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SICUREZZA
E DATO INFORMATICO: |
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La sicurezza dei dati informatici e delle reti
che li veicolano è oggi il maggiore problema da risolvere per
garantire un corretto sviluppo delle nuove tecnologie. L'information
security[1], definibile come la scienza che si "occupa-preoccupa"
di studiare soluzioni idonee a fornire lo standard più alto di
sicurezza tecnicamente raggiungibile dei sistemi informatici, si deve
far carico di rappresentare in una società come quella odierna
ad alto grado di informatizzazione il punto di frizione e tenuta tra
la società e i crimini perpetuati attraverso o sulle nuove tecnologie
informatiche e telematiche. Per tale motivo appare sempre più necessario
diffondere nell'utilizzo di queste ultime una cultura della sicurezza
già presente nella vita quotidiana, in cui nessuno: 1. si avventurerebbe da solo, senza difesa, di
notte in un vicolo malfamato di una sperduta e sconosciuta città; 2. darebbe le proprie informazioni personali,
più o meno sensibili, ad un soggetto sconosciuto che le chiedesse
per strada; 3. concederebbe, in genere, la propria fiducia
se non dopo aver attestato la solidità del rapporto con l'istituzione
o la persona che la richiede. Il primo problema da risolvere è quello
di individuare, anche se in modo generale ed astratto, il bene oggetto
della politica di sicurezza. Bisogna, in altre parole, andare al cuore
del problema potando ed eliminando dalla ricerca tutto quello che si
rivela solo come riflesso e conseguenza di quest'ultimo, anche se importante
e fondamentale al punto da essere riconosciuto, nella sua consistenza
individuale e sostanziale, come un bene di fondamentale importanza per
l'esistenza stessa della società. Il problema della privacy informatica e quello
della sicurezza dei dati personali non sono altro che esternazioni e
specificazioni tematiche di quello che in realtà è il
tema della sicurezza dell'elemento primo e base: il "dato informatico".
Per esso, ai fini di questo scritto, convenzionalmente si deve intendere
quell'insieme di bit che avendo la possibilità di essere conservato,
manipolato o semplicemente veicolato tramite un sistema informatico
o telematico necessita di un circuito di sicurezza che garantisca una
complessa serie di parametri. Innanzitutto, deve essere garantita la disponibilità
e l'integrità dei dati a chi ne ha diritto, attraverso una serie
di politiche atte a facilitare l'accesso e il reperimento dei dati affiancate
da accorgimenti tesi a ridurre il rischio di modifiche di questi ultimi
non volute dal soggetto agente o semplicemente a lui non permesse. La disponibilità deve entrare nel concetto
di sicurezza costituendone il limite oltre il quale le ristrettezze
e i limiti imposti per garantire l'integrità del dato non devono
o possono andare: a che serve tutelare e difendere, impedendo o rendendo
difficoltosa la disponibilità da parte degli aventi diritto,
un bene che è tale solo in virtù del suo utilizzo e della
rapidità con cui è concretamente fruibile? Il rapporto tra sicurezza e disponibilità
del dato informatico è un rapporto mezzo/fine: il dato è
rilevante perché la sua disponibilità è "sicura". Per quanto riguarda l'integrità del dato
informatico il sistema sicuro deve garantire che esso possa essere sempre
disponibile in modo integro. Per garantire tale parametro il sistema
deve munirsi non solo di meccanismi tesi a proteggere il dato dall'esterno
e dai soggetti non autorizzati a disporne ma anche e, principalmente,
da un nemico più sfuggente e di cui è difficile prevederne
in anticipo le mosse e i bersagli: lo stesso utente legittimato (robustezza
del sistema). La tutela contro le cancellazioni o le modifiche che per
caso o inesperienza possono essere causate da un utente non accorto
o inesperto spesso producono, anche nel quotidiano rapporto con le nuove
tecnologie, danni gravi e costosi. Tra i parametri rientranti e costituenti la sicurezza
informatica, sempre più sintesi di caratteristiche e proprietà
eterogenee piuttosto che entità monotematica, rientrano, inoltre,
l'autenticazione e la riservatezza. Autentico è ciò che: "risponde
a verità... la cui conformità è attestata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e che
fa fede come l'originale; vero, genuino, schietto...; attribuito in
modo irrefutabile a un autore, non imitato né falsificato..."[2]. Nell'ambito della sicurezza informatica, autentico
è generalmente utilizzato nell'accezione attribuente la paternità
di un dato ad un soggetto ben determinato. Solo attraverso la certezza
che la richiesta, o la risposta, provenga dal soggetto avente diritto,
od obbligo all'azione sollecitata, si possono ipotizzare rapporti qualificabili
come sicuri. I meccanismi di autenticazione rivestono, quindi,
un ruolo fondamentale per la creazione stessa della sovrastruttura idonea
a supportare una società digitalmente relazionata, visto che
gli stessi meccanismi appaiono necessari sia per l'accesso al dato che
per la sua veicolazione. Specificando ulteriormente, per quanto riguarda
l'accesso più o meno limitato è necessario che il sistema
possa identificare e riconoscere l'utente al fine di poter mettere il
soggetto autorizzato nelle condizioni di poter esercitare il proprio
diritto alla disponibilità del dato. Tra i mezzi più diffusi
si possono rinvenire quelli che si basano sulle password, sui sistemi
biometrici e sulle smart card. Altra sfaccettatura da inserire all'interno del
più ampio concetto "sicurezza informatica" è
quello relativo alla riservatezza del dato: un sistema non può
definirsi sicuro se consente a chi non ha diritto d'accesso di accedere
ai dati in esso custoditi, in modo assoluto o in misura più ampia
e diversa da quella autorizzata. Se appare facile identificare i meccanismi e
i limiti da porre per distinguere coloro che possono da coloro che non
possono accedere ad un dato, diviene difficile identificare e porre
dei limiti a chi può accedere allo stesso in misura variabile
temporalmente e quantitativamente. Inoltre, si può accennare ad un'altra
caratteristica che acquista sempre maggiore rilevanza nel contesto della
società nata on-line: la verificabilità. L'attributo della verificabilità è
dato dal fatto che il dato informatico possa, e debba, essere suscettibile
di verifica, ossia di un' "operazione di controllo per mezzo della
quale si procede all'accertamento di determinati fatti o risultati nel
loro valore e nelle loro modalità"[3]. Il problema in tema di sicurezza è relativo
non solo al momento della paternità dell'atto, ma anche alla
non modificabilità o alterabilità silente del dato in
un tempo successivo alla creazione dello stesso. A differenza di un oggetto materiale, ad esempio
un documento scritto, in cui è visibile una correzione o alterazione
successiva all'ultimazione dello stesso, nell'oggetto digitale ciò
che appare a prima vista è la sua estrinsecazione informatica
in cui le modifiche ed alterazioni precedenti non sono facilmente rintracciabili
da un soggetto non esperto e senza le opportune dotazioni software e
hardware. Un sistema può essere definito sicuro
quando, mantenendone traccia, riesca a fornire un quadro verificabile
delle operazioni compiute sui dati da esso custoditi e/o veicolati.
Livelli maggiori di sicurezza corrispondono, ad esempio, al fatto di
facilitare attraverso tracce registrate l'evidenziazione del legame
causale fatto/autore. Un ulteriore e necessario requisito è
rintracciabile da WILLIAM STALLINGS nella c.d. nonrepudiation[4]. Tale requisito, in termini generali, non dovrebbe
permettere il rifiuto e/o la ripudiabilità di un dato trasmesso
sia al mittente sia al destinatario. Da ciò deriva: quando il
dato è stato trasmesso, il ricevente può provare che lo
stesso sia stato inviato dal mittente autorizzato ad inviarlo e, in
modo speculare, quando il dato è ricevuto, il mittente può
provare che lo stesso sia stato ricevuto dal ricevente autorizzato. In conclusione, nella progettazione e nella valutazione di un sistema informatico e telematico, per i motivi illustrati, deve essere tenuto in forte considerazione il problema della sicurezza in tutte le sue diverse sfaccettature. Vi è l'obbligo, infatti, di creare, aggiornare e valutare, alla luce delle inesorabili e continue innovazioni tecnologiche, i diversi meccanismi idonei a proteggere i dati senza impedirne o limitarne la fruibilità da parte di chi ha un diritto, più o meno ampio, d'accesso agli stessi. NOTE [1]L'intero scritto trae spunto dalla lettura
di un brillante articolo di cui si consiglia la lettura: PERRI, Un'introduzione
all'information security, in Ciberspazio e Diritto, 2001, vol. 2, n.
3-4, 337. [2] DEVOTO-OLI, Il dizionario della lingua italiana,
UTET. [3] DEVOTO- OLI, voce Verificabilità,
op. cit.. [4] WILLIAM STALLINGS, Cryptography and network security, 1999, 5.
Per approfondimento si rinvia a : www.dirittoesicurezza.it |
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