IL DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE
INFORMATIVA: GENESI STORICA DI UN
DIRITTO FONDAMENTALE
DELL’ “HOMO TECNOLOGICUS”
1. Dal right
to privacy al diritto all’autode-terminazione
informativa
Il diritto al rispetto della vita
privata trova una delle sue prime concretizzazioni
concettuali nell’ordinamento giuridico statunitense, celato dietro le
rivoluzionarie intuizioni di due studiosi: Warren
e Brandeis [1]
. L’esigenza di proteggere l’elemento psicologico e relazionale
della persona, oltre a quello fisico, fu avvertita come pressante non
appena le tecniche fotografiche vennero perfezionate
al punto da essere percepite come invasive e potenzialmente pericolose
per la propria immagine privata e pubblica. La riduzione dell’individuo
ad un’immagine impressa su un pezzo di carta riproducibile in numerose
copie fedeli all’originale e circolabili senza
possibilità alcuna di controllo da parte del soggetto in esso riprodotto, creò nell’immaginario sensazioni e timori
molto simili a quelli che si avvertono nei confronti della nuove tecnologie
tese, per loro intima essenza, a catturare un numero enorme di informazioni,
testi o immagini, elaborarle e renderle disponibili sulla base di una
semplice richiesta. La similitudine è data dal fatto che attraverso
le nuove tecnologie della gestione delle informazioni un complesso di
dati di rilevanza personale fornito o catturato, in un determinato momento
e per un determinato fine, riesce a raffigurare e delineare
il profilo di un individuo, fissandolo e cristallizzandolo nello spazio
e nel tempo come in una fotografia e in modo avulso dalle condizioni
originarie, di cui quei dati o quelle particolari informazioni costituivano
espressione.Ritornando alle origini della privacy, la questione non
fu affrontata utilizzando i classici canoni dello ius
escludendi del diritto di proprietà o con il ricorso al concetto
del pericolo per l’onore o la reputazione del soggetto coinvolto, ma
venne in rilievo qualcosa di più intimo e profondo: la personalità dell’individuo,
sintesi di elementi fisici e, ancor di più,
di complessi ed imperscrutabili aspetti psicologici.
Gli operatori del diritto, teorici e pratici, si sentirono chiamati
in causa da un fenomeno che appariva così pericolosamente invasivo della
sfera personale, perché consapevoli di non poter concretamente ed efficacemente
reagire con gli ordinari strumenti giuridici a loro disposizione, sia
da un punto di vista della prevenzione che di
quello della repressione, agli eventuali abusi compiuti attraverso l’uso
delle nuove tecnologie.
Partendo dalla consapevolezza di dover solcare nuove strade, la Corte
Suprema statunitense elaborò così una cospicua giurisprudenza mettendo in evidenza, scolpendone le varie sfaccettature, i
numerosi aspetti in cui si concretizzava la brillante intuizione degli
Autori precedentemente citati [2]
. Le due facce della medaglia su cui si mossero giudici e studiosi,
scivolando da un caso all’altro, erano costituite:
- dall’esigenza di erigere un muro, un confine
invalicabile, a protezione del singolo e delle sue informazioni personali
che non potesse essere oltrepassato senza il consenso esplicito del
singolo individuo (Aspetto Passivo);
- la libertà di poter compiere scelte personali
ed intime in piena autonomia e senza il pericolo di essere influenzato
dalle critiche o dalla disapprovazione dell’ambiente circostante (Aspetto
Attivo).
In Europa le cose andarono in modo diverso; tranne che per qualche rara
eccezione, infatti, gli Stati del Vecchio continente non elaborarono
un istituto analogo alla privacy statunitense. La frammentarietà divenne
la caratteristica principale di una cultura giuridica disposta ad affrontare
i problemi che questa materia poneva con intensità crescente, sempre
solo come enigmi da risolvere non seguendo una logica d’insieme e curandosi
esclusivamente di trovare, talvolta slabbrando le fattispecie normative,
una soluzione utile solo per il singolo caso, piuttosto che cercando
di costruire archetipi generali da cui trarre in modo deduttivo la soluzione
del caso concreto. La fine di questa frammentarietà si può simbolicamente
far risalire all’art. 8 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali [3]
(d’ora in poi CEDU) e all’interpretazione che di esso
ha fatto la Corte di Strasburgo: « 1. Ogni persona ha il diritto al
rispetto della vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua
corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità
nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto
costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria
per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico
del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della
morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.». La Corte
di Strasburgo, sulla falsa riga tracciata dalla Corte Suprema statunitense,
costruì con la sua giurisprudenza due binari su cui far scorrere la
disciplina del diritto alla riservatezza: il primo attento a punire
l’abuso delle informazioni personali tese a creare un profilo dell’utente
al fine di evitare situazioni potenzialmente pericolose; il secondo,
più ampio e difficilmente rinchiudibile nell’angusto limite di una definizione,
teso a porre delle garanzie affinché ogni individuo fosse schermato
dal pericolo di “sguardi indiscreti” limitativi della propria autonomia.
L’importanza della CEDU e la forza argomentativa
della giurisprudenza della Corte di Strasburgo vennero
sottolineate dalle ripercussioni che queste provocarono sulle strutture
normative dei singoli Stati europei e su quelle comunitarie.
Questa “bomba di profondità”, filtrando e scorrendo lentamente attraverso
le acque di ordinamenti giuridici frutto di
secolari sedimentazioni culturali, raggiunse la mente dei popoli europei
collocandosi accanto ad istituti giuridici di antica tradizione; infine,
dopo essersi ritagliata una propria identità, inevitabilmente scoppiò
creando delle onde d’urto che difficilmente vennero contenute dai tradizionali
strumenti giuridici. Nel diritto comunitario, in origine, non era presente
una scacchiera di diritti umani riconosciuti all’interno degli statuti
istitutivi [4] . Sarà la Corte di Giustizia della
Comunità europea con un’imponente opera giurisprudenziale a riconoscere,
in un primo tempo, i diritti fondamentali della persona inserendoli
all’interno di quei principi che essa stessa aveva il compito di garantire [5]
. Le premesse logiche di queste pronunce si ritrovano in quella
giurisprudenza della Corte di Strasburgo precedentemente
indicata e nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri più sensibili
al problema della tutela e della promozione dei diritti fondamentali
[6]
. Tali basi costituiranno l’ ”humus” idoneo a far germogliare i diritti dell’uomo nella
coscienza europea e condurranno, successivamente, alla redazione dell’art.
6 TUE e alla solenne proclamazione della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea nel Consiglio europeo svoltosi il 7 dicembre 2000
a Nizza. Per questo motivo appare necessario premettere ad ogni discorso
in tema di diritto alla riservatezza e di tutela dei dati personali,
sia a livello nazionale che internazionale, le conclusioni raggiunte
in sede di interpretazione giurisprudenziale della CEDU. La Corte europea
per i diritti dell’uomo è stata investita più volte del problema della
violazione della “vita privata” ex art. 8 CEDU in
relazione a presunti abusi dell’utilizzazione di informazioni
personali. Come si evince dalla lettura della norma, l’ambito di
operatività dell’articolo predetto non appare limitata a determinate
e specifiche ipotesi; tuttavia, « non ci sembra però essere priva di
limiti, e in particolare crediamo si possa affermare che l’oggetto della
protezione è la sfera personale, privata, in qualche modo psicologica
dell’individuo. Ne fuoriesce quell’attività esclusivamente sociale e intimamente legata
all’agire collettivo, come tale di non esclusiva pertinenza del singolo»
[7]
.
L’ambito della non ingerenza nella “vita personale”, per quanto ampiamente
interpretato [8]
, non si spinge mai oltre il confine del lecito, sino al punto da
poter coprire eventuali attività illegali
[9]
.
Un’altra questione sorge proprio in considerazione del carattere personale
di questo diritto fondamentale: le persone giuridiche possono essere
considerate titolari di un diritto così “personale”?
Nonostante in dottrina le opinioni non siano
concordanti, «sinora, per lo meno, la Corte di Strasburgo non lo ha
mai riconosciuto; in tutte le occasioni in cui ha accolto entro il raggio
d’azione l’art. 8 comunicazioni o ambienti professionali e commerciali,
lo ha fatto sempre in riferimento a persone fisiche e con argomenti
che ci sembrano calzare solo su di esse»
[10]
. Le esigenze legate all’espletamento delle indagini penali [11]
e della prevenzione del crimine, spesso, si scontrano con i contenuti
dell’art. 8 CEDU creando dei momenti di frizione, difficilmente risolvibili
sempre a favore del singolo individuo
[12]
. Accanto a questa congerie di situazioni riconducibili al contenuto
dell’art. 8 CEDU, si affianca ed emerge con forza il diritto a conoscere,
entrare in possesso ed eventualmente modificare le informazioni personali
da altri custodite. La persona ha il diritto di ritagliare il suo profilo
e sovrapporlo a quello che altri hanno ricostruito tramite il reperimento
e l’elaborazione di informazioni relative alla
sua persona, intesa come identità biologica e di utente-consumatore.
Si pensi a tutte quelle notizie relative alla
salute delle persone e alle possibili discriminazioni che la loro divulgazione
potrebbero determinate (ad esempio nel caso di informazioni relative
alla sieropositività). Il segreto professionale
assume un valore importante, totalizzante, per l’instaurazione e il
mantenimento del rapporto di fiducia medico/paziente; per questo motivo,
la Corte impone che il segreto venga garantito,
anche dopo la cessazione del servizio, non solo per il personale medico
che entra in diretto contatto con il malato, ma anche per tutti gli
operatori che si trovano a lavorare e trattare dati così particolari
e sensibili. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sembra, in
estrema sintesi, aver costruito le motivazioni delle sue decisioni sul
fondamento che le informazioni personali siano
realtà proprie di ciascun individuo. Di conseguenza la loro disponibilità
è strettamente legata alla volontà del titolare che ha il diritto di
determinare in modo autonomo le proprie azioni e i propri pensieri ed,
inoltre, impedire che dalle informazioni personali reperibili si possa
ricostruire un profilo per lui ingiustamente penalizzante. Se quello
appena descritto è rilevatore di un fondamentale diritto dell’uomo degno
di massima tutela, dall’altra parte non si deve incorrere nell’errore
di considerarlo in una prospettiva assoluta e senza possibilità alcuna
di attenuazione. «Ebbene, in
quanto ciascuno è membro della società in cui vive, sarebbe inimmaginabile
concedergli un dominio assoluto su ogni notizia a sé riferita. Da questa
concezione della persona umana seguono: l’ammissibilità, entro certi
limiti chiari in partenza e ragionevoli, di molti e svariati utilizzi
di dati personali; l’inammissibilità di pretese di una sorta di
esclusiva su informazioni inerenti a proprie attività specificamente
rivolte alla generalità, o su dati personali comunque attinenti a contesti
sociali non inscindibilmente legati all’esperienza personale del singolo» [13]
. La moderna società è costituita da una fitta rete di rapporti
e relazioni interpersonali reali e/o virtuali in cui l’elemento base
è l’informazione. Flussi continui di dati scorrono lungo le vie telematiche
senza trovare mai sosta, rendendo nulla la rilevanza di ogni distanza fisica tra i soggetti coinvolti. Tra le innumerevoli
categorie di informazioni quelle che rivestono
un ruolo particolarmente degno di attenzione e di tutela contro pericoli
di abusi sono quelle personali, riferite cioè a persone ben determinate
o determinabili. Il pericolo sempre pronto a concretizzarsi,
in una società moderna nelle strutture ma ancora largamente vetusta
nella cultura, è l’utilizzo di tali informazioni in chiave discriminatoria
e al fine di creare profili personali per scopi ignorati dall’utente
e, nei casi più gravi, illeciti. Quello che nasce e prende corpo in
Europa, grazie alla CEDU e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo,
è la coscienza di un diritto fondamentale al dominio sulle proprie informazioni
personali ed al diritto esclusivo di costruire la propria identità personale [14]
. «La posizione giuridica che entra in gioco, complessivamente,
può definirsi “diritto di autodeterminazione
sulle proprie informazioni”, o più concisamente, come è stato proposto,
“autodeterminazione informativa” od “informatica”»
[15]
2. La Convenzione di Strasburgo
n. 108 del 28 gennaio 1981
La Convenzione “sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di
carattere personale” è stata ratificata e resa esecutiva dalla legge
21 febbraio 1989, n. 98 (G.U. n. 66 del 20 marzo 1989).
Lo strumento con cui la Convenzione è stata introdotta nel nostro ordinamento
giuridico statale è denominato “ordine d’esecuzione”.
Tale tecnica di adattamento dell’ordinamento
interno agli obblighi del trattato consiste in un atto normativo, in
questo caso l’atto-fonte è una legge, che piuttosto che formulare (
a differenza del procedimento ordinario ) norme, le individua tramite
rinvio (per relationem) all’accordo internazionale.
« Si ritiene, tuttavia, che l’ordine d’esecuzione, in tanto possa conseguire
l’obiettivo in funzione del quale è adottato,
in quanto l’accordo cui si riferisce sia suscettibile di essere immediatamente
applicabile (contenga – come altrimenti si dice – prescrizioni “self
executing”)». [16]
Quando questa situazione non si verifica, la semplice adozione
dell’ordine d’esecuzione non è sufficiente, «non sembra, infatti, ammissibile
che il puntuale intervento del legislatore possa essere validamente
surrogato da un atto normativo di tipo “ellittico e abbreviato” (per
riprendere una definizione di Mario Miele); e che l’interprete sia autorizzato
a dedurre da tale atto tutte le norme necessarie e sufficienti all’attuazione
dell’accordo internazionale» [17] .
Il contenuto del trattato a causa della natura non-self executing, desumibile chiaramente dall’art. 4
[18]
e dal tenore delle altre disposizioni, subordina la sua efficacia
all’adozione di apposite norme interne che
ne rendano operativo il contenuto all’interno dell’ordinamento degli
Stati (Parti); in Italia tale normativa interna è stata adottata solo
nel 1997. La Convenzione, costituita da 27 articoli ripartiti in sette
capitoli, tenta di mediare e di trovare un difficile equilibrio tra
due opposte esigenze: la libertà della circolazione delle informazioni
e i diritti fondamentali della persona. L’oggetto del Trattato è individuato
e delimitato dall’art. 1: «Scopo della presente convenzione è quello
di garantire, sul territorio di ogni Parte,
ad ogni persona fisica, qualunque siano la sua cittadinanza o residenza,
il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare
del diritto alla vita privata, nei confronti dell’elaborazione automatizzata
dei dati di carattere personale che la riguardano(«protezione dei dati»)».
Dopo aver fissato, convenzionalmente, il significato di alcuni termini (casellario automatizzato, elaborazione automatizzata
e responsabile del casellario) nell’art. 2, determina nell’art. 3, segnandone
i confini e le possibili eccezioni, il campo di applicazione della Convenzione.
L’oggetto di protezione è individuato in ogni informazione relativa alla persona che inserita in uno schedario informatico
diventi possibile oggetto di “elaborazione automatica”
[19]
. L’altro elemento discriminante, ai fini dell’applicabilità della
normativa in esame, è l’identificazione del responsabile di tale schedario
«con la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, l’ente o altro
organismo competente, secondo il diritto nazionale, a decidere quale
debba essere la finalità del casellario automatizzato, quali categorie
di dati a carattere personale debbano essere registrati
e quali operazioni siano ad essi applicabili». E’, in altre parole,
la “qualità” dei dati (a carattere personale) e il “tipo” del mezzo
utilizzato (elaborazione automatizzata) a disegnare il perimetro all’interno
del quale opera detta disciplina.
In merito alla suddetta “qualità dei dati” e alla loro elaborazione
i principi fissati dalla Convenzione
[20] sono così sintetizzabili:
1. la liceità
e la correttezza (principio di lealtà e buona fede) del reperimento
e dell’elaborazione automatica dei dati
2. la legittimità
(principio di legalità) e la determinazione anticipata dei fini, motivo
e causa della registrazione
3. l’impiego
dei dati reperiti ed elaborati in stretta conformità con i fini predetti;
4. l’adeguatezza
dell’uso al fine, intesa come sufficiente e non eccessiva utilizzazione
dei dati oltre il minimo necessario per il raggiungimento dello scopo;
5. correttezza
dei dati e il loro possibile aggiornamento (da parte degli interessati)
nel caso in cui si rivelassero errati o semplicemente “non più corrispondenti
alla realtà”;
6. i dati
devono essere conservati in modo da risalire alle persone interessate,
per un tempo che non ecceda quello sufficiente a raggiungere i fini
per i quali sono stati registrati ed elaborati.
Accanto a questi principi di carattere
generale, operanti per l’intera categoria “dati di rilevanza personale”,
la Convenzione detta una particolare, e più rigida, disciplina per alcuni
tipi di dati personali ritenuti particolarmente “sensibili”, la cui
schedatura è ritenuta potenzialmente rischiosa. All’interno di questa
tipologia di dati sono collocati quelli indicanti: l’origine razziale,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose, i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale ed infine,
quelli relativi alle condanne penali. A causa della pericolosità intrinseca
ad elaborazioni automatiche aventi ad oggetto questo tipo di dati, la
Convenzione detta una norma generale che vieta
tali operazioni a «meno che il diritto interno non preveda garanzie
adatte». La scelta di un’elencazione così dettagliata della fenomenologia
dei dati c.d. “sensibili” non è vista in modo favorevole da una parte
della dottrina che intravede, in tale tecnica, una
inutile limitazione e costrizione dell’oggetto di tutela che
potrebbe provocare futuri dubbi interpretativi e vuoti di difesa [21]
. Tuttavia, al legislatore della convenzione può essere mossa la
critica di non avere sufficientemente specificato agli Stati, parti
del trattato, gli strumenti e i livelli minimi idonei a garantire la
necessaria vigilanza e difesa di questi particolari dati
personali [22]
.
Un punto di fondamentale importanza è rappresentato dal contenuto dell’articolo
8, «Ulteriori garanzie
per la persona interessata», delineante una serie di poteri che ogni
individuo può esercitare nei confronti di un casellario automatizzato
e del suo responsabile. Innanzitutto, ogni persona deve poter conoscere:
l’esistenza di un casellario automatizzato di dati a carattere personale
e gli scopi per i quali è nato; l’identità,
la residenza abituale e la sede amministrativa del suo responsabile.
Inoltre, deve poter conoscere, senza incontrare eccessive difficoltà
e costi elevati, l’esistenza all’interno di tali archivi di dati ad
esso relativi e, in caso affermativo, poterne
estrarre copia al fine di verificarne la veridicità e la liceità. Nel
caso in cui si riscontri un errore si deve poterne ottenere la rettifica
o l’aggiornamento od eventualmente, in caso di illegalità
del trattamento, la cancellazione. Tutte queste disposizioni sarebbero
risultate vane, al fine di una concreta tutela, senza la previsione
contenuta nella lett. d) dell’art. 8 che impone agli Stati di disporre
gli interventi necessari a rendere effettiva una «…possibilità di ricorso
qualora non venga dato seguito ad una richiesta di conferma o, a seconda
del caso, di comunicazione, rettifica, o cancellazione» relativa alle
richieste precedentemente illustrate.
Uno dei motivi di fondo dell’intera disciplina
è individuabile nell’indirizzo teleologicamente
imposto, come imprescindibile elemento, al reperimento e all’elaborazione
dei dati personali; l’idea del “fine” ,infatti, segna e scandisce tutte
le fasi della vita di quello che la Convenzione definisce casellario
di dati. Si deve aggiungere che l’obbligo imposto di “responsabilizzare”
i “responsabili” dei casellari suddetti non è assoluto, ma prevede significative,
e a volte troppo estese, deroghe che consentono agli Stati di mitigare
la rigidità di detta disciplina. Il parametro utilizzato per consentire
queste limitazione del diritto all’autodeterminazione
informativa è quello «della necessità in una società democratica…»
[23]
; questa formula si riallaccia a quella dell’art. 8 CEDU e alla
copiosa giurisprudenza di Strasburgo in materia. Una volta fissati, negli articoli precedentemente commentati,
gli estremi della tutela, la Convenzione affronta la spinosa questione
del flusso di dati di rilevanza personale oltre frontiera. Si tenta
così, dopo aver inclinato il piano della bilancia ponendo sul piatto
dei diritti fondamentali numerosi pesi, di riequilibrarlo collocando
sull’altro, quello dedicato alla libertà di
circolazione delle informazioni, il principio per cui: «una Parte non
può, ai soli fini della protezione della vita privata, proibire o condizionare
ad una autorizzazione speciale il movimento oltre frontiera di dati
a carattere personale destinati al territorio di un’altra Parte» (art.
12, n.2.). Anche in questo caso all’enunciazione
del principio seguono numerose possibilità di deroghe; ma l’aspetto
che più di altri è importante, in questa sede, sottolineare,
perché possibile oggetto di critica, è la mancanza di una specifica
previsione di restrizioni al trasferimento di dati personali verso i
paesi non contraenti. Tuttavia, in questa materia è intervenuta con
decisione la normativa comunitaria che ha dedicato maggiore attenzione
alla disciplina del movimento transfrontaliero dei dati personali verso
Paesi extracomunitari colmando così la lamentata lacuna. La Convenzione
di Strasburgo del 1981 n.108 continua ancora oggi, ad
anni di distanza dalla sua formulazione, a rappresentare un testo di
fondamentale importanza per chiunque voglia conoscere le origini, giuridiche
e storiche, del diritto all’autodeterminazione informativa ed acquisire
una sensibilità e un metodo utile ad affrontare lo studio di una materia
così vasta e caratterizzata dalla frammentarietà dei suoi contenuti.
La grandezza della Convenzione, nonostante la formulazione ampia delle
sue fattispecie e la presenza di deroghe che sembrano vanificare il
contenuto di alcuni principi, risiede in quel
piccolo, ma allo stesso tempo rilevante, nucleo fondamentale ed irrinunciabile
di garanzie imposte agli Stati che nel tempo è riuscito a promuovere
ed ottenere un avvicinamento ed una armonizzazione delle diverse discipline
nazionali.
3. RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Per concludere,
parlando del rapporto tra la libertà della circolazione delle informazioni
e i diritti fondamentali non si può far finta di nulla e tralasciare
di considerare, anche se brevemente e solo ponendo le basi della questione,
i possibili effetti che su di esso hanno prodotto, e probabilmente produrranno,
i terribili e noti attentati terroristici che hanno colpito, con gli
Stati Uniti d’America, tutto il mondo innescando delle terrificanti
reazioni a catena che si ripercuotono, ormai quotidianamente, sulla
sfera della vita privata di ogni individuo. La riflessione che si vuole
compiere parte dalla constatazione che fino a qualche mese addietro
la gran parte della popolazione europea era pronta a condannare e stigmatizzare,
come strumenti propri di uno “Stato Autoritario e di Polizia”, operazioni
compiute su larga scala tese alla raccolta indiscriminata di masse di
dati (in particolare di rilevanza personale) per fini di prevenzione
del crimine, perché avvertite come invasive della sfera più intima e
personale di ciascuno. Oggi, alla luce di questi terribili eventi,
un angoscioso quesito si pone all’attenzione dei nostri “governanti”:
si può affermare pacificamente che le considerazioni predette siano
rimaste immutate e che la società europea sia disposta a non retrocedere
sulla soglia dei traguardi raggiunti in tema di autodeterminazione
informativa, sacrificandoli sull’altare di un rafforzato “bisogno pubblico”
di sicurezza teso ad incrementare l’intensità dei controlli e delle
“schedature personali” per fini di prevenzione di crimini così crudeli
e disumani ?
Quello che si può aggiungere è un
invito ad ancorarsi a quei minimi valori comuni in tema di trattamento
dei dati di rilevanza personale e cercare, anche in un periodo storico
così difficile, di non cedere alla facile tentazione di sconvolgere
la gerarchia dei valori portanti della nostra moderna e liberale società,
giustificando ogni ingerenza nella vita privata del singolo individuo
con il semplice e vuoto richiamo ad una esigenza
di sicurezza pubblica. Per non perdere conquiste culturali così importanti
che ancora una volta, e nonostante tutto, bisogna cercare caso per caso
il “giusto mezzo” tra la sicurezza, nella sua dimensione pubblica, e
la privacy, nella sua dimensione individuale e personale, non accontentandosi
mai di aprioristiche ed immotivate scelte di
controlli indiscriminati di massa.
[1]
Brandeis l.d. e Warren s.d.,The
right to privacy,in Harward Law Review,1890,193-220.
[2]
Germani, origini
ed evoluzione del concetto di privacy nell’esperienza di common law, in Giur. di Merito, 1975, 152; Baldassare,
Privacy e Costituzione, Roma 1974; Rodotà,
Tecnologie e diritti, Bologna, 1995.
[3]
Per il testo integrale della CEDU e dei protocolli aggiuntivi
si rinvia al sito www.dirittiuomo.it; per aggiornamenti sul
tema si consiglia di prendere visione dei documenti contenuti sul
sito www.iusseek.com .
[4]
Mancini, La
tutela dei diritti dell’uomo: il ruolo della Corte di Giustizia delle
Comunità europee, in Riv. Trim. dir. proc. civ.
1989, 1
[5]
Tra le numerose sentenze, ad esempio, si rinvia a: Nold
del 14/5/1974, causa 4/73; Hauder
del 13/12/1979, causa 44/79; National Panasonic UK/ Commissione
del 26/giugno 1980, causa 136/79; Dubois
e figli/Consiglio del 29/1/1998, causa T - 113/96; Mannesmannrohren/ Commisione
del 20/2/2002, causa T-112/98.
[6]
Tesauro, I principi fondamentali
nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Riv.
Internaz. diritti dell’uomo, 1992,
426; sentenza Johnston del 15/5/1986,
causa 222/84.
[7]
Pallaro, Libertà della persona e trattamento
dei dati personali nell’Unione europea, Milano, 2002,12.
[8]
Si veda, ad esempio, sentenza Kopp/Svizzera
del 25/3/1998 in Riv. int. dei dir. uomo,
1998, 574. Un’altra interessante interpretazione è
quella contenuta nella sentenza Halford/Regno
Unito del 25 giugno 1997, in Riv. int.
dei dir. uomo, 1997, 611: il caso ha ad oggetto la registrazione
di alcune telefonate compiute da un pubblico ufficiale, agente di
polizia, dal proprio ufficio. Nonostante l’avviso contrario, ben argomentato,
del Governo statale la Corte ha concentrato la sua attenzione sul
fatto che l’agente avesse a propria disposizione una linea telefonica,
anche per compiere telefonate di “carattere privato” dall’ufficio,
e dal fatto che l’amministrazione non avesse, in alcun modo, avvertito
la ricorrente della possibile adozione di tali misure di controllo.
Sulla base di tali argomentazioni, purtroppo
qui riportate in modo incompleto e solo per punti, la Corte ha concluso
che la ricorrente ha ben potuto attribuire a quelle telefonate carattere
privato, confidando di essere ascoltata solo dal suo interlocutore.
L’intercettazione per essere legittima avrebbe dovuto osservare e
rispettare i limiti sanciti al n.2 dell’art. 8 CEDU.
[9]
Sentenza Ludi/Svizzera del 15/6/1992, in Raccolta
Serie A, n.238.
[10]
Pallaro, op.cit, 15.
[11]
Uno dei casi più comuni che la
Corte ha dovuto affrontare in questi anni è quello della raccolta
segreta di dati tramite intercettazione di comunicazioni telefoniche.
La cospicua giurisprudenza in materia ha fatto emergere alcuni minimi
requisiti di legalità che questi strumenti investigativi devono assolutamente
avere, tratti in via diretta o interpretativa dall’art. 8 n. 2 CEDU:
determinatezza legislativa delle ipotesi, dei tempi e delle modalità
con cui devono essere attuati (in modo da non rilasciare all’arbitrio
dell’autorità di turno la loro definizione); istituzione di idonei
controlli della liceità dello strumento e del suo corretto utilizzo;
la previsione di strumenti giurisdizionali a cui i soggetti intercettati
possono ricorrere; una puntuale disciplina sulla tenuta dei registri
delle intercettazioni e sul loro accesso; una disciplina puntuale
della cancellazione dei dati ed inoltre garantire anche ai terzi,
coinvolti nelle intercettazioni, le garanzie riconosciute all’intercettato.
[12]
Per approfondimenti sul punto si consiglia la lettura
delle seguenti sentenze della Corte di Strasburgo: sentenza Klass/Germania
del 6/9/1978 (in tema di terrorismo e sue contromisure); sentenza
Leander/Svezia del 26 marzo
1987 (in tema di raccolta e archiviazione segreta di
informazioni e controllo democratico della stessa); Rotaru/Romania
del 4/3/2000( in tema di raccolta e archiviazione segreta di opinioni
politiche); Friedl/Germania
del 31/5/1995(in tema raccolta di impronte digitali disposta da una
legge e limiti di previsione e di utilizzo).
[13]
Pallaro, op.cit, 15.
[14]
Sulla denominazione da attribuire a
questo particolare diritto fondamentale: Paganelli, Diritti della personalità.
L’individuo e il gruppo, in Diritto privato europeo (
a cura di Lipari ), Padova, 1997, 144 e ss.;
Santaniello, Il
sistema delle garanzie della privacy (profili introduttivi), in
La tutela della riservatezza, Loiodice-Santaniello, Padova, 2000, 3.
[15]
Pallaro, op.cit, 47.
[16]
D’Atena, Lezioni Tematiche di Diritto Costituzionale, Roma, 1996, 222.
[17]
D’Atena, op. cit., 222.
[18]
Art. 4 n. 1 della Convenzione
di Strasburgo del 1981, n. 108:« Ogni Parte
adotta, nel suo diritto interno, le misure necessarie per dare effetto
ai principi fondamentali per la protezione dei dati enunciati nel
presente capitolo».
[19]
La legge italiana del 31 dicembre 1996 n. 675 interpreta
il concetto di trattamento in modo più ampio, estendendo la tutela
alle raccolte dei dati di tipo personale e alle loro elaborazioni
indipendentemente dal mezzo, elettronico o umano, utilizzato per realizzarle.
[20]
Art. 5 della Convenzione di
Strasburgo del 1981, n. 108.
[21]
Wacks, Personal Information.
Privacy and the Law, Oxford, 1993, 222 ss.;Lattanzi, Dati
sensibili: una categoria problematica nell’orizzonte europeo, in
Europa e Diritto Privato, 1998.
[22]
L’art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 1981, n.
108, pone a carico dei responsabili dei casellari automatizzati alcuni
obblighi tesi a garantire la sicurezza dei dati in esso
contenuto, contro: 1) eventuali distruzioni accidentali o non autorizzate;
2) perdita accidentale; 3) l’accesso, la modifica e la diffusione
non autorizzate.
[23]
L’art. 9 n. 2 della Convenzione di Strasburgo del 1981,
n. 108 sancisce la possibilità a favore degli Stati contraenti di
derogare alle disposizioni degli art. 5 ( Qualità dei dati), 6 (Categorie
speciali di dati) ed 8 ( Ulteriori garanzie
per la persona interessata) «qualora una tale deroga, prevista dal
diritto della Parte, costituisca una misura necessaria in una società
democratica: a) alla protezione della sicurezza dello Stato, alla
sicurezza pubblica, agli interessi monetari dello Stato o alla repressione
dei reati; b) alla protezione della persona interessata e dei diritti
e delle libertà altrui.
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