forme documentali, tutte caratterizzate da situazioni particolari che ne giustificano l'attenuazione del rigore formale tipico del primo sottoinsieme[4].
L'intera sentenza n. 11703 del 2001 della Corte di cassazione ruota sull'esame di un testamento olografo e sulla verifica dell'esatta corrispondenza dello stesso al modello tipico previsto dal legislatore all'art. 602 codice civile.

L'olografo rappresenta una figura particolare di documento testamentario, perché in esso il rigore formale assume un valore specifico e solenne, divenendo esso stesso l'elemento necessario per il riscontro obiettivo della personalità dell'atto.

In dottrina il testamento olografo è definito: un atto formale, una scrittura privata "... con cui l'autore dichiara e documenta da se stesso la propria volontà di disporre col proprio patrimonio in ordine ad interessi anche non economici per il tempo successivo alla sua morte"[5]

Gli aspetti positivi che inducono a far uso dell'olografo, preferendolo ad altre forme di testamento, riguardano principalmente la sua semplicità[6], immediatezza, libertà[7]e segretezza[8]. Si deve aggiungere che accanto a questi aspetti ve ne sono altri negativi, insiti nella stessa struttura logica e normativa di questo particolare atto formale: si pensi, ad esempio, all'elevato pericolo di sottrazione, distruzione, falsificazione o alterazione da parte di persone diverse dal testatore.

Per evitare che i pericoli su indicati da astratti diventino concreti è necessario il rispetto d'alcuni requisiti formali previsti dal legislatore: autografia totale, data e sottoscrizione [9]. Ognuno di questi elementi porta con sé il suo naturale carico di problemi e di conflitti interpretativi, non sempre risolti in modo pacifico dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Il primo requisito è rappresentato simbolicamente dalla necessaria autografia totale del documento, la sua mancanza diviene indice della carenza strutturale della volontà del testatore e ad essa il codice civile associa la nullità dell'intero testamento[10].
Il secondo requisito è la sottoscrizione[11] personale del testatore, anch'essa deve necessariamente essere presente a pena di nullità. La ratio della necessaria presenza di quest'ultimo elemento nel testamento olografo è molto discussa in dottrina: secondo alcuni è necessaria per l'identificazione dell'autore del testamento, per altri rappresenta l'elemento di chiusura dell'atto, per altri ancora simboleggia l'ultimo atto di perfezione ed accertamento della volontà di fare testamento.

Dopo aver brevemente riportato alla mente i requisiti dell'autografia totale e della sottoscrizione, si deve procedere ad un esame un po' più approfondito della disciplina di un terzo, indispensabile, elemento del testamento olografo. Un supplemento d'attenzione per la data appare opportuno al fine di poter comprendere le motivazioni presenti nella sentenza della Corte di cassazione n.11703 del 2001. Le argomentazioni utilizzate dalla Suprema Corte si muovono, con moto circolare, attorno alla presenza o alla mancanza del requisito formale della data in una scheda olografa costituita, nella sua realtà fenomenica, da due documenti: un cartoncino bianco contenente le ultime volontà, scritto e sottoscritto dalla testatrice ed una busta, contenente il cartoncino predetto, su cui è apposta la data completa " a mo' di sigillo, in parte sul corpo della busta e in parte sul lembo di chiusura della stessa, la firma della testatrice...".

La ricorrente critica la sentenza della Corte d'appello nel punto in cui il giudice ha ritenuto di cogliere in entrambi i documenti, cartoncino e busta, un collegamento materiale, logico e funzionale tale da fondere le due distinte realtà riconducendole ad un'unità perfetta, integrante tutti i requisiti richiesti dal legislatore per la piena validità ed efficacia del testamento olografo.

Per la ricorrente, il legame non esiste e le censure da lei mosse contro la sentenza della Corte d'appello si riconducono alla violazione e falsa applicazione degli artt. 602, 605 e 606 cod.civ..

Il giudice d'appello, in questa visione dei fatti, incorre in errore nel momento in cui ritiene sussistere nel testamento in oggetto il requisito della data, perché tra il cartoncino contenente le ultime volontà della testatrice, e la busta, indicante la data, non si può rinvenire in alcun modo quel particolare legame che suggellerebbe l'inscindibilità logica, materiale e funzionale dei due documenti.

Una volta affermata l'estraneità della busta rispetto al documento, scritto e sottoscritto dalla testatrice, è conseguenza logica, pacifica nella giurisprudenza della Suprema Corte, l'impossibilità di desumere la data da elementi estranei al testamento in questione. La busta, per sua natura, è un contenitore di documenti e non può essere ritenuta una scheda testamentaria ulteriore o parte di un'unità che si completa con quella contenuta al suo interno. L'indicazione della data, secondo il codice civile, deve essere dettagliata, completa di giorno, mese, anno e contenuta all'interno del testamento olografo[12]. Il legislatore non indica il " come tale indicazione debba essere fatta, sicché, per armonizzare il bisogno di completezza con la libertà di soddisfarlo, si può al più ritenere che qualsiasi espressione - anche Pasqua del 1984, il primo giorno del 1981 - è buona purché indicativa di una data immediatamente determinata e non solo determinabile attraverso indagini, sillogismi, connessioni o riferimenti"[13]. Inoltre, la legge non prescrive nulla con riferimento alla collocazione topografica della data all'interno della scheda testamentaria; sullo stesso tema la Suprema Corte puntualizza come la data possa precedere o seguire la sottoscrizione, il testo del documento oppure essere presente all'interno dello scritto.

Quest'ultimo requisito funge da bussola per il documento nella sua dimensione temporale, perché rappresenta l'unica indicazione posseduta dall'interprete per poter risalire ad una puntuale collocazione cronologica delle dichiarazioni di volontà trasfuse dal de cuius nel testamento[14]. In particolare, la data rappresenta la sola stella polare che può realmente guidare il giudice, orientandolo verso la corretta soluzione, in tutte quelle questioni che dipendono dal momento in cui si è portato a termine l'atto: si pensi, ad esempio, a quelle concernenti la capacità del testatore o alla necessità, in caso di una pluralità di documenti, di identificare l'anteriorità d'alcune disposizioni rispetto a delle altre [15].

L'esame delle motivazioni addotte dalla ricorrente induce a concentrare l'attenzione sul punto nodale dell'intera sentenza: esiste una relazione giuridicamente rilevante, compatibile con la disciplina del testamento olografo, tra la busta e il cartoncino in essa contenuto?

La Corte di cassazione, dopo aver esaminato i fatti e le deduzioni esposte dalle parti, procede alla verifica della correttezza giuridica d'alcuni orientamenti giurisprudenziali che hanno ad oggetto il requisito della data nel testamento olografo.

La Suprema Corte riafferma, con la forza delle sue argomentazioni, la fondatezza giuridica:

1) del principio che esclude la validità di un testamento olografo quando la data sia ricavabile aliunde da elementi estrinseci ed estranei all'atto[16];

2) del principio secondo cui la data del testamento olografo possa essere indicata in ogni sua parte[17];

3) dell'orientamento giurisprudenziale che " ritiene valido il testamento olografo redatto su più fogli separati, a condizione che "tra i diversi fogli esista un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in esse contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale".[18]

4) della possibilità di una formazione graduale e progressiva nel tempo del testamento olografo[19]contenuto in più schede testamentarie.

Dopo aver riconfermato la fede negli orientamenti giurisprudenziali descritti la Corte di cassazione spiega, brevemente, i motivi concreti del rigetto del ricorso.

La soluzione dell'intero caso deve essere fondata sul fatto di "... ritenere la busta intimamente collegata, in virtù di un nesso materiale, logico e funzionale al cartoncino contenente le disposizioni d'ultima volontà della de cuius, sì da perdere la funzione di contenitore, per divenire un tutt'uno col cartoncino e parte, anch'essa, della scheda testamentaria"[20]. Constatata l'esistenza di quest'inscindibile legame, tutte le censure mosse dalla ricorrente cadono e divengono: alcune inammissibili, perché ricadenti nel merito della valutazione della Corte d'appello; altre prive d'ogni logica e presupposta argomentazione giuridica.

La Suprema Corte ha considerato privo di difetti logici e giuridicamente corretto il ragionamento articolato dalla Corte d'appello teso ad affermare l'unità sostanziale della scheda testamentaria composta da due documenti: il cartoncino, contenente le ultime volontà, completamente scritto di pugno e sottoscritto dalla testatrice e la busta contenente la data del testamento olografo.

Solo considerando queste due entità materiali elementi di una stessa scheda testamentaria la Corte di cassazione ha potuto legittimamente ritenere perfetto, da un punto di vista sostanziale e formale, il testamento olografo oggetto del ricorso.

In questa sentenza, la Corte non sembra voler indicare una regola o uno spunto per l'interpretazione delle norme coinvolte, da utilizzare in futuri casi analoghi; al contrario sembra costantemente indirizzare la sua critica sull'esame del caso concreto, limitandosi ad un rigido giudizio di legittimità teso a confermare, senza molte argomentazioni: precedenti orientamenti giurisprudenziali della stessa Corte e "la correttezza giuridica del ragionamento seguito per pervenire all'affermazione della sostanziale unitarietà dei due elementi componenti la scheda testamentaria...".

L'intera sentenza è tesa a rendere evidente l'importanza della volontà del de cuius nella sua valenza di legame e collante, diretto a saldare parti fisicamente separate, ma teleologicamente dirette alla formazione ed espressione di un unico progetto finale.

Quello che rileva, oltre al collegamento materiale tra le diverse parti del testamento, è l'esistenza di un legame volontariamente risolutivo che fondi insieme le parti fisiche dei diversi documenti, confondendone i singoli particolari proponimenti in un'unica e completa dichiarazione d'ultima volontà. Dopo aver letto ed esaminato attentamente le motivazioni della sentenza, una riflessione si presenta alla mente portando con sé un pesante carico di quesiti e risposte implicite.

L'aver riconosciuto la validità di un testamento olografo i cui elementi tipici costitutivi sono sparsi su due distinte realtà empiriche, collegate dal fatto che l'una, il cartoncino, è contenuta dentro l'altra, la busta, desta qualche perplessità.

Da un punto di vista emotivo la decisione della Corte appare portatrice della "salvezza" delle ultime volontà del defunto, probabilmente non esperto in materia di testamento, ma da un'altra prospettiva la sentenza sembra non essere in perfetta sintonia con la ratio di uno strumento giuridico formale e solenne qual è il testamento olografo. Il legislatore, infatti, ha fissato oltre alla necessaria esistenza di determinati requisiti, anche le modalità con cui essi devono essere presenti al fine di poter legittimamente affidare le ultime volontà del de cuius ad uno strumento capace di preservale sino al verificarsi dell'evento morte, grazie ad una sicura corazza dotata di una forma tipica e solenne, necessaria e sufficiente ad accertare la veridicità delle dichiarazioni in esso contenute. La certezza giuridica ha un suo costo rappresentato dalla rigidità formale e quest'ultima, spesso, "presenta il conto più elevato" alle persone meno avvertite che nell'inesperto tentativo di realizzarla ne violano i presupposti tassativamente indicati dal legislatore. La tentazione di far prevalere in qualunque caso la volontà personale sulla forma oggettiva, non deve essere acriticamente assecondata, specie nei negozi giuridici in cui la stessa forma si confonde con la volontà. In conclusione, l'appunto che si può muovere alla Corte di cassazione è di non aver motivato a sufficienza la propria decisione, limitandosi a confermare la legittimità del ragionamento compiuto dalla Corte d'appello dopo aver riportato, condividendone il contenuto, alcune sue precedenti pronunce.

NOTE

[1] CRISCUOLI, Il testamento, Norme e Casi, ristampa integrata, Padova, 1995,30: "Il testamento, come atto formale, è quella scrittura con cui l'autore dichiara e documenta da se stesso la propria volontà di disporre col proprio patrimonio in ordine ad interessi anche non economici per il tempo successivo alla sua morte".

[2] CRISCUOLI, Il testamento, Norme e Casi, op. cit.,9: "La distinzione ha avuto un autorevole fautore in dottrina (CICU, v. pure ALLARA, CARNELUTTI ), ma, a quanto pare, soprattutto per esigenze espositive e sistematiche, mentre vi sono alla base precisi motivi sostanziali per sostenerla.".

[3] La prima sezione, capo IV, libro II del codice civile è intitolata dal legislatore " Dei testamenti ordinari ".

[4] TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, ed. tredicesima, Milano, 2000, 784.

[5] CRISCUOLI, Il testamento, Norme e Casi, op. cit., 30.

[6] La semplicità deriva dal ridotto formalismo richiesto dal codice civile per questo particolare tipo di testamento, con la conseguente maggiore facilità per il testatore di disporre o revocare le proprie ultime volontà.

[7]L'immediatezza e la libertà sono attributi utilizzati come indice della spontaneità di disporre senza la necessaria presenza di elementi ulteriori ed esterni che possano in qualche modo condizionare la sincerità e naturalezza delle dichiarazioni del testatore. La libertà, in particolare, è la misura dell'autonomia del singolo nel momento in cui intende redigere un documento contenente le sue ultime volontà nella forma del testamento olografo.

[8] Il testamento olografo si presenta come lo strumento principe dove poter disporre, in tutta tranquillità, con il proprio patrimonio in ordine ad interessi anche non economici per il tempo successivo alla propria morte, senza il pericolo, naturalmente ante mortem, di ritorsioni o pressioni di varia natura da parte di coloro che non sono soddisfatti del piano prestabilito dal de cuius.

[9] Art. 602, primo comma, cod. civ.: "Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore".

[10] Art. 606, primo comma, del cod. civ.:" Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo...".

[11] Art. 602, secondo comma, cod. civ.: "La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore".

[12] La data deve essere scritta interamente di pugno dal de cuius, però in una sentenza, la n. 834 del 1965, la Suprema Corte ha ammesso la possibilità d'autografia parziale della data, nel caso in cui siano scritte a stampa le prime due cifre dell'anno ed il resto dal testatore.

[13] CRISCUOLI, Il testamento, Norme e Casi, op.cit., 51. Sul punto PALAZZO, Le successioni, in Trattato di diritto privato, ed. seconda, Milano, 2000, 864:" la data può esser apposta in qualsiasi parte del documento, ma deve essere completa. Sono ammessi dati o indicazioni equipollenti (es. Natale 1994), purché l'individuazione della data sia desumibile dalla dichiarazione del testatore e non in base ad elementi estrinseci (es. timbro postale)".

[14]A differenza del testamento pubblico, puntualizza la Corte di cassazione nella sentenza n.136 del 1959, non è prescritta per il testamento olografo l'indicazione dell'ora della sottoscrizione.

[15]Art. 602, terzo comma, cod. civ.: "La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese ed anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento".

[16] La Corte di cassazione, nella sentenza n. 6682 del 9 dicembre 1988, mette in risalto l'effetto del combinato disposto dagli art.602 e 606 del codice civile che si manifesta nell'annullabilità del testamento olografo per mancanza o incompletezza della data; questo vizio può essere fatto valere da chiunque vi ha interesse entro cinque anni dalla data dell'esecuzione delle disposizioni testamentarie. Inoltre la Suprema Corte rende evidente l'impossibilità di ricavare la data del testamento aliunde da elementi estranei all'atto.

[17]Corte di cassazione sentenza n.834 del 1965 e n.6641 del 1987.

[18]Corte di cassazione sentenza n.11703 del 2001.

[19]La Corte di cassazione, nella sentenza del 22 marzo 1985, n.2074, ritiene valido il testamento redatto dal testatore in tempi diversi, nella fattispecie: utilizzazione di precedenti scritti olografi cui si è aggiunta la data, la sottoscrizione e alcune espressioni dichiaranti la volontà di considerare tali documenti come testamento olografo.

[20] Corte di cassazione sentenza n.11703 del 2001.

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